Come difendere gli alberi del proprio condominio.

Una delle richieste che ci giunge più spesso riguarda che cosa fare per la “difesa” degli alberi nei giardini condominiali.
Nei condomini delle nostre città – è noto – vivono persone di ogni tipologia, compresi gli odiatori degli alberi a oltranza.
Talvolta si trovano alberi malati o pericolanti, ma vi sono anche. anche amministratori di condominio più o meno disinvolti.

Per non far mancare nulla, accade anche che funzionari comunali diano indicazioni scorrette e così il caos regna felice sul condominio di turno.
Spesso sono i poveri alberi a farne le spese.
Eppure gli alberi danno ogni giorno la vita alle città. Sì, non solo offrono qualità ambientale, ma permettono la stessa possibilità di avere condizioni ambientali minimali per poter soggiornare e lavorare nelle nostre città.
Ecco perché anche i singoli alberi condominiali sono importanti: l’ha confermato autorevolmente la stessa Corte di cassazione (“i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppure presenti in un giardino condominiale – appaiono ‘irreversibili’ non solo per i condomini ma per tutti i cittadini”, Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2005, n. 24396).
Ne abbiamo già parlato, più volte, ma ritorniamo sull’argomento, visto l’ampio interesse.

In via generale, il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del consenso di tutti i condòmini, visto che si tratta della “distruzione” di un bene comune, un’innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 cod. civ.).
Gli alberi e le piante, infatti, sono da considerarsi “beni comuni” dei condòmini, in quanto l’elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249). Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini soltanto nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta, malattia, ecc.) debitamente documentata con perizia da parte di professionista abilitato.
Molto interessante è la seguente massima giurisprudenziale: “…l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore … La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478).
In proposito, la Suprema Corte aveva osservato che gli alberi ad alto fusto concorrono a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio e, conseguentemente, la loro eliminazione comporta un inevitabile deprezzamento economico anche delle unità abitative dei singoli condomini (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 1994, n. 3666).

Non solo. In caso di presenza di vincolo ambientale/paesaggistico discendente dalla legge (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) o, in Sardegna, dal piano paesaggistico regionale – P.P.R. (1° stralcio costiero), è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) da parte del Servizio tutela paesaggistica regionale o del Comune sub-delegato, previo parere della competente Soprintendenza.
Per esempio, buona parte del territorio comunale di Cagliari è tutelato con il vincolo paesaggistico/ambientale e anche un eventuale taglio di alberi condominiali nelle zone tutelate necessita di autorizzazione paesaggistica.
Un approfondimento relativo alla tutela degli alberi in città si trova in Boschi e viali alberati hanno bisogno di noi.
Come far constatare la propria opposizione al taglio di alberi e piante condominiali in assenza di pericolo o malattia debitamente certificati?
Il condòmino dovrà inviare una raccomandata a.r. o via p.e.c. all’amministratore del condominio, significando la propria volontà contraria.
Nel caso in cui non se ne prenda atto, il condòmino può agire per il risarcimento del danno in sede civile.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

(foto E.R., S.D., archivio GrIG)
E’ proprio vero, l’autore dell’articolo ha ragione: esistono gli “odiatori degli alberi a oltranza”! Sembra impossibile, ma è così. Non sanno motivare il loro sentimento, ma sono inflessibili nella condanna a morte delle specie vegetali. Proprio nel condominio affianco al nostro, in via GB Vico a Quartu Sant’Elena, pochi mesi fa, ne ha fatto le spese un maestoso pino, il quale non faceva male a nessuno, non era pericolante né malato, semplicemente -a detta di qualcuno- sporcava… Ora il cortile di quel condominio è completamente spoglio, solo cemento e qualche bruttura non rimossa. Passandovi davanti, prima si respirava l’essenza del pino e si godeva della sua ombra, ora solo il sole cocente sul cemento.
Buonasera
Domanda, forse stupida, non è il mio campo
Scrivete che serve il consenso unanime di tutti i condomini, ma nel caso, non raro, in cui uno o piu condomini non partecipa alla riunione e nemmeno fornisce delega a qualcuno, come si stabilisce? (sia nel caso si voglia salvare l’albero sia nel caso si sia invece un odiatore di alberi e lo si voglia tagliare)
Grazie
..serve il consenso unanime dei condomini, non necessariamente espresso in assemblea.
Giusto, come immaginavo mi sfuggiva un dettaglio, Grazie
Molto interessante, molto importante, grazie davvero, può essere molto utile perché tutti sono sempre pronti a tagliare gli Alberi , non aspettano che questo
altra sentenza molto interessante.
Sentenza n. 4072/2020 pubbl. il 25/02/2020 RG n. 57064/2017 Repert. n. 3916/2020 del 25/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Sebastiano Lelio Amato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I° Grado iscritta al n. r.g. 57064/2017 promossa da:
L.B., con il patrocinio dell’avv.: MILANETTI ALESSANDRO, MASSIMIANI PAOLA
– Parte attrice
Contro
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS)
– Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, L.B. evocava in giudizio il CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ed esponeva:
di essere proprietaria di un appartamento sito all’interno dell’edificio condominiale;
che l’Assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione in data 31.05.2016, decidendo sul punto n. 2 dell’o.d.g., aveva approvato il preventivo di spesa per l’abbattimento delle due alberature di Cedrus Atlantica Glauca, senza nulla decidere in ordine alla piantumazione di altre alberature sostitutive;
che, a seguito delle rimostranze dell’attrice, l’amministratore aveva riconosciuto la nullità della delibera, incaricando il perito agrario M.S. di periziare le alberature interessate;
che le conifere erano state classificate dal perito S. in classe di rischio ‘CD’ e in data 17.11.16 si era tenuta una successiva assemblea, nella quale l’amministratore aveva posto al punto 2 dell’o.d.g. la potatura delle alberature, anziché l’abbattimento (“2- Delibera assembleare del 31 maggio 2016: rettifica della decisione dell’abbattimento delle alberature (lettera accompagnatoria del 9.11.2016). Esame ed approvazione del preventivo per la potatura“);
che nel corso dell’assemblea alcuni condòmini avevano sostenuto che la precedente delibera non era viziata da nullità, ma al più da annullabilità, per cui doveva ritenersi consolidata in quanto non impugnata nei termini; l’assemblea aveva quindi confermato “l’abbattimento degli alberi, con il voto contrario della sig.ra B. e della sig.ra D.G.”, ancora senza nulla deliberare in merito alla sostituzione con altre essenze arboree;
che la distruzione di beni comuni, quali gli alberi di cedro in questione, rilevanti anche per il decoro architettonico dell’edificio, rappresentava una innovazione vietata, ai sensi dell’art. 1120 ult. co. c.c.; in quanto tale, per la relativa approvazione era richiesta l’unanimità dei consensi, a pena di nullità;
che l’intervento voluto dal Condominio non era affatto necessitato dalle condizioni degli alberi, come risultava già dalla perizia S. ed ancora più chiaramente dalla relazione tecnica del perito dott. forestale M.A., nominato dall’attrice, da cui emergeva che la propensione al cedimento degli alberi era ancora più bassa (classe di rischio B);
che, per di più, la volontà assembleare si era espressa solo nel senso della distruzione, e non anche della sostituzione degli alberi.
Ciò esposto, L.B. chiedeva all’adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, …. accertare e dichiarare nulla tanto la delibera dell’assemblea del 31.5.16 (quanto alle statuizioni di cui al punto sub 2 all’o.d.g.) e del 17.11.16 (quanto alle statuizioni di cui al punto sub 2 all’o.d.g.. Con condanna del Condominio convenuto al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi…”.
Si costituiva parte convenuta, contestando in fatto ed in diritto l’avversa domanda e chiedendone il rigetto.
L’istruttoria si esauriva nell’acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
All’udienza di precisazione delle conclusioni venivano assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Riguardo al tema dell’abbattimento degli alberi presenti nel cortile condominiale, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, deliberandosi sulla distruzione di un bene comune, la relativa decisione richiede l’unanimità dei consensi, con la conseguenza che è nulla la delibera adottata a maggioranza.
Tale orientamento, espresso dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza del 6 febbraio 2008, è stato di recente ribadito dalla sentenza della Corte d’Appello Cagliari, sez. I, 14/03/2019, n. 238, né trova ostacolo nell’art. 1117 c.c., che non indica gli alberi nell’elencazione dei beni comuni condominiali, visto il carattere non esaustivo, ma meramente esemplificativo, di tale elencazione (cfr. Cassazione civile n. 20249 del 2009).
Si segnala che gli alberi di alto fusto, per le loro intrinseche caratteristiche, che li rendono atti, tra l’altro, a fornire ombreggiamento e frescura nei mesi estivi, sono normalmente idonei a conferire un pregio estetico e naturistico all’edificio che contornano ed alle aree esterne comuni, tanto che questa V Sezione, nella sentenza del 24 giugno 2009 n. 14079, li ha considerati come “elemento ineliminabile” del decoro architettonico, ove la loro esistenza in loco sia coeva o antecedente alla costituzione del Condominio (nel caso di specie i cedri sono stati piantumati circa 50 anni or sono, mentre la costruzione della palazzina risale agli anni 2000: v. relazione S.).
L’abbattimento delle essenze arboree, ovviamente, può essere giustificata dalla loro pericolosità, per il cedimento o per la stessa statica del fabbricato, che può essere talora compromessa dallo sviluppo dell’apparato radicale.
Nel caso in esame, tuttavia, non emergono condizioni tali da giustificare l’abbattimento: alla data della prima delibera era del tutto assente qualsiasi valutazione in proposito (tale non è il n.o. comunale all. 7 al fasc. di parte convenuta, che si limita a considerare il profilo attinente all’assenza di vincolo paesaggistico); una valutazione è stata effettuata, solo ex post, su incarico dell’amministratore, dal p. a. S.. Neppure tale valutazione, tuttavia, ha palesato la necessità dell’abbattimento, avendo iscritto le essenze nella classe di rischio CD della scala FRC, cui corrisponde una situazione di attenzione, in cui l’abbattimento può essere evitato attraverso opportune operazioni finalizzate alla messa in sicurezza.
Entrambe le essenze arboree sono risultate in buone condizioni fitobiologiche, sebbene indebolite dal taglio delle radici subito in occasione dei lavori di costruzione della palazzina, e il p.a. ha prescritto per esse una semplice potatura di alleggerimento, evitando capitozzature dei rami e facendo rientrare i rami sporgenti con tagli di ritorno.
La perizia eseguita dal dott. forestale M.A., su commissione dell’attrice, che si è avvalsa anche di analisi tomografiche, ha rilevato la buona qualità dei tessuti legnosi dei cedri, inserendoli nella classe di rischio B (rischio basso), ritenendo sufficiente presidio di sicurezza una corretta potatura, effettuata da ditta specializzata, con il duplice scopo di riequilibrare la chioma ed eliminare le parti secche.
Dunque non vi era alcuna effettiva necessità di provvedere all’abbattimento; e d’altro canto le delibere impugnate non contemplavano affatto la sostituzione degli alberi, rivelando che l’interesse perseguito era rivolto solo alla loro eliminazione: la piantumazione di altre essenze arboree avrebbe richiesto altra delibera, che in ipotesi avrebbe potuto non essere mai adottata.
In conclusione, le delibere impugnate vanno dichiarate nulle.
Non rileva in contrario la circostanza, dedotta dal Condominio, che in una precedente delibera del 19.6.2015, non impugnata, si fosse deciso di sostituire le due alberature. Tale deliberazione (peraltro assunta in patente difformità dall’o.d.g., che prevedeva la sola “approvazione preventivo spesa potatura n. 2 alberature di Cedrus Atlantica Glauca”), non è stata adottata all’unanimità dei condòmini, ma solo all’unanimità dei presenti, non potendo quindi rappresentare l’espressione di una volontà concorde dei condòmini volta all’eliminazione dei beni comuni ed essendo, pertanto, nulla anch’essa, a prescindere dal fatto che l’attrice (attraverso il proprio delegato) abbia concorso alla sua approvazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la nullità delle delibere assunte dall’assemblea del CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) all’adunanza del 31.5.16 (quanto alle determinazioni relative al punto n. 2 all’o.d.g.) e del 17.11.16 (quanto alle determinazioni relative al punto n. 2 all’o.d.g.).
Condanna il CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) alla refusione, in favore di L.B. delle spese di lite (omissis).
Roma, 24/02/2020
Il Giudice
Dott. Sebastiano Lelio Amato
Buongiorno, un amministratore di condominio può decidere la sostituzione di alberi sani nel giardino condominiale autonomamente senza il consenso dell’assemblea?
no.
Salve, Nel mio condominio sono stati capitozzati degli alberi secolari, Premesso che gli alberi erano in salute e i rami non arrecavano danno alcuno. Giorni a dietro abbiamo ricevuto dall’amministratore la lettera con l’ammontare delle spese per detta “capitozzatura” , classificandolo come lavoro straordinario, ma a cui noi non abbiamo mai dato il consenso ne si è fatta alcuna riunione condominiale per deliberare.
Poiché sono (e buona parte dei condomini lo sono) contrari ad azioni cosi drastiche, non siamo disposti a pagare per un lavoro non autorizzato, tra l’altro (dalle informazioni che ho) tale azione rientra tra le manutenzioni ordinarie e non straordinarie.
Possiamo esimerci dal pagamento?
Grazie!
buongiorno, vorrei sapere se mulinu becciu (via del caravaggio) è protetto dal vincolo paesaggistico/ ambientale.
Ho provato a capirlo dalla carta regionale presente in rete, ma non ho capito come funzioni e se funzioni
grazie
no, non è presente.
Buongiorno. Ho una piccola quota millesimale di un condominio di un palazzo storico di Ferrara. Il palazzo ha un giardino interno con vari alberi, tra cui un bel bagolaro dal fusto diritto, che ritengo centenario (alto 15 metri e con circonferenza di 250 cm), la cui unica colpa è di essere a ridosso di un muro di separazione dalla corte condominiale di un altro palazzo (non storico). A seguito di lamentele da parte del condominio vicino, per il sollevamento del pavimento di un garage attiguo al muro di separazione, pare a opera delle radici del bagolaro, nel maggio scorso l’amministratore del mio condominio ha convocato un’assemblea straordinaria in cui, col mio solo voto contrario, è stato approvato l’abbattimento dell’albero (Io ho votato per delega, essendo stato impegnato per lavoro fuori città fino a pochi mesi fa). L’amministratore ha ottenuto tutti i permessi necessari (Comune e Sovrintendenza) presentando la relazione di un geometra e a breve intende procedere, a nulla valendo le mie proteste e la mia richiesta di valutare se sia effettivamente necessario abbattere l’albero o si possa intervenire altrimenti. Ritengo che la delibera assembleare sia nulla, poiché non presa all’unanimità (come conferma una sentenza della Corte di Cassazione del 2005), ma non ho la possibilità economica di adire a vie legali per fermare lo scempio (l’avvocato mi chiede qualche migliaio di euro per istruire la pratica). Esiste qualche altra via per tentare di salvare la pianta?
Buonasera Marco,
purtroppo, da quanto scrive, non pare esserci altra strada. Buona serata.
Stefano Deliperi