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Il condono edilizio “abusivo” della Regione autonoma della Sardegna.
anche su Il Manifesto Sardo (“Il condono edilizio abusivo della Regione Sardegna“), n. 214, 1 maggio 2016
Quanto sta emergendo in questi giorni riguardo l’attività svolta dagli uffici della Regione autonoma della Sardegna in materia di condono di abusi edilizi realizzati in aree tutelate con il vincolo paesaggistico ha del surreale.
Non solo. E’ di una gravità senza precedenti nell’ambito della tutela dell’ambiente/paesaggio e difficilmente rimarrà senza conseguenze.
Ville, villette, addirittura impianti industriali, abusi edilizi piccoli e grandi sanati con una procedura illegittima e “abusiva”. Con quattro soldi è stato possibile recuperare la verginità urbanistico-paesaggistica.
Come noto, l’ultima, nefasta, operazione normativa di condono edilizio ha visto la luce con il decreto-legge n. 269/2003 convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, che (art. 32) prevede la possibilità di ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria in aree tutelate con vincolo paesaggistico/ambientale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) solo previo parere di compatibilità paesaggistica. Leggi tutto…
Gli abusi edilizi non sono sanati dal trascorrere del tempo.
Importante pronunciamento del Consiglio di Stato in tema di abusivismo edilizio.
La sentenza Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2592 – ribaltando la precedente T.A.R. Calabria, RC, 8 luglio 2011, n. 592 – ricorda che il principio dell’affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione (valido in caso di provvedimenti positivi in seguito annullati o revocati) non può certo estendersi nei confronti della tutela di atti e comportamenti illeciti quali quelli connessi all’abusivismo edilizio.
Infatti, “v’è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza. Il fattore tempo non agisce qui in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse, ma opera in antagonismo con l’azione amministrativa sanzionatoria, secondo una logica che al passare del tempo riduce o limita, sino ad annullare, il potere dell’amministrazione di reagire all’illecito, molto simile a quella che presidia i meccanismi decadenziali o quelli prescrizionali nel diritto penale”. Leggi tutto…


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