Lettera aperta ai vertici della Regione autonoma della Sardegna su transizione energetica e tutela del territorio.
La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.
Alla Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Al Presidente del Consiglio Regionale
Ai Capigruppo del Consiglio Regionale
Alla Giunta Regionale
Alla Commissione Industria del Consiglio regionale
Alla Commissione Ambiente del Consiglio regionale
Oggetto: Posizione del Comitato “Su Entu Nostu” e delle Associazioni sottoscrittrici su transizione energetica e tutela del territorio – Inquadramento normativo e tutela degli interessi della comunità regionale.
Il Comitato e le Associazioni ambientaliste sottoscrittrici, con la presente memoria, intendono render note le proprie in merito alla disciplina della transizione energetica in Sardegna, alla luce del necessario coordinamento tra normativa regionale, nazionale ed europea.
1. Gerarchia delle fonti e necessaria coerenza normativa
L’approvazione della Legge n. 4 del 15 gennaio 2026 rappresenta un passaggio estremamente delicato nei rapporti tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna.
Di fatto, questa norma riduce ulteriormente il potere decisionale e la discrezionalità della nostra Regione, relegandola sempre più al ruolo di semplice esecutrice di decisioni assunte altrove.
La legge viene presentata come recepimento della direttiva europea RED III (UE 2023/2413), ma nel farlo omette parti fondamentali della direttiva stessa. In particolare vengono meno:
– il principio della copianificazione con le autorità regionali e locali;
– il coinvolgimento delle comunità nei processi decisionali, elemento essenziale per garantire l’accettazione pubblica dei progetti energetici;
– l’introduzione di limiti legati al fabbisogno energetico reale e alla capacità della rete elettrica;
– una vera razionalizzazione dell’infrastruttura elettrica basata sulla potenza effettivamente installata e pianificata.
Non siamo quindi di fronte soltanto a una questione tecnica. Qui vengono toccati direttamente i diritti e le prerogative riconosciuti dallo Statuto speciale della Sardegna, e viene messo in discussione uno dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale: quello della leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Il percorso che ha portato all’approvazione della legge, infatti, non è stato accompagnato da un reale confronto istituzionale. Non vi è stato alcun accordo preventivo in sede di Conferenza Stato-Regioni, passaggio che sarebbe stato necessario proprio per rispettare quel principio di leale collaborazione che la nostra Costituzione richiede.
Per queste ragioni riteniamo che la Regione Sardegna non possa limitarsi a prendere atto di questa situazione.
Al contrario, l’unica strada realmente coerente con la difesa delle nostre prerogative è impugnare la Legge n. 4 del 15 gennaio 2026 davanti alla Corte Costituzionale (art. 127 Cost.).
Solo attraverso un ricorso formale sarà possibile chiedere un chiarimento definitivo sul rispetto delle competenze regionali e ottenere il riconoscimento delle prerogative che spettano alla Sardegna in virtù del proprio Statuto speciale.
Rinunciare a questo passaggio significherebbe accettare, di fatto, una progressiva riduzione dell’autonomia della nostra Regione.
Parallelamente, esiste anche un altro strumento previsto dal nostro ordinamento democratico: il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione.
Si tratta di uno strumento che può essere promosso da almeno cinque consigli regionali e che consentirebbe di rimettere ai cittadini la valutazione su una norma che incide in modo così rilevante sulla governance energetica del Paese e sui diritti dei territori.
Queste due strade — l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale e l’attivazione dello strumento referendario — non sono alternative, ma possono procedere in modo parallelo, rafforzando la posizione istituzionale della Sardegna e la difesa delle sue competenze.
Nel frattempo, naturalmente, il Consiglio regionale dovrà continuare a operare nel rispetto della gerarchia delle fonti e del quadro normativo vigente. Anche la Legge regionale sarda n. 20 del 2024 dovrà essere adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale, che ne ha disposto la parziale riscrittura nel rispetto dei principi costituzionali e della corretta ripartizione delle competenze tra Stato e Regione.
Ma proprio per questo è necessario agire con chiarezza.
Difendere le prerogative della Sardegna non significa creare conflitti istituzionali inutili.
Significa, al contrario, utilizzare tutti gli strumenti costituzionali disponibili per far valere i diritti della nostra autonomia.
Ed è esattamente questo che oggi voi siete chiamati a fare.
2. Elaborazione di un Piano Strategico Sardo
Ai fini del calcolo dei fabbisogni energetici è indispensabile l’elaborazione di un Piano Strategico. Tale Piano deve includere i relativi Piani dei settori a maggior consumo energetico: trasporti, industria, settore civile, agricoltura, servizi, rifiuti, ecc; e le relative strategie di sviluppo, deve fare perno su innovazione tecnologia e tradizione, laddove la salvaguardia e il rilancio di attività, colture, pratiche e saperi tradizionali, con il supporto della migliore innovazione tecnologica, offrano contributo per il mantenimento e rafforzamento del nostro tessuto economico, sociale e ambientale
3. Definizione del PEARS
Si ribadisce la necessità della definizione immediata di un PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna) quale documento programmatico ufficiale idoneo a rappresentare:
– il fabbisogno energetico attuale dell’Isola;
– il fabbisogno energetico dell’Isola al 2030 e al 2050, con le diverse ipotesi evolutive, quale risultato di un Piano Strategico e di un cronoprogramma di transizione che rappresenti l’evoluzione del mix energetico a partire da quello attuale
– il quadro delle infrastrutture esistenti;
– la quota di produzione destinata all’autoconsumo regionale;
– l’eventuale eccedenza destinata all’esportazione.
– Il PEARS deve riportare i piani di adeguamento e potenziamento dell’infrastruttura elettrica incluse le reti di trasposto e distribuzione secondo quanto previsto e concordato con gli attuali gestori.
Solo attraverso un atto pianificatorio chiaro e formalizzato sarà possibile garantire che le scelte energetiche siano proporzionate, sostenibili e coerenti con il principio di tutela dell’interesse pubblico.
4. Istituzione di un “Ufficio del piano” per supportare i comuni per l’adeguamento dei Puc al PPR e offrire un servizio specialistico di opposizione e tutela legale nei confronti delle imprese che imperversano indisturbate.
5. Gestione pubblica di una quota parte dell’energia
Nel processo di adeguamento della Legge Regionale n. 20, si propone di inserire una previsione esplicita relativa alla quota parte di energia che la Regione Autonoma della Sardegna intenderà gestire per finalità pubbliche.
Tale previsione potrà trovare fondamento:
nell’art. 43 della Costituzione, che consente la riserva o il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici di imprese che abbiano carattere di preminente interesse generale;
nelle competenze statutarie regionali in materia di energia e governo del territorio.
Si ritiene necessario affermare un principio politico e giuridico chiaro: l’energia non può essere ridotta a mera materia di iniziativa privatistica, ma deve essere ricondotta alla sua natura di bene strategico essenziale per la collettività.
6. Obblighi derivanti dal diritto europeo
Il quadro normativo regionale deve altresì tenere conto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
a) RED III e recepimento nazionale
La Direttiva europea sulle energie rinnovabili (c.d. RED III) impone agli Stati membri l’adeguamento mediante legge di recepimento. Il recente decreto-legge nazionale di gennaio, adottato in attuazione di tale direttiva, vincola l’ordinamento interno e costituisce parametro di riferimento anche per la normativa regionale.
La pianificazione energetica della Sardegna dovrà pertanto:
garantire il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili;
individuare aree idonee e non idonee in modo coerente con i criteri europei;
assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, sostenibilità e tutela ambientale.
b) Regolamento europeo sul ripristino della natura
Occorre inoltre adeguarsi al Regolamento europeo sul ripristino dei suoli e degli ecosistemi compromessi (Nature Restoration Law), che impone agli Stati membri obblighi stringenti in materia di recupero ambientale.
La localizzazione di impianti energetici non può prescindere:
– dalla tutela dei suoli agricoli produttivi;
– dal recupero delle aree degradate;
– dalla salvaguardia degli ecosistemi vulnerabili.
La transizione energetica non può tradursi in un nuovo consumo irreversibile di suolo né in una compromissione degli equilibri ambientali già fragili del territorio sardo.
La nuova legge sulle aree idonee dovrà, pertanto, tenere conto di quanto di seguito esposto:
– Limiti di rete e installazione di potenza commisurata alla totale pianificata
Come previsto dall’Articolo 15 ter della direttiva UE 2023/2413 (RED III), “Mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all’obiettivo complessivo dell’Unione di energia rinnovabile per il 2030”, Gli Stati membri devono garantire che tali zone, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione siano commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.
Inoltre, come previsto al paragrafo 2: “Ai fini dell’individuazione delle zone di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto in particolare:
c) della disponibilità di infrastrutture energetiche pertinenti, tra cui reti, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, o della possibilità di creare o migliorare tali infrastrutture di rete e impianti di stoccaggio.”
Ciò a significare che, oltre la soglia determinata dai valori di potenza installata previsti per ogni singola tecnologia e complessiva e degli ovvi limiti di rete, non possono essere concesse ulteriori autorizzazioni.
– Informazione e Formazione
Come previsto dall’Art. 16 cap. 7 della direttiva UE 2023/2413, gli Stati membri devono fornire risorse adeguate per garantire personale qualificato, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle loro autorità competenti. Gli Stati membri devono assistere le autorità regionali e locali al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Come previsto dall’Art. 18 cap. 6 della direttiva UE 2023/2413 (RED III)
Devono essere elaborati dei “programmi adeguati d’informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili, incluso l’autoconsumo di energia rinnovabile o l’utilizzo nell’ambito delle comunità di energia rinnovabile”
Laddove non sia lo Stato italiano ad adempiere ai suoi obblighi, è indispensabile che sia la Regione a intervenire con fondi e strutture proprie ai fini della tutela della Sardegna e degli interessi della comunità sarda.

7.Direttiva (UE) 2023/1791
I piani dovranno necessariamente tener conto della direttiva (UE) 2023/1791 la quale introduce disposizioni molto chiare e stringenti per quanto riguarda la progressiva eliminazione degli incentivi ai combustibili fossili, con l’obiettivo di allineare i consumi energetici agli obiettivi climatici europei.
La direttiva già dal 1° Gennaio 2024 ha imposto lo stop alla “Contabilizzazione” dei Risparmi da Fossili e dal 1° Gennaio 2026 vieta l’istituzione di nuovi regimi di incentivazione che finanzino l’installazione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento che utilizzano la combustione diretta di combustibili fossili.
8. Piano di metanizzazione
In questo senso e anche alla luce della recente guerra innescata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, la quale fa seguito all’altra più datata tra Russia e Ucraina, appare ancora più incomprensibile la scelta di investire sulla realizzazione di un’infrastruttura per il metano. Oltre a non avere numeri a giustificazione di simile decisione, questo progetto va in netto contrasto con i piani di decarbonizzazione dell’isola, è un evidente controsenso rispetto agli obiettivi di potenza rinnovabile installata – anch’essi mai giustificati – e si scontra con i dati di elettrificazione dei consumi i quali vedono l’isola già da tempo avanti rispetto alle altre regioni del Continente proprio in virtù della mancata metanizzazione.
9. Impugnazione della Legge n. 4/2026
Si ribadisce la richiesta di valutare l’impugnazione della Legge n. 4/2026 dinanzi alla Corte Costituzionale, laddove emergano profili di lesione delle competenze statutarie regionali o di compressione dell’autonomia speciale della Sardegna.
Tra le violazioni da noi rilevate vi sono quelle di seguito elencate:
– Mancato coordinamento nella mappatura delle aree tra tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, compresi gli operatori di rete, come previsto dall’Articolo 15 ter della direttiva UE 2023/2413. Vedi uso dei terreni agricoli in particolare per il fotovoltaico a terra.
– Mancata verifica della Compatibilità dei progetti in materia di energia rinnovabile con gli usi preesistenti delle zone individuate, e mancata verifica della commisurazione di tali zone, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione, alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999
– Omesse promozione e sostegno da parte dello Stato italiano delle azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziare la fornitura di assistenza tecnica e programmi di formazione, per rafforzare le competenze in ambito normativo, tecnico e finanziario, come indicato al punto 61 pagg. 9 e 10 della direttiva UE 2023/2413.
– Violazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali alla giustizia in materia ambientale, in particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come indicato al punto 125 pag. 19 della direttiva UE 2023/2413.
– Mancata valutazione ambientale strategica (VAS) a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE” per le zone di accelerazione, come previsto dall’Art. 15 quater della direttiva UE 2023/2413;
– Violazione dell’Articolo 15 quinquies della direttiva UE 2023/2413 (RED III) sulla Partecipazione del pubblico e sull’accettazione pubblica dei progetti, che così recita:
1. Gli Stati membri garantiscono la partecipazione del pubblico ai piani che designano le zone di accelerazione delle energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater, paragrafo 1, primo comma, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2001/42/CE, anche individuando il pubblico interessato o che potrebbe essere interessato.
2. Gli Stati membri promuovono l’accettazione pubblica dei progetti in materia di energia rinnovabile mediante la partecipazione diretta e indiretta delle comunità locali a tali progetti.
10. Da Questione Sarda a Questione meridionale
Si propone infine di attivare immediatamente un’interlocuzione con le Regioni del Sud, al fine di trasformare la cosiddetta “Questione Sarda” in una più ampia Questione meridionale in materia energetica.
In tale prospettiva, si valuti la promozione – con almeno altri quattro Consigli Regionali – di un referendum abrogativo della Legge n. 4/2026, così da riaprire democraticamente il confronto sulle regole di codecisione di un processo strategico quale la transizione energetica.
Conclusioni
Il Comitato e le Associazioni ambientaliste sottoscrittrici ritiengono che:
la normativa regionale debba essere pienamente coerente con la Legge n. 4/2026;
la Legge Regionale n. 20 debba essere adeguata alla pronuncia della Corte Costituzionale;
l’ordinamento regionale debba conformarsi agli obblighi derivanti dalla RED III e dal Regolamento europeo sul ripristino della natura;
la pianificazione energetica debba fondarsi su un PEARS aggiornato e formalmente adottato;
sia necessario garantire una quota di gestione pubblica dell’energia quale strumento di tutela dell’interesse collettivo.
Questi passaggi rappresentano condizioni essenziali per assicurare una tutela concreta, efficace e costituzionalmente orientata degli interessi del popolo sardo.
Distinti saluti
Comitato contro la speculazione energetica Su Entu Nostu
Italia Nostra Sardegna
ISDE Medici per L’Ambiente-sezione Sardegna
USB Sardegna
Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG)
LIPU Sardegna
Comitato contro la speculazione energetica Nuraxino
Comitato contro la speculazione energetica Montiferru
(foto da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)












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