Stop alla circolazione dei veicoli fuori dalla viabilità consentita!
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale, n. 286 dell’1 dicembre 2021) il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, che dispone il divieto di transito dei veicoli al di fuori della viabilità ordinaria.
Infatti, “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 (classificazione della viabilità, n.d.r.) sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica” (art. 2, comma 3°, del D.M. 28 ottobre 2021).
In particolare i percorsi pedonali e per animali da lavoro, in fondo naturale, con larghezza prevista di mt. 1 – 2,5, sono destinati unicamente al percorso pedonale e animale (Tabella Classificazione e caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità forestale silvo-pastorale permanente allegata al D.M. 28 ottobre 2021).
Quindi sembra proprio che la circolazione sulla sentieristica in fondo naturale sia vietata a fuoristrada, moto, mountain bike, quad.
Certo, si tratta di norme di indirizzo a Regioni e Province autonome, ma per la prima volta vengono chiaramente indicate disposizioni univoche e ben poco interpretabili.
Una norma di civiltà ambientale e di buon senso, per impedire che il transito di veicoli di ogni genere comporti degrado della vegetazione e del suolo anche in ambiti di grande importanza naturalistica, anche in luoghi dove in base al piano di gestione del relativo sito di importanza comunitario (S.I.C.) è già consentito il solo transito pedonale, ignobilmente ignorato dall’amministrazione pubblica che gestisce il S.I.C.
La Sella del Diavolo (Cagliari), per esempio.
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
da Il Corriere della Sera, 15 dicembre 2021
IL DIVIETO. Fuoristrada vietato per moto, auto 4×4, quad e bici: cosa dice la nuova legge.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre inibisce la viabilità forestale al traffico ordinario. E tra una manciata di giorni potrebbe diventare legge. Restano però tanti dubbi interpretativi. (Emiliano Ragoni)
Gli italiani amano il fuoristrada, praticato in moto, auto o mountain bike. Tuttavia, a seguito di un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, questa attività tra poco più di due settimane potrebbe essere del tutto vietata. Entro i 15 giorni scade infatti la «vacatio legis», ossia quel periodo nel quale un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (qui il testo) diventa a tutti gli effetti legge, rendendo così effettivo il divieto.
Cosa dice il decreto
Il decreto del 28 ottobre, pubblicato in Gazzetta il 1° dicembre 2021, definisce quelle che sono le «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale». Anche se non viene fatto espresso riferimento a moto e fuoristrada, la nota cruciale del decreto è quella di non considerare più le vie forestali soggette al codice della strada poiché la viabilità viene concessa solo e esclusivamente ai mezzi preposti alla manutenzione dei tratti di strada di collegamento. Nella sostanza, la viabilità forestale viene inibita al traffico ordinario, senza che però venga fatto espresso riferimento al motore (indirettamente però il decreto comprende anche le bici). Bisogna tuttavia precisare che questi tratti stradali rientrano all’interno di un «vuoto legislativo» poiché di fatto, anche in precedenza, non erano riconosciuti dal codice «standard».
Cosa succede adesso?
Se dovessero rimanere così le cose, la percorrenza di questi tratti stradali sarebbe concessa solo ai mezzi di soccorso e/o a quelli preposti alla manutenzione e in caso di permessi speciali concessi da comuni o regioni. Insomma, si entrerebbe all’interno di un coacervo mal gestibile dove per ottenere le licenze potrebbe essere necessario soddisfare dei requisiti non disciplinati a livello nazionale. Diverse associazioni di categoria sarebbero comunque a lavoro per trovare una «quadra». Ma ad oggi, qualora le cose dovessero rimanere così, andare fuoristrada con le moto è vietato.
dal sito web istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 16 dicembre 2021
Precisazioni sul Decreto viabilità forestale.
Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata.
È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.
Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.
Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.
Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale “… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.
Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.
(foto per conto GrIG, G.M., S.D., archivio GrIG)
Bene!!
Ora il divieto di caccia nelle zone S.I.C., dove io posso portare il cane solo al guinzaglio per non disturbare i selvatici, mentre il giovedì e la domenica li sterminano i cacciatori, divieto di caccia “consigliato” nella direttiva della UE che le istituisce.
Tutto ben fatto e giusto,peraltro la cosa sarebbe potuta avvenire ben prima,pensando semplicemente di rifarsi,per quanto attiene le competenze regionali,a quanto avviene e si è realizzato altrove:per esempio il Piemonte,dove da anni,per non dire decenni,si applicano ben due norme,la legge 32/82 ed un’altra,la 45/89,che vietano i percorsi fuoristrada con mezzi a motore (ad esclusione delle biciclette),disciplinando così rigorosamente l’utilizzo legittimo di tali percorsi in relazione a ciò per cui sono stati realizzati.
Il nostro ineguagliabile Bel Paese che a tutti piace molto, anche perchè ci si può fare tutto quello che pare e piace indisturbati, ma sarebbe l’ora di finirla
Speriamo che il divieto non sia localizzato solo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ma sia generalizzato nelle aree forestali pubbliche.
In tutte le aree forestali pubbliche della Sardegna vige il vincolo idrogeologico
In tutte le aree forestali pubbliche della Sardegna vige gia’ il vincolo idrogeologico
Per un territorio come la Sardegna, questa legge sarebbe una condanna a morte per una grossa fetta dell’economia turistica. A parte le moto ed i fuoristradisti che vanno in giro per i monti a far danni per divertirsi, c’è una miriade di persone, di guide ed imprese che rispettano la legge, pagano le tasse e soprattutto rispettano il territorio permettendone la fruizione ai turisti. Queste sono leggi fatte alla cxxxo di cane che ogni volta non tengono conto delle persone oneste che vanno a colpire.
Ma qui non si tratta di questioni economiche (attività di impresa) ,che non hanno a che vedere col problema;si tratta di tutela e valorizzazione del territorio (le quali sarebbero comunque e peraltro un formidabile volano di sviluppo anche in quell’ambito),rispetto ad un “uso” dello stesso territorio non lecito e totalmente irrispettoso,del suo valore e della sua funzione (non solo economica).
Buonasera.
È giusto che ci siano delle regole. Turisti (ma anche i sardi) possono godere tranquillamente del paesaggio e della natura anche andando a piedi. L’essere umano è invasivo. Per la Sardegna sarebbe finalmente una svolta (forse sono troppo positivo) con meno turisti e più persone consapevoli e sensibili. La natura incontaminata ha un valore inestimabile e la salvaguardia è essenziale.
Concordo perfettamente..d’altronde,il futuro,neanche troppo lontano,va proprio in quella direzione..come già il presente è li,che si tocca con mano, in molte realtà vicine..
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17659
è già pubblicato nell’articolo.
Quindi se i divieti non vanno oltre le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestali pubbliche mi pare non cambi nulla o sbaglio?
no, gli indirizzi (linee guida) sono chiari.
Ok. Ma che cambia? Come al solito si pubblicano le norme, ma niente è chiaro.Che bisogna aspettare che la regione o la provincia legiferi in merito? Oppure le norme già espresse da queste istituzioni valgono fino a che non c’è una modifica ad esse. Oppure nella vacatio legislativa regionale o provinciale vale la più restrittiva legge nazionale. Che faranno guardia parchi guardie provinciali e carabinieri forestali e quant’altro. Di 8 settembre già ne abbiamo avuto uno ed è bastato!
ecco, per esempio.
da L’Unione Sarda, 14 gennaio 2022
ARBUS. Blitz dei cafoni in fuoristrada a Piscinas.
La Forestale a caccia dei responsabili. Il sindaco: «Non sono episodi isolati». (Santina Ravì): https://www.unionesarda.it/carta/blitz-dei-cafoni-in-fuoristrada-a-piscinas-cauoamnb