Il parere ISPRA sul calendario venatorio può essere vincolante.
Pronuncia di rilevante interesse da parte del T.A.R. Sardegna in tema di natura dei pareri espressi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) sui calendari venatori regionali.
Secondo giurisprudenza amministrativa costante (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 dicembre 2024, n. 946), il parere espresso dall’I.S.P.R.A. sui calendari venatori regionali in via ordinaria è obbligatorio, ma non vincolante in quanto “le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione” (art. 18, comma 2°, primo periodo, della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Viceversa, qualora le Regioni e le Province autonome intendano posticipare la chiusura della stagione venatoria per alcune specie “cacciabili” dopo il 31 gennaio “non oltre la prima decade di febbraio”, il parere dell’I.S.P.R.A. è obbligatorio e vincolante (art. 18, comma 2°, secondo periodo, della legge n. 157/1992 e s.m.i.)..
Infatti, come chiaramente espresso dalla sentenza T.A.R. Sardegna, Sez, I, 7 gennaio 2026, n. 5, “sul punto, la disposizione di cui al citato art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992 è chiara e non lascia spazio a interpretazioni di sorta: ‘le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi’. In claris non fit interpretatio.”.
Nel caso di specie, la caccia alla Cornacchia grigia (Corvus cornix) è compresa fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell’anno successivo (artt. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i. e 48-49 della legge regionale Sardegna n. 23/1998 e s.m.i.) e l’I.S.P.R.A. ha espresso parere contrario al prolungamento dell’attività venatoria perché “ha ritenuto ‘fortemente sconsigliabile posticipare la chiusura della caccia alla cornacchia grigia al giorno 8 febbraio 2026 [in quanto] la prosecuzione della caccia oltre il mese di gennaio, sia pure con le limitazioni previste da codesta Amministrazione, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse conservazionistico, già impegnate nella riproduzione e comporta una maggiore difficoltà nello svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria’”.
Conseguentemente, osservano i Giudici amministrativi sardi, “la gravata previsione del calendario venatorio che stabilisce la chiusura dell’attività venatoria all’8 febbraio risulta dunque illegittima, perché si pone in frontale contrasto con il parere sfavorevole dell’Ispra e viola conseguentemente il citato art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992.”.
Una nuova decisione giurisprudenziale amministrativa che va ancora una volta a censurare una gestione della fauna selvatica – quella sarda – a dir poco carente
Un’ormai lunga serie di pesanti censure dei calendari venatori regionali isolani degli ultimi anni,[1] che han visto un’Amministrazione regionale purtroppo prona alle pressioni delle associazioni venatorie in contrasto con il minimo buon senso necessario per la corretta gestione del patrimonio faunistico, segno di pessima volontà e capacità regionale di gestire il patrimonio faunistico..
dott. Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2025, proposto dall’associazione Earth Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle associazioni Fidc – Federazione Italiana Caccia, Enalcaccia, Eps – Ente Produttori Selvaggina, Italcaccia, Arcicaccia, Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani, non costituite in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Geltrude Carroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cpt Sardegna (Caccia-Pesca-Tradizioni Sardegna), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Federcaccia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 14 del 25 agosto 2025, con il quale la Regione ha adottato il Calendario venatorio regionale, limitatamente alla parte del calendario venatorio in cui si prevede il prelievo di:
1. cornacchia grigia sino al giorno 8.2.2026;
2. gazza e ghiandaia sino 29 gennaio 2026, discostandosi dal c.d. “arco temporale massimo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti gli atti di intervento ad opponendum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’associazione Earth ha impugnato il decreto assessoriale regionale n. 14 del 25 agosto 2025, con il quale è stato adottato il calendario venatorio della Sardegna per la stagione 2025/2026, censurandolo sotto due aspetti:
a) il superamento dell’arco temporale massimo previsto per l’esercizio della caccia alla cornacchia grigia, nonché la posticipazione della chiusura della caccia medesima al giorno 8 febbraio 2026;
b) il superamento dell’arco temporale massimo previsto per l’esercizio della caccia alla gazza e alla ghiandaia.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “VIOLAZIONE ART. 18 comma 2 L. 157\92 per superamento arco temporale massimo (cornacchia grigia)”;
2) “VIOLAZIONE ART. 18 comma 2 L. 157\92 per superamento arco temporale massimo e DIFETTO DI MOTIVAZIONE (gazza e ghiandaia)”.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 della L.R. n. 23/1998, laddove prevede che è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui al precedente art. 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo, assumendo che: i) la previsione sarebbe in contrasto con la normativa nazionale di cui alla L. n. 157/1992 e, segnatamente con l’art. 18, comma 1, che individua il diverso arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell’anno successivo; ii) la materia della tutela dell’ambiente è di esclusiva competenza statale.
1.1. Si è costituita la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.2. In data 24 e 28 ottobre 2025 hanno spiegato intervento ad opponendum, rispettivamente, le associazioni CTP Sardegna e Federcaccia della Regione Sardegna e l’Associazione nazionale libera caccia, chiedendo anch’esse il rigetto del gravame.
1.3. Alla camera di consiglio del 29.10.2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal merito l’istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.
1.4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti e memorie, ulteriormente argomentando a sostegno delle rispettive posizioni.
1.5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, occorre dare atto della rinuncia, da parte della ricorrente, alla questione di legittimità costituzionale precedentemente prospettata, avendo l’istante erroneamente imputato alla normativa regionale la previsione del termine di chiusura della caccia al 28 febbraio anziché al 31 gennaio.
3. Passando al merito, il ricorso è fondato in parte, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
4. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione regionale di posticipare la chiusura della caccia alla cornacchia grigia al giorno 8 febbraio 2026 in quanto, ai sensi della disposizione di cui all’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992, la possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, il termine di chiusura della caccia in relazione a specie determinate è subordinata al parere favorevole dell’Ispra, mentre nella fattispecie il parere in questione è stato sfavorevole.
Il motivo è fondato.
4.1. Il parere dell’Ispra relativo al posticipo della chiusura del periodo di caccia, come appena visto, è obbligatorio e vincolante e in ciò si differenzia dal parere di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 18, relativo al calendario venatorio, che è invece obbligatorio ma non vincolante, potendo le regioni discostarsene motivando adeguatamente (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 dicembre 2024, n. 946).
Sul punto, la disposizione di cui al citato art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992 è chiara e non lascia spazio a interpretazioni di sorta: “le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi”. In claris non fit interpretatio.
4.2. Orbene, con riguardo al prelievo venatorio della cornacchia grigia, il ridetto art. 18 prevede al primo comma, lett. b), che il periodo in cui tale specie può essere cacciata va dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Nel medesimo senso dispone altresì l’art. 49 della L.R. n. 23/1998, in combinato disposto con il precedente art. 48.
4.3. Nella fattispecie l’Ispra ha ritenuto “fortemente sconsigliabile posticipare la chiusura della caccia alla cornacchia grigia al giorno 8 febbraio 2026 [in quanto] la prosecuzione della caccia oltre il mese di gennaio, sia pure con le limitazioni previste da codesta Amministrazione, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse conservazionistico, già impegnate nella riproduzione e comporta una maggiore difficoltà nello svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria”, esprimendo con ciò un parere all’evidenza sfavorevole.
La gravata previsione del calendario venatorio che stabilisce la chiusura dell’attività venatoria all’8 febbraio risulta dunque illegittima, perché si pone in frontale contrasto con il parere sfavorevole dell’Ispra e viola conseguentemente il citato art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992.
Non è peraltro condivisibile l’assunto della difesa regionale secondo cui il parere Ispra in questione sarebbe suscettibile di essere disatteso in quanto scarsamente motivato e generico. Al contrario, il parere risulta chiaro e adeguatamente motivato, come emerge dalla semplice lettura, come sopra riportata, del parere stesso.
Inoltre, l’inequivoco tenore testuale della previsione di cui al più volte citato art. 18, comma 2 (secondo la quale le regioni “devono uniformarsi” al parere dell’Ispra) esclude che possano in alcun modo rilevare in senso favorevole all’Amministrazione le ragioni giustificative poste a base della scelta contestata (id est: la limitazione dei danni alle colture agricole e la raccolta di campioni per la sorveglianza attiva e il controllo del virus della “West Nile desease”: cfr. pag. 17 del calendario venatorio).
La censura merita dunque accoglimento.
5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il mancato rispetto dell’arco temporale massimo (compreso – come per la cornacchia grigia – tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 18, comma 1 cit.) per il prelievo delle specie della gazza e della ghiandaia.
La ricorrente deduce che:
– rispetto alle disposizioni del calendario venatorio che prevedono l’apertura generale della caccia nel periodo compreso tra il 21 settembre 2025 ed il 29 gennaio 2026 sono previste per le specie in questione due giornate di preapertura, nei giorni 4 e 7 settembre;
– in proposito, tanto l’Ispra quanto il Comitato tecnico faunistico avrebbero raccomandato alla Regione di anticipare, conformemente a quanto avvenuto per l’apertura, anche la data di chiusura del prelievo al 14 gennaio 2026, al fine di mantenere inalterato l’arco temporale indicato dalla normativa nazionale;
– la previsione del calendario venatorio che fissa la chiusura della caccia al 29 gennaio 2026 si porrebbe, dunque, in contrasto tanto con l’art. 18, comma 1 cit., recante la durata massima del periodo di caccia, quanto con il comma 2 del medesimo articolo, nella parte in cui dispone che “le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”.
La censura non coglie nel segno.
5.1. Come già affermato da questo Tribunale, la preapertura nelle due giornate del 4 e del 7 settembre non equivale alla anticipazione del termine di apertura generale della caccia, fissato – come detto – al 21 settembre e in relazione al quale, dunque, la chiusura al 29 gennaio 2026 si rivela perfettamente in linea con il dettato normativo di cui all’art. 18, comma 1 cit. (Cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 ottobre 2023, n. 760).
D’altra parte, la previsione che consente in via eccezionale la caccia nelle predette giornate si rivela rispettosa delle indicazioni dell’Ispra che, nel raccomandare il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre 2025, esclude espressamente i corvidi.
La disposizione in parola, inoltre, siccome accompagnata dalla limitazione per cui nelle giornate di preapertura la caccia è consentita “alla posta e senza l’uso del cane”, si pone in linea, ancora una volta, con quanto indicato dall’Ispra, laddove esclude la caccia vagante, soprattutto se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca – per quanto d’interesse – nel mese di settembre.
Oltretutto, le due giornate di preapertura di settembre trovano adeguata compensazione nell’anticipazione del termine di chiusura della caccia al 29 gennaio, rispetto alla data del 31 gennaio 2026.
La censura, dunque, si rivela infondata.
6. In definitiva, il ricorso va in parte accolto (limitatamente al primo motivo, con cui si impugnano le previsioni del calendario venatorio che posticipano la chiusura del prelievo venatorio della Cornacchia grigia all’8 febbraio 2026) e in parte respinto (con riguardo al secondo motivo, con cui si impugnano le previsioni che individuano due giornate di preapertura della caccia per la gazza e la ghiandaia e la chiusura al 29 gennaio). Per l’effetto, va annullato in parte qua il calendario venatorio impugnato, con il conseguente obbligo per la Regione di rideterminarsi sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione della stessa, se avvenuta anteriormente, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
6.1. La parziale soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi, nei termini e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli | |
IL SEGRETARIO
pubblicata il 7 gennaio 2026
[1] T.A.R. Sardegna, sentenza breve Sez. I, 23 ottobre 2023, n. 826, T.A.R. Sardegna, Sez. I, decreto presidenziale, Sez. I, 12 settembre 2022, n. 226, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 17 settembre 2021, n. 284, decreto presidenziale Sez. I, 1 settembre 2021, n. 259, T.A.R. Sardegna, sentenza breve Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538; T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347, T.A.R. Sardegna, ordinanza collegiale Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 262/2019; decreto presidenziale Sez. I, 3 ottobre 2019, n. 247/2019, ; T.A.R. Sardegna, sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65 , Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018; sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017 .
(foto da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)






Sarebbe una buona notizia, però anche l’ISPRA, teoricamente indipendente, è passata sotto controllo governativo.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/12/25/ispra-gallone-presidente-ambiente-news-governo-meloni/8235805/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/12/28/ispra-bonelli-gallone-autonomia-politica-notizie-forza-italia/8239684/
Si sono coalizzati anche per incentivare, aumentare e permettere più caccia e chi ci crede che si comporteranno diversamente se controllano anche l’ISPRA?