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Un bel pasticcio normativo (a voler essere buoni).


raduno con più di 50 partecipanti in luogo almeno in parte demaniale e aperto al pubblico

La gattina frettolosa fa i gattini ciechi.

Il proverbio popolare ben si addice al prodotto normativo scodellato dal Governo Meloni per porre rimedio al fenomeno dei rave party.

Recentissimo quello del capannone modenese, in disuso e pericolante, ma dove in realtà lo sgombero è stato attuato senza particolari problematiche di sicurezza.

Istanbul, Gezy Park, Ceyda Süngür, la “donna in rosso”, cerca di parlare con la Polizia (2013). E’ questo che si vuole in Italia?

Un gran casino e un bel po’ di danni – nel senso letterale del termine – quello svoltosi nell’estate 2021 a Valentano, nella Tuscia viterbese.

In quattro e quattr’otto ecco ordine e sicurezza.

E, tanto per cambiare, ecco straparlare il buon Matteo Salvini, attuale Ministro delle infrastrutture, ma convinto d’essere anche Ministro dell’interno e di almeno altri cinque-sei dicasteri: “indietro non si torna”.

Evidentemente, ritiene d’essere anche un fine giureconsulto.

A voler essere buoni, la norma si presenta intimamente ambigua.

Il “raduno” con “un numero di persone superiore a cinquanta” in “terreni o edifici altrui, pubblici o privati” può benissimo essere, per esempio, una festa campestre, un’escursione, un campo scout, una manifestazione, una corsa ciclistica.

Tutte attività libere, garantite dall’art. 17 cost., non sono soggette ad alcuna autorizzazione, ma, al massimo, a obblighi di comunicazione (es. ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S.).

E chi decide quando sussista l’ipotetico “pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica”?

Matteo Salvini, memore della richiesta di “pieni poteri finora delusa?     Il comandante dei vigili urbani desideroso di emulare le gesta della genovese Scuola Diaz?   Un sindaco bigotto a cui stanno antipatiche le escursioni in quanto promiscue?    Il preside del liceo?     Una polizia dei costumi da costituire sul pregevole modello iraniano?

L’art. 5 del decreto-legge n. 162/2022, in vigore dal 31 ottobre 2022, è quantomeno una disposizione vaga, ambigua e pasticciata, poco meditata anche riguardo le conseguenze dirette e indirette (basti pensare all’applicabilità della disciplina sulle intercettazioni telefoniche), in molto probabile contrasto con l’art. 17 cost.

Il (vero) Ministro dell’interno Matteo Piantedosi afferma che l’obiettivo è il contrasto ai rave party, ma il quadro normativo per contrastare effettive situazioni di pericolo e di danneggiamenti ai beni pubblici e privati era ed è già esistente nel nostro ordinamento penale (es. art. 633 cod. pen., invasione di terreni o edifici; art. 635 cod. pen., danneggiamento) e civile (es. art. 2043 cod. civ., risarcimento per fatto illecito).

Una seria riflessione in sede governativa e parlamentare è veramente necessaria.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Cagliari, Sella del Diavolo, escursione durante le Giornate europee del Patrimonio

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)

omissis

Art. 5

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

  1. Dopo l’articolo 434 del codice penale e’ inserito il seguente:

    «Art.  434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo’ derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica.

    Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma e’ punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

    Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena e’ diminuita.

    E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione.».

    2. All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e’ aggiunta a seguente:

«i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.».

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(vignetta di Natangelo su Il Fatto Quotidiano, foto A.N.S.A., S.D., archivio GrIG)

  1. Donatella Mercatelli
    novembre 3, 2022 alle 1:23 am

    L’Italia, per fortuna ,ha tante e buone leggi, basterebbe conoscerle e applicarle, invece tutti, senza conoscerle, appena si affacciano al “potere” si mettono ad inventarne altre scodellate come uova fresche di mattinata. La Legge è una cosa seria non si può trasformarla in barzellette

  2. novembre 3, 2022 alle 5:28 am

    Chi è alla guida di questo gruppo ? Anch’io ho avuto la stessa idea, cioè di combattere giuridicamente chi inquina. Ho passato gli ultimi 16 anni nella Polizia Provinciale di Milano. Poi grande l’idea di sollecitare i commenti!!! Complimenti a Voi! Vi ho conosciuti mentre cercavo informazioni su Franca Leverotti, essendo io un appassionato di cose medievali, tra cui la paleografia dei testi medioevali conservati all’Archivio di Stato di Lucca, miniera inesplorata di tesori.

  3. novembre 3, 2022 alle 7:13 am

    Come riporta l’Ansa:”E’ una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l’Italia – dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità – non sarà più; maglia nera in tema di sicurezza.

    E’ giusto perseguire coloro che spesso arrivati da tutta Europa partecipano ai rave illegali nei quali si occupano abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe.
    Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare i cittadini che non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso”.Così la premier Giorgia Meloni su Fb.” La precisazione finale sembrerebbe inutile in un intervento del Presidente del Consiglio di uno Stato democratico, dal momento che il diritto di esprimere il proprio pensiero non è concesso a piacimento dal Governo, ma tant’è.

    • Pietro Paolo
      novembre 3, 2022 alle 11:30 am

      Per rimanere alle citazioni dei “nuovi” governanti:
      Il vicepresidente della Camera e braccio destro della premier Giorgia Meloni Fabio Rampelli lancia un invito all’opposizione sul decreto rave: “l”iter del decreto è lungo, se l’opposizione è animata dalle migliori intenzioni, lo si modifica insieme“, dice intervenendo a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, il deputato di FdI. Si può modificare? “Certo che sì. Si può migliorare”.
      “Se non fosse stato per l’intervento del governo il rave party sarebbe stato legale – aggiunge – grazie a noi è diventato illegale stare dentro edifici o terreni occupati abusivamente, drogandosi e spacciando. Se in questi anni nessuno è intervenuto si vede che la norma non era molto chiara. Negli ultimi dieci anni ai rave ci sono stati 12 morti, quasi tutti per overdose”.

      Vorrei ” sommessamente” (avverbio ultimamente sparito dai discorsi Meloniani) far notare che c’è un altra attività che compie quasi tutte le fattispecie di reati addebitati ai Rave Party e sempre a scopo ludico, che non è illegale e che ha fatto però più di 12 morti e decine di feriti negli ulttmi 10 anni, ne ha fatto sicuramente più di 120 o 150 o 250, è la caccia che stermina animali e uccide persone a dozzine ogni anno sia tra quelli che la praticano e peggio tra chi non la pratica, non sarebbe più emergenziale porre rimedio ad una attività che per 4 mesi di divertimento di pochi invasati crea decine di lutti e sofferenze alle persone e danni incalcolabili all’ecosistema.

      • Pietro Paolo
        novembre 4, 2022 alle 8:06 am

        Doppiopesismo? Se molti esponenenti della maggioranza gia’ dopo 5 minuti, hanno fatto dichiarazioni in direzione della modifica del decreto in parlamento, Amico se ne sono accorti da soli che era stata fatta una porcata, altro che doppiopesismo, l’aggettivo giusto per il decreto sui R.Party è “impresistibbile”!!!

  4. Pietro Paolo
    novembre 3, 2022 alle 8:02 am

    Si il governo di alto profilo scrive il primo decreto coi piedi, mescolando misure su giustizia, Covid e Rave Party, che si sono gia mezzo rimangiato, vedi uso mascherine negli ospedali, tanto poi saranno migliorati in parlamento con le varie sensibilità😱, dicono loro stessi, il parlamento è al 60% la loro maggioranza cosa possiamo aspettarci che migliorino?
    Che personaggi, “pronti” era lo slogan della Meloni in campagna elettorale.. immagina se non lo erano, per carità cosa ci aspetta. Finirà come in Sardegna meglio non fare, immobbili mantenere le posizioni🤬

  5. Amico
    novembre 3, 2022 alle 1:53 PM

    A parte le sparate del Salvini nazionale, in cerca di consensi perduti, a me pare che la norma non sia poi così indeterminata. Infatti l’invasione di terreni pubblici o privati è considerata perseguibile solo ed esclusivamente nel caso sia diretta e finalizzata ad organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica.
    Non credo e non mi pare che da una scampagnata possa derivare tale pericolo. Come neanche da un’occupazione di una scuola, sempre che la stessa non si trasformi in distruzione dell’edificio o quant’altro. Poi come in tutte le norme, che per loro natura devono avere il carattere di generalità e astratezza, l’interpretazione è rimessa a chi le deve applicare. Ma ripeto la fattispecie mi pare abbstanza delineata, infatti è individuata la finalità per cui il raduno è perseguibile e comunque la norma è perfettibile in sede di rattifica Parlamentare.Detto questo non ci vedo più indeterminatezza del famigerato DDL Zan in cui era rimessa all’interprete la valutazione di cosa fosse o non fosse discriminatorio senza, a differenza della norma in esame, fornire alcun elemento in tal senso e sino a giungere alla conclusione che tale discriminazione variava da soggetto a soggetto in base alla sua percezione. Non mi pare che in tale caso ci siano state le levate di scudi attuali, anzi la sinistra progressista l’ha affossato proprio per non giungere alla mediazione sul punto. Atavico difetto Italico il doppiopesismo.

  6. novembre 3, 2022 alle 3:53 PM

    un po’ di buon senso.

    da Il Corriere della Sera, 3 novembre 2022
    Decreto anti-rave, il disagio di Nordio: l’idea di abbassare la pena per evitare le intercettazioni e definire meglio il reato. Sarà il Parlamento a sanare le principali criticità della norma: l’eccessiva genericità e la possibilità di intercettare i presunti responsabili. (Giovanni Bianconi) (https://www.corriere.it/politica/22_novembre_03/decreto-rave-pena-intercettazioni-02df2c14-5aee-11ed-b909-d31977d24b2b.shtml)

    Fatta la legge, è già ora di cambiarla. Ad appena 48 ore dall’approvazione in Consiglio dei ministri, il decreto anti-rave presentato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi mostra almeno due criticità, sulle quali esponenti della stessa maggioranza chiedono di intervenire: l’eccessiva genericità della norma per definire «l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati» e la possibilità di intercettare alla ricerca di ipotetici responsabili del nuovo reato.

    Le modifiche spetteranno al Parlamento chiamato a convertire il decreto in legge entro la fine dell’anno, e serviranno anche a scongiurare eventuali imbarazzi o diversità di vedute con il Viminale al ministero della Giustizia, dove ieri si sono insediati il viceministro e due sottosegretari che affiancheranno il Guardasigilli Carlo Nordio. Il quale si rimette alla «intenzioni sovrane» delle Camere, ma intervenendo alla commemorazione dei caduti dell’Amministrazione penitenziaria ha difeso il «decreto Piantedosi», almeno in linea di principio: «Se in questi giorni sono stati adottati provvedimenti che qualcuno ha temerariamente definito liberticidi, è perché uno Stato di diritto non può tollerare la violazione dei principi minimi di incolumità e di tutela della salute pubblica. La forza senza la giustizia è selvaggia e brutale, ma la giustizia senza la forza è una vuota e impotente astrazione».

    Eppure, non è difficile avvertire qualche scricchiolio tra il garantismo sempre rivendicato da Nordio (sia pure coniugato con la certezza della pena e la garanzia della pubblica sicurezza) e la prima misura varata dal governo di cui fa parte. Il giorno del giuramento il Guardasigilli disse di voler procedere a «una forte depenalizzazione e quindi una riduzione dei reati», ma al suo esordio l’esecutivo ha introdotto un nuovo reato; inoltre ha sempre sostenuto come «le intercettazioni, secondo me, andrebbero limitate; alcune sono indispensabili e altre dannose perché limitano la libertà dei cittadini», ma per come è scritta la norma anti-rave espande gli ascolti delle conversazioni anche a questa fattispecie.

    Proprio la possibilità di intercettare chi organizza i raduni potenzialmente illegali è uno dei problemi segnalati nel neo-viceministro di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. Ha ribadito che la premier Giorgia Meloni e il suo vice (nonché ministro degli Esteri) Antonio Tajani hanno specificato che «non devono essere possibili» in questo tipo di indagini, cioè il contrario di quanto previsto dal decreto che fissa a sei anni di carcere il tetto massimo della pena prevista; sopra i cinque, infatti, i pubblici ministeri hanno diritto a chiedere e ottenere le registrazioni dei colloqui.

    Sisto ha già individuato la soluzione: «L’unico sistema è portare la pena a un livello che inibisca l’uso delle intercettazioni», quindi sotto i cinque anni. Ma secondo il viceministro bisogna pure «tipizzare la fattispecie» dei rave-party da punire, «per evitare che quella appena approvata da norma di garanzia si trasformi in norma di polizia; non si può “ravizzare” ogni tipo di raduno o manifestazione». E allora, «siccome l’intenzione è di colpire situazioni in cui il largo uso di sostanze stupefacenti crea pericoli concreti per l’ordine e la salute pubblica», proprio il consumo di droghe correlato agli eventi consentirebbe di definire meglio il reato.

  7. Amico
    novembre 4, 2022 alle 8:43 am

    Gentile Pietro e Paolo il doppiopesismo è riferito al fatto che in altre occasioni, vedasi DDL Zan e se volgiamo anche il concorso esterno in associazione mafiosa (norma mai codificata), nessuno ha fatto tanta caciara per l’inedeterminatezza della norma. In questo caso si. Mi pare, inolre, di vere scritto per primo che la norma è perfettibile in sede di conversione. Di impresentabile c’è l’impunita tendenza nella nosta Patria di considerare la roba altrui come propria. A me se qualcuno invadesse mie proprietà certo non farebbe piacere. Non so a Lei.

  8. novembre 4, 2022 alle 2:48 PM

    A.N.S.A., 3 novembre 2022
    Rave: decreto presentato al Senato, al via iter parlamentare.
    Serracchiani: ‘Subemendamento per eliminare la norma, si firmi’: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/11/03/rave-decreto-presentato-al-senato-al-via-iter-parlamentare_f6e5989e-212d-4b63-b450-0c26772797b7.html

  9. Amico
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