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La Corte costituzionale ritorna sui criteri per l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.


centrale eolica

La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.

La Corte costituzionale è recentemente ritornata autorevolmente sui criteri per l’ubicazione dei nuovi impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

Con la sentenza Corte cost. n. 127 del 15 luglio 2026 ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, e art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190/2024 e s.m.i.) che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli posti a terra in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

centrale eolica

E’ stata, quindi, riconosciuta legittima la norma finalizzata alla limitazione del consumo di suolo agricolo e alla salvaguardia del mantenimento dellee attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge n. 175/2025, convertito nella legge n. 4/2026, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.

Differenza, dunque, confermata fra impianti fotovoltaici (potenzialmente inibiti) e impianti agrivoltaici (ritenuti assentibili).

Con la successiva sentenza Corte cost. n. 144 del 23 luglio 2026 ha confermato ancora una volta l’illegittimità di disposizioni (in questo caso l’art. 1, comma 1, lettera b, della legge regionale Sardegna n. 31/2025) che prevedano la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

Una giurisprudenza, in quest’ultimo frangente, ormai consolidata (vds. Corte cost. n. 28/2025; Corte cost. n. 134/2025; Corte cost. n. 184/2025), in quanto ritenuta incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.   Inoltre, viene ribadito che la qualificazione di un’area come “non idonea” non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.

L’interpretazione giurisprudenziale del Giudice delle leggi costituisce, ormai, un indirizzo vincolante in tema di ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

dott. Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

centrale agrivoltaica

dal sito web istituzionale della Corte costituzionale, 16 luglio 2026

NON SONO FONDATE LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ SULLA NORMA CHE PREVEDE IL DIVIETO DI INSTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI COLLOCATI A TERRA IN ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAI PIANI URBANISTICI..

Con la sentenza numero 127, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla norma che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

La Corte ha dichiarato non fondate le plurime questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, e dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate dal TAR per il Lazio, sezione terza, con quattro distinte sentenze non definitive del 13 maggio 2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE.

La Corte ha anzitutto affermato che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di «moduli collocati a terra», la Corte ha osservato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali.

Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge numero 175 del 2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole. La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore. Sulla base di tali rilievi non si è riscontrata la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.

Sono state altresì dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, poiché la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell’ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità. Infine, la Corte ha affermato che non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli, quali sono il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, precisando che se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.

centrale fotovoltaica in area agricola

SENTENZA N. 127

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2024, n. 101, e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con quattro sentenze non definitive del 13 maggio 2025, iscritte ai numeri 136, 137, 138 e 139 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, di ERG Solar holding srl, e di FRV Italia srl, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 aprile 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi gli avvocati Carlo Comandè per ERG Solar holding srl e FRV Italia srl, Pina Lombardi per Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, nonché l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Ritenuto in fatto

1.− Con quattro distinte sentenze non definitive del 13 maggio 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 136, 137, 138 e 139 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2024, n. 101; b) dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

Il comma 1 dell’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 (citato, di qui in avanti, nel testo risultante dalla legge di conversione) ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» – titolo così modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» –, mentre il successivo comma 2 ne delimita l’ambito di applicazione.

Viene denunciata la violazione degli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, nonché dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

1.1.– Il TAR Lazio riferisce di essere chiamato a decidere sull’impugnazione da parte di alcune società operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) nonché dei relativi Allegati.

1.2.– In punto di fatto, il rimettente precisa che tra le iniziative delle società ricorrenti nei giudizi a quibus, in corso di sviluppo, rientrava, fra l’altro, la predisposizione di progetti per la realizzazione di impianti agrivoltaici anche «non avanzati», per i quali dovevano ancora essere avviate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.

1.3.– Secondo le società ricorrenti, le previsioni dettate dagli artt. 1, 3 e 7 del d.m. 21 giugno 2024, nel formale esercizio della delega di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, avrebbero di fatto introdotto criteri asseritamente illegittimi e lesivi della loro posizione giuridica, in quanto suscettibili di pregiudicare l’autorizzazione dei progetti di impianti agrivoltaici in corso di elaborazione.

1.4.– In via preliminare, il TAR Lazio argomenta in ordine all’impossibilità di pervenire a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024.

Il giudice rimettente osserva che l’oggetto della previsione normativa riguarderebbe specificamente l’installazione degli impianti fotovoltaici «con moduli collocati a terra […] in zone classificate agricole», ponendosi in funzione servente rispetto alla dichiarata «straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola». Dalle richiamate coordinate normative si desumerebbe che il divieto concerne gli impianti fotovoltaici con moduli installati a terra, ritenuti incompatibili con la destinazione agricola del suolo e con l’esigenza di contenerne il consumo.

Il TAR Lazio, richiamate le linee guida in materia di impianti agrivoltaici, emanate il 27 giugno 2022 dal Dipartimento per l’energia del Ministero della transizione ecologica, afferma che il divieto di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 non sarebbe applicabile agli impianti agrivoltaici avanzati, poiché l’assenza di moduli collocati a terra escluderebbe il consumo di suolo agricolo che la norma intende prevenire.

Tale conclusione troverebbe conferma sia nella risposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’interrogazione parlamentare n. 3-01225, presentata il 21 maggio 2024, secondo la quale «[s]arà […] possibile installare pannelli sospesi, il cosiddetto agrivoltaico avanzato, sotto il quale si può coltivare e portare a termine tutti i progetti legati al PNRR» (si richiama A.C. – XIX Legislatura – Discussioni – Seduta del 22 maggio 2024 – Resoconto stenografico), sia nel disegno di legge della Regione Puglia 23 ottobre 2024, n. 222, recante «Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 20, comma 4, del dlgs 8/11/21, n. 199 e dell’art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)», che ammetterebbe nelle aree agricole esclusivamente impianti agrivoltaici di natura sperimentale.

Il giudice rimettente afferma che le società ricorrenti avrebbero prodotto progetti di impianti agrivoltaici non avanzati, certamente ricompresi nel divieto normativo.

Gli agrivoltaici non avanzati si caratterizzerebbero per l’installazione dei moduli a terra e determinerebbero il consumo di suolo a vocazione agricola, sia pure in misura più limitata rispetto ai tradizionali impianti fotovoltaici. Solo gli impianti con moduli sollevati da terra garantirebbero la coincidenza fra la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico, fatti salvi gli elementi costruttivi dell’impianto che poggiano a terra e che inibiscono l’attività in zone circoscritte del suolo (si richiamano le linee guida sugli impianti agrivoltaici del 2022).

Secondo il TAR Lazio, un’interpretazione che escludesse ogni tipologia di impianto agrivoltaico dall’ambito applicativo del divieto si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della norma e con le sue finalità.

Gli impianti agrivoltaici di tipo tradizionale, nella misura in cui si concretino nell’installazione di pannelli collocati al suolo, dovrebbero pertanto ricadere nella previsione che vieta l’installazione di impianti «con moduli collocati a terra».

Il giudice rimettente esclude che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 possa essere interpretato nel senso di subordinare il divieto a una previa istruttoria conforme alle linee guida del 2022, poiché ciò si tradurrebbe in un’inammissibile interpretatio abrogans, in contrasto con il dato letterale e con la ratio della norma. Il legislatore, infatti, avrebbe inteso consentire l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole solo nei casi espressamente previsti, sicché l’avverbio «esclusivamente» confermerebbe la portata assoluta del divieto al di fuori delle deroghe contemplate.

1.5.– Il giudice rimettente osserva che l’impossibilità di pervenire a un’interpretazione della norma pienamente satisfattiva per le società ricorrenti comporta la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, atteso che il divieto di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 precluderebbe la realizzazione dei progetti in ragione della loro concreta localizzazione.

Il d.m. 21 giugno 2024 replicherebbe il divieto sancito dalla norma primaria, demandando alla legge regionale la sua pedissequa trasposizione, determinando ex se l’impossibilità di realizzare i progetti delle società ricorrenti.

La perdurante vigenza della norma censurata precluderebbe qualsiasi intervento demolitorio da parte del giudice rimettente, risultando il d.m. 21 giugno 2024 conforme alla legge.

In mancanza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 la domanda di annullamento dell’art. 1 del d.m. 21 giugno 2024, per la parte di interesse, dovrebbe essere rigettata.

Viceversa, l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata comporterebbe l’annullamento dell’art. 1, comma 2, lettera d), del d.m. 21 giugno 2024.

1.6.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Lazio sostiene che la disciplina censurata presenterebbe profili di contrasto anzitutto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., pel profilo del mancato rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» e, in particolare, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa eurounitaria.

Dopo aver puntualmente richiamato il quadro normativo eurounitario, il rimettente rileva che tutela ambientale e promozione delle energie rinnovabili costituiscono politiche interdipendenti, evidenziando, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, come l’impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica contribuisca alla protezione dell’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a contrastare.

L’incremento della quota di rinnovabili costituirebbe uno degli elementi portanti del pacchetto di misure richieste per ridurre le emissioni di tali gas e conformarsi alla legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997), nonché agli altri impegni assunti a livello eurounitario e internazionale per la riduzione di tali emissioni. Ciò, peraltro, sarebbe funzionale anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali (si richiama Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 1° luglio 2014, causa C-573/12, Ålands Vindkraft AB, e sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra AG).

Il rimettente, dopo aver diffusamente richiamato la direttiva 2018/2001/UE, evidenzia l’introduzione di un obiettivo vincolante dell’Unione per il 2030, ai sensi dell’art. 3, volto a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo raggiunga almeno il 32 per cento, con previsione di una possibile revisione al rialzo da parte della Commissione in funzione dell’andamento dei costi, degli impegni internazionali e della riduzione dei consumi, nonché della sufficienza dei contributi nazionali valutati attraverso i piani integrati per l’energia e il clima. Richiama altresì il regolamento n. 2021/1119/UE, che ha istituito il quadro normativo per la neutralità climatica, sancendo l’obiettivo vincolante di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 e fissando, quale traguardo intermedio per il 2030, una riduzione di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Sono inoltre evocati la direttiva 2023/2413/UE e il regolamento n. 2018/1999/UE, che delinea il sistema di governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, improntato a criteri di affidabilità, trasparenza ed efficienza, funzionale al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione in coerenza con l’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (si richiamano le sentenze n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), viene evidenziato che la normativa eurounitaria e quella nazionale sarebbero ispirate al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, il quale si tradurrebbe nella generale utilizzabilità dei suoli per l’installazione degli impianti, salve eccezioni giustificate dalla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti (si richiama anche la sentenza di questa Corte n. 13 del 2014).

Si rileva, inoltre, che l’originaria disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, in materia di individuazione delle aree idonee e non idonee, non introduceva preclusioni generalizzate all’impiego di terreni agricoli, stabilendo anzi che le superfici agricole non utilizzabili erano, tra l’altro, considerate aree privilegiate per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Secondo il rimettente il nuovo comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, come introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, stravolgerebbe l’assetto previgente.

Dall’elenco dei siti idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra si desumerebbe che la gran parte dei terreni agricoli, pari a circa metà del territorio nazionale, risulterebbe preclusa a nuovi interventi di tale tipo, salvo quelli di mero rifacimento, modifica o ricostruzione, con conseguente impossibilità di impiegare ulteriore suolo agricolo. Si precisa inoltre che il divieto non si estende – per espressa previsione – ai soli progetti attuativi di misure finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, che tuttavia non comprenderebbero tutti i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) (strumento previsto dalla normativa eurounitaria per conseguire gli obiettivi vincolanti dell’Unione per la quota di energia rinnovabile).

Secondo il TAR Lazio, considerato lo stato di attuazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021 e l’ampia discrezionalità riconosciuta alle regioni dal d.m. 21 giugno 2024 nell’individuazione delle aree non idonee, l’impatto del divieto risulterebbe comunque incerto e, in ogni caso, si tradurrebbe in una significativa restrizione delle aree disponibili per l’installazione degli impianti, in potenziale contrasto con l’art. 15-ter, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva 2018/2001/UE, inserito dall’art. 1, punto 6), della direttiva 2023/2413/UE a tenor del quale «[g]li Stati membri garantiscono che tali zone, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione sono commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999».

Viene altresì evidenziato che, ai sensi dell’art. 32 del regolamento n. 2018/1999/UE, il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili può determinare per gli Stati membri l’obbligo di adottare misure supplementari, inclusi contributi finanziari al meccanismo europeo per l’energia rinnovabile.

Secondo il TAR Lazio, la sottrazione indiscriminata di vaste porzioni del territorio nazionale all’impiego della tecnologia fotovoltaica potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi fissati in materia di energie rinnovabili, con conseguente necessità di misure correttive e possibili ricadute sulle finanze pubbliche.

La preclusione generalizzata all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra contrasterebbe inoltre con il principio che, nell’ambito del processo di individuazione delle zone necessarie per i contributi nazionali all’obiettivo complessivo dell’Unione di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 15-ter della direttiva 2413/2023/UE, «[g]li Stati membri favoriscono l’uso polivalente delle zone di cui al paragrafo 1. I progetti in materia di energia rinnovabile sono compatibili con gli usi preesistenti di tali zone» (art. 15-ter, paragrafo 3, della direttiva 2413/2023/UE).

Secondo il rimettente, il divieto introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 configurerebbe un insanabile conflitto tra uso agricolo del suolo e tecnologia fotovoltaica con moduli a terra, conflitto che non sussisterebbe, o sussisterebbe solo in parte, nel caso dell’agrivoltaico.

Il divieto, inoltre, potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili e compromettere la strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, mettendo a rischio il conseguimento della neutralità climatica.

Ad avviso del TAR Lazio, il divieto si porrebbe altresì in contrasto con il principio di integrazione ambientale di cui all’art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 37 della Carta di Nizza, non prevedendo alcun effettivo bilanciamento fra gli interessi coinvolti e attribuendo prevalenza assoluta alla conservazione dello stato dei luoghi, senza considerare neppure la concreta utilizzabilità agricola dei terreni.

La disposizione, infine, apparirebbe disorganica rispetto all’impianto dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e incoerente con la finalità, perseguita dalla normativa europea e nazionale citata, di promuovere la massima diffusione delle energie rinnovabili.

1.7.– Secondo il giudice rimettente, la disciplina censurata contrasterebbe anche con il principio di proporzionalità (si richiama Corte di giustizia UE, quinta sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-170/08, H. J. Nijemeisland, nonché la sentenza di questa Corte n. 1 del 2014), violando pertanto l’art. 3 Cost.

La misura censurata introdurrebbe un divieto generalizzato e assoluto all’impiego della tecnologia fotovoltaica con moduli a terra su vasta parte del territorio nazionale, discostandosi radicalmente dal modello ordinario di bilanciamento tra diffusione delle energie rinnovabili e tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

Mentre, infatti, tali interessi sono normalmente salvaguardati mediante l’individuazione di aree non idonee, che consentono comunque una verifica in concreto della compatibilità dei singoli progetti, l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 sancirebbe una prevalenza assoluta e preventiva dell’interesse alla conservazione dei suoli agricoli, senza alcuno spazio per il contemperamento con altri interessi di rilievo costituzionale.

1.8.– Il TAR Lazio sostiene che la norma censurata comporti il sacrificio incondizionato del principio di sviluppo sostenibile e che ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 9 Cost. e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale «[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri» (si richiama la sentenza di questa Corte n. 85 del 2013).

Secondo il rimettente, il divieto introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 opererebbe sulla base della sola classificazione urbanistica agricola dei terreni, senza considerare il loro concreto utilizzo, la reale vocazione agricola o la qualità delle colture, risultando perciò irragionevole e sproporzionato, specie con riguardo alle aree degradate o non utilizzabili.

L’ordinanza di rimessione, infine, mette in evidenza che le linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) prevedevano che le regioni potessero indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, tra cui le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

La disciplina posta dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 si porrebbe inoltre in contrasto con la raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati, poiché introdurrebbe un divieto che massimizza le zone di esclusione, che sarebbe privo di adeguato fondamento concreto e incompatibile con l’obiettivo europeo di ampliare la disponibilità di spazi destinati allo sviluppo dei progetti di energie rinnovabili.

1.9.– Il rimettente precisa che i profili di illegittimità costituzionale rilevati devono ritenersi estesi anche all’art. 5, comma 2, del d.l. n. 63 del 2024, nella parte in cui introduce una disciplina di salvaguardia fondata sul divieto previsto dal comma 1, nonché all’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, laddove prevede che «[g]li interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», poiché tale disposizione riprodurrebbe il divieto di cui al citato comma 1-bis dell’art. 20 del novellato d.lgs. n. 199 del 2021.

1.10.– Sulla scorta di tali premesse, il TAR Lazio solleva, in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché dal regolamento n. 2021/1119/UE, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, nonché dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di analogo tenore, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.

2.1.− In via preliminare, l’interveniente ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, assumendo che esse sarebbero formulate in termini meramente dubitativi e si fonderebbero su elementi fattuali non dimostrati, prospettati quali presupposti soltanto eventuali.

Più specificamente, il rimettente avrebbe prospettato le questioni in termini meramente ipotetici, assumendo − senza adeguato supporto fattuale − che il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su aree agricole possa compromettere il conseguimento degli obiettivi eurounitari in materia di energie rinnovabili. La censura risulterebbe pertanto inammissibile, poiché fondata su mere congetture e non corroborata da dati certi o elementi probatori idonei.

In particolare, il rimettente avrebbe erroneamente assimilato il divieto in esame a una preclusione assoluta dello sfruttamento fotovoltaico delle aree agricole, omettendo di considerare che restano consentiti gli impianti agrivoltaici avanzati, compatibili con l’uso agricolo del suolo. Ne conseguirebbe che le aree agricole non sono integralmente sottratte alla produzione di energia solare, ma soltanto alle installazioni incompatibili con la contestuale destinazione agricola. La difesa statale osserva, infine, che il diritto europeo prevede comunque strumenti correttivi idonei a fronteggiare eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030.

2.2.− Nel merito, la difesa erariale deduce la non fondatezza delle questioni.

2.2.1.– Quanto ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla normativa europea richiamata e al dedotto ostacolo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che le medesime ragioni prospettate a sostegno dell’inammissibilità varrebbero, comunque, a fondare il rigetto nel merito delle questioni.

Non vi sarebbe, infatti, alcun elemento idoneo a dimostrare che le residue modalità di utilizzo dei terreni agricoli per la produzione di energia solare – dagli impianti agrivoltaici avanzati alle ulteriori ipotesi consentite dalla normativa censurata – risultino tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi unionali di tutela ambientale ed efficienza energetica. Al contrario, la disciplina in esame costituirebbe espressione di una legittima scelta legislativa volta a contemperare le esigenze della produzione energetica con la tutela della destinazione agricola del suolo, anche alla luce dei meccanismi di salvaguardia previsti dall’ordinamento europeo.

2.2.2.– Quanto ai parametri di cui agli artt. 3 e 9 Cost., l’Avvocatura dello Stato contesta la prospettata violazione del principio di integrazione delle tutele e dei valori ambientali, sostenendo che la normativa censurata si collochi nel quadro di un necessario bilanciamento fra promozione delle energie rinnovabili e tutela del suolo agricolo, bene non rinnovabile ed essenziale per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale.

La difesa statale richiama, a tal fine, i princìpi eurounitari in materia di sviluppo sostenibile, evidenziando come la stessa Unione europea persegua un equilibrio fra transizione energetica e salvaguardia del territorio agricolo.

Tale obiettivo implicherebbe l’adozione di una pianificazione territoriale accurata accompagnata da valutazioni ambientali rigorose, nonché l’impiego di tecnologie compatibili, quali l’agrivoltaico di ultima generazione.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, il giudice rimettente avrebbe omesso di considerare che la massima diffusione delle fonti rinnovabili (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019) non costituisce un valore assoluto (si richiama la sentenza di questa Corte n. 13 del 2014), potendo essere contemperata con altri interessi costituzionalmente rilevanti, secondo un approccio sistemico già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (si richiama la sentenza n. 85 del 2013).

In tale prospettiva, l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 rappresenterebbe una legittima scelta legislativa volta a prevenire il consumo irreversibile di suolo agricolo e a garantire un equilibrato governo del territorio, senza precludere in assoluto lo sfruttamento energetico delle aree agricole.

2.2.3.– Quanto al parametro di cui all’art. 3 Cost., l’Avvocatura dello Stato sostiene che le disposizioni oggetto del presente giudizio non sarebbero censurabili per difetto di proporzionalità, poiché il divieto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, alla luce del dato letterale e della ratio della norma, non si estenderebbe agli impianti agrivoltaici avanzati, i quali, non comportando l’installazione di moduli a terra, non determinerebbero la sottrazione di suolo agricolo che la norma mira a prevenire.

Il divieto introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 non integrerebbe una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su un’ampia parte del territorio nazionale, poiché consentirebbe l’utilizzo di impianti agrivoltaici avanzati, idonei a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali. Tale scelta legislativa costituirebbe un equilibrato bilanciamento fra tutela della produzione agricola e promozione dell’energia pulita, risultando conforme al principio di proporzionalità e adeguata al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.

La scelta normativa sarebbe necessaria, poiché la tutela della produzione agricola non potrebbe essere garantita consentendo l’installazione di moduli a terra, e risulterebbe proporzionata in senso stretto, imponendo un sacrificio ragionevole agli operatori, i quali potrebbero comunque perseguire i propri obiettivi imprenditoriali attraverso l’agrivoltaico avanzato. Tale soluzione costituirebbe un’evoluzione naturale e strategica del fotovoltaico su suolo, idonea a generare un ecosistema virtuoso in grado di coniugare produzione agricola ed energetica.

In un’ottica sistemica, il divieto non integrerebbe una preclusione assoluta e irragionevole, ma attuerebbe proprio il principio di proporzionalità, volto a evitare il sacrificio irreversibile e generalizzato del suolo agricolo in presenza di alternative tecniche meno impattanti, rappresentando così un vincolo essenziale per politiche di sviluppo delle rinnovabili improntate a equilibrio e sostenibilità.

In conclusione, la difesa erariale osserva che, in assenza della disciplina censurata, si determinerebbe il rischio di un’espansione illimitata del «diritto» all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, suscettibile di diventare «tiranno» rispetto ad altri beni costituzionalmente tutelati, quali la protezione del patrimonio agricolo, della biodiversità e del suolo. La Costituzione imporrebbe invece «un continuo e vicendevole bilanciamento fra principi e diritti fondamentali. Senza pretesa di assolutezza per nessuno di essi. […] Il punto di equilibrio, proprio perché è dinamico e non prefissato in principio, deve essere valutato dal legislatore nelle statuizioni delle norme e dal giudice delle leggi in sedi di controllo, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (si richiama la sentenza di questa Corte n. 85 del 2013).

Nell’atto di intervento si aggiunge che, secondo il giudice amministrativo, tale bilanciamento sarebbe già stato compiuto a livello europeo, senza margini per gli Stati membri, con la conseguenza che i progetti eolici e fotovoltaici dovrebbero essere integralmente realizzati in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione. Ne deriverebbe l’emersione di un ulteriore interesse «tiranno», quello alla neutralità climatica, rispetto al quale ogni altro interesse dovrebbe recedere. Tale impostazione è tuttavia ritenuta non condivisibile e si propugna un’interpretazione sistematica e coerente del diritto europeo, da coordinarsi con l’art. 9 Cost., inteso quale limite e criterio di bilanciamento, in armonia con l’art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, che salvaguarda l’identità costituzionale degli Stati membri.

2.2.3.1.– Quanto al profilo di irragionevolezza e sproporzionalità del divieto in ragione della sola classificazione urbanistica dell’area come agricola, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, si osserva che esigenze di certezza del diritto impongono il riferimento a categorie giuridiche stabili, non a condizioni fattuali mutevoli quali il degrado o la temporanea inutilizzazione del suolo. La classificazione urbanistica esprimerebbe infatti la vocazione attuale e potenziale del terreno.

Si aggiunge, infine, che l’eventuale apertura alle aree agricole degradate o non utilizzate risulterebbe, in concreto, scarsamente significativa, poiché tali superfici sarebbero spesso inidonee all’installazione di impianti fotovoltaici per caratteristiche morfologiche e strutturali.

2.2.3.2.– Nemmeno sarebbe condivisibile il passaggio dell’ordinanza in cui si evidenzierebbe che il divieto dovrebbe essere selettivo e calibrato sulla qualità delle colture, limitandosi a preservare le sole aree interessate da produzioni agroalimentari di pregio (biologiche, «D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.», tradizionali o di particolare rilevanza paesaggistica e culturale).

L’Avvocatura dello Stato rileva che tale impostazione si porrebbe in contrasto con la vocazione agricola del suolo, desumibile dalla sua classificazione urbanistica, la quale ne consente anche una futura destinazione a colture di pregio, possibilità che verrebbe compromessa da un’occupazione generalizzata con impianti fotovoltaici.

Si precisa, infine, che la tutela dei suoli agricoli non riguarda esclusivamente le produzioni di eccellenza, ma anche quelle tradizionali e ordinarie, cui si riferisce il principio di preservazione del suolo, strettamente connesso al diritto a una sana alimentazione e all’autosufficienza alimentare nazionale. Tali interessi, riferiti alle coltivazioni tipiche del contesto mediterraneo, sarebbero stati trascurati dal giudice rimettente, rendendo la normativa immune dai vizi dedotti.

3.– Nel giudizio iscritto al n. 137 del registro ordinanze 2025 si è costituita, ai sensi dell’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con memoria depositata in data 4 agosto 2025, anche l’associazione Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, parte nel giudizio a quo, che, dopo aver illustrato il contesto normativo nazionale e europeo di riferimento e richiamato varie sentenze di questa Corte, ripercorre i passaggi più significativi della sentenza non definitiva del TAR Lazio.

L’associazione richiama un contributo dalla stessa prodotto, dal quale si evincerebbe che per raggiungere l’obiettivo del piano elettrico 2030/REPowerEU in Italia si dovrebbero installare 84 GW, di cui 57 GW di fotovoltaico. Nel territorio italiano la superficie agricola totale (SAT) sarebbe pari a 16 milioni di ettari mentre la superficie agricola utilizzata (SAU) sarebbe pari ad 12,5 milioni di ettari. Inoltre, 4 milioni di ettari di terreni agricoli sarebbero abbandonati. Al 2023 sarebbero stati installati impianti pari a una potenza di 30,3 GW. Di questi, secondo il GSE, 9,2 GW sarebbero impianti fotovoltaici a terra che utilizzano 16.400 ettari, che equivarrebbero solo allo 0,05 per cento del territorio nazionale, oppure allo 0,13 per cento della SAU. Installare gli 84 GW di cui al piano elettrico 2030/REPowerEU richiederebbe fino a 70.000 ettari – considerando l’ipotesi in cui l’intero obiettivo fosse conseguito mediante il solo impiego della tecnologia fotovoltaica con pannelli collocati a terra, senza tenere conto della quota installabile sugli edifici – che equivarrebbe allo 0,2 per cento del territorio italiano e allo 0,4 per cento della SAT. Si tratterebbe di una porzione marginale di suoli agricoli anche se paragonata ai 4 milioni di ettari di terreni agricoli abbandonati e ai 12,5 milioni di ettari di SAU.

Alla luce di tali dati, l’associazione rileva che, a fronte di un rischio di eccessivo consumo di suolo agricolo ritenuto insussistente, il d.l. n. 63 del 2024 introdurrebbe un divieto generale e indiscriminato di realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree qualificate urbanisticamente come agricole, con un impatto eccessivamente pregiudizievole sia sugli interessi privati sia sugli stessi obiettivi, in astratto perseguiti, di tutela ambientale e paesaggistica.

L’associazione, pertanto, chiede a questa Corte di accogliere le sollevate questioni.

4.– Nei giudizi iscritti ai numeri 137 e 139 del registro ordinanze 2025, in data 5 agosto 2025, si sono costituite in giudizio rispettivamente la ERG Solar holding srl e la FRV Italia srl, parti nei giudizi a quibus.

Preliminarmente, le società evidenziano come la norma censurata non chiarisca se il divieto ivi previsto ricomprenda anche gli impianti agrivoltaici, sia di tipo base sia di tipo avanzato ai sensi del testo applicabile ratione temporis dell’art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2012, n. 27, i quali, pur condividendo con il fotovoltaico a terra la tecnologia dei moduli collocati al suolo, sono progettati per garantire la continuità delle attività agricole, consentendo la coltivazione e il pascolo. Ne deriverebbe, in assenza di esplicite deroghe, un divieto generalizzato e indiscriminato anche rispetto a tali impianti, sebbene il TAR Lazio abbia ritenuto, in via interpretativa, che gli impianti agrivoltaici avanzati restino esclusi dal divieto, non comportando la sottrazione di suolo agricolo nei termini considerati dalla norma.

Le società ripercorrono inoltre la motivazione delle sentenze non definitive del TAR Lazio, con riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la normativa eurounitaria rilevante e la pertinente giurisprudenza di questa Corte (si richiamano le sentenze n. 134, n. 125 e n. 28 del 2025, n. 105 del 2024 e n. 216 del 2022).

Si aggiunge che il divieto di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 risulterebbe paradossale alla luce dei dati reali sull’occupazione di suolo agricolo da parte degli impianti fotovoltaici, come evidenziato anche dal contributo di Elettricità Futura. Ne emergerebbe l’inesistenza del presupposto fattuale del depauperamento dei suoli agricoli, sia per la marginalità delle superfici effettivamente utilizzabili per l’installazione di impianti con moduli a terra rispetto alla superficie agricola totale sia per la necessità di conseguire gli obiettivi europei mediante una combinazione di soluzioni tecnologiche, anche su infrastrutture esistenti, con conseguente incidenza solo limitata sui terreni agricoli. Le opere, peraltro, sarebbero qualificate ex lege come di pubblica utilità, funzionali alla tutela ambientale, proprio a mitigazione e contemperamento del consumo di suolo necessario alla loro realizzazione.

Le società osservano inoltre, ad colorandum, che simili misure non sono mai state adottate nei confronti di interventi speculativi di trasformazione urbanistica di suoli agricoli privi di finalità pubblica, profilo da cui deriverebbe l’«abnormità» della scelta normativa censurata.

Infine, si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte che avrebbe più volte ribadito la rilevanza del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e la necessità che la normativa di settore sia coerente con gli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di contrasto al cambiamento climatico, in un’ottica di progressiva espansione delle energie rinnovabili.

Le società concludono chiedendo a questa Corte l’accoglimento delle sollevate questioni.

5.– In data 5 gennaio 2026, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, ribadendo quanto già evidenziato nell’atto di intervento.

6.– Nei giudizi iscritti ai numeri 137 e 139 del registro ordinanze 2025, in data 5 gennaio 2026, hanno depositato memoria anche la ERG Solar holding srl e la FRV Italia srl.

6.1.– Le società, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte nelle memorie di costituzione, prendendo atto dell’evoluzione del quadro normativo, formulano ulteriori rilievi volti a confermare sia la rilevanza delle questioni, sia la perdurante attualità del loro interesse a una pronuncia di questa Corte sull’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

Più nello specifico, le società evidenziano che, nelle more della definizione delle questioni sollevate innanzi a questa Corte, è entrato in vigore il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili) – non ancora convertito in legge al momento del deposito delle memorie – con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche al d.lgs. n. 190 del 2024.

In particolare, le società sostengono che il d.l. n. 175 del 2025 avrebbe abrogato l’art. 20 del d.lgs. 199 del 2021, compresa la disciplina delle aree idonee a ospitare gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti FER) e il comma 1-bis introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024. Tuttavia, il d.l. n. 175 del 2025, all’art. 2, comma 1, lettera h), ha previsto l’inserimento dell’art. 11-bis nel d.lgs. n. 190 del 2024, il cui comma 2 avrebbe sostanzialmente riprodotto il medesimo divieto, inibendo l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, inclusi gli agrivoltaici “base”, nelle aree agricole.

L’unica novità introdotta dal d.l. n. 175 del 2025 consisterebbe nell’espresso riferimento agli impianti agrivoltaici, consentiti purché i moduli siano collocati «in posizione adeguatamente elevata da terra». Tale formulazione, tuttavia, confermerebbe nella sostanza il previgente divieto generale di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di impianti agrivoltaici base, privi del requisito dell’elevazione dei moduli previsto dalle linee guida del 2022.

La disciplina sopravvenuta, pertanto, continuerebbe a consentire esclusivamente gli impianti agrivoltaici avanzati, mantenendo il divieto sia per quelli fotovoltaici tradizionali sia per quelli agrivoltaici non dotati delle suddette caratteristiche tecniche.

Secondo le società, l’art. 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 175 del 2025, avrebbe pertanto sostanzialmente confermato il divieto di realizzazione degli impianti agrivoltaici base in area agricola, salve limitate eccezioni. Ne conseguirebbe che, nonostante l’abrogazione formale dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 2021, la disciplina censurata continuerebbe a produrre effetti nell’ordinamento, permanendo così sia la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio sia l’interesse delle società ricorrenti.

6.2.– Si evidenzia inoltre la sostanziale identità tra la disposizione abrogata e la nuova disciplina, sostenendo che le valutazioni del rimettente in ordine alla sussistenza dell’interesse delle società al pronunciamento di questa Corte resterebbero integralmente valide anche con riferimento alla normativa sopravvenuta.

In tale prospettiva, si invoca la giurisprudenza di questa Corte che consente di estendere d’ufficio il sindacato di costituzionalità a una disposizione sopravvenuta che riproduca il medesimo contenuto normativo di una disposizione precedente, poiché il divieto originario continuerebbe a operare attraverso la nuova formulazione legislativa, con conseguente persistente limitazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici base.

7.– Nel solo giudizio iscritto al n. 137 del registro ordinanze 2025, in data 7 gennaio 2026, ha presentato memoria anche Elettricità Futura, ribadendo quanto già evidenziato nell’atto di costituzione e chiedendo «l’estensione del giudizio di illegittimità costituzionale in relazione allo ius superveniens».

8.– In data 24 marzo 2026, con riferimento rispettivamente ai giudizi iscritti ai numeri 137 e 139 del registro ordinanze 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie, ribadendo quanto già dedotto nell’atto di intervento e nella memoria del 5 gennaio 2026 e prendendo posizione sul d.l. n. 175 del 2025, convertito, con modificazioni, in legge 15 gennaio 2026, n. 4.

A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025 (qui e di seguito citato nel testo come convertito), la disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili sarebbe oggi contenuta nell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024.

8.1.– L’Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente, afferma che, quanto alle aree agricole, il d.l. n. 175 del 2025 «ha precisato la portata delle limitazioni già vigenti, confermando il divieto del fotovoltaico a terra e la piena ammissibilità delle configurazioni sopraelevate e dell’agrivoltaico». Più nello specifico, la difesa erariale sostiene che «la nuova disciplina – ora contenuta nell’articolo 11-bis del D.lgs. 190/24 – ha confermato nella sostanza l’assetto già delineato dalla norma censurata, precisandone la portata applicativa con riferimento agli impianti agrivoltaici, la cui ammissibilità in area agricola era già compatibile con il sistema previgente, e trova ora esplicita enunciazione legislativa».

8.2.– Ciò premesso, non sussisterebbero i presupposti per il trasferimento automatico del sindacato di legittimità costituzionale sull’art. 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 175 del 2025, poiché la norma sopravvenuta non si limiterebbe a riprodurre la precedente, ma la chiarirebbe, rendendo esplicita «l’integrale ammissibilità degli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati, che nel sistema previgente era già compatibile con la ratio della disciplina ma non trovava enunciazione espressa». Inoltre, la nuova norma introdurrebbe anche requisiti di verifica – la dichiarazione asseverata e la soglia dell’80 per cento della produzione lorda vendibile – che non trovano corrispondenza nella disciplina previgente.

8.3.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la sopravvenienza normativa inciderebbe invece sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. La nuova disciplina introdurrebbe elementi che il rimettente non avrebbe potuto considerare al momento della rimessione e che potrebbero incidere direttamente sull’esito del giudizio principale. In particolare, la clausola di espressa ammissibilità in via generale degli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, «con l’unico vincolo dell’uso polivalente […] da cui l’espressione “adeguatamente elevata”». Il rimettente, pertanto, dovrebbe verificare se i progetti oggetto di causa siano riconducibili alla disciplina degli impianti agrivoltaici così come ora definiti dalla legge.

8.4.– Si sostiene, altresì, che la disciplina introdotta dal d.l. n. 175 del 2025 si muoverebbe su un piano autonomo rispetto a quella tecnica contenuta nelle linee guida del 2022 che costituirebbero un atto amministrativo di indirizzo volto a definire i requisiti per l’accesso a specifici meccanismi di incentivazione, non aventi funzione definitoria generale dell’istituto e che, peraltro, non sarebbero richiamate dal d.l. n. 175 del 2025. Utilizzare le linee guida del 2022 come parametro interpretativo vincolante della disposizione legislativa comporterebbe l’attribuzione a un atto amministrativo di una funzione integrativa del precetto normativo che non gli appartiene.

La disciplina introdotta dal d.l. n. 175 del 2025 conterrebbe una definizione normativa primaria di impianto agrivoltaico e, soprattutto, individuerebbe direttamente i requisiti in presenza dei quali tali impianti sono sempre consentiti anche in area agricola.

In questo contesto, il riferimento ai moduli «collocati in posizione adeguatamente elevata da terra» non sarebbe accompagnato da alcun rinvio a misure predeterminate, né a classificazioni tecniche esterne. Il legislatore avrebbe scelto di utilizzare una nozione elastica, che rinvierebbe a un criterio di adeguatezza funzionale. L’elevazione dei moduli sarebbe “adeguata” nella misura in cui consente, in concreto, la continuità delle attività agricole proprie del sito di installazione, secondo quanto richiesto dalla stessa disciplina normativa. La corretta lettura della disposizione imporrebbe, quindi, di attenersi al dato normativo: l’installazione di impianti agrivoltaici sarebbe consentita quando le soluzioni tecniche adottate – l’elevazione dei moduli – risultino idonee a garantire la continuità dell’attività agricola. Ogni diversa interpretazione, che trasformasse tale criterio in un rinvio implicito a parametri esterni, non avrebbe cittadinanza nell’attuale quadro normativo degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER).

8.5.– Quanto alla definizione normativa di impianto agrivoltaico, introdotta dall’art. 4, comma 1, lettera f-bis), del d.lgs. n. 190 del 2024 – lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lettera c), del d.l. n. 175 del 2025 – e sul rapporto con il successivo art. 11-bis, comma 2, la difesa statale afferma che la definizione legislativa non configura l’elevazione dei moduli come elemento necessario e indefettibile dell’impianto agrivoltaico. La disposizione di cui all’art. 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, tuttavia, richiama la definizione di cui al precedente art. 4, specificando che, per essere sempre autorizzabile, l’impianto deve prevedere la collocazione dei moduli in posizione elevata da terra, utilizzando una formulazione che esprimerebbe chiaramente un requisito tecnico. Da ciò, tuttavia, non deriverebbe alcuna contraddizione fra le due norme, che opererebbero su piani distinti e tra loro complementari. La definizione contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 190 del 2024 individuerebbe i tratti generali dell’istituto, delineando cosa debba intendersi per impianto agrivoltaico. L’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, invece, individuerebbe le condizioni alle quali tali impianti sono sempre consentiti in area agricola, introducendo una regola specifica all’interno del più ampio regime di limitazione dell’installazione di impianti con moduli collocati a terra. In tale contesto, il riferimento ai moduli «collocati in posizione adeguatamente elevata da terra» non comporterebbe la trasformazione dell’elevazione da possibilità operativa (sempre ammessa) in elemento definitorio tout court dell’agrivoltaico, né introdurrebbe una distinzione normativa tra diverse tipologie di impianti. Esso comporterebbe soltanto che una delle modalità tecniche (elevazione da terra) è sempre ammessa. La lettura sistematica delle disposizioni imporrebbe, quindi, di considerare la definizione di «impianto agrivoltaico» dell’art. 4 del d.lgs. n. 190 del 2024 e la disciplina del successivo art. 11-bis come parti di un medesimo assetto normativo, nel quale il legislatore ha inteso privilegiare un criterio funzionale (adeguata altezza) senza individuare ulteriori parametri tecnici rigidi e predeterminati.

8.6.– Si sostiene altresì che, diversamente da quanto prevede il comma 4, lettera d), dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, la norma censurata non sottrae suolo all’installazione di impianti FER, ma si limita a stabilire le condizioni alle quali una specifica tecnologia (moduli elevati da terra in misura adeguata) è sempre ammessa in area agricola.

8.7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude perché le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate; in subordine, insiste per la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della persistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza di dette questioni alla luce dello ius superveniens.

Considerato in diritto

9.− Con le quattro sentenze non definitive indicate in epigrafe (reg. ord. n. 136, n. 137, n. 138 e n. 139 del 2025), il TAR Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dal regolamento n. 2021/1119/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, questioni di legittimità costituzionale dell’«art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 63/2024, nonché dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Ls. n. 190/2024».

9.1.– Il TAR Lazio riferisce di essere chiamato a decidere sull’impugnazione del d.m. 21 giugno 2024, applicativo delle norme censurate, da parte di alcune società operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare.

9.2.– Il rimettente, in punto di fatto, premette che tra le iniziative delle società ricorrenti, in corso di sviluppo, rientrava, fra l’altro, la predisposizione di progetti per la realizzazione di impianti agrivoltaici anche «non avanzati», per i quali dovevano ancora essere avviate le procedure di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.

Richiamate le linee guida del 27 giugno 2022 sugli impianti agrivoltaici, il TAR Lazio osserva che, alla luce del tenore letterale e della finalità dell’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 (citato, come già indicato in narrativa, nel testo risultante dalla legge di conversione), il divieto ivi previsto al comma 1 potrebbe non applicarsi agli impianti agrivoltaici avanzati. In tali casi, infatti, l’assenza di moduli collocati a terra eviterebbe la sottrazione di suolo agricolo che la norma intende prevenire. Precisa tuttavia che, nel caso concreto, le società ricorrenti nel giudizio principale avevano presentato progetti di agrivoltaico cosiddetto non avanzato, che ricadrebbero pienamente nel perimetro del divieto normativo.

Secondo il giudice rimettente, un’interpretazione che escludesse in toto gli impianti agrivoltaici dal divieto contrasterebbe sia con il dato letterale sia con la ratio della normativa censurata. In particolare, a suo avviso, gli impianti agrivoltaici tradizionali, caratterizzati da pannelli collocati a terra, rientrerebbero nella previsione legislativa di divieto.

9.3.– Tanto ritenuto in sede di interpretazione della normativa censurata, il TAR Lazio, dubitando della sua conformità a Costituzione, solleva alcune questioni di legittimità costituzionale.

9.4.– Dette questioni sarebbero, anzitutto, rilevanti. Non essendo praticabile un’interpretazione delle norme censurate favorevole alle ricorrenti, il divieto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 costituirebbe un ostacolo alla realizzazione dei progetti presentati dalle stesse e, in assenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale, i gravami scrutinati nel giudizio principale dovrebbero essere respinti.

9.5.– Nel merito, il rimettente ritiene che la disciplina censurata contrasti con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto violerebbe i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, in particolare dal principio di massima diffusione delle energie rinnovabili. Il divieto potrebbe infatti ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata e compromettere la strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, mettendo a rischio il conseguimento della neutralità climatica. Ciò anche in considerazione dell’ampiezza del divieto medesimo, che si estende a tutti i terreni agricoli, costituenti oltre la metà del territorio nazionale.

La norma sarebbe inoltre in contrasto con il principio di integrazione delle politiche ambientali e con il principio di proporzionalità, in quanto attribuirebbe una prevalenza assoluta e aprioristica alla tutela del suolo agricolo, senza consentire un bilanciamento con altri interessi costituzionali, tra i quali quello dello sviluppo sostenibile. Ne deriverebbe una violazione anche degli artt. 3 e 9 Cost.

Ulteriori profili di irragionevolezza emergerebbero da ciò che il divieto si fonda esclusivamente sulla classificazione urbanistica dei terreni, senza considerare il loro utilizzo concreto o la qualità delle colture su di essi praticate.

10.– Con distinti atti depositati il 3 agosto 2025 è intervenuto nei quattro giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

11.– Nel giudizio iscritto al n. 137 del registro ordinanze 2025 si sono costituite l’Associazione Elettricità Futura e la ERG Solar holding srl e, nel giudizio iscritto al n. 139 del registro ordinanze 2025, la FRV Italia srl, che hanno concluso nel senso dell’accoglimento delle questioni.

12.– In via preliminare, va rilevato che i provvedimenti di rimessione sono in tutto sovrapponibili. Deve pertanto essere disposta la riunione dei giudizi perché essi siano decisi con unica sentenza, avendo le relative questioni di legittimità costituzionale a oggetto le medesime disposizioni, prospettando analoghe censure ed evocando parametri coincidenti.

13.– Prima di accedere all’esame delle questioni, è utile richiamare brevemente la normativa europea e nazionale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

13.1.– Uno dei pilastri della politica ambientale e di sviluppo economico dell’Unione europea è la transizione energetica, che richiede, fra l’altro, una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’indirizzo strategico volto all’incremento dell’energia “pulita” è stato dapprima definito con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, abrogata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che ne ha dettata una ulteriore disciplina, a sua volta abrogata dalla direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La strategia concernente le fonti rinnovabili ha ricevuto, quindi, ulteriore impulso da quest’ultima direttiva, a sua volta modificata dalla direttiva 2023/2413/UE, cui in Italia ha fatto seguito il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio».

Contestualmente, con la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dell’11 dicembre 2019 (cosiddetto Green Deal europeo), la Commissione ha delineato una strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una realtà dotata di un’economia che «nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse».

In tale prospettiva è stato emanato anche il regolamento n. 2021/1119/UE, il cui art. 1 ha stabilito l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, nonché, entro il 2030, la riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra (al netto degli assorbimenti), individuata dall’art. 4, paragrafo 1 (e anche dal considerando n. 26), nella misura di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Più di recente, poi, è stato adottato il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, per il «recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine […] attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati» (art. 1, paragrafo 1, lettera a). Tale regolamento prevede forme di preservazione e miglioramento di diversi habitat naturali.

Quanto al rapporto fra tutela degli habitat e realizzazione di impianti “verdi”, l’art. 6 (Energia da fonti rinnovabili), paragrafo 2, del suddetto regolamento afferma il principio che «[i]n circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1» – ossia della previsione che «la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili […] sono presunti di interesse pubblico prevalente» – «a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999».

Pertanto, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, «il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo favor» (sentenza n. 184 del 2025 e in precedenza, negli stessi termini, sentenza n. 134 del 2025).

13.2.– Al fine del raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell’energia da fonti rinnovabili fissati a livello europeo sino al 2030, il nostro Paese ha dapprima approvato il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), successivamente modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

In particolare, la regolamentazione dei procedimenti autorizzatori si corredava di specifiche linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010, funzionali ad assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti FER, prevedendo che le regioni potessero procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.

13.2.1.– In questo contesto si è inserito il d.lgs. n. 199 del 2021, attuativo della delega conferita al Governo con l’art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020).

L’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 ha poi inserito nell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 il comma 1-bis, il quale, prima di essere abrogato dall’art. 15, comma 1, e dall’Allegato D, lettera p), del d.lgs. n. 190 del 2024, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, così disponeva (nel testo, dunque, vigente al momento del promovimento dei giudizi principali): «[l]’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «[l]’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».

Tanto il comma 1 quanto il comma 2, come evidenziato in epigrafe e in narrativa, sono oggetto di censura da parte del giudice rimettente.

In attuazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, così modificato, il d.m. 21 giugno 2024 ha stabilito i princìpi e i criteri omogenei per l’individuazione con legge, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER (art. 1, comma 1, lettera b).

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il comma 2 dell’art. 1 del d.m. 21 giugno 2024 dispone che «[i]n esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio: […]; d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

13.2.2.– Più recentemente, il d.lgs. n. 190 del 2024 è intervenuto a riordinare la complessa disciplina della materia.

In particolare, l’art. 2, comma 2, primo periodo (esso pure qui oggetto di censura), prima di essere modificato dal d.l. n. 175 del 2025, così disponeva: «[g]li interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

13.2.3.– Il d.l. n. 175 del 2025, all’art. 2, comma 1, lettera h), ha introdotto una nuova disciplina in materia di individuazione delle aree idonee, mediante l’inserimento dell’art. 11-bis (Aree idonee su terraferma) nel d.lgs. n. 190 del 2024, ove, al comma 2, si dispone che: «[l]’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c)d)e)f)l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra».

Anche l’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024 è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 175 del 2025, e, nella formulazione attualmente vigente, dispone che «[g]li interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11-bis, comma 2».

13.2.4.– Da ultimo, in sede di conversione, all’art. 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 175 del 2025 (che, come detto, ha introdotto l’art. 11-bis nel d.lgs. n. 190 del 2024) sono stati aggiunti i seguenti periodi: «Per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo».

La disciplina dei criteri di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, oggi, è pertanto dettata dall’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, così come introdotto dal d.l. n. 175 del 2025.

Le regioni, quindi, sono tenute a individuare, con legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024 sulla base di questa nuova disciplina e, in particolare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dal successivo comma 4 e degli obiettivi fissati dall’ulteriore comma 5 (così come dispone il comma 3 dell’art. 11-bis), e non più in attuazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e del corrispondente d.m. 21 giugno 2024.

Così ricostruiti i tratti essenziali della normativa europea e nazionale relativa agli impianti agrivoltaici, può procedersi all’esame della problematica sottoposta a questa Corte.

14.– In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità opposta dall’Avvocatura generale dello Stato.

Secondo la difesa erariale, le questioni sollevate dal TAR Lazio sarebbero inammissibili, sia perché formulate in termini meramente ipotetici sia perché prive di adeguato supporto fattuale. Il giudice rimettente avrebbe infatti assunto, senza riscontri concreti, che il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su aree agricole possa compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di energie rinnovabili.

L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia come il TAR rimettente abbia omesso di considerare che le aree agricole non risultano integralmente sottratte all’utilizzo fotovoltaico, permanendo la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici avanzati, compatibili con il contestuale sfruttamento agricolo dei terreni e non preclusi dalla normativa censurata.

L’eccezione non è fondata.

Invero, nel caso in esame, il giudice rimettente, oltre ad aver analiticamente esposto gli argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, ha individuato in modo specifico e con sufficiente determinatezza le ragioni della ritenuta illegittimità costituzionale delle norme censurate, facendo riferimento, fra l’altro, alla costante giurisprudenza di questa Corte sul principio della massima diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile (sentenze n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). I contorni delle censure risultano chiari e ciascuna delle sentenze non definitive di promovimento risulta adeguatamente argomentata in ordine alle ragioni del preteso contrasto con ciascuno dei parametri costituzionali evocati. Né le carenze motivazionali evidenziate dall’Avvocatura generale dello Stato sono tali da compromettere l’iter argomentativo seguito dal rimettente (sentenze n. 72 del 2026 e n. 202 del 2023).

Più precisamente, l’omessa dimostrazione concreta dell’effettivo rischio di mancato conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, asseritamente connesso alle disposizioni censurate, costituisce questione attinente al merito della controversia.

15.– Prima di procedere all’esame del merito, occorre scrutinare l’istanza formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri volta alla restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questi rivaluti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, alla luce dello ius superveniens.

Tale istanza non può trovare accoglimento.

Deve rilevarsi che l’entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025 e l’abrogazione della norma censurata non producono effetti sul presente giudizio di legittimità costituzionale.

Sul punto, questa Corte ha più volte evidenziato che quando il giudizio principale concerne l’impugnazione di un atto l’«abrogazione non ha effetti sul […] giudizio di costituzionalità, in quanto, in ragione del principio tempus regit actum, il giudice rimettente è tenuto a effettuare la valutazione [dell’atto che è chiamato a scrutinare] alla luce della disciplina […] vigente al momento della sua emanazione» (sentenza n. 257 del 2017; sul punto anche sentenza n. 61 del 2012).

Del resto, «a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo» (sentenza n. 46 del 2014).

Ebbene: appunto nei giudizi a quibus, il TAR Lazio sarà comunque tenuto ad applicare l’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 2021, dovendo scrutinare la legittimità di un decreto ministeriale adottato in sua attuazione, sicché nessun dubbio sussiste sulla persistenza del requisito della rilevanza.

Il d.l. n. 175 del 2025, poi, non reca una norma interpretativa o comunque retroattiva.

Invero, l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 175 del 2025 stabilisce che: «[l]e disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. […] Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ora, detta disciplina transitoria concerne le «procedure», ma, nei giudizi pendenti innanzi il rimettente, oggetto di contestazione non sono gli atti di una “procedura”, bensì un decreto ministeriale, che – ad avviso delle parti private – ha precluso la possibilità stessa di avviarla. Il principio tempus regit actum, sopra ricordato, trova pertanto piena applicazione.

Non sussistono, di conseguenza, per questo profilo, i presupposti per una restituzione degli atti al rimettente, giacché «il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione» (ordinanza n. 30 del 2024; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 172 del 2024, n. 180 del 2022, n. 227 del 2021, n. 170, n. 109 e n. 7 del 2019, n. 240 del 2018, n. 281, n. 245, n. 203, n. 49 e n. 30 del 2016; ordinanza n. 76 del 2018).

Quanto alla non manifesta infondatezza, la nuova disciplina non si conforma all’impostazione ritenuta più corretta dal giudice rimettente, il quale ritiene necessario escludere dal divieto tutti gli impianti agrivoltaici, inclusi quelli con pannelli collocati a terra. Al contrario, essa circoscrive l’esenzione ai soli impianti con moduli «collocati in posizione adeguatamente elevata da terra», restringe ulteriormente le aree agricole utilizzabili per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e introduce specifici oneri asseverativi in ordine alla conservazione della produttività agricola. Ne consegue che l’effetto pregiudizievole lamentato dalle parti private non solo permane, ma risulta semmai aumentato, per alcuni profili, dall’entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025.

Sul punto, questa Corte ha affermato che «non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente. Può infatti questa Corte ritenere essa stessa che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa, sì che permangono le valutazioni del giudice rimettente in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione», chiarendo altresì che «persiste […] la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l’applicazione, ratione temporis, della disposizione censurata (ex plurimis, sentenza n. 257 del 2017), ma anche ove la prima incida su quest’ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale» (sentenza n. 125 del 2018; sul punto anche sentenze n. 177 e n. 33 del 2018).

16.– Nemmeno ricorrono i presupposti per il trasferimento della quaestio sulla disciplina costituente ius superveniens, sollecitato dalle parti private. La giurisprudenza di questa Corte, invero, è salda nell’affermare che detto trasferimento postula non soltanto che le modifiche non siano satisfattive, ma altresì che esse abbiano carattere marginale (sentenza n. 13 del 2026) e tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, poiché la nuova disciplina, come già evidenziato, introduce rilevanti novità, quali la maggiore restrizione delle aree agricole utilizzabili per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e l’introduzione di specifici oneri asseverativi in ordine alla conservazione della produttività agricola.

17.– Nel merito, in primis, il giudice rimettente solleva le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024 e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, per asserita violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., «anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999», come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché dal regolamento n. 2021/1119/UE, assumendo che il divieto ivi previsto ostacoli il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.

La questione non è fondata.

Va premesso che la disciplina oggetto di censura vieta l’installazione, nelle aree qualificate agricole dai piani urbanistici, esclusivamente degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Sul punto, occorre anche evidenziare che quella degli impianti fotovoltaici è una categoria generale, entro la quale si inscrivono gli impianti agrivoltaici, configurandosi come species di quel più ampio genus.

Tale impostazione trova oggi conferma nel d.l. n. 175 del 2025, che, all’art. 2, comma 1, lettera c), ha definito, mediante l’inserimento della lettera f-bis) all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024, l’impianto agrivoltaico quale «impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione», con la precisazione che «[a]l fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione».

Peraltro, già l’art. 65, comma 1-quater, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, seppur al solo scopo di ammetterli a finanziamento pubblico, definiva gli impianti agrivoltaici quali impianti che adottano «soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione».

Anche le linee guida del 27 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica, all’art. 1.1, lettera d), definiscono l’impianto agrivoltaico quale «impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione».

Ebbene: il giudice rimettente omette di considerare che la norma censurata non preclude nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti l’installazione di tutti gli impianti di produzione di energia da fonte solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Resta invece consentita, come lo stesso TAR Lazio riconosce nella sua giurisprudenza, la realizzazione di impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra”, che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione (sul punto, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, sentenza 15 maggio 2025, n. 9271).

La legge non offre una definizione precisa di impianto «con moduli collocati a terra», sicché spetta all’amministrazione e al giudice precisare il contenuto del sintagma normativo, ovviamente nei limiti del senso comune delle parole (come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 10 del 2026, anche le espressioni legislative generiche hanno pur sempre un ambito non illimitato di significati possibili). Nella relativa indeterminatezza della definizione strutturale, peraltro, soccorre la chiarezza dell’indicazione normativa sul piano funzionale, atteso che il Capo I nel quale si colloca l’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 è rubricato «Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare […]» e il titolo dello stesso art. 5 è «Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo», così sottendendosi l’esigenza di tutela dell’interesse volto alla salvaguardia della continuità delle attività colturali e pastorali. Non è del resto inopportuno rilevare che queste indicazioni funzionali sono ora confermate dal d.l. n. 175 del 2025, il quale, infatti, ammette l’installazione degli impianti agrivoltaici «attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra» (art. 2, comma 1, lettera h), con la precisazione che per impianti agrivoltaici si intendono appunto gli impianti fotovoltaici che preservano «la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione» (art. 2, comma 1, lettera c).

A ciò si aggiunga che l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, novellato dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, applicabile ratione temporis, comunque consentiva l’installazione degli impianti collocati a terra in specifiche aree espressamente individuate dal legislatore, quali: i) i siti in cui sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata (comma 1-bis in combinato disposto con il comma 8, lettera a); ii) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (comma 1-bis in combinato disposto con il comma 8, lettera c); iii) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (comma 8, lettere c-bis e c-bis.1); iv) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (comma 8, lettera c-ter, numero 2); v) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (comma 8, lettera c-ter, numero 3).

Inoltre, il comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, introdotto dal censurato art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, chiarisce che il predetto divieto non trova applicazione «nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».

Da ultimo, l’art. 5, comma 2, del d.l. n. 63 del 2024 introduce una clausola di salvaguardia in favore di tutti i «progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».

Ebbene: alla luce del complesso sistema di deroghe ed eccezioni delineato dal legislatore, il giudice rimettente si limita ad affermare che «la generalità dei terreni classificati agricoli (circa la metà della superficie del Paese) è preclusa a qualsiasi intervento di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che non consista nel mero rifacimento/modifica/ricostruzione, con conseguente preclusione all’utilizzo di nuovo terreno agricolo», che «[i]l divieto non si estende – per espressa previsione – ai soli progetti attuativi di misure finanziate con il PNRR o il PNC, che tuttavia non comprendono tutti i progetti necessari al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC […]» e che «[g]ià tale circostanza evidenzia che un divieto di tale portata rischia di mettere seriamente a rischio il conseguimento di tali obiettivi, nella misura in cui sottrae una larga porzione del territorio a ogni possibile utilizzo della tecnologia fotovoltaica senza che ne siano prevedibili gli effetti in ordine alla possibilità di rispettare le traiettorie stabilite in merito alla quota di energia da fonti rinnovabili».

Non si rinviene, pertanto, un’argomentazione idonea a dimostrare che le possibilità di utilizzo dei terreni agricoli per la produzione di energia solare – che vanno dagli impianti agrivoltaici «con moduli non collocati a terra», consentiti in via di principio sulle aree agricole, sino alle ulteriori fattispecie previste dalla normativa censurata – risultino tanto esigue da compromettere il conseguimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.

18.– Anche la censura relativa alla violazione dell’art. 9 Cost., per asserito contrasto con il principio di integrazione delle tutele di cui all’art. 11 TFUE e all’art. 37 della Carta di Nizza (norme, peraltro, non richiamate, in quanto interposte, nel dispositivo) e con la protezione dei beni ambientali, (invero strettamente legata alla precedente) risulta non fondata.

Come evidenziato dal TAR Lazio, l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei pilastri del complesso di misure necessarie per la riduzione delle emissioni nocive e per l’adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dagli altri impegni assunti a livello europeo in materia di contenimento delle emissioni di gas a effetto serra. Nondimeno, la stessa Unione europea, mediante la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 17 novembre 2021 (Strategia dell’UE per il suolo per il 2030. Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima) ha parallelamente affermato l’esigenza di garantire un’adeguata tutela del suolo agricolo, promuovendo la riduzione del consumo di suolo entro il 2050 e un utilizzo sostenibile del territorio, in considerazione del suo rilievo per la sicurezza alimentare, la biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Il raggiungimento dell’equilibrio tra espansione delle energie rinnovabili e salvaguardia del suolo agricolo implica l’adozione di un’accurata pianificazione territoriale nonché l’impiego di tecnologie compatibili, che permettano di coniugare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la continuità dell’uso agricolo del territorio.

Il suolo agricolo rappresenta, infatti, una risorsa sempre più scarsa.

In tale prospettiva, merita di essere richiamata la direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, la quale costituisce il quadro normativo dell’Unione europea specificamente dedicato alla salute dei suoli. Essa si inserisce nel contesto del Green Deal europeo, perseguendo l’obiettivo di assicurare che, entro il 2050, tutti i suoli europei versino in condizioni di buona salute.

Più nello specifico, nei considerando, numeri 1 e 2, della direttiva si legge: «[i]l suolo è una risorsa vitale, limitata e ritenuta non rinnovabile e insostituibile su una scala temporale umana. È fondamentale per l’economia, l’ambiente e la società in generale. Per suoli sani si intendono suoli che presentano buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche e sono quindi in grado di fornire servizi ecosistemici vitali agli esseri umani e all’ambiente, quali alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti, biomassa, acqua pulita, ciclo dei nutrienti, stoccaggio del carbonio e habitat per la biodiversità. I suoli sono essenziali anche per garantire la sicurezza alimentare. Si stima tuttavia che il 60-70 % dei suoli dell’Unione sia deteriorato e continui a deteriorarsi».

La direttiva è dunque volta, fra l’altro, a promuovere la gestione sostenibile del suolo, individuando le pratiche da incoraggiare e quelle da evitare al fine di prevenire il degrado e di favorire la conservazione della biodiversità.

La tutela del suolo e della produzione agricola e la promozione delle energie rinnovabili si configurano pertanto come politiche tra loro interdipendenti e strettamente connesse.

Peraltro, le argomentazioni svolte dal giudice rimettente, secondo cui la norma che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra si porrebbe in contrasto con i princìpi eurounitari di massimizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, non considerano la complessità della materia e la pluralità dei beni, tutti di rango costituzionale, coinvolti nella vicenda normativa oggetto di contestazione.

Anzitutto, fra gli indicatori di impermeabilizzazione e di consumo del suolo la direttiva contempla, quale indicatore facoltativo, proprio l’utilizzo del suolo per finalità connesse alle energie rinnovabili (Allegato I, Parte D, della direttiva 2025/2360/UE).

Inoltre, l’art. 1 della direttiva 2025/2360/UE evidenzia che gli scopi della stessa sono: i) ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l’ambiente; ii) migliorare costantemente la salute del suolo nell’Unione e iii) mantenere i suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050, cosicché possano: «fornire molteplici servizi ecosistemici su una scala sufficiente a soddisfare le esigenze ambientali, sociali ed economiche», «prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità» e «aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza alimentare».

Sul piano del diritto interno, poi, come si dirà al successivo punto 19, l’art. 9 Cost. definisce un amplissimo perimetro di tutela, che abbraccia plurimi interessi e diritti costituzionali, direttamente o indirettamente riconducibili al bene-ambiente, e, come ha affermato la giurisprudenza di questa Corte, nessun diritto o bene costituzionale riceve tutela in termini assoluti, risultando piuttosto soggetto a limiti funzionali al necessario bilanciamento con la molteplicità degli altri diritti e interessi di pari livello, poiché la tutela dei diritti deve essere assicurata in una prospettiva sistemica e unitaria, non in modo frammentario (sentenza n. 85 del 2013).

Il contemperamento fra i vari interessi e beni costituzionalmente rilevanti in materia è dunque estremamente complesso e involge apprezzamenti di tipo economico, politico e sociale che sono riservati al legislatore nell’esercizio dell’attività di bilanciamento che gli compete, talora anche all’interno del medesimo interesse (si consideri, per esempio, che l’interesse all’autonomia economica del Paese riguarda sia l’energia che i beni agricoli, sicché occorre estrema prudenza nella valutazione della destinazione del suolo alla produzione dell’una o degli altri).

Le valutazioni del legislatore possono del resto anche mutare alla luce del rendimento concreto delle varie discipline di volta in volta dettate (lo dimostra la stessa evoluzione normativa descritta al punto 13) e del mutare delle condizioni di contesto (climatiche, scientifiche, economiche, eccetera).

Gli apprezzamenti legislativi sottoposti, qui, allo scrutinio di questa Corte, si contengono entro la soglia della ragionevolezza.

L’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 è stato invero introdotto con la finalità di contenere, anche per ragioni paesaggistiche e ambientali, l’espansione degli impianti fotovoltaici a terra, che potrebbero essere installati sui suoli agricoli anche per ragioni di convenienza economica e logistica.

Come osservato dall’Avvocatura generale dello Stato, tale dinamica comporta effetti rilevanti, quali l’occupazione irreversibile dei terreni, la frammentazione del paesaggio agrario, la riduzione della biodiversità, nonché il possibile insorgere di conflitti con gli strumenti di pianificazione agricola e ambientale a livello regionale e locale.

Ora, l’art. 9 Cost., anche nella sua vigente formulazione, accorda tutela non soltanto all’«ambiente, [al]la biodiversità e [a]gli ecosistemi», ma altresì al paesaggio.

In particolare, questa Corte ha avuto modo di affermare che «già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo», precisando che «per questo […] l’art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun’altra specificazione» e che «[i]n sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007).

L’interesse alla realizzazione degli impianti energetici FER non può pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni. E “paesaggio” è, tipicamente, anche il paesaggio agrario.

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 184 del 2025, n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019) – nel rilevare che il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, cui è ispirata la normativa eurounitaria, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’installazione dei relativi impianti – ha contestualmente ammesso la legittimità di eccezioni «ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti» (sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).

La norma censurata è proprio volta a realizzare un contemperamento, non manifestamente irragionevole, fra interessi di pari rilievo costituzionale, tutti peraltro riconducibili, seppur per differenti profili, anche al bene ambiente (la tutela del paesaggio agricolo, delle colture, del suolo, della biodiversità e della transizione ecologica).

19.– Anche la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’art. 3 Cost., per asserita violazione del principio di proporzionalità, deve ritenersi non fondata alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al parametro di cui all’art. 9 Cost.

Fermo quanto detto sulla particolare complessità dei necessari bilanciamenti e – dunque – sui limiti del sindacato di questa Corte, è noto che il principio di proporzionalità impone al decisore pubblico di individuare, fra le diverse soluzioni astrattamente praticabili, quella idonea e necessaria al perseguimento di fini legittimi, nonché la meno restrittiva rispetto agli altri interessi e ai diritti coinvolti.

Sul punto, questa Corte ha affermato che lo scrutinio di proporzionalità «impone […] di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale», precisando che «[t]ale giudizio deve svolgersi “attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (sentenza n. 1130 del 1988)» (enfasi aggiunta) e che «[i]l test di proporzionalità […] richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014 e, nello stesso senso, da ultimo, estesamente, sentenza n. 10 del 2026).

Il sindacato sul rispetto del principio di proporzionalità si fonda dunque sulla valutazione di tre elementi: l’idoneità, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto (o adeguatezza).

Ebbene: le norme censurate non contrastano con il principio di proporzionalità, laddove si consideri che il divieto contenuto nell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, tenuto conto del tenore letterale e della finalità della norma, non si applica agli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, per i quali, proprio in quanto detti moduli hanno tale caratteristica, non si verifica la sottrazione di suolo agricolo nei termini che la norma intende contrastare.

Inoltre, come già ricordato (punto 17), l’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 2021 prevede varie deroghe ed eccezioni alla norma censurata.

Conseguentemente, il divieto introdotto con l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 non si risolve affatto in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti di produzione di energia solare, ma si limita a escludere l’utilizzazione di una tecnologia che risulta particolarmente gravosa in termini di consumo del suolo.

A differenza di quanto ritenuto dal TAR Lazio, la soluzione prevista dal legislatore nazionale rappresenta, quindi, il frutto di un non irragionevole bilanciamento tra diversi interessi, volto a conciliare l’attività agricola con la produzione di energia solare.

La norma resiste pertanto al test di proporzionalità: la scelta è idonea, poiché opera sul bene scarso – il suolo – che qui è in giuoco; è necessaria, in quanto l’obiettivo di preservare la produzione agricola non potrebbe essere perseguito se si consentisse di collocare moduli a terra; è proporzionale in senso stretto, in quanto impone un sacrificio tollerabile per i privati, atteso che gli stessi possono perseguire i loro obiettivi imprenditoriali semplicemente investendo sugli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra.

19.1.– Da ultimo, la censura di irragionevolezza risulta non fondata anche laddove il giudice rimettente rappresenta la circostanza che il divieto così introdotto sarebbe operativo sulla semplice base della classificazione delle aree interessate come agricole secondo i piani urbanistici, senza che rilevino il loro concreto utilizzo o la loro utilizzabilità a tali fini.

Preliminarmente, deve ritenersi significativo che, sebbene non sia applicabile nel giudizio principale in forza del già menzionato principio tempus regit actum, il d.l. n. 175 del 2025 ha confermato l’interesse alla protezione dell’uso agricolo dei suoli, stabilendo, nel contesto dell’art. 2, comma 1-bis, che, «[n]ei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Inoltre, per quanto più propriamente concerne la destinazione agricola dei suoli, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), «[s]ono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: […] E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)».

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto al d.m. n. 1444 del 1968 un fondamento nella legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) (Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 1° marzo 2019, n. 1431; sezione quarta, ordinanza 17 marzo 2022, n. 1949).

Nondimeno, la medesima giurisprudenza ha progressivamente preso atto della significativa evoluzione funzionale impressa dalla pubblica amministrazione alla classificazione delle aree agricole – o «zone E», secondo la tipologia dello stesso d.m. n. 1444 del 1968 – riconoscendo come tale destinazione urbanistica abbia ormai assunto valenze ulteriori e più articolate rispetto al riconoscimento della tradizionale vocazione agricola del territorio.

In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato: «[r]ispetto alla ristretta accezione di zona agricola riveniente dall’art. 2 del d.m. del 1968, si è sviluppato un concetto di “area agricola” – recte, di ciò che correttamente può essere classificato come tale – alla declinazione della quale ha contribuito significativamente la giurisprudenza», precisando che «in sede di pianificazione urbanistica la relativa destinazione non presuppone neppure necessariamente la corrispondente “vocazione” dell’area, intesa nella sua accezione letterale» e che «[c]iò significa che la classificazione di un terreno in zona “E1” non presuppone che lo stesso sia concretamente utilizzat[o] per colture tipiche o che possieda già tutte le caratteristiche previste dalla legge» (enfasi aggiunta) (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 31 luglio 2023, n. 7407).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, pertanto, la destinazione a zona agricola non impone necessariamente un obbligo positivo di coltivazione, ma svolge principalmente una funzione “negativa”: quella di evitare l’insediamento di nuove opere a scopo residenziale o produttivo non connesse all’agricoltura. La classificazione come zona agricola, quindi, è oggi uno strumento di pianificazione territoriale che l’amministrazione utilizza per preservare lo stato dei luoghi e orientare lo sviluppo urbano, indipendentemente dall’uso agricolo effettivo del suolo in un dato momento.

Nondimeno, la funzione concretamente attribuita dall’amministrazione locale alla classificazione urbanistica come “area agricola” non può alterare la nozione di cui all’art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, secondo cui le «zone E» sono le parti del territorio destinate a usi agricoli.

Ebbene, esigenze di certezza del diritto impongono di fare riferimento a classificazioni di natura giuridica, sconsigliando di ancorare le prescrizioni normative a meri elementi fattuali quali la “non utilizzabilità” o il “degrado” di un’area che, per loro stessa natura, integrano condizioni contingenti, transitorie e comunque opinabili.

La classificazione di un terreno, infatti, determina una condizione giuridica idonea a esprimere non soltanto l’attitudine attuale del fondo, ma anche la sua potenzialità funzionale.

La circostanza che possano esistere, quale mero dato fattuale e contingente, terreni degradati ovvero temporaneamente non utilizzati a fini agricoli, non consente di prescindere dalla vocazione urbanistica impressa al fondo in ragione della sua destinazione pianificatoria. Resta tuttavia fermo che, se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.

Infine, non può trovare accoglimento la censura secondo la quale il divieto sarebbe indiscriminato, mentre dovrebbe incentrarsi sulla qualità e sull’importanza delle colture praticate, dovendo considerarsi non sacrificabili solo le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, come le produzioni biologiche, le produzioni «D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.», le produzioni tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico e culturale.

Tale assunto confligge, invero, con la rilevanza della già richiamata potenzialità agricola del terreno (non definitivamente trasformato), che, per effetto della classificazione urbanistica, potrebbe essere destinato anche in futuro a colture di pregio, facoltà che sarebbe pregiudicata da un utilizzo generalizzato dell’agrivoltaico con moduli collocati a terra. Inoltre, il valore agricolo tutelato dalla norma censurata non è solo quello insito nelle colture di pregio, ma è anche quello legato alle colture e agli utilizzi tradizionali del suolo a fini agricoli.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, dichiararsi non fondata anche la questione relativa alla violazione dell’art. 3 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», sollevate – in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, nonché dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») – dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

centrale eolica

dal sito web istituzionale della Corte costituzionale, 23 luglio 2026

FONTI RINNOVABILI: ILLEGITTIMO IL BLOCCO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI NELLE AREE NON IDONEE DELLA REGIONE SARDEGNA.

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 144 depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, nella parte in cui dispone la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale già delineata dalle sentenze numero 28, numero 134 e numero 184 del 2025, confermando che l’obiettivo della transizione energetica deve essere perseguito attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sarda, eccedente la competenza legislativa regionale riconosciuta dagli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.

La disciplina della Regione Sardegna è stata ritenuta costituzionalmente illegittima anche per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, in quanto blocca indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici.

Ha ritenuto la Corte che la disciplina regionale, che preclude la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove istanze per la realizzazione di impianti FER nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee, si risolve in una misura di carattere moratorio non compatibile con il quadro normativo statale di riferimento.

La sentenza ribadisce che la qualificazione di un’area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.

progetto centrale eolica offshore Sardinia South 2, punto di sbarco del cavidotto sulla spiaggia di Tuerredda, 2023

SENTENZA N. 144

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12 gennaio 2026, depositato in cancelleria il successivo 13 gennaio 2026, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocata Floriana Isola per la Regione autonoma Sardegna;

deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 13 gennaio 2026 e iscritto al n. 1 reg. ric. del 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».

La disposizione impugnata introduce, dopo il comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis, il quale prevede che la Regione, mediante regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, individui direttive per la corretta applicazione della disciplina relativa agli impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra quelle qualificate come idonee. La medesima disposizione stabilisce che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione, ancorché presentate prima dell’entrata in vigore della legge, e che non possono essere presentate nuove istanze di autorizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee, fatta eccezione per quelle finalizzate all’autoconsumo o al servizio di comunità energetiche.

Secondo il ricorrente, tale disciplina determinerebbe una sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da fonti rinnovabili nelle aree non idonee, con le sole eccezioni espressamente contemplate dalla disposizione, incidendo sia sui procedimenti in corso, sia su quelli futuri, e subordinando la ripresa dell’attività amministrativa all’adozione di un atto regolamentare regionale.

1.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», e segnatamente dall’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» – ora: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» –, che vieta l’introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee.

Secondo il ricorrente sarebbero violati altresì gli artt. 3 e 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per l’introduzione di una disciplina in contrasto con principi espressi dal legislatore statale nella richiamata normativa.

La legge regionale impugnata interverrebbe in un ambito nel quale la Regione autonoma Sardegna è titolare, ai sensi dell’art. 4, lettera e), dello statuto speciale, di competenza legislativa nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica»; tale competenza legislativa sarebbe, tuttavia, sottoposta ai limiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 dello stesso statuto, ossia al rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei principi stabiliti dalla legislazione statale.

La disposizione regionale impugnata comporterebbe una sospensione automatica e generalizzata dell’azione amministrativa sui procedimenti autorizzativi, operante non già come ordinaria disciplina del procedimento o come modulazione caso per caso, ma come un vero e proprio arresto ex lege dell’iter autorizzatorio per un’intera categoria di interventi, in attesa dell’adozione di un atto di secondo grado regionale.

La scelta regionale, così congegnata, inciderebbe direttamente sui regimi amministrativi relativi alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, che lo Stato, con la sua legislazione di indirizzo avrebbe, invece, conformato in senso uniforme su tutto il territorio nazionale in ragione della rilevanza unitaria della materia energetica e degli obiettivi di politica energetica europei gravanti sull’ordinamento statale nel suo complesso.

In particolare, la legislazione statale di settore – nel delineare il quadro dei regimi amministrativi e dei criteri che governano l’individuazione delle aree e l’iter autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili – esprime principi vincolanti per le regioni. In questo senso, assumerebbe rilievo, quale parametro interposto, il principio affermato dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi.

La disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con il predetto principio, dal momento che, esplicitamente, introduce una sospensione dei procedimenti autorizzativi «sino all’emanazione di un regolamento regionale, e dunque proprio nel periodo in cui la disciplina statale esige continuità procedimentale e uniformità dei regimi amministrativi, impedendo che l’iter autorizzatorio venga bloccato per effetto di scelte unilaterali regionali».

La disciplina regionale non si limiterebbe, dunque, a modulare l’esercizio della funzione amministrativa secondo criteri procedimentali, ma inciderebbe, arrestando, tendenzialmente sine die, l’iter autorizzatorio, con la conseguenza che all’amministrazione sarebbe impedito l’esercizio di ogni potere di valutazione sulla concreta autorizzabilità dell’impianto sito in area non idonea e dunque eludendo il principio di continuità voluto dal legislatore statale nelle fasi transitorie.

Né varrebbe a escludere l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata la previsione di un termine di novanta giorni per l’adozione del regolamento: il divieto regionale opererebbe difatti immediatamente e automaticamente, senza alcuna valutazione individuale, e senza che la legge regionale preveda meccanismi idonei a neutralizzare gli effetti della sospensione in caso di mancato rispetto del termine, così che l’arresto procedimentale si configurerebbe come effetto legale pieno e autosufficiente.

La disciplina regionale, peraltro, si collocherebbe in un contesto nel quale questa Corte ha già scrutinato misure regionali aventi analoga struttura di blocco generalizzato dei procedimenti autorizzativi di impianti FER. In particolare il ricorrente richiama la sentenza n. 28 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) che aveva introdotto un meccanismo di sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER, collegandone la ripresa all’adozione di una futura disciplina regionale sulle aree idonee, nonché la sentenza n. 184 del 2025 che ha chiarito il significato e la funzione della nozione di “aree idonee” affermando che la qualificazione di un’area come idonea non costituisce una condizione esclusiva o preclusiva per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma definisce uno strumento di accelerazione dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’applicazione di iter procedimentali semplificati e più rapidi, coerenti con gli obiettivi assunti in sede europea.

Evidenzia l’Avvocatura generale che questa Corte ha, altresì, precisato che le aree non qualificate come idonee non sono, per ciò solo, sottratte alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, restando pienamente accessibili mediante i procedimenti autorizzativi ordinari, nel rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali previste dall’ordinamento. Tale impostazione escluderebbe letture restrittive idonee a determinare effetti di blocco o di paralisi generalizzata dello sviluppo del settore al di fuori di perimetri predeterminati.

La disposizione impugnata riprodurrebbe, nella sostanza, lo stesso meccanismo già dichiarato costituzionalmente illegittimo, non dunque una regolazione del procedimento secondo canoni di ragionevole istruttoria e ponderazione caso per caso, ma una sospensione generalizzata e automatica in attesa di una fonte secondaria regionale. Inoltre, sospendendo i procedimenti in atto e impedendo l’esame di nuove domande sino all’emanazione del regolamento, di fatto, disegnerebbe un quadro di governo del territorio e della produzione di energia da impianti FER in cui, nelle aree non idonee, non sarebbe possibile l’installazione di alcun impianto.

Tutto ciò contrasterebbe sia con la normativa quadro statale, sia con la giurisprudenza costituzionale che fissano principi incompatibili con quelli perseguiti dalla normativa della Regione autonoma Sardegna.

Ne conseguirebbe l’eccedenza dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025 dalle competenze del legislatore sardo, di cui agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, con violazione dei limiti statutari e l’invasione della sfera competenziale statale, per contrasto con la normativa interposta di cui all’art. 20, comma 6, del d.lgs n. 119 del 2021, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», anche in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene altresì violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento.

La disposizione regionale, stabilendo che, nelle more dell’adozione di un regolamento, non possa essere dato corso alle istanze di autorizzazione relative agli impianti FER ricadenti nelle aree non incluse tra quelle idonee e che non possano essere presentate nuove istanze, fatte salve alcune limitate ipotesi, introdurrebbe un criterio di “blocco” procedimentale operante in modo automatico e generalizzato, senza prevedere alcun criterio di differenziazione in relazione alle possibili situazioni delle procedure autorizzatorie coinvolte. La sospensione si applicherebbe, infatti, indistintamente, a procedimenti in fase iniziale e a procedimenti già istruiti o prossimi alla conclusione, a prescindere dallo stato di avanzamento dell’iter amministrativo, dall’entità degli investimenti già sostenuti o dalla concreta incidenza territoriale degli impianti progettati.

In tal modo, la legge regionale equiparerebbe situazioni oggettivamente eterogenee, trattandole in modo identico senza una ragionevole giustificazione, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost.

L’irragionevolezza della disciplina emergerebbe, altresì, dalla scelta di subordinare la ripresa dell’attività procedimentale all’adozione di un regolamento regionale, senza prevedere strumenti idonei a garantire la proporzionalità degli effetti prodotti nel periodo transitorio. Il legislatore regionale avrebbe, così, introdotto una misura di carattere eccezionale senza correlare la sospensione generalizzata a una valutazione puntuale delle singole fattispecie o a criteri selettivi che consentano di distinguere tra interventi con diverso impatto e diversa rilevanza.

La disposizione censurata determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra operatori economici che si trovano in condizioni sostanzialmente analoghe, ma che sarebbero diversamente incisi dalla sospensione in ragione di fattori del tutto casuali, quali il momento di presentazione dell’istanza o lo stato procedimentale raggiunto alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina regionale, in tal modo, attribuirebbe un rilievo decisivo a elementi meramente temporali, non sorretti da alcuna ratio giustificatrice coerente con le finalità dichiarate della legge. In altri termini, la disposizione regionale produrrebbe esiti disomogenei all’interno dello stesso procedimento amministrativo, determinando trattamenti differenziati non in ragione delle caratteristiche dell’intervento, ma in funzione di circostanze meramente casuali e in alcun modo governabili dall’amministrazione.

1.3.– Il ricorrente deduce, altresì, la violazione dell’art. 41 Cost., in quanto introdurrebbe una limitazione ingiustificata e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La previsione inciderebbe in via diretta sull’esercizio di attività economiche riconducibili a un settore strategico, precludendo in via automatica e indifferenziata l’accesso al mercato e la realizzazione di iniziative imprenditoriali che, in base alla normativa vigente, sarebbero altrimenti consentite e sottoposte a valutazione caso per caso.

La compressione della libertà di iniziativa economica, peraltro, non sarebbe accompagnata da un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e gli interessi privati incisi, né sarebbe sorretta da criteri selettivi o graduati idonei a circoscriverne l’impatto.

La sospensione disposta dalla legge regionale opererebbe, infatti, senza che sia prevista una verifica in concreto dell’effettiva compatibilità degli interventi progettati, o che sia effettuata una ponderazione dell’incidenza delle singole iniziative sull’assetto territoriale o ambientale. La scelta legislativa si risolverebbe, così, in un divieto temporaneo solo nominalmente, non essendo previsto alcun meccanismo alternativo nell’ipotesi di mancata adozione del regolamento regionale entro i termini stabiliti dalla disposizione impugnata, e generalizzato, prescindendo da qualunque valutazione sostanziale delle singole attività economiche e impedendone radicalmente l’avvio o la prosecuzione.

Ad avviso del ricorrente, la previsione di un termine per l’adozione del regolamento regionale non sarebbe, di per sé, idonea a rendere proporzionata la misura. Durante il periodo transitorio, infatti, l’attività economica resterebbe integralmente preclusa per un’intera categoria di operatori, senza che la legge introduca meccanismi di salvaguardia, di gradualità o di compensazione idonei a contenere gli effetti della sospensione. La libertà di iniziativa economica risulterebbe, così, sacrificata in modo eccessivo, e comunque non ragionevole, rispetto alle finalità perseguite.

1.4.– Infine, è lamentata la violazione dell’art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, per l’introduzione di una paralisi procedimentale priva di adeguati strumenti di governo e di garanzia.

La disposizione regionale impugnata comprometterebbe il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, introducendo una disciplina che determina un arresto generalizzato dei procedimenti autorizzativi senza predisporre strumenti idonei a garantirne la gestione ordinata ed efficiente. Essa inciderebbe direttamente sull’organizzazione e sul funzionamento dell’amministrazione, impedendo agli uffici competenti di esercitare le proprie funzioni secondo criteri di continuità, efficienza e responsabilità, con conseguente compromissione della certezza dell’azione amministrativa e della sua capacità di perseguire in modo efficace l’interesse pubblico tracciato nelle linee generali dalla legislazione statale.

La legge regionale condizionerebbe, dunque, l’operatività dell’esercizio della funzione amministrativa a un evento futuro e incerto, con il rischio di trasformare l’inerzia regolamentare in un fattore strutturale di disfunzione dell’azione amministrativa. La mancata adozione del regolamento potrebbe, peraltro, risolversi, di fatto, in un divieto assoluto di installazione di impianti FER nelle aree non idonee compromettendo, in via definitiva, il principio stabilito dal legislatore statale in base al quale la qualificazione di un’area come non idonea non può assumere il significato assoluto di area in cui non è possibile l’installazione di impianti.

La disciplina impugnata determinerebbe, inoltre, un effetto di disorganizzazione sistemica, in quanto priverebbe l’amministrazione di ogni margine di valutazione e di gestione attiva dei procedimenti, trasformando una funzione amministrativa ordinaria in una mera attesa dell’adozione di una fonte regolamentare. L’azione amministrativa, quindi, verrebbe sospesa in via generalizzata, in contrasto con i principi di buon andamento e di effettività di cui all’art. 97 Cost.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o non fondate.

2.1.– La Regione eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto difetterebbe la piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri e il contenuto dell’atto introduttivo. In particolare, secondo la resistente, la delibera di impugnazione avrebbe richiamato, quali parametri interposti, i principi desumibili dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, mentre il ricorso individuerebbe, quale unico parametro interposto, l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 che è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, prima della notificazione del ricorso statale. Ciò comporterebbe, ad avviso della Regione, l’inammissibilità delle censure, tanto più che il contenuto della disposizione abrogata non sarebbe stato riprodotto nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

Inoltre, il divieto di moratorie previsto dall’abrogato art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 operava soltanto nelle more dell’individuazione delle aree idonee; tale fase sarebbe però già venuta meno, sia per effetto della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sia per effetto del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, che, con l’art. 2, comma 1, lettera h), ha inserito nel d.lgs. n. 190 del 2024 gli artt. 11-bis e 11-ter.

2.2.– Nel merito, la Regione sostiene la non fondatezza delle censure.

2.2.1.– Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la difesa regionale che la disposizione statale indicata quale parametro interposto (art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021), come anticipato, è stata abrogata dal predetto art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, entrato in vigore il 22 novembre 2025, ossia appena 16 giorni dopo la disposizione regionale impugnata e, comunque, prima della data di notifica del ricorso.

L’ipotizzato contrasto tra la legge regionale e il parametro interposto, ad avviso della Regione autonoma Sardegna, non sarebbe, pertanto, più sussistente.

Osserva la Regione che il divieto di moratorie previsto dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 era espressamente configurato come misura transitoria, destinata a operare fino all’individuazione delle aree idonee. Poiché tale individuazione è intervenuta sia ad opera della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sia, successivamente, mediante il d.l. n. 175 del 2025, come convertito, che ha introdotto nel d.lgs. n. 190 del 2024 gli artt. 11-bis e 11-ter, il relativo ambito temporale di efficacia doveva considerarsi già esaurito prima della sua formale abrogazione.

Ad avviso della difesa regionale, nel caso in esame, la misura sospensiva prevista dalla disposizione impugnata non investirebbe indiscriminatamente l’intero territorio regionale, ma opererebbe unicamente con riferimento agli impianti FER da realizzarsi in aree non qualificate come idonee. Rimarrebbe, pertanto, impregiudicata la prosecuzione dei procedimenti relativi agli impianti localizzati nelle aree idonee, nonché l’attuazione dei progetti già autorizzati. In tale prospettiva, non sarebbe condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la disposizione impugnata determinerebbe una paralisi generalizzata dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Parimenti, non potrebbe sostenersi che essa introduca un divieto assoluto e permanente di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, trattandosi invece di una misura circoscritta, funzionalmente connessa alle esigenze di governo del territorio e di pianificazione energetica regionale e destinata a operare entro limiti oggettivi e temporalmente definiti. Non sarebbe, altresì, dimostrata la circostanza che la sospensione possa incidere sui target nazionali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e ciò sia in ragione della sua durata limitata, sia perché la sospensione non riguarderebbe le aree idonee.

La disposizione regionale risponderebbe, invece, a un’esigenza di uniformità della disciplina procedimentale autorizzatoria in un momento caratterizzato dalla successione di diversi interventi normativi concernenti gli impianti FER, nonché da diversi approdi giurisprudenziali. In detto mutevole contesto, la disposizione regionale in esame mirerebbe a evitare che i luoghi interessati alla realizzazione degli impianti FER possano risultare profondamente mutati, vanificando le attività pianificatorie, di buon governo del territorio, di puntuale e corretta istruttoria delle istanze.

Secondo la resistente, il legislatore sardo avrebbe, peraltro, operato nell’esercizio della competenza legislativa ai sensi dell’art. 3, lettera f), dello statuto speciale in materia edilizia e urbanistica, materia che comprenderebbe anche quella paesaggistica, sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo in forza del cosiddetto “principio del parallelismo” di cui all’art. 6 dello statuto speciale (sul punto la Regione richiama la sentenza di questa Corte n. 51 del 2006).

Detta potestà legislativa – lungi dal consistere nella sola redazione di piani paesaggistici – sarebbe stata obliterata dal ricorrente attraverso il richiamo alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» la quale, tuttavia, non potrebbe neutralizzare la competenza regionale di cui all’art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia.

2.2.2.– In riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, la Regione autonoma Sardegna sostiene che, nei procedimenti complessi articolati per fasi, come nel caso in esame, lo ius superveniens possa legittimamente incidere sulle fasi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, senza che la presentazione dell’istanza valga a cristallizzare il quadro normativo previgente. Richiama, in proposito, il principio tempus regit actionem (è citata la sentenza di questa Corte n. 184 del 2025). Secondo la resistente, sarebbe fisiologico che procedimenti di lunga durata subiscano variazioni di disciplina nel corso del loro svolgimento, senza che ciò possa comportare la violazione del principio di eguaglianza o del legittimo affidamento.

La Regione osserva, inoltre, che gli operatori che abbiano presentato istanze nello stesso momento per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della medesima tipologia di impianto incorrerebbero nei medesimi effetti sospensivi, mentre eventuali differenze dipenderebbero dalla diversa situazione di fatto esistente al momento dell’entrata in vigore della legge regionale.

La sospensione prevista dalla disposizione impugnata sarebbe poi caratterizzata da temporaneità e avrebbe, come ratio, l’esigenza di garantire uniformità e certezza procedimentale in un momento di evoluzione normativa, evitando il rischio di avviare e/o proseguire procedimenti autorizzativi il cui presupposto normativo possa mutare entro poco tempo, in tal modo salvaguardando anche l’affidamento del privato. La disposizione costituirebbe, infatti, uno strumento prudenziale a vantaggio degli operatori economici proponenti che, in questo modo, non si troverebbero davanti al rischio di coltivare un procedimento autorizzatorio nell’incertezza del contesto normativo di riferimento.

2.2.3.– Quanto al terzo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 41 Cost., la Regione richiama le argomentazioni già svolte per le altre censure e ribadisce che la disposizione in esame non sarebbe applicabile agli interventi che ricadono nelle aree idonee e neppure agli impianti il cui procedimento autorizzatorio si sia già concluso. Sostiene che la libertà di iniziativa economica privata non ha carattere assoluto in quanto incontra, tra i propri limiti, la tutela dell’ambiente; il legislatore regionale, nel dettare la disposizione impugnata, avrebbe tenuto conto dell’elevato impatto che alcune tipologie di impianti FER possono produrre sul territorio e della necessità di provvedere alla tutela del suolo, coerentemente con i principi di precauzione e prevenzione di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Regione richiama, inoltre, il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, ritenendolo indicativo di una rinnovata centralità della tutela del capitale naturale, della biodiversità e del patrimonio ambientale, e sostiene che l’esigenza di agevolare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili debba coordinarsi con quella, parimenti rilevante sul piano costituzionale, di assicurare il rispetto del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell’art. 9 Cost.

2.2.4.– Con riguardo al quarto motivo del ricorso, con il quale si assume la violazione dell’art. 97 Cost., la resistente ribadisce la ratio giustificatrice della disposizione regionale e ne afferma la conformità ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Osserva che, in assenza di tale normativa, l’amministrazione correrebbe il rischio di svolgere istruttorie complesse che potrebbero rivelarsi inutili, in ragione della definizione del nuovo regime amministrativo e delle ulteriori scelte normative, anche da parte del legislatore regionale, in adeguamento al d.l. n. 175 del 2025, come convertito, e al decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

3.– Con memoria depositata il 19 maggio 2026, l’Avvocatura generale dello Stato ha contestato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione, sostenendone la non fondatezza e insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025.

Considerato in diritto

4.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 1 del 2026), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025.

La disposizione prevede: «1. All’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: […] b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7 bis. Con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee. In attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze. Sono fatte salve le istanze finalizzate all’autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica.”».

4.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e, segnatamente, dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta l’introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee.

La disposizione regionale impugnata, introducendo una sospensione automatica e generalizzata dell’attività procedimentale finalizzata all’autorizzazione per la realizzazione di impianti FER nelle aree non qualificate come idonee, si porrebbe in contrasto con i predetti principi, invadendo l’ambito riservato alla disciplina statale. Sarebbero violati pure i limiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 dello statuto speciale nell’esercizio della competenza statutaria nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (art. 4, lettera e).

4.2.– La disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, in quanto la sospensione opererebbe indistintamente su tutte le istanze relative alle aree non incluse tra quelle idonee, senza alcuna considerazione dello stato dei procedimenti, dell’entità degli investimenti già sostenuti o delle caratteristiche degli interventi, determinando un trattamento uniforme di situazioni eterogenee.

4.3.– Il ricorrente deduce, poi, la violazione dell’art. 41 Cost., ritenendo che la disposizione impugnata comporti una compressione ingiustificata e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata, in quanto precluderebbe nelle predette aree, in via generalizzata, l’avvio o la prosecuzione di attività economiche nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, senza prevedere forme di bilanciamento o valutazioni caso per caso.

4.4.– Sarebbe violato, infine, l’art. 97 Cost., in quanto la disposizione in esame determinerebbe una paralisi dell’azione amministrativa, impedendo agli uffici competenti di esercitare le loro funzioni secondo criteri di continuità, efficienza e imparzialità, e subordinando la ripresa dell’attività a un atto regolamentare futuro e incerto, senza adeguati meccanismi di garanzia.

5.– In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione autonoma Sardegna.

5.1.– La difesa regionale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri e il contenuto dell’atto introduttivo. In particolare, la delibera che ha disposto l’impugnazione avrebbe richiamato, quali parametri interposti, i principi desumibili dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, mentre il ricorso indicherebbe, quale unico parametro interposto, l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, senza alcuna menzione del predetto decreto-legge.

L’eccezione non è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione del Consiglio dei ministri e il successivo ricorso devono presentare una sostanziale corrispondenza, quanto all’oggetto dell’impugnazione, ai parametri costituzionali evocati e al nucleo essenziale delle censure prospettate, senza che, tuttavia, sia richiesta una perfetta identità letterale o una assoluta sovrapponibilità tra il contenuto della deliberazione e quello dell’atto introduttivo (sentenze n. 13 del 2026 e n. 188 del 2025).

La deliberazione governativa costituisce, infatti, l’atto politico-amministrativo di autorizzazione all’impugnazione, mentre il ricorso rappresenta la sede tecnica di sviluppo e articolazione delle censure. Ne consegue che eventuali differenze integrative o precisazioni argomentative contenute nel ricorso non determinano, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione purché non alterino il thema decidendum né introducano questioni del tutto nuove ed estranee alla deliberazione autorizzativa.

Nel caso di specie, tale sostanziale corrispondenza deve ritenersi sussistente, in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri individua chiaramente, quale oggetto dell’impugnazione, la sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER e richiama il contrasto della disciplina regionale con i principi fondamentali della materia «energia» e con la disciplina statale uniforme del settore.

Il ricorso, pur individuando nell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 il parametro interposto maggiormente pertinente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, non altera il nucleo sostanziale delle censure, né introduce un tema di impugnazione nuovo o estraneo alla deliberazione del Consiglio dei ministri. Il riferimento contenuto in quest’ultima al d.l. n. 175 del 2025, come convertito, e alle modifiche apportate al d.lgs. n. 190 del 2024 si inserisce, infatti, nel medesimo contesto normativo di disciplina delle aree idonee e del procedimento autorizzatorio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, risultando strettamente connesso alla denunciata violazione dei principi fondamentali della materia. Ne consegue che il mancato richiamo espresso, nell’atto introduttivo del giudizio, al predetto decreto-legge non determina alcuna discontinuità sostanziale rispetto alla deliberazione autorizzativa, atteso che il ricorso si limita a sviluppare e precisare la medesima censura già oggetto della decisione governativa, mediante l’individuazione di uno specifico parametro interposto ritenuto più adeguato a sorreggerla.

5.2.– La resistente eccepisce, altresì, che il parametro interposto evocato nel ricorso, ossia l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, ed evidenzia che tale abrogazione è intervenuta prima della notificazione del ricorso statale. Ciò determinerebbe l’inammissibilità delle censure per inesistenza del parametro interposto.

La Regione autonoma Sardegna deduce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il divieto di moratorie previsto dall’abrogato art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 abbia avuto valore precettivo soltanto nelle more dell’individuazione delle aree idonee; tale fase sarebbe però già venuta meno per effetto sia della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sia del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, con la conseguenza che l’intervallo temporale di operatività del divieto statale si sarebbe concluso ancor prima della sua abrogazione.

Sul punto deve osservarsi, anzitutto, che l’abrogazione dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 da parte del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, è successiva all’adozione della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025.

Va, infatti, evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, rileva la circostanza che la disposizione evocata quale parametro interposto fosse vigente ed efficace al momento dell’adozione della normativa regionale impugnata.

La sopravvenuta abrogazione della disposizione evocata quale parametro interposto non determina l’inammissibilità delle questioni, permanendo la necessità di scrutinare la legittimità costituzionale della disciplina regionale impugnata con riguardo al contesto ordinamentale vigente al momento della sua adozione e ai suoi effetti.

Nel caso di specie non può ritenersi che l’evoluzione del quadro normativo abbia determinato il venir meno dell’oggetto del giudizio, atteso che le modifiche sopravvenute richiamate dalla resistente non sono idonee a elidere retroattivamente il parametro evocato, né a privare di rilevanza la verifica della conformità costituzionale della normativa regionale impugnata nel contesto in cui essa è stata emanata. Le questioni di legittimità costituzionale della disposizione regionale vanno, difatti, scrutinate in riferimento alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna nel perimetro definito dalla sentenza di questa Corte n. 28 del 2025.

6.– Al fine dell’esame del merito delle questioni, è opportuno ricordare che l’Unione europea, in adesione al Protocollo di Kyoto, adottato l’11 dicembre 1997 sulla base della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120, ha individuato la transizione energetica come uno dei pilastri della politica ambientale e della politica di sviluppo economico.

La strategia di promozione delle fonti di energia rinnovabile è stata dapprima realizzata, per quanto qui interessa, con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, abrogata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e a sua volta abrogata dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la quale ha dato nuovo impulso alla predetta strategia, anche a seguito delle modifiche da ultimo apportate tramite direttiva (UE) 2023/2413, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), con l’art. 1 ha poi stabilito l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, nonché, entro il 2030, la riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Ancora in seguito, il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ha introdotto ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione nel breve termine.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di favorire l’uso dell’energia da fonti rinnovabili fissati a livello europeo sino al 2030, l’Italia ha dapprima approvato il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), successivamente modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

In questo contesto si è inserito il d.lgs. n. 199 del 2021, adottato nell’esercizio di «un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente» e concorrenti, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché «in attuazione della direttiva 2018/2001/UE» (sentenza n. 28 del 2025; così anche la sentenza n. 127 del 2026).

Più di recente, il d.lgs. n. 190 del 2024 è intervenuto a riordinare la complessa disciplina della materia. Una delle novità più significative introdotte dal predetto decreto è senza dubbio il recepimento, all’art. 3, del principio eurounitario di prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e delle opere anche infrastrutturali a essi connesse.

7.– Questa Corte ha più volte esaminato l’evoluzione della disciplina, internazionale, europea e nazionale, in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ponendo in evidenza come essa sia orientata a favorire la diffusione di tali fonti di energia rinnovabile attraverso procedure autorizzatorie semplificate e strumenti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di transizione energetica assunti a livello sovranazionale e interno.

In proposito, va richiamata la sentenza n. 275 del 2012, nella quale è stato evidenziato che «la normativa comunitaria promuove, da oltre un decennio, il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell’Unione».

È stato poi affermato che: «[l]a possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili […] si pone […] in aperto contrasto […] con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE» e che «[s]imile finalità, riflessa nella disciplina dettata dalle citate direttive in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze, viene chiaramente esplicitata dalla direttiva 2018/2001/UE. Ivi si evidenzia che il “maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili o all’energia rinnovabile costituisce una parte importante [delle] misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (‘accordo di Parigi’)” (considerando n. 2)», concludendo nel senso che «[o]ccorre […] ribadire […] la necessità di garantire la “massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili” (sentenza n. 286 del 2019 e, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011) “nel comune intento ‘di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra’ (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)” (sentenze n. 216 e n. 121 del 2022)» (sentenza n. 27 del 2023).

8.– Così ricostruiti i tratti della normativa di riferimento, risultano fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, promosse in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.

La disposizione regionale impugnata introduce, dopo il comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis che, da un lato, demanda a un regolamento regionale – da adottarsi entro novanta giorni – la definizione di direttive concernenti la corretta applicazione della disciplina degli impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee; dall’altro, stabilisce che, nelle more dell’adozione del regolamento, non possa darsi corso alle istanze autorizzative già presentate, relative a tali aree, né possano essere presentate nuove domande, fatta eccezione per quelle finalizzate all’autoconsumo o alle esigenze delle comunità energetiche.

Questa Corte ha già affermato (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025) che la transizione energetica costituisce un obiettivo di rilievo nazionale ed europeo, il quale non determina, però, l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio. Per tale profilo, sono stati, infatti, valorizzati il ruolo della pianificazione territoriale regionale e la particolare posizione costituzionale delle autonomie speciali, riconoscendo alle regioni la possibilità di incidere sulla localizzazione degli impianti FER mediante strumenti conformativi e pianificatori. Questa Corte, tuttavia, ha chiarito come tali competenze non possano tradursi in moratorie generalizzate incompatibili con i principi fondamentali della materia né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale degli impianti FER.

8.1.– Più precisamente, l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025 è adottato nell’esercizio della competenza statutaria nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» attribuita alla competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna dall’art. 4, lettera e), dello statuto speciale. Tale competenza legislativa, come già rilevato, incontra i limiti derivanti dagli stessi artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia, in base ai quali la potestà legislativa della Regione autonoma, nelle materie ivi espressamente indicate, è esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 3) e «nei limiti […] dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 4).

Il d.lgs. n. 199 del 2021 – come affermato nella sentenza n. 28 del 2025 – è stato adottato nell’esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e concorrenti «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La sua finalità, come detto, è quella di «accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili» e raggiungere gli «obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030», «conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima» (art. 1, rispettivamente commi 1, 2 e 3).

L’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, nel disporre che «non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze», si pone in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», desumibili dal d.lgs. n. 199 del 2021 e, in particolare, dall’art. 20, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Quest’ultimo, attuativo della direttiva 2018/2001/UE e coerente con gli obiettivi fissati dal regolamento 2021/1119/UE, vieta, infatti, l’introduzione di misure di sospensione o di moratoria suscettibili di ostacolare il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili perseguiti dall’ordinamento europeo e nazionale.

La disposizione regionale impugnata, che preclude la prosecuzione dei procedimenti autorizzativi già avviati e la presentazione di nuove istanze nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee, si risolve, nella sostanza, in una misura di carattere moratorio incompatibile con il quadro normativo statale di riferimento.

Questa Corte ha già affermato che i principi desumibili dalla disciplina statale di attuazione degli obblighi eurounitari in materia di energie rinnovabili integrano principi fondamentali della materia energetica e, in quanto tali, vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, comprese quelle statutarie concernenti la produzione dell’energia (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025).

La disposizione impugnata eccede, pertanto, i limiti delle competenze legislative riconosciute alla Regione autonoma Sardegna dagli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili di matrice eurounitaria, recepito nel nostro ordinamento dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, richiamato quale norma interposta. Da tale contrasto discende l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.

Non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza, valorizzata dalla Regione autonoma Sardegna, che la sospensione dei procedimenti autorizzativi già avviati e il divieto di presentazione di nuove istanze abbiano carattere temporalmente limitato, essendo destinati a operare «in attesa del regolamento» volto a individuare le direttive per la corretta applicazione della disciplina concernente la realizzazione degli impianti FER. Né assume rilievo che tali misure riguardino esclusivamente gli impianti ricadenti in aree non comprese tra quelle qualificate come idonee. Tali elementi, infatti, non sono idonei a escludere il contrasto con i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale di attuazione degli obblighi eurounitari.

9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento, perché la sospensione delle istanze di autorizzazione opererebbe indistintamente su procedimenti collocati in fasi profondamente differenti, senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti effettuati o il diverso grado di affidamento maturato dagli operatori economici, senza adeguata giustificazione e senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti.

La questione è fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, la legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che possono determinare un pericolo di disparità di trattamento deve essere «“valutata in relazione al loro specifico contenuto” […] e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenze n. 182 del 2017 e n. 270 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 275 e n. 85 del 2013)» (sentenza n. 49 del 2021).

Come già precisato, la disposizione regionale si traduce in un impedimento che blocca, in modo non ragionevole, tutte le istanze di autorizzazione per la realizzazione di impianti FER sulle aree non incluse tra quelle idonee già presentate e impedisce, per le stesse aree, la presentazione di nuove richieste.

Questa Corte ha già chiarito che la qualificazione di non idoneità delle aree all’installazione di impianti FER «non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico» (sentenza n. 134 del 2025); pertanto, la Regione autonoma Sardegna non può ostacolare la realizzazione di tali impianti sul proprio territorio, poiché ciò è in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse che, come già ricordato, è «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022).

La disposizione impugnata introduce una misura sospensiva che opera in modo automatico e generalizzato, senza prevedere alcun criterio di graduazione o differenziazione in relazione ai diversi stadi dei procedimenti autorizzativi già pendenti. Essa colpisce indistintamente tutte le istanze relative a impianti FER ricadenti in aree non qualificate come idonee, indipendentemente dal livello di avanzamento dell’istruttoria e preclude, in via preventiva e indiscriminata, la presentazione di nuove domande. Una simile disciplina si rivela intrinsecamente irragionevole, in quanto realizza un arresto procedimentale generalizzato non sorretto da criteri idonei a modulare l’incidenza della misura sulle diverse situazioni coinvolte.

Al contempo – come già evidenziato ai precedenti punti 7 e 9 – essa determina un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili perseguiti dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2021/1119/UE, senza che tale compressione risulti sorretta da una adeguata e ragionevole giustificazione.

10.– Da quanto precede discende il superamento dei limiti di competenza legislativa di cui agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e la violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost.; conseguentemente, l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

11.– Sono assorbite le ulteriori censure.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

(foto da mailing list ambientaliste, C.B., S.D., archivio GrIG)

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