La responsabilità in tema di abbandono di rifiuti.

Un altro tassello interpretativo giurisprudenziale riguardo la dibattuta problematica della responsabilità dell’abbandono dei rifiuti.
Da un lato non sempre il proprietario del terreno risponde dei reati inerenti lo scarico incontrollato dei rifiuti sul proprio terreno (vds. Cass. pen., Sez. III, 9 dicembre 2013, n.49327; Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2477/08; Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206/06), tuttavia, se conserva “la piena disponibilità dell’area, oggetto della condotta illecita … contestata”, il proprietario è tenuto a verificare l’utilizzo del proprio terreno effettuato dal soggetto a cui è stato affittato il terreno.
La sentenza Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 27911 afferma, infatti, la penale responsabilità inerente al deposito incontrollato di rifiuti sul proprio terreno anche a titolo di colpa “in ordine all’obbligo da parte del locatore di impedire l’uso illecito della cosa locata, allorché egli ne sia consapevole o possa esserne consapevole mediante l’ordinaria diligenza, in applicazione del disposto di cui all’articolo 40, comma 2, del codice penale”.

In estrema sintesi, chiunque contribuisca sia attivamente con il conferimento di rifiuti, sia indirettamente con la tolleranza nel mantenimento della discarica, pur avendo l’obbligo di intervenire, è coinvolto nella gestione della discarica abusiva e ne risponde sotto il profilo penale (vds. Corte cass., Sez. III, 5 marzo 2018, n. 9879).
Senza tralasciare, poi, il momento consumativo del reato: l’abbandono di rifiuti costituisce reato a natura istantanea e si perfeziona con il semplice scarico di rifiuti, senza considerazione dell’eventuale bonifica ambientale: “L’abbandono di rifiuti, a differenza dalla realizzazione di una discarica abusiva, si risolve, poi, nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914), rimanendo irrilevante la eventuale rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati per effetto di tale condotta” (vds. Corte cass., Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29216. Giurisprudenza consolidata: Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2017, n. 38977; Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2014, n. 38662; Cass. pen., Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 45306).
La sentenza Corte cass., Sez. III, 17 luglio 2019, n. 31310 ha affrontato un aspetto formale, ma decisamente di rilievo: l’obbligo di bonifica ambientale intimato dall’ordinanza ai sensi dell’ art. 192, comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. si rivolge al responsabile dell’abbandono dei rifiuti e al proprietario del terreno inquinato, mentre il precetto penale di cui all’art. 255 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. è rivolto ai destinatari dell’ordinanza di bonifica ambientale, chiunque siano, “di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi)”.

Dal canto suo, l’onere della pubblica accusa “è solo quello di provare gli elementi essenziali del reato previsto dall’art. 50, comma, 2 D. Lgs. 22/1997, oggi dall’art. 255, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, ossia, da una parte, l’esistenza dell’ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 192 cit., assistita da presunzione di legittimità e, dall’altra, l’inottemperanza da parte dei suoi destinatari”.
Elementi d’interpretazione giurisprudenziale da tener ben presenti nella delicata materia della responsabilità penale sull’abbandono dei rifiuti.
Responsabilità che – in materia di obblighi di attivazione da parte dell’amministrazione comunale competente per intimare la bonifica ambientale – non esclude il sindaco a conoscenza della situazione di fatto, quale organo d’indirizzo politico-amministrativo (Corte cass., Sez. III, 15 novembre 2018, n. 51576).
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 11 settembre 2019
Cass. Sez. III n. 31310 del 17 luglio 2019 (UP 4 giu. 2019)
Pres. Di Nicola. Est. Gai Ric. Gerli
Rifiuti. Abbandono e responsabilità.
Mentre il comando di cui all’art. 14, comma 3 (ora art. 192, comma 3 d.lgs. 152\06) è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell’art. 50, comma 2 (ora art. 255, comma 3 d.lgs. 152\06) è rivolto ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale; di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale Gerli Ezio Giovanni era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di cui all’art. 255 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006 (diversamente qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 452 terdecies cod.pen.), per avere, quale legale rappresentante della Immobiliare Nord Brianza srl, non ottemperato all’ordinanza sindacale e relativa diffida, emanata dal Sindaco di Milano, ai sensi dell’art. 192 comma 3 del medesimo decreto, con la quale si intimava di rimuovere la copertura di amianto su un immobile di proprietà della medesima società. In Milano dal 20/05/2015 e tutt’ora permanente.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
-Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 192 e 255 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006.
La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie penale sul mero dato dell’inottemperanza dell’ordinanza emessa ex art. 192 cit., senza verificare la legittimità di questa e senza verificare che l’omissione riguardasse un rifiuto ai sensi dell’art. 183 del medesimo decreto, e senza verificare la ricorrenza di una condotta di abbandono o deposito.
Non avrebbe poi considerato che il pignoramento immobiliare e la crisi economica in cui versava l’imputato gli avrebbero impedito qualunque intervento e dunque l’osservanza dell’ordinanza sindacale. Nel caso de quo non si potrebbe ravvisare il reato in assenza di abbandono del rifiuto, poiché si trattava di un tetto contenente amianto diventato potenzialmente pericoloso che non è stato dismesso per le ragioni evidenziate, sicchè mancherebbe la volontà dismissiva di abbandono.
-Vizio di motivazione in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà e travisamento dell’esame dell’imputato con riguardo all’impossibilità di adempiere in ragione del pignoramento immobiliare e della crisi economica, circostanze che, ciascuna di esse, escludevano la volontà di non adempiere per oggettiva impossibilità.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
5. Secondo quanto risulta dalle conformi sentenze di merito, insindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione, era stata accertata l’omessa rimozione della copertura in amianto di un tetto di un immobile di proprietà della società di cui il Gerli è il legale rappresentante, a seguito di diffida del Sindaco del comune di Milano in data 16/10/2013, e successiva ordinanza, emessa il 02/07/2014 (notificata al Gerli il 07/07/2014), ex art. 50 TU Enti Locali, rimasta ineseguita alla data dell’accertamento il 29/05/2015. Sulla scorta di tali elementi di fatto, i giudici del merito, diversamente qualificata l’originaria imputazione di violazione dell’art. 452 terdecies cod.pen., hanno condannato il Gerli per la contravvenzione di cui all’art. 255 comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006, per l’inottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa ai sensi dell’art. 192 comma 3 del medesimo decreto.
6. Occorre muovere dall’esegesi dalle norme giuridiche che regolano la materia e segnatamente dall’art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, art. 192, comma 1 e 3 del medesimo decreto.
Gli elementi essenziali della fattispecie penale di cui all’art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, che punisce “chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’ articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno”, sono l’esistenza di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 192 cit., e la condotta di inottemperanza da parte dei destinatari dell’ordinanza stessa.
Come chiarito dalle sentenze di Questa Terza Sezione della Corte di cassazione Grispo e Viti, trattasi – nonostante l’apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a “chiunque” – di un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari formali dell’ordinanza (Sez. 3, n. 24724 del 15/05/2007, Grispo, Rv. 236954 – 01; Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2002, P.M. in proc. Viti M ed altro, Rv. 222421).
In particolare, la pronuncia Grispo mette in luce i diversi destinatari dei diversi obblighi, inizialmente dettati dagli artt. 14 e 17 del d.lgs n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi), la cui disciplina è stata poi trasfusa nell’attuale d.lgs n. 152 del 2006 che regola il settore.
L’art. 14 del Decreto Ronchi individuava il soggetto obbligato alla rimozione ed al ripristino nella persona che ha violato il divieto di abbandono, al quale è affiancato in solido il proprietario del sito (o il titolare di diritti di godimento sulla area) solo se la violazione gli sia imputabile “a titolo di dolo o di colpa”.
Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all’abbandono (ed alla posizione del proprietario “incolpevole”), si colloca l’ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, prevista dall’art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 22 del 1997, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3. In tale ambito si era, in particolare chiarito, che l’ordinanza emessa ex 14 comma 3, ora art. 192 comma 3 cit., può essere emanata solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti.
Sempre la pronuncia Grispo si riallaccia e ripete i principi fissati dalla precedente sentenza (Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2002, P.M. in proc. Viti ed altro, Rv. 222421), che evidenziava come, mentre il comando di cui all’art. 14, comma 3, è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell’art. 50, comma 2, è rivolto ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale; di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi). Mentre onere dell’organo dell’accusa è solo quello di provare gli elementi essenziali del reato previsto dall’art. 50, comma, 2 D. Lgs. 22/1997, oggi dall’art. 255, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, ossia, da una parte, l’esistenza dell’ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 192 cit., assistita da presunzione di legittimità e, dall’altra, l’inottemperanza da parte dei suoi destinatari.
7. Ora, quanto al caso in scrutinio, la corte territoriale non ha adeguatamente chiarito se si trattava di un’ipotesi di abbandono costituente presupposto per l’adozione dell’ordinanza ex art. 193 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, ovvero di inottemperanza al dictum di un provvedimento amministrativo, legalmente dato ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, da cui la rilevanza della questione di diritto posta dal ricorrente, di configurazione della violazione dell’art. 650 cod.pen. E ciò in quanto solo l’inottemperanza all’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art. 193 comma 3 cit., è assistita dalla sanzione penale ex art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006.
In tale ambito, incidentalmente rileva, il Collegio, che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, chiarito che, nel considerare i rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche, ha affermato che la legge n. 257 del 1992 riguarda, in via principale, la cessazione dell’impiego dell’amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento di amianto, e contempla fra i “rifiuti di amianto” qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili, e che in tali casi si deve avere riguardo alla legge n. 257 medesima e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31398 del 10/07/2018; Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti, Rv. 222390, non massimata sul punto).
8. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Resta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 04/06/2019

(foto A.N.S.A., per conto GrIG, M.Z., J.I., archivio GrIG)
Molto bene , era ora. Ma non basta, visto che si sversano rifiuti anche in altri posti, e in attesa di beccare gli inquinatori , occorre che i comuni se ne prendano carico affidando alle ditte appaltate la rimozione ( ditte che al max fanno la raccolta porta a porta svuotando i bidoni, ma che non hanno l’obbligo di prendere i vari sacchetti a bordo strada .
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 4 ottobre 2019
TAR Brescia Sez. I n.797 del 5 settembre 2019
Rifiuti. Proprietario non responsabile dell’inquinamento ed adozione delle misure di prevenzione
Il proprietario che non sia responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 245 comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), ovvero le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia: http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/14554-rifiuti-proprietario-non-responsabile-dell%E2%80%99inquinamento-ed-adozione-delle-misure-di-prevenzione.html