Ma quant’è abusivo quel ristorante?


Villasimius, Campus, ristorante Il Miraggio (marzo 2025)

Nella rinomata località turistica sarda di Villasimius (SU), sul litorale di Campus, è presente un noto ristorante (Il Miraggio) che trascina da tempo una situazione di diffusi abusi edilizi.

E’ un fatto conclamato in sede giurisdizionale, T.A.R. Sardegna e Consiglio di Stato, anche se a qualcuno non piace.

I Giudici amministrativi affermano che su aree in concessione da parte del Comune di Villasimius estese a mille metri quadri (“Deliberazioni n. 43 del 25.07.1980 e n. 70 del 27.11.1980”), è stata richiesta la c.d. sanatoria edilizia “con istanza prot. n. 1552 del 30.03.1987, … delle seguenti opere: a) nel 1972, un chiosco bar in difformità del progetto approvato, di un locale cucina, di un servizio igienico; b) nel 1974, un deposito alimenti, un loggiato deposito per il posizionamento di bibite, di un loggiato/sala all’aperto e chiusura avente parapetto in legno ed alluminio, tre servizi igienici; c) tra il 1982 ed il 1983, l’ampliamento della zona cucina, ampliamento del loggiato, realizzazione dell’angolo cottura, adeguamento dei servizi igienici esistenti alle norme igienico-sanitarie”.

In seguito, “con l’entrata in vigore del c.d. secondo condono”, è stata presentata “una nuova istanza diretta al rilascio del titolo edificatorio per le seguenti ulteriori opere: a1) ampliamento zona cottura con la costruzione di un barbecue; b1) vano adibito a lavaggio stoviglie di pertinenza della cucina ed ad essa adiacente; c1) trasformazione di un deposito in camera da letto; d1) costruzione di una nuova camera da letto; e1) vano destinato ad ufficio pertinenziale e strumentale all’attività; f1) pergolato sul retro adiacente ai vani già descritti”.

Giglio di mare (Pancratium maritimum)

In seguito, “in data 5.12.2017 il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Villasimius, ha emanato due distinti provvedimenti di diniego (prot. n. 14716 e prot. n. 14717), notificati … in data 28 dicembre 2017”.

Infine, “in data 18.01.2018, con nota prot. n. 799, l’Amministrazione ha quindi ingiunto alla ricorrente la demolizione di tutta la struttura denominata ‘Il Miraggio’, atto impugnato nel ricorso iscritto al n. RG 220/2018, concluso con la sentenza n. 843/2019 del 18.11.2019 del Tar Sardegna che ha respinto il ricorso, decisione parzialmente riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6274 del 16.10.2020, ha giudicato assoggettabili a sanatoria solo le opere, oggetto di condono, antecedenti al 1976, fermo restando che le stesse avrebbero dovuto essere sottoposte all’esame delle Autorità paesaggistiche ai fini della relativa compatibilità” (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 4 agosto 2023, n. 609).

Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

E ancora.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza Sez. VII, 1 marzo 2023, n. 828, ha affermato chiaramente che “dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 6274 del 16 ottobre 2020 consegue l’obbligo del comune di Villasimius di attivare una nuova istruttoria sulle istanze di condono, tenendo conto della circostanza che i manufatti posti in essere prima del 1976 sono astrattamente suscettibili di essere condonati, previa verifica in concreto anche in relazione al contenuto dei pareri che devono essere emessi dalle autorità preposte alla tutela del vincolo.

Invece i manufatti posti in essere dopo l’entrata in vigore della legge regionale n° 10 del 9 marzo 1976 non sono condonabili e conseguentemente per essi deve essere adottata ordinanza di demolizione.

Il collegio osserva altresì che nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 6274 del 16 ottobre 2020 non c’è un’indicazione precisa di quali siano i manufatti che sono stati posti in essere prima dell’entrata in vigore della legge regionale n° 10 del 9 marzo 1976 e quali dopo, anche perché il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale indicazione deve essere oggetto di specifica nuova istruttoria.

Ne consegue che il comune di Villasimius era tenuto ad avviare un nuovo procedimento avente ad oggetto l’identificazione delle opere poste in essere prima dell’entrata in vigore della legge regionale n° 10 del 9 marzo 1976.  Di tale nuovo procedimento parte appellante doveva essere partecipe ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di operazione tecnicamente complessa e con esito non predeterminato, così come dato atto nella motivazione della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 6274 del 16 ottobre 2020.

In riforma dell’ordinanza appellata devono pertanto essere sospese le ordinanze del comune di Villasimius impugnate in primo grado.   Deve essere ordinato al comune di Villasimius di riavviare il procedimento, rendendo partecipe parte appellante“.

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

Insomma, il Comune di Villasimius deve verificare – in contraddittorio – quali siano le opere realizzate prima dell’entrata in vigore della legge regionale Sardegna n. 10/1976 e s.m.i. che ha posto il vincolo d’inedificabilità nella fascia dei metri 150 dalla battigia marina, poi ampliato alla fascia dei 300 metri dalla battigia marina dalla legge regionale Sardegna n. 23/1993 (si tratta dell’art. 10 bis della legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.).

L’ha fatto?

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, provveduto (20 marzo 2025) a inoltrare una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare se sia stata effettuata la nuova verifica richiesta dal giudicato amministrativo e a quali esiti abbia condotto.   

Le opere abusive non condonabili, naturalmente, vanno demolite e va effettuato il ripristino ambientale.

Sono stati coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Comune di Villasimius, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, la Guardia costiera ed è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per gli aspetti di competenza.

Sarebbe ora che la vicenda si concluda e si giunga al ripristino ambientale. O no?

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

La “complessità” della vicenda appare, in realtà, abbastanza semplice: vanno individuate le opere abusive in relazione all’anno di realizzazione, mentre tutto quanto realizzato “all’interno dei terreni ad uso civico” è in ogni caso abusivo. E tutti gli abusi non condonabili vanno demoliti.

L’Unione Sarda, 22 marzo 2025
L’Unione Sarda, 8 aprile 2025
Villasimius, Porto sa Ruxi
Villasimius, Porto sa Ruxi

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

  1. marzo 22, 2025 alle 12:31 PM
  2. aprile 7, 2025 alle 3:05 PM

    la Regione autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Sardegna Meridionale ha comunicato (nota prot. n. 17925 del 3 aprile 2025) di aver emanato “relativamente al complesso edilizio in oggetto, i provvedimenti … :

    • Posizione 20766_1997 – Condono edilizio Legge 47/1985 – Determinazione di diniego n. 4 – Prot. RAS n. 22 del 02/01/2017
    • Posizione 45025_1997 – Condono edilizio Legge 724/1994 – Determinazione di diniego n. 22 – Prot. RAS n. 802 del 10/01/2017

    Successivamente il Comune di Villasimius, con note n. 14716 e 14717 del 05/12/2017, ha emanato due distinti provvedimenti di diniego e, con nota n 799 del 18/01/2018, ha ingiunto la demolizione di tutta la struttura denominata “’l Miraggio’.

    Dopo i noti provvedimenti giurisdizionali è rimasta in attesa del riavvio della procedura da parte del Comune di Villasimius e “non risultano ulteriori atti relativi all’argomento“.

    Il Comune di Villasimius – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio ha comunicato (nota prot. n. 5718 del 4 aprile 2025) di aver emanato i seguenti atti in seguito ai conosciuti provvedimenti giurisdizionali: “- Nota prot. 9077 del 26.06.2023 di Riavvio Procedimento per il rilascio del permesso in sanatoria relativo all’istanza presentata in data 30.03.1987, Prot. 1552, Ordine n. 4;

    Nota prot. 4378 del 24.03.2025 , ai sensi dell’art. 10 bis della L 241/1990, di preavviso di archiviazione dell’istanza presentata in data 30.03.1987, Prot. 1552, Ord. 4;

    Integrazione pratica condono edilizio n.4/1987, protocollo n 4632 del 26.03.2025;

    Ordinanza di demolizione n. 1/2025 relativa alle opere realizzate in data successiva al 1976.

    In considerazione del fatto che “per le opere abusive, realizzate ante 1976, ammissibili al condono in astratto, si dovrà attendere la pronuncia dei pareri degli enti sovraordinati (tutela del paesaggio della ras e soprintendenza ai beni culturali) per la loro sanabilità“, con ordinanza n. 1 del 4 aprile 2025, è stata quindi ordinata

    l’immediata demolizione di parte della struttura

    destinata a chiosco bar ristorante denominata “ Il Miraggio”, sita in località Campus, distinta

    in Catasto al Foglio 21 col mappale 253, consistente in:

    Dispensa

    Barbecue

    Ampliamento cucina

    Lavaggio stoviglie

    Ufficio

    Disimpegno

    Camera

    Camera

    Pergolato

    n°3 Servizi igienici

    deposito, adiacente la zona servizi igienici

    deposito adiacente loggiato all’aperto.

    abusivamente realizzata in epoca successiva al 1976, come da planimetria allegata alla presente e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, da attuarsi entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza.

    ____________________________________________

    Inoltre, il terreno di metri quadri 8.250 in località Foxi (Campus), individuato nel nuovo Catasto al Foglio 21, Mappale 253, appartiene al demanio civico di Villasimius (accertamento con determinazione Direttore Servizio Affari Legali, Controllo Enti, Usi Civici Ass.to Agricoltura R.A.S. n. 264 del 24 febbraio 2005) e risulta “area parzialmente destinata alla sosta delle auto e parzialmente edificata, sono presenti due distinti edifici adibiti a servizi pubblici e Ristorante, la Struttura ricettiva è stata affidata in comodato d’uso“.

    Un edificio privato realizzato su terreno a uso civico è radicalmente abusivo e non condonabile.

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