Home > alberi, biodiversità, difesa del territorio, difesa del verde, Italia, paesaggio, società, sostenibilità ambientale, trasporti > Piantiamola con gli albericidi lungo le strade e, magari, piantiamo alberi in sicurezza.

Piantiamola con gli albericidi lungo le strade e, magari, piantiamo alberi in sicurezza.


strada alberata

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

Dove fanno il deserto, lo chiamano pace: parafrasando le parole del comandante calèdone Calgaco riportate dallo storico romano Publio Cornelio Tacito nell’’Agricola, è quanto purtroppo ancora oggi accade molto spesso lungo le strade italiane, un tempo quasi sempre abbellite da filari alberati o siepi.

D’altra parte un albero tagliato non può cadere…

Per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.

In realtà, in realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.

Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.

strada nel bosco

I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.

Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2011 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.

albero solo. E’ difficile, ma con un po’ di abilità sarebbe possibile andarci a sbattere contro con l’automobile.

E’ il caso di quanto sta accadendo, reiteratamente, nel territorio comunale di Borgiallo (TO), dove è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 13/2022 dell’11 novembre 2022 con cui è stato disposto che una Ditta privata (la Agri Verde di Colleretto Castelnuovo) provveda “entro il 31 gennaio 2023 ad effettuare:

il taglio a raso entro 3 metri dal punto luce di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura posta a distanza superiore che per essiccamento o forte inclinazione possa danneggiare l’infrastruttura pubblica o risulti essere pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e non venga danneggiato l’impianto di pubblica illuminazione;

il taglio lungo Via Belvedere e Via Bastiglia, secondo quanto disposto nelle rispettive ordinanze, di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura posta a distanza superiore che per essiccamento o forte inclinazione possa costituire pericolo per la sicurezza pubblica, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza pubblica;

✓ la rimozione del materiale di risulta, comprese le ramaglie, trattenendo il legname in conto dell’intervento effettuato, senza ulteriori oneri per il Comune di Borgiallo”.

Picchio rosso maggiore (Dendrocopus major , foto di Stefano Bottazzo)

Nessuna perizia, nessuna puntuale motivazione per il taglio degli alberi, in stridente contrasto con il buon senso e con la giurisprudenza amministrativa che, proprio per un caso piemontese, recentemente ha posto un principio granitico: senza la comprovazione adeguata della pericolosità, gli alberi non si tagliano (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato un’istanza di revoca parziale (art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.), per l’esercizio dei poteri di vigilanza prefettizia (art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) e dei poteri di vigilanza e inibizione ambientale e paesaggistica (artt. 150 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), coinvolgendo i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, delle Infrastrutture, la Prefettura di Torino, la Città metropolitana di Torino, il Comune di Borgiallo, la Soprintendenza torinese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Già in precedenza il Comune di Borgiallo aveva emanato analoghe ordinanze sindacali n. 20/2021 del 24 agosto 2021 e n. 22/2021 del 9 settembre 2021, con cui era stato imposto radicalmente il taglio di alberi e siepi nella fascia di “almeno metri 5 (cinque) dal confine stradale“ lungo la Via Bastiglia e nella fascia di “almeno m. 6 dal bordo strada” lungo la Strada provinciale n. 45 della Valle Sacra entro il 31 dicembre 2021.    Forse anche grazie a specifica istanza GrIG (26 ottobre 2021) il taglio non era avvenuto, se non sporadicamente.

La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica, nonché per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, quale contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il GrIG auspica un sereno ripensamento che corregga provvedimenti decisamente abnormi e lesivi dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

albero in autunno

(foto Stefano Bottazzo, per conto GrIG, E.R., S.D., archivio GrIG)

Pubblicità
  1. dicembre 16, 2022 alle 6:15 am

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
    DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI
    INFORMATIVI E STATISTICI
    DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
    DIVISIONE 4
    10/06/2011
    Prot. 3224
    OGGETTO: Richiesta di parere D. Lgs. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali

    Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 07.05.2010, n. 17601 sembra comunque riferirsi al singolo caso concreto, non costituendo enunciazione di principio generale.
    Nel corpo dello stesso dispositivo emerge che “è pacifico che l’albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita. e pertanto è appunto l’art. 26 … [del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada) … che trova applicazione ……. il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale. norma all’evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, …… “.
    Relativamente al quadro normativo di riferimento si osserva preliminarmente che il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tutela della strada e della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura.
    Pertanto l’art. 26 c. 6 del Regolamento che determina il divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada, a parere dello scrivente Ufficio, si può interpretare nel senso che, se vige nelle fasce di rispetto per i soggetti privati, a maggior ragione dovrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l’ente proprietario o gestore della strada.
    In base a questa lettura dell’art. 26, il problema della “legittimità” degli alberi impiantati lateralmente alla strada, si riduce, per così dire, a definire il regime temporale della disposizione, ovvero se essa debba applicarsi a tutti gli alberi, da impiantare o già impiantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.
    Occorre evidenziare come il termine “impiantato”, utilizzato nel Codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell’accezione comune, a nuovi alberi.
    Tale lettura dell’art. 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada, anche se non rispettassero la disposizione del c. 6 dell’ art. 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque “fuorilegge”, poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.
    Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, gli alberi già impiantati, prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall’ art. 26 c. 6 del Regolamento possono non essere rimossi.
    Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.
    Infatti all’art. 14 del Nuovo Codice della Strada si esplicita che è stretta competenza degli Enti proprietari delle strade vigilare ed assicurare il rispetto delle disposizioni dell’articolo de qua.
    L’art. 14 del Nuovo Codice della Strada, nel quale sono specificati poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade, determina che i suddetti Enti devono provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo …… ed al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze …… “.
    Le modalità con le quali l’ente gestore può e deve intervenire per garantire la sicurezza degli utenti della strada per proteggerli dagli ostacoli o dai punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni o dì tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli. Nel caso in cui non sia possibile applicare una delle suddette modalità, si ritiene che l’Ente proprietario possa disporre l’abbattimento dell’albero, anche se quest’ultimo fosse stato impiantato prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada.
    Nell’ambito dei sistemi di protezione passiva, l’art. 6 del D.M. del 21.06.2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale” riporta che “per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test …… ” .
    Al riguardo la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale recentemente ha emanato una Circolare esplicativa, che evidenzia: “le protezioni dei punti singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispondono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di crash. Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzì ed anche dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di protezione di ostacoli già presenti all’interno dello spartitraffico, o in prossimità del margine stradale”.
    A parere dello scrivente Ufficio gli strumenti normativi esistenti consentono di fatto all’Ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari lungo le infrastrutture stradali; certamente gli interventi per la protezione dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la presenza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso specifico, di alberi secolari, che costituiscono di fatto un importante patrimonio nazionale storico – naturalistico. A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che la Circolare n. 8321 del 11.08.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici “Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale”, trattava espressamente l’argomento sino all’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.
    Al fine di limitare gli interventi sul patrimonio arboreo, sarebbe necessaria la raccolta, da parte degli Enti proprietari, di dati relativamente agli incidenti stradali sulle proprie infrastrutture, tali da individuare i punti neri, sui quali eseguire interventi di protezione per gli utenti della strada.
    Tale iniziativa, considerando l’oggettiva impossibilità di eseguire interventi generalizzati di protezione sulle infrastrutture stradali, anche per motivi di compatibilità economico – finanziaria, permetterebbe di proteggere gli utenti soprattutto nei rilevati punti neri, con l’installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta.
    IL DIRIGENTE
    (Dott. Ing. Luciano MARASCO)

  2. Porico
    dicembre 16, 2022 alle 11:48 am

    Ecco, non si è mai visto un albero che spostandosi dalla sua sede , sia andato ad investire un’auto mobile.

  3. rosalba esperiani
    dicembre 19, 2022 alle 12:03 PM

    Tra San Giuliano Terme e Pisa hanno rasato al suole oltre tre km di viale di platani secolari. Mi sono resa conto passando di li’, ho sofferto molto, io abito a 20 km circa,ma la strage non aveva avuto il minimo risalto. Ho cercato articolidoveholettouncomunicato di Anas che dice che avevano una malattia. Mi chiedo se sia vero e
    se dalle ceppe si potrebbe risalire alla necessita’ di tagliarli. Potevano comunque provare a curarli. Sono crimini comunque!

  1. No trackbacks yet.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: