Piano paesaggistico regionale, confronto con la nuova Giunta Pigliaru.
Giovedi 10 aprile 2014 si è tenuta una riunione fra l’Assessore degli EE.LL., Finanze, Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna Cristiano Erriu e i suoi diretti collaboratori (il Capo di Gabinetto Matteo Muntoni, il consulente Aldo Vanini), il Direttore generale della pianificazione territoriale e vigilanza edilizia Marco Melis e i rappresentanti delle associazioni ecologiste, ambientaliste e culturali che hanno accolto l’invito a un primo confronto sul tema della revisione della pianificazione paesaggistica regionale dopo il primo atto della Giunta Pigliaru, l’annullamento in via di autotutela, con la deliberazione Giunta regionale n. 10/20 del 28 marzo 2014, della deliberazione n. 6/18 del 14 febbraio 2014 di approvazione definitiva dello stravolgimento del piano paesaggistico regionale da parte della precedente Amministrazione Cappellacci.
Presenti i rappresentanti delle associazioni Amici della Terra, C.A.I., Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, I.N.U., Italia Nostra, Legambiente, Lega per l’Abolizione della Caccia, Società di Geologia ambientale.
L’incontro si è svolto in un clima positivo di franchezza e disponibilità reciproca: l’Assessore Erriu e i suoi collaboratori hanno spiegato il percorso che la Giunta Pigliaru intende seguire in tema di pianificazione paesaggistica e per una nuova legge urbanistica regionale, le associazioni ecologiste, ambientaliste e culturali hanno apprezzato la volontà regionale di riprendere le corrette procedure di copianificazione con il Ministero per i beni e Attività Culturali e di partecipazione e hanno ribadito la necessità dell’annullamento anche della deliberazione Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013 di prima adozione dello stravolgimento del P.P.R., comunque parzialmente produttiva di effetti.
La Giunta Pigliaru sta svolgendo in questi giorni una serie di incontri con i vari portatori di interessi economico-sociali, ambientali, imprenditoriali. Nei prossimi incontri saranno approfondite tematiche anche della riforma della normativa urbanistica.
Amici della Terra, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia
da Sardinia Post, 7 aprile 2014
Erriu: “Rigore e autonomia. Ecco il nostro percorso per il nuovo Ppr”.
L’applicazione del Piano Paesaggistico Regionale ha dimostrato in questi anni le sue enormi potenzialità, ma anche molti limiti. Si è sentita soprattutto la mancanza di una regia regionale capace di:
– sciogliere i nodi controversi con interpretazioni solide e di buon senso;
– individuare e codificare, per tutte le amministrazioni comunali e provinciali, procedure agili, certe e univoche di accompagnamento all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.
Questo fatto ha creato nel reciproco rapporto tra la Regione e gli Enti locali condizioni di confusione, incertezza, sfiducia e disorientamento nell’interfaccia tra gli amministratori locali (e i rispettivi uffici) e gli uffici regionali. Sintomatico di tale situazione è che solo 8 Comuni hanno chiuso l’iter di adeguamento del PUC al PPR. E se è vero che oltre la metà dei Comuni dell’ambito costiero ha avviato il procedimento, neanche un Comune costiero ha ancora chiuso l’iter di approvazione del piano di utilizzo dei litorali e a tutt’oggi non vi è un solo piano particolareggiato del centro storico adeguato al PPR e quindi pienamente funzionale.
L’aggiornamento del PPR è dunque un’occasione attesa e importante non solo per correggere errori presenti nel Piano vigente ma anche per razionalizzarne la tutela andando a colmare alcune delle incongruenze attualmente presenti tra le Norme Tecniche di Attuazione, le tavole di Piano e le relative legende, garantendo una lettura univoca delle norme di tutela. Ed è anche occasione importante per ampliare e perfezionare la tutela su alcune tipologie di beni privi di tutela “ope legis”.
Se è vero che questo riordino è stato fatto solo in parte e che sul nuovo repertorio, permangono ancora errori di localizzazione, di tipizzazione, di denominazione, è anche innegabilmente vero che si tratta comunque di una nuova base di partenza, frutto di un lavoro collettivo e condiviso.
L’esercizio della virtù della prudenza, tanto raro in un tempo in cui tendono a prevalere aggressività e contrapposizioni preconcette, pare oggi una strada obbligata per evitare pericolose derive di ulteriore incertezza e per sbarrare la strada a tentazioni di cupio dissolvi di cui nessuno francamente sente il bisogno.
La politica e il governo sono un’arte complessa che richiede pazienza e nervi saldi. Nella complessità delle cose si annidano insidie che vanno affrontate senza farsi condizionare dall’emotività.
E’ indiscutibile che l’accelerazione forzata e sospetta del procedimento di adozione e approvazione definitiva della revisione del Piano Paesaggistico Regionale, incredibilmente conclusa nei pochi mesi che separavano dalla fine della legislatura dopo cinque anni di inerzia, ha suscitato una forte reazione negativa che, a caldo, suggeriva di cancellarne l’intero percorso. Che il procedimento mostrasse evidenti profili di illegittimità era chiaro fin dal primo momento ma la sua complessità richiede una riflessione più razionale del semplice desiderio di cancellare tutto, perché dietro il fatto in sé si nascondono tematiche più ampie e delicate per l’assetto istituzionale della Sardegna e per un suo sviluppo ordinato e sostenibile.
Per questa ragione, si é proceduto senza ritardi ad annullare quanto era palesemente illegittimo e a sottoporre a ulteriore verifica quanto richiedeva un esame più attento, per evitare quei passi falsi che in altre occasioni hanno provocato, e provocano ancora, danni economici gravissimi alla Regione e ai cittadini.
Da un punto di vista strettamente tecnico, la delibera che ha annullato, e non semplicemente revocato, l’approvazione definitiva del così detto PPS, ha messo in sicurezza gli aspetti più delicati che il piano revisionato andava a toccare. Con l’annullamento si sono disinnescate tutte le norme più rischiose contenute nel PPS e posto rimedio alla eclatante illegittimità di una approvazione definitiva avvenuta in assenza del parere di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e in presenza di rilevanti modifiche apportate dalla Giunta successivamente alla adozione di ottobre.
Tra le altre, si ricordano le spregiudicate norme transitorie che consentivano ilconvenzionamento di tutte le lottizzazioni turistiche contenute negli strumenti urbanistici anteriormente all’adozione del PPR del 2006, che di fatto avrebbe reso inefficace l’intero Piano, l’ampliamento volumetrico in fascia costiera e varie disposizioni relative alle zone agricole.
Se é vero che l’approvazione definitiva non aveva comunque effetto, considerato che la stessa Giunta Cappellacci, desiderosa solo di portare sul piatto della campagna elettorale l’illusione di una promessa mantenuta, non aveva avuto il coraggio di completarne gli effetti con la pubblicazione sul BURAS, è altrettanto vero che non annullarla la avrebbe legittimata e impedito di riprendere il procedimento di verifica e adeguamento in maniera corretta e partecipata.
Di tutta l’architettura del PPS rimane, provvisoriamente, in piedi il così detto Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali, il cui annullamento avrebbe riportato a quelle cartografie piene di inesattezze e ambiguità grafiche che, per generale ammissione, hanno creato non pochi problemi a tecnici, amministratori e cittadini.
La delibera di annullamento afferma chiaramente che il nuovo Repertorio costituisce solo la base per la ripresa del processo di verifica e adeguamento in collaborazione con il Ministero e con tutti i portatori di interesse, per cui tutti i dubbi e le problematiche che dovesse ancora contenere saranno affrontati nei modi e nei tempi necessari.
In risposta, però, a chi sostiene che il metodo adottato per la ricognizione dei beni e dei contesti paesaggistici non risponda ai criteri di legge, citando articoli e commi, facciamo rilevare che questo metodo dettagliato (definito flussogramma) è stato concordato proprio su richiesta dello stesso Ministero che ha impugnato la delibera di adozione di ottobre, ma che lo ha ratificato firmando i relativi verbali. Resta il fatto che, qualora durante la ripresa dei tavoli tecnici si riscontrassero con certezza errori in questo metodo concordato, nulla vieterebbe di porvi rimedio.
In ogni caso, se si fosse azzerato senza una attenta verifica il Repertorio dei beni reso vigente dalla delibera di adozione di ottobre, si sarebbe aperto l’ennesimo caso di contestazioni, ricorsi e potenziali pericoli di gravissimo contenzioso per le amministrazioni che, nel rispetto della norma, ne avevano preso atto.
Il punto più rilevante, però, che ha richiesto estrema prudenza e attenzione nella decisione recente, è rappresentato dalle implicazioni più generali che questa vicenda sottendono.
Se la reazione ministeriale può essere stata vista con occhi favorevoli per quanto riguarda il caso in sé, in quanto cercava di interrompere un procedimento evidentemente poco virtuoso, solleva gravi perplessità per quanto riguarda l’assetto dei rapporti tra lo Stato e la Regione.
In un momento come questo caratterizzato, da una parte, da un diffuso e legittimo sentimento di rivendicazione di autonomia da parte della Regione e, dall’altra, dalla intenzione dello Stato diriaccentrare su di sé poteri e competenze, ogni atto che comportasse un indebolimento delle attribuzioni regionali va ponderato per non compromettere quella specialità regionale che, al contrario, attende ancora di essere pienamente attuata.
La rivendicazione ministeriale dell’obbligo di sottoporle interamente il processo di verifica del Piano Paesaggistico è in netto contrasto con l’art.8 dello stesso Codice Urbani, che ribadisce che tutte le attribuzioni di poteri alle Regioni a Statuto speciale precedentemente stabilite sono mantenute. Attribuzioni contenute nel DPR 348/75 e nel DPR 480/78, che la stessa ‘grande riforma economico-sociale’, il Codice Urbani, ribadisce nel citato art.8. Stupisce che nell’articolato ricorso del Ministero contro la Regione non si faccia menzione di questo articolo chiave nell’interpretazione della vicenda.
Che, poi, la Giunta Cappellacci, che aveva accettato e formalmente sottoscritto la facoltativa, e non obbligatoria, procedura di copianificazione con il Ministero, ne abbia unilateralmente e irritualmente interrotto lo svolgimento, rappresenta una di quelle gravi incongruenze che hanno caratterizzato la precedente legislatura. Come ben specificato nella delibera di annullamento, è intenzione di questa Giunta riprendere il percorso dove si era interrotto e rispettare gli accordi precedenti ma senza rinunciare alle prerogative che competono per legge alla Regione Sardegna, rigettando l’idea che il soggetto statale operi con maggior rigore e offra maggiori garanzie di tutela rispetto quello regionale.
Ci sarà tempo, al termine del processo concordato, per revocare, se necessario, la precedente adozione e riadottare il Piano Paesaggistico Regionale verificato e adeguato, con la certezza di fornire ai cittadini uno strumento che contemperi, senza compromessi, la tutela dei beni ambientali e paesaggistici con le esigenze dello sviluppo e dell’occupazione. Ancora una volta si ribadisce, infine, la necessità di affiancare al Piano Paesaggistico Regionale i nuovi e aggiornati Testi Unici per l’Urbanistica e per l’Edilizia, la cui rapida introduzione costituisce un impegno centrale del governo regionale, unica garanzia per una effettiva semplificazione e disambiguazione delle procedure relative alla gestione del territorio e alla tutele dei suoi valori.
Cristiano Erriu
di seguito la memoria consegnata il 10 aprile 2014
Tavolo di confronto sulla pianificazione paesaggistica regionale.
Cagliari, 10 aprile 2014
Con la deliberazione n. 10/20 del 28 marzo 2014, la Giunta regionale ha proceduto all’annullamento della deliberazione n. 6/18 del 14 febbraio 2014 “L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11. Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero, preliminarmente approvato con deliberazione della Giunta n. 45/2 del 25.10.2013. Aggiornamento e revisione. Esame delle osservazioni e approvazione definitiva” e ha dato mandato all’Assessore degli EE.LL., Finanze, Urbanistica per l’attivazione di un tavolo di confronto con i Soggetti portatori di interessi diffusi e con il Partenariato economico-sociale e istituzionale.
Con nota prot. n. 651/Gab. del 7 aprile 2014 è stata convocata apposita riunione con le Associazioni ecologiste e ambientaliste.
In proposito si rende opportuno presentare la seguente memoria concernente il primo e più urgente “problema” da affrontare in campo ambientale e della tutela territoriale: l’avvenuto stravolgimento del piano paesaggistico regionale, a nostro parere, solo parzialmente “tamponato” con l’annullamento dell’atto di approvazione definitiva.
Come rappresentato, infatti, con specifica nota del 15 marzo 2014, In proposito, appare opportuno revocare o annullare in via di autotutela (artt. 21 quinques, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.) anche la deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013 con cui è stato adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della legge regionale Sardegna n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.)[1], l’aggiornamento e la profonda revisione del piano paesaggistico regionale – P.P.R. (1° stralcio costiero), promulgato con D. P. Re. 7 settembre 2006, n. 82, oltre la deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 6/18 del 14 febbraio 2014 di approvazione definitiva.
Queste le motivazioni della richiesta sul piano giuridico.
motivazioni sul piano giuridico della richiesta di revoca o annullamento in via di autotutela (artt. 21 quinques, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.) della deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013, ulteriore rispetto all’annullamento della n. 6/18 del 14 febbraio 2014.
In un primo momento, da comunicato pubblicato sul sito web istituzionale (http://www.sardegna.beniculturali.it/index.php?it/140/notizie/210/comunicato-della-direzione-regionale-sulladozione-del-piano-paesaggistico) della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Sardegna si è avuta formale conferma della mancata positiva conclusione delle procedura di co-pianificazione Ministero per i Beni e Attività Culturali – Regione autonoma della Sardegna, necessarie per legge (artt. 143 e 156 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e per puntuali accordi sottoscritti (protocollo d’intesa Ministero B.A.C-Regione del 19 febbraio 2007, disciplinare tecnico dell’1 marzo 2013).
In seguito il Governo in proposito ha sollevato conflitto di attribuzione (art. 127 cost.) – con ricorso n. 1/2014 – davanti alla Corte costituzionale (in G.U., I serie speciale, n. 8 del 12 febbraio 2014).
L’obbligatorietà dell’avvenuta positiva conclusione delle procedura di co-pianificazione Ministero per i Beni e Attività Culturali – Regione autonoma della Sardegna, a tacer d’altro, appare palese dal tenòre e dalla lettera del disciplinare tecnico sottoscritto in data 1 marzo 2013, con il quale – in ogni caso – il Ministero e la Regione si sono auto-vincolati: la Regione “per poter legittimamente sottrarsi agli impegni assunti con la” stipula del disciplinare tecnico “avrebbe potuto soltanto procedere ad una revoca ‘motivata’ della procedura, in omaggio a principi consolidati che regolano l’azione amministrativa, non certo ‘disapplicare di fatto’ le regole cui si era autovincolata” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8 novembre 2013, n. 694).
In ogni caso, ha rammentato autorevolmente la Corte costituzionale, “l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all’ultimo periodo del comma 1, l’obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143»” (Corte cost., 17 dicembre 2013, n. 308).
La palese gravità dell’atto impugnato è evidenziata, poi, dalle numerose disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano (es. artt. 5, 12, 15, 69, 77) che consentono fin dalla mera adozione la radicale modifica di “beni paesaggistici” tutelati ex lege (art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), tanto da far fortemente dubitare che si tratti di semplice “aggiornamento e … revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale”, unica fattispecie nella quale può farsi luogo alla procedura semplificata (soprattutto per gli aspetti temporali) di cui all’art. 11 della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i.
L’opportunità dell’adozione di un atto di revoca o annullamento in via di autotutela discende dalla parziale esecutività della deliberazione di adozione, foriera di degrado per i valori tutelati.
Infatti, l’atto censurato è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale n. 49 – parti I e II – del 31 ottobre 2013 e, ai sensi e per gli effetti degli art. 87, comma 2°, delle norme tecniche di attuazione del piano e art. 12, comma 3°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., disposizioni del piano paesaggistico così stravolto spiegano già i loro effetti in via provvisoria, esecutività confermata dalla parte motìva della deliberazione ove si afferma che “gli elaborati (del piano modificato, n.d.r.) …. sostituiscono gli elaborati approvati definitivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 tra i quali ultimi elaborati restano operanti, esclusivamente per le parti eventualmente non in contrasto con le nuove indicazioni e previsioni contenute nel Piano di cui alla presente deliberazione, la sezione I e la sezione II – parte prima – della relazione generale, quale documento che motiva e sintetizza le scelte operate dal PPR approvato con la citata deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006”. Ut supra numerose disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano (es. artt. 5, 12, 15, 69, 77) consentono fin dalla mera adozione la radicale modifica di “beni paesaggistici” tutelati ex lege (art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Autorevole conferma si rinviene nella parte motiva del ricorso statale per conflitto di attribuzione (“Il nuovo Piano adottato con la Delibera che si impugna ha immediata efficacia e determina la decadenza di quello del 2006, atteso che le misure di salvaguardia sono di immediata applicazione”).
Gli effetti della prima adozione non si sostanziano solo nell’approvazione di “atlanti” e “repertori” di beni ambientali e culturali aggiornati e corretti.
Infatti, numerose disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano (es. artt. 5, 12, 15, 69, 77) che consentono fin dalla mera adozione la radicale modifica di “beni paesaggistici” tutelati ex lege (art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): “negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi” interventi edilizi e ristrutturazioni con aumenti di volumetrie fino al 15% (art. 12, comma 1°, lettere b, c, delle norme tecniche di attuazione). Una simile disposizione svuota di contenuto il provvedimento di tutela paesaggistica e si appalesa come radicalmente illegittima (in relazione ai piani territoriali paesistici sardi vds. Cons. Stato, Sez. II, 13 maggio 1998, nn. 472/98, 473/98, 474/98 e 475/98, par.; Cons. Stato, Sez. II, 20 maggio 1998, nn. 548/98, 549/98 e 550/98, par.; T.A.R. Sardegna, 6 ottobre 2003, nn. 1203, 1204, 1206, 1207 e 1208)[2]. Inoltre, gli accordi Regione–Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione) possono prevedere anche nelle aree tutelate per legge (art. 15, comma 1°, lettera f, delle norme tecniche di attuazione), nei beni paesaggistici, “nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf” in base alla legge regionale n. 19/2011, a giudizio davanti alla Corte costituzionale su ricorso governativo (delibera C.d.M. 21 novembre 2011) proprio per le gravi violazioni delle competenze statali costituzionalmente garantite in tema di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.).
Sono, poi, numerose le disposizioni lesive dei contenuti della corretta tutela e pianificazione paesaggistica previste “in via transitoria”, precisamente:
* fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano modificato (art. 69, comma 1°, lettera e, delle norme tecniche di attuazione), sono realizzabili “gli interventi previsti dal capo I della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti di validità temporale della legge”, cioè gli interventi edilizi di quel c.d. piano per l’edilizia anch’esso in parte (legge regionale n. 21/2011) a giudizio su ricorso governativo (delibera C.d.M. 20 gennaio 2012) davanti alla Corte costituzionale;
* si applicano (art. 69, comma 3°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione) gli strumenti urbanistici attuativi conseguenti agli accordi Regione–Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione);
* possono essere resuscitati (art. 69, commi 6° e 7°, delle norme tecniche di attuazione) i progetti edilizi inattuati nei Comuni dotati di P.U.C. approvati in base ai vecchi e illegittimi piani territoriali paesistici, se rientranti in “piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del PPR” (previe verifiche delle volumetrie disponibili), e “gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati” con opere di urbanizzazione legittimamente avviate nei Comuni non dotati di P.U.C. Tale disposizione viola palesemente i principi e i criteri di temporaneità degli strumenti attuativi: il Consiglio di Stato ha più volte ribadito il principio per il quale “le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica e quindi, mutuando il termine di cui all’art. 16 della legge urbanistica, va individuato un tempo decennale di durata massima delle convenzioni, che risponde al preminente interesse pubblico non soltanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l’edificazione dei lotti” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2010, n. 8348; in tal senso vds. anche Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2004, n. 957; 25 luglio 2001, n. 4074; 3 novembre 1998, n. 1412; 16 marzo 1999, n. 286). Quindi, la perdita di efficacia, come ha precisato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, investe non solo la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione ma anche la edificazione dei lotti. E ancora, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002: “l’art.28 della predetta legge n.1150/1942, così come modificato dall’art.8 L. 6.8.1967, n.765, avendo dato un particolare rilievo al ruolo dei piani di lottizzazione (che costituiscono ormai strumenti urbanistici specifici preordinati e normalmente alternativi rispetto ai piani particolareggiati), deve essere applicato in via analogica ai piani di lottizzazione medesimi, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l’applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati (art.16, comma 5, L. n.1150/1942) e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (art.17, comma 1, della stessa legge) … (cfr. Cons. St., Sez. IV, 3.11.1998, n. 1412; 25.7.2001, n. 4073)”, come ribadito anche da Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969;
* permangono (art. 69, comma 9°, delle norme tecniche di attuazione) le possibilità di ampliamenti volumetrici fino al 25% delle strutture ricettive anche nella fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia;
* previo accordo Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), possono essere realizzati interventi di ristrutturazione e completamento degli insediamenti edilizi anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia, con indubbio effetto eversivo delle norme di tutela e della pianificazione paesaggistica (art. 72 delle norme tecniche di attuazione);
* viene introdotta (art. 77 delle norme tecniche di attuazione), la possibilità di edificazione di strutture anche residenziali in aree agricole con “superficie minima di intervento … in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari … indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo abilitativo”, pur essendo necessaria la “effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo”.
Anche in aggiramento del principio di precauzione di cui all’art. 174 T.F.U.E., numerose disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano (es. artt. 5, 12, 15, 69, 77), prevedendo incrementi volumetrici e applicandosi senza particolari distinzioni a tutti gli interventi edilizi “legittimi”, non potranno che andare a creare aumenti – anche esponenziali, qualora riguardanti numerose unità immobiliari – dei rischi idrogeologici quando applicate a interventi edilizi realizzati in aree formalmente individuate quali zone “Hi 3” (pericolosità elevata) e “Hi 4” (pericolosità molto elevata) del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I. – legge n. 183/1989 e s.m.i.; decreto-legge n. 180/1998, convertito nella legge n. 267/1998 e s.m.i.; approvazione con D.P.Re. 10 luglio 2006, n. 67 e s.m.i.; regolamento esecutivo approvato con D.P.Re. 21 marzo 2008, n. 35 e s.m.i.).
La citata deliberazione Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 6/18 del 14.2.2014 recante “L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11. Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero, preliminarmente approvato con deliberazione della Giunta n. 45/2 del 25.10.2013. Aggiornamento e revisione. Esame delle osservazioni e approvazione definitiva”, atto non pubblicato e non conosciuto, direttamente conseguente all’atto impugnato, è stata approvata senza la preventiva conclusione della procedura di V.A.S. La valutazione ambientale strategica (V.A.S.), prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (vds. anche T.A.R. Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è disciplinata nell’ordinamento nazionale dagli artt. 4 e ss. del Decr. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. La conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all’approvazione definitiva ed all’efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Infatti, “la valutazione ambientale strategica e’ avviata dall’autorita’ procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma” (art. 11, comma 1°, del Decr. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). E ancora, “La fase di valutazione e’ effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa e’ preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” (art. 11, comma 3°, del Decr. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), come da giurisprudenza (vds. T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568). Si ricorda, inoltre, che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”(art. 11, comma 5°, del Decr. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(foto S.D. archivio GrIG)
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[1] Art. 11 . Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale.
1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.
[2] In via generale: Corte cost., 17 dicembre 2013, n. 308; Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478; Corte Cost., 24 febbraio 1992, n. 67; Corte Cost., 13 luglio 1990, n. 327; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 3512; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 1997, n. 553; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 96; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873; T.A.R. Campania, NA, Sez. I, 10 settembre 1998, n. 2853.
da La Nuova Sardegna, 17 aprile 2014
Urbanistica, a giugno prima bozza del Ppr: http://www.consregsardegna.it/rassegnastampa/pdf/91735_Urbanistica_a_giugno_prima_bozza_del_Ppr.pdf
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da L’Unione Sarda, 17 aprile 2014
Erriu promette: legge urbanistica in tempi rapidi: http://www.consregsardegna.it/rassegnastampa/pdf/91744_Erriu_promette_legge_urbanistica_in_tempi_ra.pdf
da Sardinia Post, 3 giugno 2014
Pigliaru: “Il 6 luglio presenteremo la nuova legge Urbanistica”: http://www.sardiniapost.it/politica/pigliaru-6-luglio-presenteremo-nuova-legge-urbanistica/
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da L’Unione Sarda, 3 giugno 2014
Urbanistica, testo definitivo il 6 luglio. Maxi vertice di maggioranza di 4 ore: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/06/03/urbanistica_testo_definitivo_il_6_luglio_maxi_vertice_di_maggioranza_di_4_ore-6-370744.html
da L’Unione Sarda, 2 ottobre 2014
EDILIZIA. Il 29 novembre stop alle norme del 2009. L’assessore Erriu: sarà riforma definitiva.
Piano casa, nasce la nuova legge. Coste più tutelate, no agli scantinati, sì agli aumenti di cubatura. (Giulio Zasso): http://www.regione.sardegna.it/rassegnastampa/1_231_20141002084847.pdf
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REAZIONI . I costruttori: salvati dal piano 2009. I sindacati: posti di lavoro persi lo stesso.
L’Ance: «Norme vitali da prorogare»: http://www.regione.sardegna.it/rassegnastampa/1_231_20141002084916.pdf
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da Sardinia Post, 2 ottobre 2014
Urbanistica, Erriu: “Nessuna proroga al Piano casa”. E stop a nuovi campi da golf: http://www.sardiniapost.it/politica/urbanistica-erriu-nessuna-proroga-piano-casa-stop-campi-golf/
dal siti web istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna
APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO SULLA PROROGA DEL “PIANO CASA”. (http://consiglio.regione.sardegna.it/testoNews.asp?id=1691)
02/10/2014
Il Consiglio regionale ha approvato l’ordine del giorno sulla proroga del “piano casa” con 39 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto.
Il testo impegna “il presidente della Regione e la Giunta regionale a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che promuova la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica, della qualità abitativa e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo, la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi. Il raggiungimento delle finalità sopra espresse dovrà essere garantito mediante misure strutturali, prive di carattere di straordinarietà; a prevedere nel medesimo disegno di legge disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia,urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo”.
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da La Nuova Sardegna, 3 ottobre 2014
Nuovo Piano casa, subito la legge. (Umberto Aime): http://consiglio.regione.sardegna.it/rassegnastampa/pdf/100767_Nuovo_Piano_casa_subito_la_legge.pdf
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E sul voto in aula l’opposizione si spacca: http://consiglio.regione.sardegna.it/rassegnastampa/pdf/100768_E_sul_voto_in_aula_lopposizione_si_spacca.pdf
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da L’Unione Sarda, 3 ottobre 2014
Piano casa, nessuna proroga prima della legge: http://consiglio.regione.sardegna.it/rassegnastampa/pdf/100771_Piano_casa_nessuna_proroga_prima_della_legg.pdf