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Il procedimento di valutazione d’impatto ambientale e il “concerto” fra i Ministeri dell’Ambiente e della Cultura.


Toscana, Castell’Azzara, bosco e cavalli

Una problematica di grande e attuale interesse nel campo del diritto ambientale è rappresentata dall’istituto del “concerto” fra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.).

Ne parla, a commento della sentenza  Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025, n. 10365, Gabriele Torelli, che ha pubblicato l’intervento inizialmente su Giustizia Insieme.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Altopiano di Asiago

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 21 luglio 2026

Il “concerto” tra Ministero dell’ambiente e Ministero della cultura nel procedimento per il rilascio della VIA.
Commento a Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2025, n. 10365. (Gabriele Torelli)

SOMMARIO 1. Il fatto – 2. La (oramai) consolidata diatriba tra interessi ambientali e paesaggistici – 3. Procedimento di VIA e silenzio assenso della soprintendenza sul “concerto” ex art. 25, comma 2‑bis, del Testo unico ambiente – 4. Un possibile rilievo alla sentenza in commento?

1. Il fatto

Una società di costruzione di impianti di fonti rinnovabili avanzava richiesta di rilascio di valutazione di impatto ambientale (d’ora in avanti VIA) per la realizzazione di un complesso di pale eoliche, incontrando però un diniego dovuto ai pareri negativi di compatibilità ambientale del Consiglio dei ministri e della Soprintendenza speciale PNRR‑PNIEC. Diversamente, pur essendo stato impugnato in quanto parzialmente negativo, risultava sostanzialmente favorevole il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (c.d. commissione VIA) presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (d’ora in avanti MASE)[1].

Più nel dettaglio, la società vedeva respinta la propria istanza sul rilascio di VIA a causa del parere negativo di compatibilità ambientale reso in ultimo dal Consiglio dei Ministri, individuata come sede privilegiata per il tentativo di sintesi dei plurimi interessi coinvolti, secondo cui l’area dove si sarebbe dovuto realizzare il progetto non rientrava all’interno di quelle idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ricadendo invero nella fascia di rispetto di tre chilometri fissata dalla norma rispetto ai numerosi vincoli paesaggistici presenti nella zona, la quale per di più si distingue per il suo peculiare interesse archeologico e per il procedimento in corso di riconoscimento della vicina Via Appia come patrimonio UNESCO. Considerando inoltre che l’impianto si sarebbe trovato in un contesto territoriale già interessato da un numero sostanzioso di pale eoliche, la sua realizzazione avrebbe causato l’inevitabile rischio di produzione del «cosiddetto effetto selva» con conseguente progressiva perdita di lacerti del paesaggio naturale.

In breve, il Consiglio dei Ministri ha concluso in senso negativo sulla richiesta di VIA, ritenendo quanto segue: «dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento […] di considerare prevalente l’interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale, condividendo l’avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell’opera sopra esposti».

Nel giudizio di prime cure, il TAR Basilicata ha rigettato il ricorso della società appellante, ritenendo che l’istruttoria fosse stata adeguata e che l’intero procedimento fosse stato svolto in modo di sostanzialmente corretto.

Tuttavia, il Consiglio di Stato si è mostrato di diverso avviso censurando alcune criticità dell’azione amministrativa, rinvenute soprattutto nel difetto di adeguata e sufficiente motivazione in ordine al diniego di compatibilità ambientale, ed accogliendo le richieste di parte appellante, secondo cui la posizione del Consiglio dei Ministri si fosse “appiattita” sul rigido parere della soprintendenza (e del Ministero della cultura, d’ora in avanti MIC) contrario alla fattibilità dell’intervento, nonostante l’area non fosse direttamente vincolata dal punto di vista paesaggistico né fosse effettivamente soggetta ad interesse archeologico in quanto i progetti di valorizzazione UNESCO non erano ancora stati approvati all’epoca dei fatti.

In definitiva, il Consiglio di Stato rileva l’incongruenza tra il parere della commissione VIA, sostanzialmente favorevole, ed il parere negativo del MIC e delle sue soprintendenze, censurando che il favor riversato nei confronti del secondo non sia stato adeguatamente motivato; di conseguenza si pronuncia accogliendo l’appello e disponendo l’annullamento degli atti impugnati.

2. La (oramai) consolidata diatriba tra interessi ambientali e paesaggistici

Il tema della localizzazione e costruzione di impianti di pale eoliche, e più in generale di quelli di produzione di “energia pulita”, è da qualche anno oggetto di un interessante (ed importante!) dibattito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato per i significativi valori ed interessi pubblici che veicola[2].

Riassumendone i tratti principali, a seguito della definizione di svariati accordi e programmi sia internazionali sia europei, il nostro Paese ha da tempo avviato un percorso di transizione ecologica che, anche al fine di contrastare il cambiamento climatico ed evitare un’ulteriore crescita delle temperature medie, mira al graduale abbandono delle fonti energetiche inquinanti per utilizzare in modo crescente le c.d. fonti energetiche “pulite”[3].

A scopo meramente riepilogativo, tra gli impegni più significativi a cui l’Italia sta dando seguito, si possono ricordare il Green Deal (COM di dicembre 2019), che intende appunto ridurre, sino a cancellare, le emissioni di gas ad effetto serra[4] e la c.d. legge europea sul clima (reg. UE 30 giugno 2021, n. 1119) con l’obiettivo di raggiungere la c.d. “neutralità climatica” entro il 2050, che pongono previsioni vincolanti per gli Stati membri[5], rispetto ai quali la Commissione europea è chiamata ad una importante opera di monitoraggio e di raccomandazioni verso gli Stati membri in caso di politiche inadeguate e/o insufficienti[6]. Con più specifico focus sul piano interno, oltre alla nota riforma costituzionale che ha condotto alla riscrittura dell’art. 9 Cost. con cui l’ambiente viene espressamente indicato quale interesse meritevole di protezione[7], si segnalano il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC, adottato nel 2019), rivolto ad attuare in Italia gli obiettivi già sopra menzionati al 2030[8], nonché il Piano nazionale di transizione ecologica (PTE, adottato nel 2022), chiamato a definire le strategie di mitigazione e adattamento per la neutralità climatica, per la riduzione dell’inquinamento, per il contrasto ai cambiamenti climatici, il recupero dei valori ambientali dei suoli, la promozione di modelli di economia circolare[9].

L’accrescimento delle politiche normative e delle strategie sulla transizione ecologica, per di più rivolto alla tutela del clima come sopra osservato, ha determinato alcuni interessanti effetti sul piano squisitamente giuridico.

Da un lato ha favorito l’affermazione del c.d. “contenzioso climatico”[10], ossia quel fenomeno socio‑giuridico che si interroga sulle tutele giurisdizionali a disposizione del cittadino di uno Stato che si è impegnato a contrastare i cambiamenti del clima, valutando quali azioni legali possano essere avviate contro Governo ed altri soggetti pubblici e privati, al fine di contestare le attività, le omissioni e (soprattutto) le inerzie rispetto all’adozione di adeguate politiche di protezione del clima e, più in generale, del processo di transizione ecologica, verificando se eventuali mancanze siano configurabili come una violazione di un’obbligazione in senso civilistico da parte dello Stato[11]. Dall’altro lato, l’accrescimento delle politiche normative e delle strategie sulla transizione ecologica ha agevolato l’emersione di un contrasto giurisprudenziale tra due “macro‑valori” che, seppure accettando il rischio di una banalizzazione dell’argomento, può essere così riassunto: il “valore ambiente”, appunto favorevole al rafforzamento del processo di transizione ecologica attraverso la realizzazione di impianti fonti energetiche rinnovabili, e il “valore paesaggio”, che al contrario ambisce alla protezione del contesto cultural‑paesaggistico di una certa area mostrandosi contrario alla costruzione di tali impianti, in particolare di pale eoliche[12]. Numerosi ed eterogenei nelle loro risultanze sono le sentenze della giurisdizione amministrativa sul tema: mentre in alcuni casi il «principio di massima diffusione ambientale» ha condotto a pronunce favorevoli alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile accettando un’incisione sul paesaggio[13], in altre occasioni gli esiti sono stati opposti, per cui il contesto paesaggistico doveva essere preservato da un inutile deturpamento[14].

Nondimeno, in ognuna di queste occasioni, leggendo con cura le sentenze, ci si avvede del fatto che il giudice amministrativo non abbia mai asserito l’assoluta preminenza di un valore rispetto all’altro, indicando piuttosto alle amministrazioni di individuare di volta in volta, sulla base di un’adeguata istruttoria e dell’analisi del contesto territoriale, se meriti maggiore tutela l’ambiente ovvero il paesaggio, senza che nessuno dei due valori possa considerarsi acriticamente e automaticamente superiore all’altro[15].

La sentenza in commento si inserisce di fatto in questa diatriba, se non altro perché il Collegio afferma che «il Consiglio dei Ministri […] ha dato prevalenza all’interesse espresso dal Ministero della cultura» rispetto alla delibera della Commissione VIA, sostanzialmente favorevole[16].

Sennonché, nel prosieguo del commento, ai fini di una più approfondita speculazione giuridica desta maggiore interesse l’unico punto su cui la società ha avuto torto: la (intervenuta nel pensiero dell’appellante, ma non in quello del Collegio) formazione del silenzio assenso sul parere del MIC contrario alla realizzazione delle pale eoliche.

È su questo aspetto che si soffermeranno le seguenti considerazioni.

3. Procedimento di VIA e silenzio assenso della soprintendenza sul “concerto” ex art. 25, comma 2‑bis, del Testo unico ambiente

Il procedimento di VIA richiede in effetti un intervento del MIC – e per esso, come evidenziato nella sentenza, della soprintendenza[17] – in quanto l’art. 25, comma 2‑bis, del Testo unico ambiente specifica che la commissione VIA «si esprime […] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni»[18].

Parafrasando, la norma suddivide il potere decisionale tra commissione VIA, chiamata a elaborare lo “schema di provvedimento”, e il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a cui appunto compete l’adozione del provvedimento; tuttavia, l’art. 25, comma 2‑bis, pone l’ulteriore condizione che sia stato acquisito il “concerto” del MIC (ovvero, per esso, della soprintendenza).

Questo aspetto è più importante di quanto in prima battura possa apparire, perché si ricollega al significato della parola e, di conseguenza, all’applicazione della relativa disciplina.

Il termine “concerto” non dovrebbe essere considerato quale sinonimo di parere, se non nella sua declinazione di parere vincolante, perché esprime di fatto una co‑decisione della volontà amministrativa nella fase decisoria del procedimento: detto in altri termini, una decisione pluristrutturata[19], che di fatto conduce ad un’analisi di due distinte amministrazioni, ognuna per le proprie competenze, su un medesimo interesse pubblico[20]. Diversamente, il parere – eccesso i casi, si ripete, di parere vincolante per i quali valgono le considerazioni sulla menzionata decisione pluristrutturata[21] – non rileva nella fase decisoria, ma in quella istruttoria, per cui si qualifica come un atto di un’attività strictu sensu consultiva; detto in altre parole, con il parere l’organo (o l’ente) non introduce interessi propri nel procedimento principale, rimanendo neutrale rispetto agli interessi del procedimento e, dall’altro, strumentale rispetto alla decisione finale[22].

La disomogeneità tra una decisione co‑stabilita, ovvero concertata, da più enti e un parere in senso stretto è un punto fondamentale perché si riflette in una possibile differenziazione nella disciplina applicabile.

Se, per tutto quanto osservato, l’art. 25‑bis, comma 2, del Testo unico ambiente sembra definire un modello co‑decisionale[23], allora una norma che non pare ignorabile – e comunque menzionata nella sentenza in commento[24] – è l’art. 17‑bis, l. n. 241/1990. La disposizione, è cosa nota, introduce un silenzio assenso tra amministrazioni anche in relazione agli interessi sensibili all’interno della fase decisoria, come dimostrato dai vari richiami allo “schema di provvedimento” e dall’utilizzo della parola “concerto”[25], e come confermato dal Consiglio di Stato nel parere 13 luglio 2016, n. 1640[26].

A questo punto, è opportuno esporre qualche considerazione di maggiore dettaglio.

Da un lato, è vero che quel parere ammetteva il silenzio assenso in presenza di interessi sensibili solo in caso di rapporto orizzontale tra amministrazioni, negando che il meccanismo potesse valere nei casi di “silenzio verticale”, ossia in tutti quei procedimenti avviati su impulso del privato[27]. Dall’altro lato, però, è bene ragguagliare sul fatto che la giurisprudenza amministrativa sembra oggi essersi in parte distaccata da questa ricostruzione: in alcune recenti sentenze in tema di mancato rilascio del parere vincolante – che, si è detto sopra, equivale di fatto a un concerto – da parte della soprintendenza, il Consiglio di Stato non solo ha qualificato il rilascio del medesimo parere oltre i termini come tamquam non esset, ossia giuridicamente irrilevante[28](seppure esistano pronunce in senso parzialmente difforme[29]), ma è andato oltre affermando che «in ordine alla questione della vincolatività o meno del parere tardivo della Soprintendenza deve essere richiamato il più recente orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui è applicabile il silenzio‑assenso orizzontale (art. 17‑bis legge n. 241/1990) anche al parere tardivo della soprintendenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004»[30].

In altre parole, ai fini della configurazione del silenzio assenso “orizzontale”, il più recente orientamento del Consiglio di Stato non sembra più distinguere a seconda che il procedimento abbia avuto impulso o meno sulla base di un’istanza privata (come avviene per la richiesta di autorizzazione paesaggistica), limitandosi ad individuare l’“orizzontalità” nella interrelazione tra due amministrazioni chiamate a co‑decidere o ad esprimere un concerto su un atto, a prescindere dalla modalità dell’avvio procedimentale.

Ed ancora, va nella medesima direzione quanto stabilito da una ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato, per la quale «la recente introduzione del c. 8‑bis all’art. 2 l. n. 241/1990[31] ha sancito il definitivo superamento di quell’indirizzo giurisprudenziale contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico, prevedendo che le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente»[32].

Insomma, il problema del silenzio assenso della soprintendenza su atti di carattere co‑decisorio e concertato è palese e, probabilmente, è stato derubricato sia dalla sentenza di prime cure sia da quella di secondo grado con eccessiva fretta.

4. Un possibile rilievo alla sentenza in commento?

Muovendo verso qualche considerazione finale, la pronuncia in commento si presta ad un approfondimento sulle vicende del silenzio assenso della soprintendenza: nel pensiero del Collegio (e del TAR), tale silenzio non si è formato sul parere, reso in ritardo, in merito alla realizzazione delle pale eoliche. Tuttavia, se l’art. 25‑bis, comma 2, del Testo unico ambiente qualifica quel parere come un “concerto”, allora dovrebbero valere le considerazioni sopra esposte relative ad una co‑decisione, in relazione alla quale l’attuale quadro normativo richiede di prescindere dall’atto di assenso reso tardivamente. In parole più semplici, il “nuovo” carattere di “orizzontalità” del silenzio assenso – come definito nel paragrafo 3 – in tema di autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto indurre il giudice a considerare anche nel caso di specie il carattere decisorio dell’atto della soprintendenza e, per l’effetto, sostenerne la formazione del silenzio assenso alla luce dell’attuale cornice giuridico‑normativa.

Si potrebbe controbattete, come in effetti ha affermato sia la pronuncia di appello sia il TAR in primo grado, che l’art. 25 del Testo unico ambiente non richiama il comma 8‑bis dell’art. 2, l. 241/1990[33], relativo all’inefficacia degli atti tardivi, per cui essa non emergerebbe nel caso concreto. O, ancora, potrebbe ricordarsi il passaggio in cui il Consiglio di Stato sostiene che, stante l’esistenza di un potere sostitutivo in capo al relativo titolare ai sensi dell’art. 25 comma 2‑quater del Testo unico ambiente, tale specifica evenienza escluderebbe di per sé la formazione del silenzio assenso, che non avrebbe ragione d’essere[34].

Obiezioni, queste, certamente logiche, ma che non convincono appieno se riferite al quadro giuridico esaminato.

Infatti, il mancato richiamo all’inefficacia degli atti tardivi da parte dell’art. 25 del Testo unico ambiente non inficia l’applicazione dell’art. 17‑bis a tutti i casi – incluso quello di cui si discute – in cui la decisione è di fatto pluristrutturata, considerando anche la giurisprudenza in senso favorevole sopra citata. In parole più semplici, l’interesse a ricorrere per la società sussiste in relazione alla pretesa formazione del silenzio assenso sul “concerto” del MIC, non risultando decisiva l’attestazione dell’efficacia o inefficacia dell’atto. Diversamente, con riguardo alla questione dell’esercizio del potere sostitutivo, è certamente acuto il ragionamento del Collegio secondo cui la sua previsione esclude sul piano logico, prima ancora che giuridico, il silenzio assenso. Sul punto però occorre intendersi: concordi o meno con lo spirito della norma, l’art. 17‑bis, l. n. 241/1990, è stato introdotto al fine di evitare prolungamenti e “blocchi” dei tempi procedimentali nonché, si può presumere, l’esercizio di poteri sostitutivi che risultano poco coerenti rispetto alla ratio della disposizione. Dunque, per come si è evoluto nel tempo il quadro giuridico[35], il Consiglio di Stato avrebbe potuto opportunamente spiegare perché l’art. 17‑bis sia recessivo rispetto all’art. 25, comma 2‑quater, del Testo unico dell’ambiente. Cosa che invece non ha fatto, limitandosi a riferire, seppure motivandola, dell’incompatibilità tra silenzio assenso e potere sostitutivo.

Del resto, la prova del fatto che il tema dell’applicazione del silenzio assenso al parere della soprintendenza nella co‑decisione in ambito paesaggistico crei molti problemi per le contraddittorietà del quadro normativo è data dall’introduzione del disegno di legge n. 2606/26, attualmente discusso alla Camera, il cui art. 2 delega il Governo a «garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 17‑bis della citata legge n. 241 del 1990»[36].

La sentenza in commento evidenzia quindi un cortocircuito di sistema a cui sarebbe opportuno porre rimedio per via legislativa. In questo senso, è da accogliere con interesse il tentativo del legislatore di delineare una cornice normativa più coerente, in grado di offrire maggiori certezze in merito.

Roma, Ministero dell’Ambiente

[1] Il carattere sostanzialmente favorevole all’intervento da parte della commissione VIA è riconosciuto dal Consiglio di Stato al par 11.3 della sentenza in commento.

[2] Si fa riferimento alla questione, che verrà esaminata più approfonditamente nel corso del presente paragrafo, della difficile sintesi tra interessi ambientali e paesaggistici nella realizzazione degli impianti di energia pulita, che conduce in alcuni casi a ritenere prevalente l’interesse paesaggistico (negando dunque l’autorizzazione ambientale) e, in altri, l’interesse ambientale (ammettendo quindi l’impianto a discapito dei profili estetici del paesaggio). Tra le tante, si v. Cons. Stato sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8235; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8167; Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808. Più addietro nel tempo, ma sempre sui medesimi temi, Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1432.

[3] Su questo tema la letteratura ha già avuto modo di approfondire le analisi. Tra i tanti, senza pretese di completezza, E. Chiti, Pubblica amministrazione e transizione ecologica, in Giorn. dir. amm., 2024, n. 6, 736 ss.; G. Piperata, Territori da tutelare e transizioni ecologiche da promuovere: armonizzazione degli interessi e ruolo dei poteri regionali e locali, in le Regioni, 2023, n. 5, 903 ss.; A. Bonomo, Governare la transizione ecologica: tra nuovi interessi e nuovi conflitti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2024, n. 3, 621 ss.; Id., Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità nella transizione ambientale, Bari, Cacucci, 2023; A. Moliterni, Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo, in Riv. dir. com., 2022, 2, 395 ss.

[4] Per alcuni commenti in letteratura, si v. D. Bevilacqua, La normativa europea sul clima e il “Green New Deal”. Una regolazione strategica di indirizzo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2022, n. 2, 297 ss.; D. Bevilacqua, E. Chiti, Green Deal. Come costruire una nuova Europa, Bologna, Il Mulino, 2024; A. Bartolini, “Green deal” europeo e il c.d. principio DNSH, in federalismi.it, 2024, n. 15, 51 ss.; E. Chiti, Il sistema amministrativo italiano alla prova del “Green Deal”, in Giorn. dir. amm., 2023, n. 5, 573 ss.

[5] A semplice scopo esemplificativo e non esaustivo si segnalano: l’art. 4, che impone una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; l’art. 5, il quale invoca lo sviluppo da parte degli Stati membri di una adeguata capacità di adattamento e di resilienza in conformità all’art. 7 di accordo di Parigi; l’art. 5, che richiede agli Stati membri di redigere ed attuare strategie e piani nazionali di adattamento.

[6] Si veda in questo senso l’art. 7 del reg. 1119/2021.

[7] Sulla riforma dell’art. 9 Cosrt., per tutti, M. Delsignore, A. Marra e M. Ramajoli, La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2022, n. 1, 1 ss.

[8] Più specificamente, Il PNIEC, adottato una prima volta nel 2019, e poi aggiornato nel 2024, fissa gli obiettivi nazionali sulle politiche energetiche in tutela del clima sino al 2030; è uno strumento di indirizzo sia per la pianificazione e l’attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle criticità riscontrate, sia per l’integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti.

[9] Per un approfondimento sul PNIEC, le relative funzioni ed obiettivi, S. Amorosino, La conversione energetica delle centrali elettriche quale misura di attuazione del P.N.I.E.C. (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) e nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in Riv. giur. edil., 2021, n. 4, 133 ss.

[10] Per una ricostruzione delle principali tappe nell’affermazione del contenzioso climatico dal 2015 ai tempi più recenti, si rinvia allo studio di M. Delsignore, Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi, in Giorn. dir. amm., 2022, n. 2, 265 ss. Per alcune ulteriori riflessioni scientifiche, Id., La sentenza nella causa di giudizio universale: se il contenzioso non è la strada corretta, quali altre vie per fronteggiare il contenzioso climatico?, in Riv. giur. amb., 2024, n. 4, 1301 ss.; ed ancora, P. Duret, Precauzione e riserva di scienza nel contenzioso climatico, in Riv. giur. amb., 2026, n. 1, 59 ss.

[11] Il tema è ampio e non può essere esaurito nella sua completezza in questa sede. Pertanto, si rinvia ai lavori più significativi della dottrina tra cui: M. Mattalia, Contenzioso climatico e condizioni dell’azione davanti al giudice amministrativo, Torino, Giappichelli, 2025, che si distingue per l’approfondimento sulla giurisprudenza amministrativa, specialmente rivolta verso l’analisi dei profili processuali legati al silenzio inadempimento delle amministrazioni in materia di atti generali di pianificazione climatica; S. Valaguzza, Gli orizzonti del diritto dell’ambiente a partire dal contenzioso climatico, in Dir. proc. amm., 2024, n. 4, 917; S Spuntarelli, Contenzioso climatico e sapere scientifico, in Ambientediritto, 2023, n. 1, num. spec., 52 ss.

[12] Sul tema si v. G. Piperata, Territori da tutelare e transizioni ecologiche da promuovere: armonizzazione degli interessi e ruolo dei poteri regionali e locali, cit., 903 ss.

[13] Tra le pronunce più significative si segnalano Cons. Stato sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8235; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8167; Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808.

[14] Oltre alla sentenza in commento, si v. Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1872, Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1877; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2024, n. 7400.

[15] Una perdita di baricentro di un singolo principio, dunque, che sembra inscriversi nella logica dell’opera di G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992.

[16] Questo passaggio è espresso nei par. 3.1. e 11.9 della sentenza in commento.

[17] Seppure la sentenza non lo affermi espressamente, fa intuire che il Ministero della cultura si esprima per tramite della soprintendenza territorialmente competente. Si v. il par. 5.1.1.

[18] Il tema del procedimento di VIA è stato molto indagato in letteratura. In ultimo, si rinvia alle considerazioni di R. Ferrara, La valutazione di impatto ambientale fra principio di precauzione e DSNH (do not significant harm): spunti di riflessione, in Riv. giur, urb., 2024, n. 1, 12 ss.

[19] In questo senso, si v. Cons. Stato, parere 2 ottobre 2023, n. 1254 e Cons. Stato, sent. 2 ottobre 2023, n, 8610, con commento di F. D’Angelo, Note in tema di «concerto», «parere vincolante» e «cogestione» di funzioni amministrative, in www.giustiziainsieme.it., 9 novembre 2023. Con particolare riferimento al concerto nel procedimento di VIA, A. Celotto, Concerto e superamento del dissenso nel nuovo procedimento VIA, in www.giustamm.it, 2021, n. 11. Con riguardo al concerto nel caso di autorizzazione paesaggistica, si rinvia a R. Leonardi, L’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere della soprintendenza nel procedimento autorizzatorio paesaggistico come atto codecisorio di un procedimento pluristrutturato, in www.giustiziainsieme.it, 2023. Per considerazioni di più ampio respiro sul concerto, seppure più risalenti, G. Correale, Contributo allo studio del concerto, Padova, Cedam, 1974.

[20] Ancora F. D’Angelo, op. cit.

[21] Così M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, 124 ss., spec. 127 e 141; anche M. Occhiena e N. Posteraro, Pareri e attività consultiva, in Il dir. econ., 2019, n. 3, 27 ss., spec. 56, ritengono che i pareri vincolanti non siano pareri veri e propri, ma anzi degli atti decisori, che configurano un’attività consultiva propriamente detta; anche A. Travi, Parere nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., X, Torino, Utet, 1995, 601 ss., spec. 604, sembra propendere per la natura decisoria dei pareri vincolanti.

[22] M. Occhiena e N. Posteraro, Pareri e attività consultiva, cit., 29 ss.; sulla neutralità intesa come assenza di manifestazione di volontà nella resa del parere, si veda anche C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, 2002, Bologna, il Mulino, 29; V. Parisio, Art. 16. La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2011, 802 ss., spec. 805, sostiene che «gli organi consultivi non sono portatori di interessi propri distinti da quelli dell’autorità procedente, in quanto chiamati unicamente a fornire all’autorità decidente elementi per la cura degli interessi ad essa affidati».

[23] Si ricorderà, infatti, che la norma attribuisce alla commissione VIA la funzione di predisporre «lo schema di provvedimento di VIA» e che il direttore generale del MASE acquisisce il «concerto» del direttore generale del MIC.

[24] Si v. il par. 5.1.1. della sentenza, da cui si evince che l’art. 17‑bis è invocato dall’appellante.

[25] Si v. i commi 1, 2 e 3 dell’art. 17‑bis. Per alcuni commenti in dottrina sulla norma e sulle relative criticità, senza pretese di completezza, P. Marzaro, Silenzio assenso tra Amministrazioni: dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento ‘orizzontale’ all’interno della ‘nuova amministrazione’ disegnata dal Consiglio di Stato, in www.federalismi.it, 2016, n. 19; Id., Coordinamento tra amministrazioni e silenzio assenso, in Riv. giur. urb., 2016, n. 1, pt. I, 41 ss.; G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, 2015, n. 3; A. Del Prete, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: profili critici e problematici, in Riv. giur. edil., 2018, 705 ss.; S. Villamena, Silenzio assenso fra P.A.: prima giurisprudenza amministrativa, in www.federalismi.it, 2017, n. 20. Seppur incentrate sulla conferenza di servizi, sono comunque attinenti all’ambito di studio le riflessioni di R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in www.federalismi.it, 2016, n. 16; M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in Urb. e app., 2016, n. 5, 765.

[26] Il Collegio esprime queste valutazioni nel par. 16 del parere, rubricato “Rapporto con gli artt. 16 e 17 legge n. 241/1990”.

[27] Cons. Stato, parere n. 1640/2016, paragrafo “Rapporto con gli artt. 16 e 17 legge n. 241/1990”.

[28] In questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2025, n. 8981, dove si legge che «il parere della Soprintendenza reso oltre i termini è giuridicamente irrilevante: esso è tamquam non esset e non può incidere sull’esito del procedimento, poiché, decorso il termine per l’espressione del parere, si forma il silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17‑bis l. n. 241/1990, con cui l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica concorre alla decisione finale».

[29] Infatti, il tema non è univoco, complice un ulteriore indirizzo del Consiglio di Stato, che si potrebbe definire di “compromesso”, per il quale il parere vincolante tardivo non sarebbe del tutto inefficace ma perderebbe il suo carattere di vincolatività: in tal senso, si v. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836 che afferma: «Nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante ai sensi dell’art. 146 d.lg. n. 42/2004 da parte della Soprintendenza, non può escludersi in radice la possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’Amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale. Più di recente, negli stessi termini, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 836.

[30] Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3464, che richiama anche i precedenti Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610; Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2024, n. 1093.

[31] Sul tema dell’inefficacia, per un commento in letteratura, G. Gallone, Tempo e potere: alcune considerazioni attorno al comma 8‑bis dell’art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo, in Il dir. econ., 2025, n. 1, 337 ss.; L. Golisano, L’inefficacia degli atti tardivi e i presupposti per l’affermazione del silenzio‑assenso in materia edilizia, in www.federalismi.it, n. 4, 2023.

[32] Il riferimento è alla sopra citata Cons. Stato, n. 8610/2023.

[33] Par. 5.1.3. e 10.4 della sentenza.

[34] Il passaggio sul potere sostitutivo è presente nei paragrafi 10.5 e 10.6. Inoltre, si segnala che il titolare di tale potere è individuato ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/1990.

[35] L’art. 25, comma 2‑quater, è stato introdotto tramite l’art. 20, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.

[36] Il testo della proposta di legge.

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Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

N. 10365/2025 REG.PROV.COLL.

N. 09733/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9733 del 2024, proposto dalla società Millek S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sticchi Damiani, in Roma, via Beccaria 88;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della cultura, le Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata e delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione, in Roma, via Nizza 56;
il Consiglio dei Ministri, la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero della cultura e la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della signora Principia Mancone, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza T.a.r. Basilicata, sez. I, 4 novembre 2024 n.560, che ha respinto il ricorso n. 139/202 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti, concernenti l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Impianto Bruno” della potenza di 42,7 MW e le opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ), di cui all’istanza 22 dicembre 2020 presentata dalla Millek S.r.l. per il rilascio contestuale della valutazione positiva di impatto ambientale- VIA:

a) della deliberazione 16 gennaio 2024, assunta a protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con atto 19 gennaio 2024 prot. n. MASE 10747/2024 e comunicata via pec il successivo 9 febbraio 2024, con cui il Consiglio dei Ministri ha espresso parere di compatibilità ambientale negativo sul progetto;

b) della nota 14 luglio 2023 prot. 14624/P, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale PNRR-PNIEC ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale dell’impianto;

c) della nota 1 febbraio 2023 prot. n.1359/P, con la quale la medesima Soprintendenza speciale ha espresso pure parere negativo;

e degli atti presupposti, in particolare:

d) della nota, non meglio identificata, con cui il predetto Ministero ha chiesto di attivare la procedura di cui all’art. 5 comma 2 lettera c) bis della l. 23 agosto 1988 n.400;

e) della nota di chiarimenti 10 novembre 2023 prot. n.32916;

f) del parere 17 marzo 2023 n.419, con cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha espresso parere di compatibilità ambientale parzialmente negativo sul progetto;

g) della nota 6 aprile 2023 prot. n.77745, con cui l’Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio della Regione Basilicata ha espresso parere parzialmente negativo sul progetto;

h) della nota 29 marzo 2022 prot. n.34410 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Barletta- Andria -Trani;

i) della nota 24 maggio 2022 prot. n.6266 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Regione Basilicata;

l) delle note 16 agosto 2022 prot. n.2450 e 23 agosto 2022 prot. n.30915 della Direzione generale archeologia del predetto Ministero;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, intende realizzare nei Comuni di Venosa, quanto ai generatori, e di Montemilone, quanto alla stazione elettrica di trasformazione, un impianto eolico della potenza complessiva di 42,7 MW, costituito da sette turbine eoliche, denominate da WTG1 a WTG7, ciascuna dotata di un rotore del diametro di 155 m per un’altezza al mozzo di 122,5 m e una potenza unitaria fino a 6,1 MW, da costruire in località Parco Bruno in Comune di Venosa, dalla citata stazione di trasformazione e dalle opere complementari (cfr. doc. 2 in appello amministrazione, parere Commissione VIA-VAS, p. 10 §3) e in questa sede impugna il diniego di rilascio della necessaria positiva valutazione di impatto ambientale – VIA.

2. Si riassumono i fatti di causa, non controversi quanto al dato storico.

2.1 Per interventi di questo tipo, ovvero “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, è prevista, com’è noto, la VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 7 bis e dell’allegato 2 alla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

2.2 La società ha presentato la relativa domanda il 21 dicembre 2020 (doc. 7 in appello amministrazione, delibera Consiglio dei Ministri impugnata, p. 2 terzo paragrafo dal basso), al competente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2.3 Il procedimento per cui è causa è disciplinato in particolare dall’art. 25 comma 2 bis del citato d. lgs. 152/2006, secondo il quale “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.

2.4 Il successivo comma 2 quater ultima parte dello stesso art. 25 dispone a sua volta che “in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”.

2.5 Dispone poi il comma 7 sempre dell’art. 25 che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

2.6 Tutto ciò sul presupposto, non esplicitamente enunciato né negli atti del procedimento né in corso di causa, che il progetto di cui si tratti rientri in quelli previsti dal citato art. 8 comma 2 bis del d. lgs. 152/2006, ovvero nei “progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima [PNIEC], individuati nell’Allegato I-bis” del decreto, che appunto al § 1.2.1. menziona gli impianti eolici.

2.7 Si osserva peraltro, per sola chiarezza, dato che il punto non è oggetto di impugnazione, che su questo presupposto sul progetto si sarebbe dovuta pronunciare la speciale Commissione tecnica PNRR-PNIEC istituita sempre a norma del citato art 8 comma 2 bis d. lgs. 152/2006, anziché, come è stato, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS competente in via ordinaria a norma dell’art. 8 comma 1.

2.8 Ciò posto, sulla domanda 21 dicembre 2020 della società si è registrato un primo parere 1 febbraio 2023 prot. n.1359 (doc. 4 in appello amministrazione), emesso in senso sfavorevole dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero com’è noto dell’organo straordinario istituito presso il Ministero della cultura dall’art.29 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in l.29 luglio 2021, n. 108, “al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR” (comma 1) e quindi con il compito di esercitare “le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria” (comma 2).

2.9 Sulla domanda stessa, si è espressa poi la Commissione tecnica di verifica VIA-VAS con il parere 17 marzo 2023 n.419 (doc. 2 in appello amministrazione, cit.), di segno parzialmente negativo, dato che esclude la valutazione favorevole per il solo aerogeneratore WGT7 e pone comunque una serie di condizioni, di cui per quanto necessario si dirà.

2.10 Ancora sulla domanda si è espressa la Regione Basilicata, con il parere 6 aprile 2023 prot. n.77745 (doc. 3 in appello amministrazione), anch’esso parzialmente negativo, in quanto è favorevole per gli aerogeneratori WTG 1, 2, 4 e 7, contrario invece per gli altri, WTG 3, 5 e 6, “al fine di contenere l’effetto selva”.

2.11 Infine, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha emesso un nuovo parere ancora completamente sfavorevole, 14 luglio 2023 prot. n.14624 (doc. 4 a in appello amministrazione).

2.12 A questo punto, con nota 24 agosto 2023 prot. n.18890 (doc. 1 in appello amministrazione), il Ministero dell’ambiente ha richiesto la devoluzione dell’affare al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c bis) della l. 23 agosto 1988 n.400, secondo il quale il Presidente del Consiglio può “deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.

3. Il Consiglio dei Ministri si è pronunciato con la deliberazione 16 gennaio 2024, ricevuta a protocollo del Ministero dell’ambiente il 19 gennaio 2024 prot. n.16747 (doc. 7 in appello amministrazione), con la quale ha emesso “giudizio negativo di compatibilità ambientale” sul progetto, con la motivazione che di seguito si riassume.

3.1 Il Consiglio, in ordine logico, ha preso in esame per primo il parere 17 marzo 2023 della Commissione VIA, osservando in primo luogo che alla stregua del parere stesso l’intervento risulta compatibile “rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione in atto” nonché rispetto alla componente territorio e paesaggio “in relazione alla peculiare collocazione in un ambito scarsamente popolato, per la distanza dagli altri impianti, nonché considerati gli aspetti geomorfologici, infrastrutturali, naturalistici e fisici — unitamente all’assenza di beni vincolati interferiti dal progetto”.

3.2 Inoltre, sempre alla stregua del parere 17 marzo 2023, “Il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati con enfasi sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, è sufficientemente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all’autorizzazione” e in particolare risultano “valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area”.

3.3 Il Consiglio ha però evidenziato, sempre nell’ambito del parere 17 marzo 2023, la condizione n.1 alla quale è subordinato il giudizio favorevole, ovvero “Il progetto esecutivo dovrà farsi carico della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori autorizzati nel presente parere per i quali nell’iter autorizzativo dovessero evidenziarsi ulteriori interferenze o incompatibilità, rispetto a quelle qui valutate, con altri impianti in precedenza autorizzati”.

3.4 Ciò posto, il Consiglio ha preso in esame il parere negativo 14 luglio 2023 della Soprintendenza speciale – non quindi il precedente parere 1 febbraio 2023, che non risulta menzionato nella delibera- ed ha osservato che secondo quest’organo l’area interessata dall’impianto “calcolata ai sensi delle Linee Guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, che, nel caso specifico, risulta pari a 10 km — è caratterizzata dalla presenza di “aree e beni tutelati ai sensi della parte III del D. lgs. n. 42 del 2004, artt. 136 e 142”, comma 1, lettere b), c), g), h), m) — con “interferenze dirette e indirette” — e, inoltre, che la medesima area “comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, art. 10”.

3.5 Il riferimento (cfr. doc. 4 a in appello amministrazione, pp. 10-12) secondo logica è ad una serie di beni culturali ed ambientali puntualmente dettagliati nel parere 14 luglio 2023, ovvero gli invasi di Toppo di Francia o del Lampeggiano, -, a circa 5,2 km verso Ovest dal WTG10, e di Locone, a circa 0,5 km verso Est dal WTG05, vincolati ai sensi della lettera b) dell’art. 142; i corsi d’acqua, vincolati ai sensi della lettera c), denominati Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna, a circa 0,5 km verso sud dal WTG07; Vallone delle Castagne o del Lucito, a circa 0,5 km verso sud dal WTG10; Vallone Lampeggiano e Noci Servale, a circa 5,4 km verso ovest dal WTG10; fiume Ofanto, a circa 6,4 km verso nord-ovest dal WTG01; boschi di pini mediterranei, a circa 300 mt verso Sud-Est dal WTG05 e querceti mesofili e meso-termofili, a circa 400 km verso Sud dal WTG10, vincolati ai sensi della lettera g). Il parere segnala poi le zone archeologiche di Posta Scioscia in Lavello, vincolata con D.M. 29 marzo 1977, a circa 2,5 km verso nord-ovest dal WTG10 e di Foragine in Lavello, vincolata con decreto della Soprintendenza 13 luglio 2004, a circa 8,6 km verso ovest dal WTG10, e quattro antichi tratturi, pure puntualmente indicati, nonché una zona archeologica in progetto, denominata “Ager Ofantinus”, entro la quale ricadrebbero tutti gli aerogeneratori. Infine il parere osserva che non risulterebbe prodotto il certificato da cui risulti la non insistenza di usi civici sulla zona.

3.6 Il Consiglio osserva quindi che ciò posto, sempre in base al parere 14 luglio 2023, l’impianto non ricade in aree qualificate come idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 d. lgs. 8 novembre 2021 n.199, perché ricade nella fascia di rispetto di 3 km fissata dalla norma rispetto ai suddetti beni culturali.

3.7 Il Consiglio successivamente passa in rassegna ulteriori criticità del progetto così come evidenziate dal parere 14 luglio 2023. La prima è il dato per cui “sulla base di quanto disciplinato dalla l.r. 30 dicembre 2015, n. 54, Allegato A “Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere”, che prevede «… tra gli altri… un buffer di 5 km dal perimetro della zona A dei centri storici», risulta che nel buffer dei centri storici di Lavello e di Venosa ricadono alcuni degli aerogeneratori dell’impianto in esame, nonché parte del cavidotto di connessione”.

3.8 La seconda è il dato per cui “l’impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell’elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l’inevitabile rischio di produzione del cosiddetto “effetto selva” con conseguente “progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale”.

3.9 La terza è il dato per cui “l’area interessata dall’impianto coincide con un comprensorio di alto valore paesaggistico e archeologico (ager Venusinus) e che la stessa è già interessata da numerosi impianti eolici e minieolici, in esercizio o in corso di autorizzazione”.

3.10 Il riferimento, sempre secondo logica (cfr. doc. 4 a in appello amministrazione, p.14), è al passo del parere per cui “la rappresentazione degli eventuali impianti eolici esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione, comprensivi di minieolico, riportata nell’elaborato integrativo “A.17.1.0_TAV15_IMPIANTI EOLICI ESISTENTI E AUTORIZZATI” non appare esaustiva in quanto non vengono rappresentati e, di conseguenza, nemmeno riportati nei foto-inserimenti, alcuni impianti eolici di grande generazione in fase di autorizzazione come, ad esempio: ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033”, impianti peraltro non meglio identificati.

3.11 La quarta è il dato per cui “nella medesima area è in corso il progetto di valorizzazione del Ministero della cultura legato al riconoscimento della Via Appia come patrimonio dell’UNESCO, il quale prevede il finanziamento delle iniziative volte al recupero di borghi e ponti dislocati lungo l’antica via consolare”.

3.12 La quinta infine è il dato per cui “l’opera in esame “per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno skyline … caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici” e inoltre “risulta quasi interamente visibile dai territori comunali di Venosa, Montemilone, Lavello mentre risulta solo parzialmente visibile dai territori comunali di Melfi, Rapolla, Maschito, Palazzo San Gervasio”.

3.13 Tutto ciò considerato, il Consiglio conclude in senso negativo, ritenuto che “dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento”, e quindi interessi tutelati rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 41 della Costituzione, “di considerare prevalente l’interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale, condividendo l’avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell’opera sopra esposti”.

4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla società contro questa deliberazione e contro gli ulteriori atti indicati pure in epigrafe, qualificati come presupposti, ritenendo in sintesi estrema che essa fosse stata adottata all’esito di un corretto procedimento e che essa sia congruamente motivata.

5. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene cinque complessi motivi, di riproposizione dei motivi dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti, così come segue.

5.1 Con il primo di essi, alle pp. 7-14 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 25 comma 2 bis sopra riportato del d. lgs. 152/2006, riproponendo il terzo motivo del ricorso di I grado.

5.1.1 Secondo la parte appellante, la norma in questione prevede una sequenza procedimentale in cui il Ministero della cultura, e per esso, nel caso, la Soprintendenza speciale, “si pronuncia sulla compatibilità ambientale del Progetto a valle (e non a monte) del parere di compatibilità ambientale reso dalla Commissione tecnica (che costituisce, per espressa previsione normativa, uno schema di provvedimento)” (p. 8 ultime righe dell’atto). Nel caso di specie, ciò non sarebbe avvenuto: il parere 1 febbraio 2023 sarebbe da considerare inesistente, perché antecedente e non successivo al parere della Commissione tecnica; il parere successivo 14 luglio 2023 sarebbe invece “recessivo, essendo stato formulato, in difetto di alcuna motivazione e/o riscontro rispetto alle risultanze della CTVIA” (p. 9 in fine dell’atto) e soprattutto sarebbe tardivo, il che, a dire della parte avrebbe dato luogo ad un silenzio assenso in base alla norma dell’art. 17 bis della l. 7 agosto 1990 n.241 (v. anche il ricorso di I grado, pp. 13-14).

5.1.2 Il Giudice di I grado (p. 7 della motivazione) non ha condiviso questa tesi, in base al già ricordato comma 7 dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, per cui, come si è detto, “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

5.1.3 Sul punto, il Giudice di I grado ha anzitutto osservato (p. 8 della motivazione, § 5.3.2) che la norma non ha richiamato “così precludendone l’applicazione nei casi da essa contemplati” il comma 8 bis dell’art. 2 l. 241/1990, per cui “le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”, essendo per questo motivo impossibile ritenere l’inefficacia del parere 14 luglio 2023.

5.1.4 Il Giudice di I grado ha poi osservato (p. 8 della motivazione, § 5.3.3) che il comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, pure sopra riportato, prevede in caso di inerzia del Ministero della cultura un potere sostitutivo, e ciò parla contro la possibilità di qualificare quest’inerzia come silenzio assenso, perché se così fosse il potere sostitutivo non avrebbe ragione di essere.

5.1.5 La parte appellante (pp. 13-14 dell’atto) contesta questa conclusione, affermando che il potere sostitutivo costituirebbe un rimedio solo facoltativo e comunque previsto in via generale all’interno dell’amministrazione, che come tale (p. 13 § 1.4 dal nono rigo) non potrebbe “di per sé determinare l’inoperatività dei meccanismi di semplificazione previsti dalla legge a vantaggio delle esigenze di speditezza ed economia procedimentale”.

5.2 Con il secondo motivo, alle pp. 14-20 dell’atto, deduce in sintesi difetto di motivazione da parte sia della delibera impugnata che della sentenza di I grado e ripropone i motivi primo, secondo e quarto del ricorso di I grado.

5.2.1 In ordine logico, la parte appellante richiama la giurisprudenza di questo Consiglio, di cui si dirà, che considera l’atto del Consiglio dei Ministri emanato in base all’art. 5 comma 2 lettera c bis) della l. 400/1988 atto altamente discrezionale, ma comunque sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità “quanto alla congruenza e logicità delle scelte effettuate dall’amministrazione” (p. 19 seconda riga).

5.2.2 Ciò posto, la parte ritiene che nel caso di specie questa coerenza e logicità sia mancata e che, quindi, il Consiglio dei Ministri si sia ingiustificatamente appiattito sulle posizioni del Ministero della cultura, in sintesi per due ragioni. In primo luogo (pp. 14-15 dell’atto), il Consiglio non avrebbe tenuto in alcun conto il parere della Commissione VIA, che come risulta dalla motivazione sopra riportata era in sostanza favorevole, e ciò rivelerebbe (p. 15 in fine) “un atteggiamento di aprioristica contrarietà al progetto”.

5.2.3 In secondo luogo (pp. 16-17 dell’atto), il Consiglio avrebbe adottato un approccio di per sé non corretto, in quanto si sarebbe limitato ad aderire, in tesi acriticamente, alla posizione di una delle amministrazioni in conflitto, ovvero a quella del Ministero della cultura, senza invece operare una propria scelta in base ad un autonomo percorso logico di motivazione.

5.3 Con il terzo motivo, alle pp. 20-29 dell’atto, deduce propriamente eccesso di potere per falso presupposto e afferma che l’amministrazione non avrebbe comunque valutato “le peculiarità fattuali che caratterizzano il progetto e, in particolare, in ragione dell’insussistenza di profili ostativi alla sua realizzazione” (p. 20 dell’atto, § III.1 terzo rigo), riproponendo i motivi quinto e sesto del ricorso di I grado.

5.3.1 Come premessa, la parte appellante deduce (p. 20 dell’atto, § III.1 dal settimo rigo) che il progetto “è ubicato in un’area priva di vincoli paesaggistici e archeologici e ricade in un territorio da ritenersi “vocato” alla produzione di energia da fonte eolica per profili anemologici”; di seguito, si dedica a confutare i vari punti del parere contrario 14 luglio 2023 presi in considerazione dalla delibera impugnata.

5.3.2 In primo luogo, evidenzia (pp. 21-23 dell’atto, § III.2 dell’atto) che in base allo stesso parere 14 luglio 2023, “l’area di progetto non è interessata da alcuna interferenza diretta con beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004”, ovvero non è direttamente vincolata (p. 21 decimo rigo dal basso). In particolare, sarebbe irrilevante la circostanza per cui l’impianto ricadrebbe nella citata buffer zone dei centri storici di Lavello e di Venosa, dato che anche per giurisprudenza di questo Consiglio questo tipo di zone non preclude in assoluto la realizzazione di impianti come quello per cui è causa, impone solo una più attenta valutazione.

5.3.3 La parte appellante evidenzia poi (pp. 23-24 dell’atto, § III.3) che la questione degli impatti cumulativi con quelli di altri impianti esistenti o autorizzati sarebbe stata attentamente considerata nel progetto, “ponendo addirittura a distanze quasi doppie rispetto a quelle previste proprio al fine di evitare il cd. “effetto selva” (p. 23 quarto rigo dal basso e doc. ti 13-15 ricorso I grado), sì che non si comprenderebbero i rilievi svolti dalla Soprintendenza sul punto, atteso anche che l’impatto visivo di un impianto di questo tipo è di per sé ineliminabile.

5.3.4 Ancora, la parte appellante evidenzia (pp. 24-27 dell’atto, § III.4) che il progetto non ricadrebbe in realtà in alcuna area di interesse archeologico, non essendo tali, perché comunque non ancora istituite, le zone relative all’ager Venusinus e alla valorizzazione della via Appia. Anzi, ad avviso della parte, vi sarebbe disparità di trattamento, dato che il Consiglio dei Ministri avrebbe ritenuto autorizzabile altro impianto del tutto similare, situato nella stessa zona, come risulterebbe dalla motivazione della sentenza C.d.S. sez. IV, 19 maggio 2023 n.5019.

5.3.5 Infine (pp. 27-29 dell’atto, § III.5), la parte appellante deduce la violazione dell’art. 20 comma 7 del d. lgs. 199/2021, per cui testualmente le aree non incluse fra quelle idonee, come quelle di cui si tratta, non possono per ciò solo essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti del tipo per cui è causa.

5.4 Con il quarto motivo, alle pp. 29-33 dell’atto, deduce propriamente ulteriore eccesso di potere per illogicità del parere 14 luglio 2023 e ripropone il motivo settimo del ricorso di I grado, ripetendo in sostanza quanto già dedotto nel motivo precedente.

5.5 Con il quinto motivo, proposto alle pp. 33-35 dell’atto in dichiarato subordine agli altri, deduce infine ulteriore eccesso di potere per illogicità quanto ai pareri della Commissione VIA e della Regione Basilicata e ripropone i motivi ottavo e nono del ricorso di I grado.

5.5.1 Sotto un primo profilo (p. 34 § III.V.1 dell’atto), il parere della Commissione tecnica sarebbe viziato nella parte in cui considera non compatibile il rotore WTG7 per asserite criticità idrauliche (doc. 2 in appello amministrazione, pp. 31-32 §§ 4.5.6), dal momento che i pareri dell’Autorità di bacino 12 maggio 2021 (doc. 7 ricorso I grado) e della Regione (doc. 3 in appello amministrazione, cit.) escluderebbero rischi di questo tipo

5.5.2 Sotto un secondo profilo (p. 35 § III.V.1 dell’atto), sarebbe illegittimo, per le ragioni già esposte, anche il parere della Regione nella parte in cui non assentisce alcuni rotori in ragione dell’effetto selva che essi provocherebbero.

6. Hanno resistito le amministrazioni appellate, con atto 13 gennaio e memoria 1 settembre 2025 per le amministrazioni statali e con memoria 28 gennaio 2025 per la Regione Basilicata, chiedendo tutte la reiezione dell’appello. In particolare, le amministrazioni statali (memoria 1 settembre 2025 pp. 11-19) hanno dedotto che in via generale il Consiglio dei Ministri che pronuncia ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c bis) della l. 400/1988 non dovrebbe “contenere la confutazione tecnica ed analitica delle ragioni ostative opposte dall’organo tutorio di un certo interesse pubblico, ma piuttosto … rendere ragione del giudizio di prevalenza dell’interesse ritenuto meritevole di protezione in un caso problematico in cui l’esistenza dell’interesse positivamente accertato da uno dei due dicasteri è giudicato recessivo, operando una valutazione “complessiva” dei due interessi antagonisti” (p. 16 dall’undecimo rigo).

7. Con repliche 10 settembre 2025 per la ricorrente appellante e 25 settembre 2025 per le amministrazioni statali, le parti hanno poi ribadito le rispettive tesi e in particolare, le amministrazioni statali hanno escluso la possibilità di ravvisare nella fattispecie un silenzio assenso.

8. Alla pubblica udienza del giorno 2 ottobre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

9. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

10. È infondato il primo motivo dedotto, centrato sulla presunta violazione dell’art. 25 comma 2 bis sopra riportato del d. lgs. 152/2006.

10.1 In proposito, questo Giudice ha già condiviso l’interpretazione della norma data dal Giudice di I grado e sopra esposta nella propria sentenza sez. IV 4 febbraio 2025 n.867, che fra l’altro ha riformato la sentenza T.a.r. Puglia Bari sez. II 11 dicembre 2023 n.1429 citata a proprio favore dalla parte appellante (cfr. appello p. 12 quindicesimo rigo).

10.2 Sintetizzando, nel caso di specie si deve allora affermare quanto segue. In linea di fatto, così come si precisa per mera chiarezza, il parere 1 febbraio 2023 prot. n.1359 della Soprintendenza speciale (v. sopra § 2.8) va considerato come inesistente: l’amministrazione procedente, ovvero il Ministero dell’ambiente non ne ha correttamente tenuto conto perché anteriore, e non come per legge successivo, al parere della Commissione VIA.

10.3 Il parere del Ministero della cultura 14 luglio 2023 è stato emesso invece secondo corretta sequenza procedimentale, perché successivo al parere della Commissione VIA stessa, ma è stato emesso tardivamente rispetto ai venti giorni che l’art. 25 comma 2 bis accorda per esprimere il “concerto”, ma non va considerato inesistente o inefficace, né per il ritardo in questione si è formato alcun silenzio assenso.

10.4 Sotto il primo profilo, è corretto quanto afferma il Giudice di I grado (v. sopra § 5.1.3), ovvero che la norma del comma 7 dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, per cui “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” non richiama “così precludendone l’applicazione nei casi da essa contemplati” il comma 8 bis dell’art. 2 l. 241/1990 e quindi impedisce che gli “atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini” siano inefficaci così come esso prevede.

10.5 Sotto il secondo profilo, è altrettanto corretta l’ulteriore affermazione del Giudice di I grado (v. sopra § 5.1.4) per cui il potere sostitutivo previsto dal comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006 non avrebbe ragion d’essere se in caso di inerzia si formasse il silenzio assenso.

10.6 Sul punto specifico, la parte appellante sostiene che si tratterebbe di un rimedio interno all’amministrazione, ma quest’affermazione non va condivisa. In primo luogo, l’esercizio del potere sostitutivo va a vantaggio del privato che ha chiesto il provvedimento, e in tal senso non ha certo efficacia limitata all’ordinamento interno dell’amministrazione. In secondo luogo, ove il potere sostitutivo si esercitasse realmente a fronte di un silenzio assenso, non sarebbe tale, dovendo piuttosto essere qualificato come esercizio di autotutela con tutti i limiti ad essa connessi, ciò che però non è nella legge.

10.7 Per completezza, va osservato che i precedenti di ultimo grado citati dalla parte appellante a sostegno di quest’ultima sua tesi appaiono non esattamente pertinenti al caso in esame. C.G.A. Sicilia 20 agosto 2024 n.678 presuppone infatti la normativa speciale dello statuto siciliano, che prevede una competenza non del Ministero della cultura, ma dell’Assessorato regionale, attraverso la convocazione di un’ordinaria conferenza di servizi; C.d.S. sez. IV 2 ottobre 2023 n.8610 riguarda invece il diverso caso del rilascio di un’autorizzazione paesaggistica.

Alla stregua di quanto esposto, non rileva ai fini della decisione in esame che non sia stato richiesto dal ricorrente, in prime cure, l’annullamento dell’atto della Soprintendenza -per la precisione, ancorché esso figuri nell’epigrafe fra gli atti impugnati, nel ricorso non sono contenute deduzioni volte a contestarlo nel merito- il quale è tardivo per violazione dei termini perentori, ma non è inefficace, né produttivo di silenzio assenso, come si è detto sopra al §10.3.

Difatti, tale atto di concerto ha avuto comunque l’effetto di condurre al successivo pronunciamento della Presidenza del Consiglio, che è comunque, di per sé, illegittimo, come si dirà infra, ai §§11 ss.

11. I motivi secondo, terzo e quarto sono connessi, in quanto contestano, sotto diversi profili, la motivazione dell’atto impugnato, ovvero della delibera del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2024; come tali, vanno esaminati congiuntamente e risultano nel loro complesso fondati.

11.1 Come premessa, il Collegio deve ribadire quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza della Sezione, da ultimo nelle sentenze 30 maggio 2024 nn. 4870, 4871, 4872, pronunciate su casi analoghi di contrasto fra il Ministero dell’ambiente ed il Ministero della cultura nella procedura di VIA per impianti di generazione da fonte rinnovabile.

In punto di diritto, il Collegio evidenzia che – come affermato in un altro caso deciso in pari data (NRG 2936/24) – il Consiglio dei Ministri, che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c bis) della l. 400/1988 va a decidere “questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”, componendo quindi il relativo contrasto, è titolare di un ampio potere di bilanciamento degli interessi coinvolti, che esercita secondo discrezionalità altrettanto ampia, ma non secondo arbitrio: non può decidere senza parametri, ma deve motivare con una scelta evidence based. In altri termini la Presidenza, nella deliberazione di soluzione del contrasto deve pur sempre motivare, dando conto del relativo percorso logico seguito, la scelta fatta; la scelta stessa è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità entro i noti limiti del sindacato sulla discrezionalità, ovvero quando risulti abnorme, ovvero intrinsecamente illogica, ovvero contraddittoria rispetto agli elementi di fatto acquisiti al procedimento.

11.2 Applicando questi criteri interpretativi al caso di specie, si deve concludere che la delibera impugnata è illegittima, non avendo il Consiglio esercitato in modo corretto la relativa discrezionalità, nei termini che seguono.

11.3 La contraddittorietà della delibera, in sintesi estrema, discende dal fatto per cui il contrasto fra il parere della Commissione VIA, che è sostanzialmente favorevole, ed il parere del Ministero della cultura viene risolto a favore di quest’ultima amministrazione senza che si spieghino le effettive ragioni di questa prevalenza.

11.4 Il Consiglio (v. sopra §§ 3.1 e 3.2) riconosce che secondo la Commissione VIA gli impatti ambientali del progetto, anche sotto il profilo degli impatti cumulativi, sono analizzati in modo sufficientemente approfondito e che quindi il progetto è autorizzabile. Questa conclusione nella sostanza non muta a fronte di un ulteriore rilievo della Commissione, pure valorizzato dal Consiglio (§ 3.3), ovvero la possibilità che l’impianto debba essere modificato a fronte di sviluppi futuri. Secondo logica, nel momento in cui questi sviluppi futuri sono ipotizzati in modo del tutto generico, il rilievo esprime infatti un’eventualità che potrebbe verificarsi per qualunque impianto.

11.5 A fronte di ciò, la motivazione del parere del Ministero della cultura, che all’esito il Consiglio condivide senz’altro, non contiene in realtà elementi atti a sorreggere questa decisione. Un primo dato pacifico in causa (§§ 3.10 e 3.11 nonché §§ 5.3.1 e 53.2) è che l’impianto non interessa direttamente aree vincolate, dal momento che i progetti di valorizzazione della via Appia e dell’ager Venusinus ovvero Ofantinus, citati entrambi nel parere, non si sono allo stato tradotti in alcunché di concreto.

11.6 Nemmeno decisivo è poi il rilievo per cui l’impianto ricade nelle cd. buffer zone dei centri storici di Lavello e di Venosa, dal momento che, come condivisibilmente sostenuto dalla parte appellante, ciò non rappresenta una preclusione assoluta a realizzare progetti del tipo per cui è causa, ma esprime solo la necessità di una congrua motivazione: così per tutte C. cost. 23 dicembre 2019 n.286, relativa proprio alla legge regionale della Basilicata in materia, nonché nella giurisprudenza di questo Consiglio sez. IV 23 dicembre 2021 n.8545 e 18 dicembre 2023 n.10973. Identico rilievo va poi fatto quanto alla previsione delle fasce di rispetto di cui all’art. 20 comma 8 d. lgs. 199/2021: sul punto, nella giurisprudenza di questo Consiglio, sez. IV 19 agosto 2025 n.7085.

11.7 Ancora non risponde al vero che il progetto non sia stato corredato di una certificazione sugli usi civici esistenti in zona, dato che essa è stata prodotta (doc. 22 ricorso I grado): solo per completezza si aggiunge che il parere non spiega per qual motivo essa dovrebbe essere considerata insufficiente o preclusiva dell’approvazione.

11.8 A fronte di ciò (§ 5.3.3) la parte appellante deduce, citando la documentazione in atti, di avere considerato in modo particolare la problematica degli impatti cumulativi, e anche in questo caso il parere del Ministero della cultura non contiene rilievi specifici atti a dimostrare l’insufficienza degli studi effettuati. In conclusione quindi il rilievo (§ 3.12) per cui l’impianto è visibile dai centri abitati circostanti è generico, perché nei termini descritti può riferirsi a qualunque impianto del tipo.

11.9 Di conseguenza, l’apprezzamento del Consiglio dei Ministri che ha dato prevalenza all’interesse espresso dal Ministero della cultura non può dirsi congruamente motivato.

12. L’accoglimento dei motivi precedenti comporta improcedibilità del quinto motivo, proposto dichiaratamente in via subordinata.

13. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di I grado e va annullato il provvedimento impugnato, come in dispositivo; solo per chiarezza si precisa che l’annullamento non concerne gli altri atti di cui in epigrafe, che sono all’evidenza endoprocedimentali, privi come tali di autonoma attitudine lesiva, e appaiono impugnati solo per scrupolo di difesa.

14. Quanto alle conseguenze dell’annullamento, il Collegio non può che ribadire le indicazioni già contenute nella propria sentenza 4870/2024 sopra citata, ovvero che in sede di riesercizio del potere, l’amministrazione rimane libera di “compiere tutte le valutazioni previste dalla legge, in senso favorevole o contrario alle ragioni dell’istante, soffermandosi sui profili già evidenziati” e operando una “più approfondita valutazione comparativa delle posizioni e degli interessi rappresentati dalle differenti amministrazioni”.

15. La particolarità e complessità delle questioni decise, sulle quali non si registra un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.4666/2024 R.G.), lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso di I grado (T.a.r. Basilicata n. 139/202 R.G.) e annulla la deliberazione 16 gennaio 2024 del Consiglio dei Ministri, assunta a protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con atto 19 gennaio 2024 prot. n. MASE 10747/2024.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere

Trieste, Castello di Miramare

(foto E.R., M.D., S.D., archivio GrIG)

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