Dove sono finiti i soldi di Tuvixeddu?


Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica

Il prossimo 10 gennaio 2023, presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari (aula 31), l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni avvieranno le procedure di vendita all’incanto (5/REG/2022) di decine e decine di lotti relativi alle due palazzine realizzate lungo Via Is Maglias dalla società immobiliare Nuove Iniziative Coimpresa s.r.l. nell’ambito del noto progetto edilizio sul Colle di Tuvixeddu, a Cagliari.

Si cerca di recuperare quanto possibile dell’ingente somma di circa 90 milioni di euro che la Società immobiliare deve restituire alla Regione autonoma della Sardegna.

L’ingente somma di denaro pubblico era stata versata senza indugio dalla Regione al Gruppo immobiliare per effetto del lodo arbitrale relativo all’attuazione dell’accordo di programma immobiliare su Tuvixeddu, lodo arbitrale già riformato dalla sentenza Corte App. civile Roma, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 2245 e in seguito definitivamente annullato dalla Corte di cassazione, con la sentenza Sez. I civile, 5 febbraio 2021, n. 2738.

Cagliari, Tuvixeddu, tomba punica con disco rosso

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari sta indagando sulla mancata restituzione dell’ingente somma di denaro e ha chiesto il fallimento della Società immobiliare.

L’area archeologica di Tuvixeddu, nella città di Cagliari, rappresenta la più importante necropoli punico-romana del Mediterraneo, tuttora non completamente indagata sotto il profilo archeologico.

Circa duemila sepolture di varia tipologia dall’epoca punica fino all’alto medioevo, è stata di fatto il cimitero dei cagliaritani per un millennio.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) si è sempre battuta in ogni sede per scongiurare la speculazione immobiliare sul Colle di Tuvixeddu e per la creazione di un grande parco archeologico-ambientale sull’intero Colle.

Il GrIG auspica che si riesca a far rientrare nelle casse pubbliche l’ingente cifra, anche mediante confisca delle aree del Colle e la successiva destinazione ad ampliamento dell’attuale parco archeologico-ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

piano paesaggistico regionale – P.P.R., area di Tuvixeddu

da La Nuova Sardegna, 15 dicembre 2022

Cagliari. All’asta le palazzine di Coimpresa per recuperare i soldi della Regione.

Il costruttore Cualbu deve restituire quasi 90 milioni per Tuvixeddu. (Mauro Lissia)

Cagliari Dal 9 aprile di quattro anni fa la Nuova Iniziative Coimpresa del costruttore Gualtiero Cualbu deve restituire alla Regione i circa 78 milioni – oggi diventati quasi 90 – che gli erano stati versati in base a un lodo arbitrale successivamente annullato dalla Corte d’Appello di Roma e dalla prima sezione della Corte di Cassazione per risarcirlo della mancata edificazione del complesso immobiliare pianificato sul colle storico di Tuvixeddu. Quei soldi, come accertato dal tribunale fallimentare che sta per pronunciarsi sulla sorte dell’impresa, sono spariti in direzione di altre società del gruppo Cualbu malgrado fossero strettamente vincolati, con impegno assunto davanti al tribunale civile, all’attività di Coimpresa e dovessero restare sui suoi conti bancari. Ora, dopo ingiunzioni e altri vani tentativi della Regione di recuperare il colossale credito in una situazione che profuma di bancarotta, l’Agenzia delle Entrate ha preso in carico i beni pignorati all’impresa che voleva stravolgere l’area della necropoli punico-romana più grande del mondo e li ha messi all’asta, nel tentativo di riportare nelle casse pubbliche almeno una parte del denaro distratto.

Cagliari, Tuvixeddu, foto aerea (Sopr. ABAP Cagliari)

Il primo appuntamento – il primo incanto, in termini tecnici – è in programma il prossimo 10 gennaio nell’aula 31 del tribunale di Cagliari, quando i funzionari dell’Agenzia apriranno la procedura per l’assegnazione di quaranta lotti a un prezzo base complessivo di 10 milioni e 80 mila euro. Si tratta delle due sole palazzine che Coimpresa riuscì a realizzare ai margini del colle punico, in via IsMaglias, prima del blocco imposto dall’amministrazione Soru prima per notevole interesse culturale e poi in base al piano paesaggistico regionale. Appartamenti, locali commerciali, autorimesse, seminterrati che si cercherà di vendere al miglior offerente. Nell’avviso di vendita sono indicate altre due date, il 9 febbraio e il 9 marzo, in cui se il primo incanto andrà deserto l’asta sarà ripetuta con ribasso di un terzo per volta.

Inutile farsi illusioni: ammesso che la vendita vada a buon fine a condizioni decorose la Regione riavrà soltanto una piccola parte del tesoro consegnato a Cualbu subito dopo l’arbitrato che diede ragione al costruttore. Da quel giorno è saltato tutto: l’impegno di restituire il denaro in caso di sentenze successive contrarie, l’obbligo di mantenere i soldi in cassa e comunque di non destinarli ad attività esterne. In altre parole: l’ottantina di milioni dei contribuenti è sparita in fondo alle tasche della famiglia di costruttori, in una sequenza di decisioni giudiziarie inappellabili, la più recente la bocciatura da parte dei giudici di Roma del secondo arbitrato che avrebbe dovuto, nelle speranze dei costruttori, continuare a garantire a Coimpresa il risarcimento ventennale di un danno già dichiarato inesistente dalla Cassazione.

Aste a parte, il seguito di questa complessa vicenda nata nel 2000 e andata avanti fino ad oggi potrà essere scritto solo negli atti giudiziari. Se la procedura fallimentare, rallentata dal secondo arbitrato fantasma, si concluderà come appare scontato le carte passeranno al pm Guido Pani che dovrà valutarne le conseguenze anche sul profilo penale.

Colle di Tuvixeddu, ruderi della Villa Mulas – Mameli, in stile liberty. Si tratta di aree dov’è opportuno estendere il parco archeologico-ambientale.

(foto Sopr. ABAP Cagliari, S.D., archivio GrIG)

  1. dicembre 19, 2022 alle 3:09 PM

    E’ una storia pazzesca.
    E’ una storia italiana.

  2. Porico
    dicembre 20, 2022 alle 6:15 PM

    Queste storie sono possibili solo in Sardegna. Siamo così ricchi da far dono di 20 milioni di euro ai Qatarioti per la gestione dell’Ospedale privato di Olbia. 60 milioni di fondi Regionali , a fronte di prestazioni erogate pari a 40 milioni. Tutto ciò quando in Sardegna una fetta consistente di popolazione non ha più ne un medico di base ne un prono soccorso. Nel caso specifico di questa vicenda rimarrà ai posteri la famigerata telefonata al magistrato ,da parte del beneficiario di questa enorme somma , per istigarlo a togliere di mezzo il politico che ebbe la sfacciataggine di opporsi ai suoi disegni edificatori sul colle di Tuvixeddu.

  3. Nicola Usai
    dicembre 21, 2022 alle 2:36 PM

    Nessuno ente preposto interviene sulla Concessione Edilizia n. 882/2006 C rilasciata dal Comune di Cagliari – Servizio edilizia privata in data 8 agosto del 2006, protocollo 17550, per l’edificazione delle due palazzine (due abusi edilizi !!!) nelle quali si trovano i beni messi all’asta.
    La suddetta concessione a parere dello scrivente è di fatto nulla (del tipo nullità – inesistenza) in quanto emessa in sostanziale carenza di potere poiché rilasciata successivamente all’adozione del Piano Paesaggistico Regionale (noto PPR) avvenuto in data 24 maggio 2006, quindi in violazione dell’art. 8, comma 5, delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale approvata il 5 settembre 2006), norma imperativa che vietava il rilascio delle concessioni edilizie in contrasto con lo stesso piano anche se solo adottato e che classifica il Compendio di Tuvixeddu come “bene paesaggistico di insieme” ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio con vincolo di fatto e giuridico di inedificabilità assoluta, per espresso rinvio all’art. 52 dello stesso PPR – (Areee caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni) il quale statuisce al primo comma che fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R, nelle aree caratterizzate da centri e nuclei storici, tenuto conto delle perimetrazioni riportate nella cartografia del P.P.R. (doc. 12.2.) sono consentiti a) per i Comuni non dotati di piano particolareggiato come Cagliari, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 D.P.R. N. 380/2001, nonché di ristrutturazione edilizia interna. b) per i Comuni dotati di Piano Particolareggiato, possono essere realizzati gli interventi ivi consentiti, previa verifica di conformità con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
    Oltre al danno erariale (gli importi delle vendite saranno irrisori rispetto al debito vantato dalla Regione) la beffa per chi si vedrà aggiudicato un bene avente una concessione edilizia illegittima e non sanabile in ragione del vincolo imposto dal PPR.
    L’immagine della perimetrazione indicata nell’atto non può lasciare sul punto margini di incertezza.
    Nel libro di Carlo Mannoni dal titolo: L’infinita contesa – La tormentata storia della tutela del colle di Tuvixeddu, quanto sopra esposto è rappresentato in maniera magistrale.

    • Lula
      dicembre 21, 2022 alle 4:47 PM

      Sono d’accordo con te. A rigor di legge l’abuso non è sanabile e la situazione in cui versano le palazzine di Tuvixeddu è identica a quella che ha portato la p.a. a demolire le costruzioni abusive di Medau su Cramu. Ammettere la possibilità giuridica che ad esse possa essere concessa una diversa sorte sarebbe un precedente gravissimo saturo di conseguenze inimmaginabili per il numero di contenziosi giudiziali che generebbe …

  4. Nikka77
    dicembre 21, 2022 alle 3:32 PM

    Sulla Concessione Edilizia n. 882/2006 C rilasciata dal Comune di Cagliari – Servizio edilizia privata in data 8 agosto 2006, protocollo 17550, delle palazzine ove sono ubicati i beni immobili all’asta.
    La suddetta concessione a parere dello scrivente sebbene materialmente esista è giuridicamente nulla (del tipo nullità – inesistenza) in quanto emessa in sostanziale carenza di potere poiché rilasciata successivamente all’adozione del Piano Paesaggistico Regionale (noto PPR) avvenuto in data 24 maggio 2006, ed in violazione dell’art. 8, comma 5, delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale poi approvata il 5 settembre 2006), norma imperativa che vieta il rilascio delle concessioni edilizie in contrasto con lo stesso piano anche se solo adottato e che classifica il Compendio di Tuvixeddu come “bene paesaggistico di insieme” ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con vincolo di fatto e giuridico di inedificabilità assoluta, per espresso rinvio all’art. 52 dello stesso PPR – (Areee caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni) il quale statuisce al primo comma che fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R. (ndr. il Comune di Cagliari ad oggi non ha svolto detta incombenza), nelle aree caratterizzate da centri e nuclei storici, tenuto conto delle perimetrazioni riportate nella cartografia del P.P.R. (doc. 12.2.) sono consentiti:
    per i Comuni non dotati di piano particolareggiato, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 D.P.R. N. 380/2001, nonché di ristrutturazione edilizia interna.
    per i Comuni dotati di Piano Particolareggiato, possono essere realizzati gli interventi ivi consentiti, previa verifica di conformità con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
    Quesito: le palazzine sono forse due abusi edilizi ?

    • dicembre 21, 2022 alle 6:48 PM

      ..il grande allenatore di calcio Vujadin Boškov diceva che “rigore è, quando arbitro fischia”.
      Nel caso di specie, non è stata annullata la concessione edilizia n. 882/2006/C dell’8 agosto 2006 da nessuna Amministrazione pubblica competente ovvero in alcuna sede giurisdizionale.
      L’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dispone: “Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione” (https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm).
      Analogamente dispone l’art. 22 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i. (http://www.sardegnaterritorio.it/documenti/6_476_20211202113513.pdf).
      I dieci anni dall’emanazione dell’atto sono ampiamente trascorsi.
      Buona serata.

      Stefano Deliperi

      • Lula
        dicembre 21, 2022 alle 7:14 PM

        Mi permetta di replicare che non amo il ménage calcistico e che la prudenza quando si parla di diritto non è mai abbastanza. concordo pienamente con quanto afferma argomentando in maniera puntuale e precisa Carlo Mannoni sulla pubblicazione che sopra è stata citata. Cordiali saluti

      • dicembre 21, 2022 alle 7:25 PM

        …argomentazione qui non riportata, comunque le norme non sono particolarmente oscure.
        Mi permetto di osservare che l’Amministrazione regionale guidata dal Presidente Renato Soru (26 giugno 2004 – 27 febbraio 2009), nella quale Carlo Mannoni era Assessore regionale dei Lavori pubblici, avrebbe avuto avuto più di due anni di tempo per annullare la concessione edilizia n. 882/2006/C dell’8 agosto 2006.
        Buona serata.

        Stefano Deliperi

  5. Carlo Mannoni
    dicembre 21, 2022 alle 9:48 PM

    Dottor Deliperi,

    chiamato da lei in causa, le rispondo volentieri. Oltreché assessore regionale dei lavori pubblici dal 2004 al 2009, come lei ha giustamente ricordato, sono stato anche assessore ad interim dei beni culturali dal novembre 2006 al luglio 2007, e in tale veste l’11 febbraio del 2007 ho disposto la sospensione dei lavori nel compendio di Tuvixeddu e Tuvumannu, sospensione che ha salvato l’area tutelata da vincolo paesaggistico da un considerevole scempio paesaggistico. Tale sospensione è stata ritenuta legittima diversi anni dopo il protrarsi dell’infinita contesa giudiziaria promossa dall’impresa (da qui il titolo del mio libro “L’infinita contesa. La tormentata storia della tutela del colle di Tuvixeddu” edita da Alfa Editrice). Ho fatto qualcosa di più, quindi, che interessarmi delle sole due palazzine abusive di via Is Maglias.

    Le due palazzine costruite dalla Coimpresa nella via Is Maglias a Cagliari sono infatti abusive. L’ho spiegato nel mio libro e le allego in proposito, con separato messaggio, le relative pagine. La Regione avrebbe potuto annullarle entro i 10 anni dal rilascio della concessione, lei dice, e mi addebita di non aver fatto nulla per disporre l’annullamento, e con me l’intera giunta regionale di allora! Ma lei ben sa, essendo informato su fatti e circostanze, che “l’infinita contesa” ha avuto i primi chiarimenti giurisprudenziali solo nel 2011 con la nota sentenza del Consiglio di Stato e nel 2013 con l’altrettanto noto “revirement” del Tar Sardegna, precedentemente sostenitore (come qualche esperto di diritto urbanistico) della prevalenza dell’accordo di programma sul vincolo paesaggistico del Ppr. In quelle date io ero da diversi anni un semplice cittadino dato che la legislatura Soru si era conclusa nel febbraio 2009. Faccia lei le dovute deduzioni. Prima del 2011 e 2013 qualsiasi annullamento delle due concessioni edilizie sarebbe stato non dico azzardato ma addirittura temerario.

    Due righe sulle norme da lei citate, di cui richiama la chiarezza (in claris non fit interpretatio) e con cui dichiara che poiché l’arbitro non ha fischiato il rigore la partita può dirsi ormai conclusa e che l’abuso (da me denunciato nel libro) è al riparo da qualsiasi azione riparatoria da parte delle pubbliche istituzioni. Esiste però l’articolo 167 del Codice del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Tale articolo dispone che “in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese” dell’area incisa dal manufatto abusivo. Dispone ancora che “con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese” per la demolizione di manufatti abusivi. L’autorità si pronuncia attraverso la procedura di accertamento prevista dal quarto comma del citato articolo 167 o a istanza di parte o d’ufficio su segnalazione.

    Il trasgressore è “sempre” tenuto alla rimessione in pristino, dice la legge. Purché le istituzioni vigilino o qualcuno le allerti come spesso accade. La parola “sempre” va ben oltre il termine dei 10 anni da lei citato che si riferisce agli aspetti urbanistici e non a quelli paesaggistici della vicenda, soggetti a ben più pregnante tutela. Sono due diverse fattispecie con diverse autorità intervenienti e con diverse procedure e termini. Mi spiace contraddirla, ma la partita è dunque tutt’altro che chiusa. Ne ho parlato solo perché chiamato in causa, è una precisazione dovuta. Il mio libro si ferma, infatti, al 2021 con la definitiva sentenza della Cassazione.

    • dicembre 21, 2022 alle 10:15 PM

      gent.mo Dott. Mannoni,

      conosco bene la vicenda, visto che, per conto del GrIG, non ricordo nemmeno quanti esposti, ricorsi in tutte le sedi, istanze (comprese quelle relative all’applicazione delle competenze ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), comunicati stampa, manifestazioni, escursioni abbia fatto e/o sottoscritto dai primi anni ’90 del secolo scorso per evitare quell’osceno scempio che si stava preparando sull’area archeologica sepolcrale punico-romana più importante del Mediterraneo. So bene quanto da Lei e dalla Giunta Soru fatto per Tuvixeddu e conosco bene il percorso giurisprudenziale che si è dipanato nel corso degli anni sul Colle.
      In questa occasione ho solo detto una banalità: non è stata annullata la concessione edilizia n. 882/2006/C dell’8 agosto 2006 da nessuna Amministrazione pubblica competente ovvero in alcuna sede giurisdizionale.
      Nè in sede urbanistica, luogo deputato per l’annullamento di un titolo urbanistico-edilizio quale la concessione edilizia, ma nemmeno vi sono stati interventi sanzionatori/ripristinatori in sede di tutela ambientale/paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., come giustamente ha osservato.
      So altrettanto bene che, come altrettanto giustamente ha osservato, viste le pronunce della Giustizia amministrativa, “prima del 2011 e 2013 qualsiasi annullamento delle due concessioni edilizie sarebbe stato non dico azzardato ma addirittura temerario”.
      Ho solo fatto presente che quel potere di annullamento, seppure teorico, era comunque esercitabile in quegli anni.
      Ora, a sedici anni dall’emanazione dell’atto, dopo il completamento delle opere, dopo alienazioni e occupazioni delle unità immobiliari da parte di terzi, sarebbe realmente rispondente a interesse pubblico provvedere ad annullare titoli abilitativi e a disporre demolizioni e riduzioni in pristino?
      Oppure risponde a interesse pubblico procedere a confisca di tutte le aree del Colle di Tuvixeddu per rifondere le ingenti somme che devono essere recuperate alle casse pubbliche?
      Aree che possono (e devono) essere conferite al parco archeologico-ambientale.
      A mio parere, sarebbe l’unica soluzione sensata e rispondente al prevalente interesse pubblico della costituzione del parco archeologico-ambientale su tutto il Colle di Tuvixeddu.

      Buona serata.

      Stefano Deliperi

    • Nikka77
      dicembre 24, 2022 alle 11:05 am

      Dott. Mannoni sul punto, inoltre, dalla lettura del suo libro (pagg. 54 e 55) ho appreso che in data 4 gennaio 2006 inviò proprio al sindaco di Cagliari una comunicazione con la quale lo informava della illegittimità delle autorizzazioni edilizie concesse dopo l’adozione del PPR e che come riscontro ricette nota dal sindaco che comunicava di appoggiare il costruttore in forza dell’accordo di programma sottoscritto nell’anno 2000.
      A sedici anni dal completamento delle opere abusive, a mio parere, l’unico vero interesse é quello della tutela integrale ed incondizionata di un bene paesaggistico dall’ indiscusso e riconosciuto valore identitario per la cittá di Cagliari e per tutta la Regione.
      Il Piano paesaggistico non riguarda solo l’area di Tuvixeddu ma tantissime zone sparse in tutta la regione sarda e legittimare le palazzine di Tuvixeddu (qualunque sia la soluzione che troveranno oltre le disposizioni di legge) potrebbe creare precedenti molto pericolosi per la tutela del paesaggio.
      Se confisca ci deve essere deve riguardare tutti i beni ricadenti nell’area tutelata siano essi terreni o fabbricati e non cercare di raccogliere le briciole alienando porzioni di fabbricati abusivi a soggetti ignari ed inconsapevoli della illegittimità della concessione edilizia.
      L’azione di tutela giudiziaria al fine del recupero deve essere rivolta, a mio parere, a ben altre e capienti volumetrie che si spera abbiano alla base autorizzazioni edificatorie legittime.
      Grazie dell’attenzione e dello spazio concessomi.

      • dicembre 24, 2022 alle 12:45 PM

        ..naturalmente le misure dovrebbero riguardare l’intero asse patrimoniale tuttora di proprietà della Società immobiliare, di cui è stato chiesto il fallimento. A oggi, ripeto ancora, piaccia o no, pur richiesto da varie parti, non c’è alcun provvedimento amministrativo o giudiziario che abbia dichiarato la natura abusiva dell’unico intervento edilizio realizzato in forza del ben noto accordo di programma immobiliare.
        Buon Natale!

        Stefano Deliperi

  6. Carlo Mannoni
    dicembre 21, 2022 alle 10:32 PM

    la ringrazio per l’ospitalità e per avermi risposto. Buona serata anche a lei.

    Carlo Mannoni

  1. No trackbacks yet.

Scrivi una risposta a Nikka77 Cancella risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.