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Anche i Giudici amministrativi sono “cattivi”. Povero sindaco di Palau.


Palau Marina, treno e ferrovia (primi anni ’60 del ‘900, da Wikipedia)

La Soprintendenza sassarese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio è cattiva.

Il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo è cattivo.

Gli ambientalisti sono cattivi (il GrIG è molto cattivo).

Anche i Giudici amministrativi sono cattivi.

Insomma, il mondo è cattivo.

Solo lui, il sindaco di Palau Franco Manna, è buono e bravo e sa interpretare il “diritto dei palaesi allo sviluppo, alla salute, alla sicurezza”.

In realtà, la Stazione di Palau Marina, capolinea della ferrovia a scartamento ridotto Sassari – Palau, avviata nel 1888 e aperta completamente nel 1932, rischiava di essere smantellata insieme ai binari e al materiale connesso (scambi, servizi, ecc.) per far posto al progetto di riqualificazione del porto di Palau, approvato dalla Regione autonoma della Sardegna, dal Comune e dall’A.R.S.T. nel novembre 2017.

La stazione ferroviaria, i binari, le strutture connesse sono qualificati “bene culturale” (artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e ferrovia storica (legge n. 128/2017).

Palau, Stazione di Palau Marina, insediamento cantiere (febb. 2020)

Il Comune di Palau ha mandato avanti i lavori abusivamente, senza autorizzazione da parte della competente Soprintendenza e, addirittura, in contrasto con l’ordine di sospensione dei lavori.

Il T.A.R. Sardegna ha prima negato la sospensione cautelare dei provvedimenti emanati dalla Soprintendenza (marzo 2020), ora ha respinto nel merito il ricorso del Comune di Palau (novembre 2020): “considerato che, nella fattispecie, il Comune di Palau ha avviato i lavori di sistemazione viaria dell’area portuale, sulla quale insiste anche una ferrovia storica (composta da beni mobili e immobili), in assenza della necessaria autorizzazione proveniente dall’Amministrazione preposta alla tutela, non può ritenersi illegittimo l’impugnato ordine di sospensione dei lavori”.

Il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo e la Locale Soprintendenza hanno la terribile colpa di voler tutelare storia, cultura e identità di Palau, così come prevede la legge.

Piaccia o no al sindaco pro tempore di Palau, l’elezione non gli ha conferito il diritto di fare quello che vuole.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

N. 00593/2020 REG. PROV. COLL.

N. 00173/2020 REG. RIC.

N. 00294/2020 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, proposto dal
Comune di Palau, rappresentato e difeso dall’avvocato Costantino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro p.t.,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2020, proposto dal
Comune di Palau, rappresentato e difeso dall’avvocato Costantino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro p.t.,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l’annullamento

– quanto al ricorso n. 173 del 2020:

a) della nota prot. n. 932 del 31 gennaio 2020, del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Sassari e Nuoro, avente ad oggetto: “Palau (SS) – Località Palau Marina – Tratto finale della linea ferroviaria Luras/Palau. Segnalazione lavori in corso. Richiesta sospensione dei lavori”;

b) di ogni altro atto ad esso presupposto, inerente e/o consequenziale, purché lesivo, compresi i seguenti:

– nota n. 1692 del 18 febbraio 2020 del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, avente ad oggetto: “Tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau (in catasto al Comune di Palau, Foglio 6, Mappali 1907, 1018, 1968, 3792, 3642, 2554, 2572, 239, 2017, 2556) – Istituto competente: Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro. Procedimento di tutela indiretta ai sensi della Parte II – Titolo I – articoli 45 e 46 del D. Lgs. n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7.1990, n. 241, così come modificata dalla L. n. agosto n. 15/2005, e ss.mm.ii.”;

– nota prot. n. 1990 del 26 febbraio 2020 del medesimo Soprintendente suindicato, avente ad oggetto: “Tratto finale della linea ferroviaria Luras/Palau Marina. #11823349”;

– nota prot. n. 3847 del 26 marzo 2019, del “Direttore Generale avocante”, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, avente ad oggetto: “Palau (SS), Località Palau Marina – Tratto finale della linea ferroviaria Luras/Palau – Sdemanializzazione di alcuni terreni appartenenti al demanio ferroviario – Comunicazioni”;

– nota prot. n. 1703 del 19 febbraio 2020 del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, avente ad oggetto: “Tratto finale della linea ferroviaria Luras/Palau Marina (in catasto, Comune di Palau, F. 6, MM. 1907, 1018, 1968, 3792,3642, 2554, 2572, 239, 2017, 2556) – Procedimento di tutela indiretta ai sensi della Parte II – Titolo I – artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), e ss.mm.ii. – Ns. provvedimento n. 1692/18.02.2020 – inibizione lavori”;

– nota n. 3887 del 31 gennaio 2020 del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio III – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, avente oggetto; “Comune di Palau (SS) – Ferrovia Sassari – Palau Marina. Tratta Palau – Palau Marina. Urgente attivazione iniziative di tutela”;

quanto al ricorso n. 294 del 2020:

a) della nota in data 19 maggio 2020 – 0004690-P, del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, avente ad oggetto: Tratta ferroviaria Palau-Palau Marina, NCT ed NCEU, interi mappali: NCEU, foglio 6, mappali 233, 232, 486, 231, 230, 229, 227, 228; NCT foglio 6, mappali 1939, 225, 238, 239; NCT, foglio 6, mappali 3791, 3792, 3642 – Procedimento di verifica d’ufficio circa la sussistenza dell’interesse culturale ai sensi della Parte II, Titolo I, artt. 12, 10 comma 1, e 3 lett. d), 14, del D.lgs. n. 42/2004, e ss.mm.ii.;

b) della nota del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in data 26 maggio 2020 0016148-P/34.43.01/91.2/2019 (Doc. n. 28), avente ad oggetto: Palau – Riqualificazione tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau; riscontro nota n. 7491/18.05.2020 del Sindaco del Comune di Palau;

c) di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, compresi i seguenti:

– nota del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, in data 26 marzo 2019, prot. n. 3847, avente ad oggetto: Palau (SS), località Palau/Marina – Tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau. Sdemanializzazione di alcuni terreni appartenenti al Demanio Ferroviario; nota del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, in data 19.05.2020, prot. n. 4645, avente ad oggetto: Tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau – Provvedimento prot. n. 1692/18.02.2020. Procedimento di tutela indiretta ai sensi della parte II, Titolo I, artt. 45 e 46, D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – Comunicazioni;

d) di tutti gli atti lesivi degli interessi del Comune di Palau, inerenti il tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau, anche se non espressamente richiamati negli atti suindicati, ma comunque pregiudizievoli per il Comune.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con deliberazione della Giunta regionale n. 53/68 del 20 dicembre 2013 veniva approvato lo schema del III Atto aggiuntivo relativo al P.I.A. SS 21 “Riviera di Gallura – Riqualificazione turistico territoriale” e la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio regionale per il 2014.

2. La tabella allegata all’Atto aggiuntivo in argomento contemplava, tra l’altro, l’opera pubblica denominata “Realizzazione della strada di accesso e di uscita al Porto commerciale – 1° Lotto – codice intervento SS 21.42 in Comune di Palau”, finalizzata al miglioramento della viabilità dell’area portuale.

3. Con determinazione n. 16138/471 del 7 maggio 2014 il Direttore del Servizio Interventi nel Territorio della Regione delegava l’Amministrazione comunale di Palau alla realizzazione dell’opera pubblica di cui sopra.

4. Seguiva l’iter procedimentale di progettazione dell’intervento (approvazione con delibera del Commissario straordinario n. 57 del 16 maggio 2013 del progetto preliminare dei lavori) e di cessione delle aree e di taluni fabbricati insistenti nell’area interessata dalle opere (vedi verbale di consegna n. 33 dell’11.09.2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto La Maddalena al Sindaco del Comune di Palau).

5. Nel frattempo il Comune di Palau otteneva dal competente servizio regionale, previo parere favorevole della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica (determina n. 3626/52590 del 4 novembre 2013).

6. Analoga autorizzazione paesaggistica otteneva il progetto in variante delle opere (determina n. 2757/45304 del 26 ottobre 2015).

7. In particolare si riteneva che l’intervento in esame fosse “compatibile con le valenze paesaggistiche generali dell’area vincolata in quanto le opere previste in variante non incidono in maniera significativa rispetto a quanto già previsto nel progetto originario e si inseriscono in modo equilibrato ed armonico nel contesto urbano”.

8. Con delibera della Giunta regionale n. 58/18 del 27 novembre 2018 veniva autorizzata l’alienazione a favore del Comune di Palau, al prezzo simbolico di euro 1,00, dei terreni interessati dalle opere in questione.

9. In attuazione di quanto sopra, con Determinazione dell’Assessorato degli Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna, Prot. n. 8853/Rep. n. 492/01.03.2019, l’area in esame – costituente, tra l’altro, il sedime della tratta ferroviaria Luras/Palau (Km 47+490 e km 47+991) – ed in particolare quella distinta in catasto al Foglio 6, Mappali 238, 239, 3792 ex 2586, veniva “sdemanializzata” e ceduta al Comune di Palau, per il prezzo simbolico di euro 1,00.

10. Con nota prot. n. 3847del 26 marzo 2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Sassari e Nuoro, appreso il contenuto della citata determina di sdemanializzazione, segnalava agli assessorati, al Comune e all’ARST che la linea Sassari- Tempio – Palau Marina era sottoposta alla disciplina ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/04, e che pertanto qualsiasi intervento sulla stessa avrebbe dovuto essere sottoposto alla preventiva autorizzazione ai sensi art. 21 dello stesso D. Lgs. n. 42/04.

11. Con atto pubblico in data 18 aprile 2019 a rogito del Segretario Generale del Comune di Palau, trascritto a Tempio Pausania in data 10 maggio 2019 nel Registro Generale al n. 4315 ed al Registro Particolare, al n. 2935, il medesimo Comune acquistava il diritto di piena e assoluta proprietà dei terreni della superficie complessiva di mq. 7.372,00, ubicati nel Comune di Palau, distinti in catasto al Foglio 6, mappale 238, qualità ferrovia S.P. di mq. 2.537; 239, qualità ferrovia S.P. di mq. 2731; e mappale 3792 (ex 2586), qualità ferrovia S.P. di mq. 2.104, per la realizzazione dei lavori della strada di accesso al porto commerciale del Comune di Palau.

Dall’atto di vendita risulta che la Regione cedente rendeva espressamente edotto il Comune acquirente che, con la citata nota prot. 3847 del 26 marzo 2019, la locale Soprintendenza aveva comunicato che la tratta ferroviaria su cui insistono le porzioni immobiliari cedute era soggetta alla disciplina di tutela di cui all’art. 10 D. Lgs. n. 42/2004 e che, quindi, anche nelle more della verifica dell’interesse culturale, ogni intervento da realizzare in tale area doveva essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza.

12. Con delibera della Giunta comunale di Palau n. 119 del 27 agosto 2019 veniva poi approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell’accesso al porto commerciale, per la nuova stazione ferroviaria Palau/Vecchio e la sistemazione della viabilità della circonvallazione rotatoria, nell’ambito dell’Accordo di Programma per la cessione delle aree ferrovia e strada di accesso al porto.

Con determina n. 213 del 14 ottobre 2019 del Responsabile Settore Lavori Pubblici del Comune di Palau veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione.

13. Come si ricava dalla lettura degli atti di causa, in fase di approvazione del progetto erano emerse criticità con riguardo alla conservazione dei binari nel tratto dalla stazione di Palau a quella di Palau Marina.

Veniva quindi redatta una variante al progetto esecutivo al fine di conservare l’antico tracciato preservando la realizzazione del nuovo progetto di viabilità, con l’intento di salvaguardare la coesistenza tra il tratto storico dei binari e la nuova strada di accesso al porto.

In particolare la variante doveva assicurare “il mantenimento e la riqualificazione del tratto di binari, dal respingente fino alla stazione di Palau Marina, con caratterizzazione del tratto stradale, con pavimentazione lapidea in lastre di basalto in corrispondenza della stazione di Palau Marina. Il tratto ferroviario in questione sarà mantenuto funzionale nella sua operatività futura, consentendo la possibilità che, qualora i piani urbani del paese fossero diversi, la percorrenza della tratta ferroviaria possa essere riattivata nel tratto finale fino a Palau Marina. La coesistenza del “tratto storico” dei binari, con la nuova strada di accesso, produrrà un chiaro messaggio di reverenza per il significato intrinseco della ferrovia e l’importanza della stessa nello sviluppo del paese e per i tanti la conservazione delle memoria storica… Saranno mantenuti i tratti dei binari storici, compresi i tronchi (detti tronchini) di scambio per l’area dell’ex magazzino merci, che rimarranno a vista e potenzialmente utilizzabili inglobati nel tratto stradale in uso…A causa delle pessime condizioni di conservazione e la qualità dell’edificato, alcuni piccoli edifici accessori, ovvero due piccoli magazzini e la ritirata annessi alla stazione di Palau Marina saranno demoliti a salvaguardia dell’incolumità pubblica… La possibilità di mantenimento della fruibilità futura della ferrovia è garantita dalla diversa configurazione dell’area nuova di stazione e delle rampe di fruizione del sottopasso pedonale che non rientrano nei limiti di rispetto delle fasce per ferrovia, quest’ultima assimilabile a ferrovie urbane, ovvero della distanza di 6 m., ai sensi dell’art. 51 del DPR 753/80 e non necessitano di ulteriori approvazioni. La sede stradale sarà riqualificata modificando l’assetto planimetrico della quadratura con la conservazione del passaggio dei binari in direzione dell’asta di manovra per l’inversione del tratto ferroviario. Al posto del respingente fisso si opterà per un respingente scorrevole ad attrito di tipo amovibile in caso di utilizzo futuro della tratta finale” (vedi Relazione tecnico-illustrativa del febbraio 2020, all. n. 24 del ricorrente).

14. Sulla base di tale progetto venivano quindi avviati, il 29 gennaio 2020, i lavori di riqualificazione dell’area portuale.

15. Con nota n. 932 del 31 gennaio 2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Sassari e Nuoro, rilevava tuttavia che non era pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/04, e disponeva quindi l’immediata sospensione dei lavori che interessavano i binari o le parti ad essi finitime.

In pari data, con nota prot. n. 3887, trasmessa per conoscenza al Comune di Palau e agli ulteriori soggetti istituzionali interessati, la Direzione Generale ABAP del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, visto che “tale ferrovia è individuata quale tratta ferroviaria di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 9 agosto 2017, n. 128” e considerato che “la stessa è sottoposta al regime di tutela di cui all’art. 12 comma 1 del D .Lgs 42/2004, come peraltro indicato anche dall’art. 2, comma 5 della citata Legge 128/2017” richiedeva alla Soprintendenza di attivare, con la massima tempestività, ogni iniziativa idonea garantire la tutela “dell’intera tratta ferroviaria” e di disporre l’immediata sospensione dei lavori ai sensi art. 28 comma 2 del D. Lgs. 42/2004.

16. Con nota prot. n. 2632 del 13 febbraio 2020 il Comune di Palau chiedeva quindi alla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro “autorizzazione ai sensi art. 20 e 21 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 per il Progetto Riqualificazione accesso porto commerciale. Nuova stazione ferroviaria – Palau vecchio. Sistemazione viabilità circonvallazione – Rotatoria- Stralcio area ferrovia e tratto dei binari”.

17. Con nota prot. n. 1692 del 18 febbraio 2020 la Soprintendenza comunicava l’avvio anche del procedimento di tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D. Lgs. n. 42/04, per il tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau (in catasto F. 6 mappali 1907, 1018, 1968, 3792, 3642, 2554, 2572, 239,2017,2556), per porre in essere “adeguate forme di tutela indiretta del tratto ferroviario d’interesse atte ad evitare che ne sia messa in pericolo l’integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro con particolare riguardo alla modifica delle altimetrie e della modellazione del terreno e di materiali relativi a pavimentazioni e opere d’arte, nonché ad eventuali nuove edificazioni che potrebbero comportare sostanziali modifiche alla visibilità e all’ambientazione del tratto ferroviario oggetto di tutela”.

18. La Soprintendenza, con nota prot. 1703 del 19 febbraio 2020, di “Inibizione lavori”, ribadiva poi al Comune di Palau il divieto di intraprendere o proseguire qualsiasi opera in assenza di autorizzazione nelle aree interessate dal procedimento finalizzato alla tutela indiretta.

Con successiva nota del 25 febbraio 2020 la Soprintendenza richiedeva anche l’immediata rimozione dei materiali di cantiere posizionati sulla tratta ferroviaria Palau-Palau Marina, sia per motivi legati alla tutela, che al fine di una auspicata funzionalità.

19. Con nota del 9 marzo 2020, il Comune di Palau, riferiva alla Soprintendenza che “il tratto ferroviario che il Soprintendente intende tutelare viene conservato integralmente, con tutte le sue caratteristiche originarie”, e richiedeva la revoca della procedura di tutela indiretta avviata dalla Soprintendenza nonché il rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 42 del 2004.

20. Con il ricorso n. 173 del 2020 R.G., depositato il 25 marzo 2020, tali atti sono stati impugnati dal Comune di Palau per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.: 10, 12, 21, 28, 45, 46, 146, del D. Lgvo 22 gennaio 2004, n. 42; 2, comma 2, lett. l), della L. 9 agosto 2017, n. 128; 36 e ss, del DPR 11 luglio 1980, n. 735 (Titolo III); 7 e 8, della Legge n. 241/1990; DPCM n. 231/18 novembre 2010 – Incompetenza: in quanto l’area in questione è stata “sdemanializzata” e trasferita in proprietà al Comune di Palau, con la conseguenza che sarebbe precluso su di essa ogni intervento inibitorio dell’Autorità statale;

2) Violazione e falsa applicazione: del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (in particolare degli artt. 10, 12, 21, 28, 45, 46, 146); della L. 9 agosto 2017, n. 128 (in particolare dell’art. 2, commi 2, lett. l, e 5); della L. n. 241/1990 (in particolare degli artt. 7 e 8); del DPR n. 753/1980 (in particolare degli articoli di cui al suo Titolo III); del DPCM n. 231/18 novembre 2010 – Eccesso di potere: avuto riguardo al parere già espresso con nota n. 4135 del 29 giugno 2016 con la quale il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Sardegna, aveva già verificato la “non sussistenza” dell’interesse culturale dei beni in questione, oltre ad aver espresso parere favorevole in relazione alla richiesta autorizzazione paesaggistica;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 13, 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: in quanto sarebbe erronea l’affermazione della Soprintendenza per la quale “la linea ferroviaria Sassari/Tempio/Palau Marina è ad oggi sottoposta alla disciplina di tutela ex art. 10 D. Lgs. n. 42/2004, e, pertanto, fino a che non sia intervenuta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del cit. D.Lgs, qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21, con particolare riferimento al comma 1, lett. a)” in quanto l’art. 10 citato non riguarderebbe le linee ferroviarie;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. l), della legge 9 agosto 2017, n. 128 e dell’art. 36, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980 n. 753: in quanto nella specie non ricorrerebbe alcuna delle condizioni normativamente previste per l’applicazione della disciplina richiamata dalla Soprintendenza;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004, in rapporto all’art. 2, comma 5, L. n. 128/2017, in quanto l’amministrazione intimata non ha tenuto conto del fatto che il progetto definitivo del Comune mantiene inalterata, e quindi con tutte le sue caratteristiche originarie, anche la linea ferroviaria in questione, che non sarebbe compromessa dai lavori previsti, restandone garantita l’utilizzazione e la valorizzazione, nel pieno rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, senza alcuna compromissione, riduzione o alterazione.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 45, 46 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 2, comma 2, L. 9 agosto 2017, n. 128 – Difetto di motivazione: in quanto comunque gli atti impugnati non indicherebbero, tantomeno in modo specifico e dettagliato, le ragioni insuperabili che giustificherebbero una tutela così rilevante della tratta ferroviaria in esame, fino al punto da impedire la realizzazione di una strada, peraltro già esistente, anche se con un’utilizzazione più limitata, nonostante si tratti di un’opera di primaria importanza per lo sviluppo turistico della comunità di Palau;

7) Illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria e motivazione: in quanto gli atti impugnati sarebbero illogici e contradditori per difetto di istruttoria e motivazione, perché ometterebbero di considerare i presupposti di fatto esistenti e assolutamente rilevanti, e cioè quelli connessi alla conservazione integrale della linea ferroviaria in esame, che non verrebbe alterata nelle sue linee fondamentali usufruendo, anzi, di un indiscusso miglioramento per effetto dei lavori in questione;

8) Eccesso di potere per sviamento: in quanto gli atti impugnati non limiterebbero i propri effetti ad un profilo di mera tutela della linea ferroviaria, finendo per compromettere parti essenziali del territorio comunale destinate a standard di lottizzazione, sedi stradali, traffico urbano, parcheggi, che nulla hanno a che vedere con la stessa residua rete ferroviaria, impedendo, così, la realizzazione di un’arteria indispensabile per la comunità di Palau.

21. Concludeva quindi il Comune ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

22. Con decreto presidenziale n. 92 del 27 marzo 2020 è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal Comune di Palau ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

23. Per resistere al ricorso si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con memoria difensiva, ha replicato alle argomentazioni del ricorrente chiedendone il rigetto, vinte le spese.

24. Con ordinanza n. 188 del 24 aprile 2020 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dal Comune ricorrente.

25. Il Sindaco del Comune di Palau, con nota prot. 7491 del 18 maggio 2020, dopo aver ricordato che questo TAR, nella citata ordinanza cautelare n. 188 del 24 aprile 2020, aveva comunque ritenuto che “le parti, entrambe portatrici di interessi di rilevanza pubblica, potranno verificare la possibilità di soluzioni progettuali condivise compatibili con i contrapposti interessi”, si è rivolto al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo “al fine di poter trovare una soluzione bonaria tra le parti” alla causa che vede contrapposto al TAR il Comune.

26. Con nota prot. 16148 del 26 maggio 2020, diretta al Sindaco del Comune di Palau, in riscontro alla citata nota 7491/2020, la competente Direzione Generale del Ministero ha rappresentato che, in ossequio alle indicazioni date dal TAR Sardegna con l’ordinanza n. 188 del 24 aprile 2020, che recita “Considerato che nell’attuale fase procedimentale sono in corso le valutazioni della Soprintendenza in ordine alle modalità di tutela da assicurare alla tratta ferroviaria in questione, in relazione alla quale le parti, entrambe portatrici di interessi di rilevanza pubblica, potranno verificare la possibilità di soluzioni progettuali condivise compatibili con i contrapposti interessi”, “non si sottrae certamente alla possibilità di esaminare nuove proposte progettuali, che tuttavia dovranno risultare compatibili con i seguenti presupposti di tutela dell’integrità della tratta ferroviaria in questione:

1. qualsiasi intervento proposto dovrà consentire il passaggio del treno, anche in considerazione del fatto che trattasi di linea turistica, e quindi con frequenza limitata;

2. Dovrà essere ripristinata la fermata di destinazione finale in ambito portuale;

3. Non dovrà essere realizzata la nuova stazione all’inizio del tratto costiero”.

Il Ministero ha poi ribadito che il parere positivo reso a suo tempo dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art 146 del Codice dei Beni Culturali, si riferiva esclusivamente agli aspetti paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice e non riguardava invece la compatibilità con gli aspetti storico culturali, tutelati dalla Parte Seconda, in relazione ai quali è prescritta l’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso Codice che non era stata richiesta dal Comune di Palau, che, anzi, aveva ritenuto di poter avviare i lavori malgrado la Soprintendenza (con nota del 26 marzo 2019) avesse avvertito che qualsiasi intervento sulla linea ferroviaria avrebbe dovuto essere sottoposto alla preventiva autorizzazione ai sensi art.21 dello stesso D. Lgs. 42/04.

Il Ministero ha poi aggiunto, quanto al fatto che l’amministrazione o i progettisti non avessero l’intenzione di sminuire l’importanza della tratta ferroviaria né tanto meno di chiedere o operare la soppressione della linea turistica del Trenino Verde, che “nonostante la scelta, operata in seconda battuta, di salvaguardare la mera sussistenza fisica dei binari, il progetto, per espressa dichiarazione contenuta in molteplici documenti, non consente la contemporanea funzionalità della ferrovia turistica nel tratto tra la progettata nuova stazione e il Porto, trasformando, nei fatti, il tratto ferroviario in una carreggiata stradale”.

Infine il Ministero ha chiarito, in relazione alla dichiarazione del 29 giugno 2016 di non sussistenza dell’interesse culturale di alcuni immobili demaniali (dati catastali: foglio 6, mapp.2241, 2242, 2243), che tale dichiarazione “fu rilasciata a conclusione di un procedimento di verifica a cui furono sottoposti solo tre fabbricati in area portuale, senza che venisse richiesta invece la verifica della tratta ferroviaria che pertanto ha mantenuto il regime di tutela ope legis” ed ha aggiunto che “con nota prot. n. 4690 del 19.maggio u.s. la Soprintendenza ha inoltre comunicato l’avvio del procedimento di verifica d’ufficio circa la sussistenza dell’interesse culturale ai sensi della parte II -Titolo I – articoli 12, 10 commi 1 e 3 lett. d) e 14 del D. lgs n. 42/04”.

Per quanto attiene infine alle modifiche intervenute negli anni ‘80 nel tratto finale costiero, il Ministero ha concluso che “tale circostanza non inficia comunque l’interesse culturale complessivo della tratta ferroviaria in questione, caratterizzata tra l’altro proprio dall’arrivo all’interno del contesto portuale”.

27. Intanto la Soprintendenza, con nota prot. 4675 del 19 maggio 2020, in relazione al già avviato Procedimento di tutela indiretta, di cui alla parte II Titolo I – articoli 45 e 46 del D. lgs. n. 42/04, ha comunicato, al Comune ed agli ulteriori soggetti istituzionali coinvolti, che tale procedimento non avrebbe riguardato le aree presenti in catasto Comune di Palau, Foglio 6 mapp. particelle 3792, 3642, come inizialmente indicato nella nota prot. 1692 del 18 febbraio 2020, in quanto dette particelle sarebbero state oggetto dell’ulteriore avviando procedimento di verifica d’ufficio e dichiarazione di interesse culturale.

28. Con nota prot. 4690 del 19 maggio 2020, la Soprintendenza, come si è già accennato, ha poi comunicato l’avvio del procedimento di cui alla parte II – Titolo I art. 10 comma 1 e comma 3, 12 e 14 del D.lgs n. 42/04, per la verifica d’ufficio dell’interesse culturale relativamente alla linea ferroviaria Palau – Palau Marina con la sua asta di manovra, a causa dell’interesse storico relazionale particolarmente importante della linea ferroviaria, con particolare riferimento alla rilevanza della suddetta ferrovia e della sua funzionalità quale testimonianza della storia identitaria dei trasporti in ambito regionale.

Infatti “La linea ferroviaria Sassari – Palau fu infatti realizzata tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta del Novecento ad opera delle Ferrovie Settentrionali Sarde su progetto dell’Ing. Diego Murgia (n-m 1857 -1938) e fu inaugurata per tratti successivi; i 91 chilometri tra Sassari e Tempio il 16 Novembre 1931; due mesi dopo, il 18 Gennaio 1932, anche il tratto da Luras al porto di Palau (48 chilometri) fu aperto al pubblico. Si completava così la ferrovia dell’epoca, che sarà l’ultima linea a scartamento ridotto a venire inaugurata in Sardegna e costituirà un nucleo importante per lo sviluppo del paese”.

La Soprintendenza ha assegnato quindi il termine di 80 giorni, a far data dalla ricezione della comunicazione di avvio, per trasmettere osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.

29. Con il ricorso n. 294 del 2020 RG il Comune di Palau ha quindi impugnato gli ulteriori atti, che si sono indicati, con i quali è stato avviato il procedimento di verifica d’ufficio -circa la sussistenza dell’interesse culturale – ai sensi della Parte II, Titolo I, artt. 12, 10, comma 1, e 14, del D.lgs. n. 42/2004 – della tratta ferroviaria Palau-Palau Marina, nonchè gli altri atti, pure precisati in epigrafe, ritenuti pregiudizievoli per gli interesse comunali, sviluppando ulteriormente le ragioni di censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

30. Concludeva quindi il Comune ricorrente chiedendo l’annullamento degli atti impugnati con condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’adozione degli anzidetti provvedimenti limitativi dell’intervento in questione.

31. Anche in tale giudizio si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

32. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

33. Alla pubblica udienza del 16 settembre 2020, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con unica sentenza.

2. L’intervento avviato dal Comune di Palau, volto a riqualificare l’accesso al porto commerciale e a migliorare la viabilità dell’area portuale, interessa anche la tratta finale della linea ferroviaria Sassari-Palau Marina, in particolare nel punto in cui la ferrovia, per poter consentire alle carrozze di giungere fino alla banchina del porto, prevede uno scambio di binari, con una inversione di marcia che consente al treno di percorrere a ritroso la porzione di binari paralleli alla costa fino alla banchina.

Il percorso dei binari, proprio in prossimità della zona di scambio, si incrocia con la strada che conduce alla banchina del porto e che è oggetto dell’esecuzione del progetto di viabilità comunale.

3. L’intervento è stato avviato dal Comune di Palau, come risulta dagli atti, all’esito di un complesso procedimento e dopo l’acquisizione anche della necessaria autorizzazione paesaggistica ma non anche dell’autorizzazione prevista per le opere da realizzarsi sui beni culturali di interesse storico artistico, come ha ritenuto l’Amministrazione preposta alla tutela.

3.1. Il Comune di Palau ritiene tuttavia che tale ulteriore autorizzazione non dovesse essere acquisita e che comunque eccessive e sproporzionate sono le misure di tutela richieste, anche in considerazione degli interessi pure pubblici perseguiti con i previsti interventi di riqualificazione e di miglioramento della viabilità dell’area portuale.

4. Per risolvere la questione sottoposta all’esame del TAR, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

In particolare l’art. 10 individua tre categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice:

– al comma 1, stabilisce che “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”;

– al comma 2, alle lettere a), b) e c), indica una serie di beni mobili e immobili che, se appartenenti ai soggetti pubblici (Stato, regioni, enti pubblici territoriali, enti ed istituti pubblici), devono ritenersi beni culturali ex lege, con la conseguenza che per gli stessi non è, quindi, necessaria alcuna dichiarazione di interesse culturale;

– ai commi 3 e 4 individua i beni appartenenti ai privati (o a chiunque appartenenti) che diventano beni culturali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13.

5. I beni mobili e immobili, cui fa riferimento l’art. 10, comma 1, che appartengono ai soggetti pubblici e che non sono indicati nel citato comma 2 dello stesso articolo sono peraltro considerati beni culturali, con una presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale, disciplinata dall’art. 12, che è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBACT.

Nelle more di tale verifica, i beni mobili e immobili che appartengono ai soggetti pubblici sono comunque sottoposti alle disposizioni di tutela.

Infatti l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che le cose indicate nell’articolo 10, comma 1 (appartenenti quindi ai soggetti pubblici), che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni sono sottoposte alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica sulla sussistenza dell’interesse culturale di cui al successivo comma 2.

6. Per effetto di tali disposizioni un bene (mobile o immobile) appartenente ad un soggetto pubblico, che sia opera di autore non vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, deve ritenersi sottoposto alla disciplina di tutela cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, a meno che non sia dichiarata la non sussistenza dell’interesse culturale (all’esito del relativo procedimento di verifica), con la conseguenza che qualsiasi intervento riguardante tale bene deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 12 e 21 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004.

7. Ciò posto, considerato che, nella fattispecie, il Comune di Palau ha avviato i lavori di sistemazione viaria dell’area portuale, sulla quale insiste anche una ferrovia storica (composta da beni mobili e immobili), in assenza della necessaria autorizzazione proveniente dall’Amministrazione preposta alla tutela, non può ritenersi illegittimo l’impugnato ordine di sospensione dei lavori.

8. Infatti, pur dopo l’intervenuto trasferimento al Comune di Palau dell’area portuale, nella stessa insiste un tratto della linea ferroviaria Sassari – Tempio – Palau Marina, che, come ha evidenziato l’Amministrazione di tutela, ha un peculiare valore culturale per il fatto che il treno turistico, nella sua inscindibilità funzionale con la tratta ferroviaria, costituisce una importante testimonianza storico-culturale, essendo opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni.

In particolare, come pure si è prima ricordato, tale ferrovia è individuata quale tratta ferroviaria di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico dall’art. 2, comma 2, lettera l), della Legge 9 agosto 2017, n. 128, recante “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”.

9. Correttamente quindi la locale Soprintendenza ha disposto la sospensione dei lavori che il Comune aveva già avviato in assenza della necessaria autorizzazione.

10. Successivamente, con nota del 19 maggio 2020, la Soprintendenza ha poi comunicato l’avvio del procedimento di cui alla parte II – Titolo I art. 10 comma 1 e comma 3, 12 e 14 del D.lgs n. 42/04, per la verifica d’ufficio dell’interesse culturale della linea ferroviaria Palau – Palau Marina, con la sua asta di manovra, a causa dell’interesse storico relazionale particolarmente importante della linea ferroviaria, con particolare riferimento alla rilevanza della suddetta ferrovia e della sua funzionalità quale testimonianza della storia identitaria dei trasporti in ambito regionale. In tale circostanza la Soprintendenza ha ricordato che “La linea ferroviaria Sassari – Palau fu infatti realizzata tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta del Novecento ad opera delle Ferrovie Settentrionali Sarde su progetto dell’Ing. Diego Murgia (n-m 1857 -1938) e fu inaugurata per tratti successivi; i 91 chilometri tra Sassari e Tempio il 16 Novembre 1931; due mesi dopo, il 18 Gennaio 1932, anche il tratto da Luras al porto di Palau (48 chilometri) fu aperto al pubblico. Si completava così la ferrovia dell’epoca, che sarà l’ultima linea a scartamento ridotto a venire inaugurata in Sardegna e costituirà un nucleo importante per lo sviluppo del paese”.

11. Trova quindi applicazione, nella fattispecie, il citato art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede, al comma 1, una tutela immediata e preventiva di tale beni, fino alla verifica dell’interesse culturale di natura artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui al comma 2.

12. Peraltro, come pure si è ricordato nell’esposizione in fatto, la locale Soprintendenza, con nota n. 1692 del 18 febbraio 2020 ha comunicato l’avvio anche del procedimento di tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 42/04, per il tratto finale della linea ferroviaria Luras-Palau, per porre in essere “adeguate forme di tutela indiretta del tratto ferroviario d’interesse atte ad evitare che ne sia messa in pericolo l’integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro con particolare riguardo alla modifica delle altimetrie e della modellazione del terreno e di materiali relativi a pavimentazioni e opere d’arte, nonché ad eventuali nuove edificazioni che potrebbero comportare sostanziali modifiche alla visibilità e all’ambientazione del tratto ferroviario oggetto di tutela”.

In data 19 maggio 2020, la Soprintendenza ha poi comunicato, al Comune ed agli ulteriori soggetti istituzionali coinvolti, che tale procedimento non avrebbe riguardato le aree presenti in catasto Comune di Palau, Foglio 6 mapp. particelle 3792, 3642, come indicato nella precedente nota del 18 febbraio 2020, in quanto dette particelle erano oggetto dell’ulteriore procedimento di verifica d’ufficio e dichiarazione di interesse culturale.

13. In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D. Lgs. 42/04, la comunicazione di avvio del procedimento volto ad assicurare la tutela indiretta del bene culturale “comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa”.

14. Ai sensi di tale disposizione la Soprintendenza, con nota n. 1703 del 19 febbraio, ribadiva quindi al Comune di Palau il divieto di intraprendere o proseguire qualsiasi opera in assenza di autorizzazione nelle aree interessate dal procedimento finalizzato alla tutela indiretta.

15. Alla luce di quanto esposto e del predetto quadro normativo, possono essere ora esaminati i motivi dell’impugnazione proposti dal Comune di Palau, interessato alla realizzazione dell’intervento in questione in ragione dell’esigenza di assicurare una maggiore funzionalità della rete viaria della zona portuale.

16. Con il primo motivo del ricorso n. 173 del 2020 R.G. il Comune ricorrente sostiene che siccome l’area in questione è stata “sdemanializzata” e trasferita in proprietà al Comune di Palau, sarebbe precluso su di essa ogni intervento inibitorio o limitativo da parte dell’Autorità statale di tutela.

16.1. Il motivo è infondato.

La tutela di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 si applica, come si è chiarito, ai beni appartenenti a qualunque titolo ai soggetti elencati al comma 1 dello stesso articolo (Stato, regioni, enti pubblici territoriali), e il Comune di Palau rientra senz’altro nel novero di essi quale ente territoriale.

Inoltre l’intervenuta sdemanializzazione e la successiva cessione al patrimonio comunale dell’area portuale, comprendente anche il tratto finale della linea ferroviaria Sassari – Palau, non impedisce l’applicabilità della tutela prevista per i beni di interesse culturale che, è strettamente connessa alle caratteristiche del bene tutelato che presenti interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

17. Con il secondo motivo il Comune di Palau sostiene che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna, la Soprintendenza BEAP per le Province di Sassari e Nuoro e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Sardegna, avevano già verificato la non sussistenza dell’interesse culturale dei beni in questione ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, restando pertanto essi sottratti alla ricordata disciplina di tutela.

Il Comune sostiene inoltre che la Soprintendenza intimata aveva già espresso parere favorevole ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica concernente l’intervento in oggetto.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

17.1. In primo luogo la dichiarazione di non sussistenza dell’interesse culturale cui fa riferimento il ricorrente non riguarda la tratta ferroviaria in esame, come è stato chiarito dagli atti, ma solo tre edifici ad essa adiacenti collocati nell’area portuale. In particolare la nota n. 4135 del 2016 esclude l’interesse culturale soltanto per gli edifici demaniali, distinti in catasto al Foglio 6, Mappali 2241, 2242, 2243.

17.2. In secondo luogo l’autorizzazione n. 11550 del 23 ottobre 2015 riguarda l’ulteriore e diverso profilo della tutela paesaggistica che, stante la nota autonomia tra gli ambiti di interesse tutelati, non interferisce e non condiziona la sussistenza del pregio culturale di cui all’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, con le relative disposizioni di tutela.

18. Con il terzo motivo il Comune ricorrente sostiene che le linee ferroviarie non sarebbero passibili di tutela ex art. 10 D. Lgs. 42/2004, in quanto non espressamente menzionate da tale norma.

L’argomento non è fondato in quanto la norma in questione, nell’individuare diverse categorie di beni culturali, non prevede né classificazioni né restrizioni particolari nell’individuazione dei beni mobili e immobili di proprietà pubblica di cui al comma 1, per i quali l’interesse culturale è in re ipsa e per i quali, ai fini della tutela, è prevista la procedura di verifica di cui al successivo art. 12.

Peraltro le elencazioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 10, introdotti dalle locuzioni “Sono altresì beni culturali…” e “Sono comprese tra…” assumono una diversa funzione per alcune particolari tipologie di beni e non sono certo limitative del criterio generale di cui al primo comma.

19. Sempre col terzo motivo il Comune ricorrente lamenta che – relativamente alla linea ferroviaria in questione – non sia intervenuta, ai sensi dell’art. 13 cit., la dichiarazione accertativa della sussistenza dell’interesse richiesto ai fini dell’applicazione della disciplina di tutela che ha determinato il contestato intervento della Soprintendenza.

19.1. Neanche tale motivo è fondato in quanto l’articolo 13 del Codice dei beni culturali riguarda l’accertamento della sussistenza dell’interesse culturale per i beni appartenenti a soggetti diversi da quelli pubblici di cui al comma 1 dell’art. 10, mentre per i beni appartenenti ai soggetti pubblici, come si è detto, è prevista solo la diversa procedura di verifica sulla sussistenza dell’interesse culturale di cui all’art. 12.

20. Con il quarto motivo il Comune di Palau lamenta l’erroneo riferimento, contenuto negli atti impugnati, alla legge n. 128 del 2017 riguardante i trenini turistici, peraltro ancora non attuata.

20.1. Anche tale censura è infondata considerato che negli atti impugnati non si richiamano disposizioni di tutela contenute nella legge n. 128 del 2017 ma si fa riferimento alla stessa solo per evidenziare l’avvenuto accertamento, con disposizione di legge, del valore storico e paesaggistico della linea ferroviaria in questione.

21. In conseguenza gli atti impugnati con i quali la locale Soprintendenza ha bloccato l’esecuzione dei lavori che erano stati già avviati dal Comune devono ritenersi esenti dalle censure sollevate.

21.1. Si deve peraltro ancora evidenziare che già dopo aver appreso il contenuto della sopra citata determina di sdemanializzazione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 3847del 26 marzo 2019, aveva segnalato alle Autorità competenti – tra le quali il Comune di Palau – che la linea Sassari- Tempio – Palau Marina era sottoposta alla disciplina di tutela ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, e che pertanto qualsiasi intervento sulla stessa avrebbe dovuto essere sottoposto alla preventiva autorizzazione ai sensi art. 21 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004. Ed inoltre che l’atto pubblico del 18 aprile 2019, a rogito della Dr.ssa Graziella Petta, parimenti sopra richiamato, col quale il Comune di Palau aveva acquistato il diritto di piena e assoluta proprietà dei terreni, all’art. 3 dava atto che la Regione cedente rendeva edotto il Comune acquirente che, con nota prot. 3847 del 26 marzo 2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro le aveva comunicato che la tratta ferroviaria su cui insistono le porzioni immobiliari cedute era soggetta alla disciplina di tutela di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e che, quindi, nelle more della verifica dell’interesse culturale, ogni intervento da realizzare in tale area doveva essere preventivamente autorizzato dalla stessa Soprintendenza.

21.2. Ciò malgrado, con determinazione n. 213 del 14 ottobre 2019 il Comune di Palau aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di accesso al porto commerciale di Palau e, con Contratto n. 1174/2020, aveva appaltato i lavori di realizzazione della strada di accesso e di uscita dal porto (con Verbale di consegna dei lavori del 29 gennaio 2020).

21.3. Seguiva quindi, come sopra ricordato, la nota prot. 932 del 31 gennaio 2020 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, avendo rilevato che non era pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione prevista ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, disponeva l’immediata sospensione dei lavori interessanti i binari o le parti ad essi finitime.

22. Esenti dalle censure sollevate devono poi considerarsi gli atti con i quali, nell’esercizio delle funzioni assegnate dalla legge, l’Amministrazione dei beni culturali ha avviato il procedimento per la verifica dell’interesse culturale della linea ferroviaria, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali, ed ha avviato anche il procedimento per la tutela indiretta delle aree circostanti i beni di interesse culturale, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Codice dei beni culturali. Tali procedimenti, al momento del passaggio in decisione dei ricorsi, risultano ancora in corso.

23. Peraltro la pendenza di tali procedimenti ha determinato anche la mancata conclusione del procedimento con il quale il Comune, con la citata nota prot. n. 2632 del 13 febbraio 2020, ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi art. 20 e 21 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, per il “Progetto Riqualificazione accesso porto commerciale. Nuova stazione ferroviaria – Palau vecchio. Sistemazione viabilità circonvallazione – Rotatoria- Stralcio area ferrovia e tratto dei binari”.

Si è invero ricordata la nota della Direzione Generale del MIBACT del 19 maggio 2020, con la quale sono state espresse valutazioni sostanzialmente negative sul progetto avviato (e indicazioni sulle possibili varianti da apportare al progetto per renderlo compatibile con gli interessi pubblici da salvaguardare, nonché chiarimenti su alcuni atti della procedura) trasmessa al Sindaco del Comune di Palau a titolo di cortesia in risposta alla nota che questi aveva indirizzato al Ministro.

24. Peraltro, non avendo tale atto natura provvedimentale, i suoi contenuti non possono essere oggetto di esame in questa sede, con la conseguente inammissibilità delle censure sollevate.

25. Egualmente non possono ritenersi ammissibili in questo giudizio, e allo stato degli atti, i motivi, sollevati anche con il ricorso principale, riguardanti il merito delle scelte progettuali operate e la loro compatibilità con le ragioni della tutela culturale.

Peraltro non può condividersi la tesi del Comune secondo cui l’intervento in questione lasci invariata la tratta ferroviaria oggetto di tutela (e quindi non necessiterebbe di autorizzazione ovvero non potrebbe essere oggetto di una mancata autorizzazione) posto che, come si rileva dagli atti, verrebbe comunque spostato il capolinea storico del tracciato ferroviario e di fatto soppressa l’operatività del tratto finale che portava ad esso.

26. Il Comune potrà quindi presentare proprie osservazioni nel corso dei procedimenti indicati ed eventualmente potrà sollevare doglianze e far valere le sue ragioni all’esito dei procedimenti che si sono su ricordati e nei confronti dei relativi atti.

27. In conclusione i due ricorsi riuniti devono essere respinti.

28. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Dante D’Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Tito AruDante D’Alessio
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Pubblicata il 29 ottobre 2020

Palau Marina, cantiere (fine febbraio 2020)

(foto Wikipedia, per conto GrIG, archivio GrIG)

  1. novembre 5, 2020 alle 9:34 am

    ma se l’amministratore locale medio rispettasse decentemente le leggi e le regole civili, quanto tempo perso in meno (di cose utili ce n’è da fare anche con pochi spicci un milione in ogni comune sardo)e quanto intasamento in meno ci sarebbe nei tribunali nazionali???
    Io non so se questo essere, da parte dei rappresentanti locali delle istituzioni, i primi a non rispettare le leggi e a finire sotto processo è una fantastica specificità italiana o se anche in Germania o Danimarca si finisce quotidianamente con questo corto circuito istituzionale…..secondo me è la prima delle due!

  2. novembre 5, 2020 alle 2:34 PM

    A mio avviso l’elezione diretta del Sindaco ha dato la stura alla saga “piccoli fascistelli crescono” in tutta Italia.
    Quando il Sindaco era eletto dal Consiglio comunale era tutt’altra cosa.
    Se poi ci assommiamo la scelta del Segretario e dei dirigenti … sono stati creati tanti piccoli regimi, uno per comune, dappertutto e nessuna regione esclusa

  3. febbraio 23, 2021 alle 2:55 PM

    così, per capire.

    A.N.S.A., 23 febbraio 2021
    Sequestrate carrozze e locomotive storiche Ferrovie Sardegna.
    Blitz Gdf e carabinieri,sigilli a 30 mezzi a scartamento ridotto: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/02/23/sequestrate-carrozze-e-locomotive-storiche-ferrovie-sardegna_84a5daa0-0440-4519-ba89-c6763aef36c4.html

    ————-

    Sequestrate carrozze e locomotive storiche delle Ferrovie Sarde (VIDEO): https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/02/23/sequestrate-carrozze-e-locomotive-storiche-delle-ferrovie-sarde_198d5d96-ef58-4c07-a09c-a845632ec7a1.html

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