La “disinvolta” urbanistica milanese.


Milano, Piazza XXIV Maggio

Quanto è avvenuto a Milano in questi ultimi anni in ambito urbanistico sembra in fondo abbastanza semplice.

In questi ultimi anni sono stati avviati cantieri per la realizzazione di grattacieli e palazzi previa presentazione di semplice scia (segnalazione certificata inizio attività) quale ristrutturazione di edifici di ridotte dimensioni previo abbattimento, senza alcun piano attuativo o particolareggiato – necessario per legge (artt. 13 e ss. della legge n. 1150/1942 e s.m.i.) – che dovrebbe assicurare la presenza dei necessari servizi ai cittadini (verde pubblico, apparato fognario-depurativo, strade, istituti scolastici, ecc.) e il pagamento degli oneri urbanistici da parte dei costruttori (la presentazione di scia prevede oneri ridotti).

Milano, Basilica di S. Ambrogio

Questo significa minore presenza di verde pubblico e ridotti incassi per la pubblica amministrazione a fronte di ingenti ricavi per le imprese immobiliari: privatizzare i guadagni, socializzare le perdite.

Revocati gli arresti – ma non le interdizioni dai pubblici uffici – l’indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non si ferma.

E ben poco possono i tentativi di minimizzare.

Vedremo gli sviluppi.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Milano, Darsena dei Navigli, testimonianze dei bastioni spagnoli (sec. XVI)

da Fanpage, 25 agosto 2025

Inchiesta urbanistica, “dodici cantieri di Catella sono illegali”: c’è anche lo studentato del Villaggio Olimpico.

Dopo la revoca delle sei misure cautelari chieste dai pm dell’ambito dell’inchiesta urbanistica a Milano, la Procura valuta ricorso in Cassazione. La memoria depositata: “L’indagine è solida, i dodici cantieri di Coima sono illegali”. (Francesca Dal Boca)

La Procura di Milano, che indaga sull’urbanistica in città, non si ferma dopo l’annullamento degli arresti sancito dal Tribunale del Riesame con tre provvedimenti completamenti revocati e altri tre sostituiti da misura interdittiva (tra cui figura l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dimessosi dalla giunta di Beppe Sala lo scorso 21 luglio).

I pm del pool di Tiziana Siciliano Petruzzella, Filippini e Clerici, che hanno depositato oggi una memoria al Tribunale del Riesame, stanno valutando un ricorso alla Cassazione: i magistrati milanesi ritengono infatti che l’indagine poggi su “basi estremamente solide” e ribadiscono come i dodici progetti contestati alla Coima di Manfredi Catella siano di fatto illegali, cioè approvati senza piano attuativo e realizzati in violazione delle leggi nazionali su distanze, altezze, volumetrie degli edifici e standard o servizi pubblici da garantire per le nuove costruzioni previste.

Quali sono i cantieri di Coima ritenuti illegittimi dalla Procura

L’elenco completo dei cantieri ritenuti illegittimi, sotto diversi profili urbanistici e non, emerge dalla memoria depositate dai pm. I progetti di Coima che secondo la Procura sarebbero di fatto illegali sono quelli delle “aree Porta Nuova Gioia” fra cui il cantiere P39-ex Pirellino, che vede indagati per induzione indebita anche il sindaco Beppe Sala e il direttore generale del Comune Christian Malangone, e le torri gemelle di 13 piani P30 e P32; l’ex Palazzo Telecom di via Pirelli 35, trasformato con aumenti di “altezza” e “cubatura” ed edificato all’interno di un “cortile”.

Ci sono poi i cosiddetti Portali’ di Gioia 20 est e Gioia 20 ovest, rispettivamente di 98 e 64 metri di altezza, e il grattacielo ‘Scheggia di vetro’ di Gioia 22, il progetto non ancora realizzato per una torre di 17 piani sull’ex area di proprietà comunale di Largo De Benedetti. L’elenco contiene anche i progetti di sviluppo per le aree messe a bando dal Comune in via Cenisio 2/via Messina 50 e Largo De Benedetti 1/via Messina 53, interventi previsti su terreni potenzialmente non edificabili a causa della vicinanza al Cimitero Monumentale, e i 60mila metri quadrati dell’area Valtellina confinante con un altro degli scali ferroviari dismessi (Farini): per i pm, oggetto di “massiccia edificazione” senza la presenza di un piano attuativo.

Inchiesta urbanistica a Milano, i pm: “Illegale lo studentato del Villaggio Olimpico”

La Procura, infine, inserisce fra i progetti illegittimi anche lo Scalo Romana per il Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, da convertire in studentato subito dopo i Giochi, comprato da Coima in cordata con Covivio e Prada Holding per 180 milioni di euro offerti a FS Sistemi Urbani (fu l’unica offerta). Al privato sarebbe stata riconosciuta una “massiccia volumetria” con lo strumento dell’Accordo di Programma del 2017, non compensata da un “giusto contrappeso” e con una “pianificazione priva di interesse pubblico”. Sullo Scalo, inoltre, i neoproprietari avrebbero utilizzato un “bando privato” con “giuria privata” per “selezionare il miglior progetto di urbanizzazione”, Ciò sarebbe avvenuto con una “espropriazione della funzione pianificatoria pubblica attribuita inderogabilmente al Consiglio comunale”, e violando la legge regionale lombarda sul consumo di suolo.

Milano, Duomo

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. Avatar di capitonegatto
    capitonegatto
    agosto 27, 2025 alle 10:21 am

    Lo diro’ a uno dei miei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. agosto 27, 2025 alle 2:25 PM

    sull’obbligo di predisposizione di strumento attuativo (piano particolareggiato).

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 23 luglio 2025

    Urbanistica. Art. 41-quinquies Legge 1150/42.

    Cass. Sez. III n. 26620 del 21 luglio 2025 (CC 16 apr 2025)
    Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Nexity Milano
    Urbanistica. Art. 41-quinquies Legge 1150/42

    L’art. 41 quinquies comma 6 della L. 1150/42 (attualmente comma 1 ), stabilisce che nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. La lettera della norma appare inequivoca, molto chiara, nello stabilire, senza alcun termine o condizione avente portata anche cronologica conclusiva, la necessità del previo piano particolareggiato o lottizzazione planivolumetrica, per i comuni tutti dotati degli strumenti urbanistici ivi citati e per le zone in cui siano consentite costruzioni dalle caratteristiche pure descritte nello stesso articolo. Tale disposizione alla luce, sul piano sistematico, anche delle altre previsioni ivi contenute, seppur abrogate poi ex DPR 380/01, chiaramente inerisce alla materia della regolazione urbanistica del territorio come affidata, mediante regole fondamentali, allo Stato; per cui appare innegabile la sua natura di previsione riconnessa al generale principio della pianificazione, di cui integra necessariamente una esplicazione ulteriore, anche essa di tipo fondamentale e non certamente di  dettaglio: ciò in quanto, con la previsione in esame, che sancisce la necessità di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate in presenza di date edificazioni edilizie in progetto e in ragione delle loro caratteristiche ritenute particolarmente impattanti, si esprime il senso profondo del principio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, connotato dalla sua precipua funzione di garanzia dell’ordinato sviluppo del territorio.

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