Il vincolo idrogeologico tutela i versanti costieri.


Sardegna, macchia mediterranea sul mare

Sardegna, macchia mediterranea sul mare

Pronuncia di rilevante interesse del Consiglio di Stato riguardo il vincolo idrogeologico e la salvaguardia delle aree boscate lungo i versanti costieri.

La vicenda riguarda il progetto turistico-edilizio (residenze stagionali) della Costa Rey s.r.l. (società immobiliare ora in procedura fallimentare) in località Costa Rey – Bellavista, lungo il litorale di Muravera (CA).    Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel 2008, oppose un diniego all’istanza di radicale modifica dell’area coperta da macchia mediterranea evoluta nel bacino del Rio Prumaneddu e da emergenze rocciose tutelata con vincolo idrogeologico (art. 182 del regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.), in un versante dalle ripide pendenze.

Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza Sez. II, 5 febbraio 2010, n. 126, accolse il ricorso della Società immobiliare, condannando la Regione autonoma della Sardegna al risarcimento per i danni subiti in via equitativa nella misura di euro 100 mila oltre alle ulteriori spese.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Giudice amministrativo di primo grado.

Con la sentenza Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2830, infatti, ha accolto le motivazioni regionali, facendo proprie le conclusioni di specifiche perizie tecnico-scientifiche (prof. Paolo De Angelis, Università degli Studi della Tuscia, e prof. Federico Rossetti, Università degli Studi di Roma Tre) in campo forestale e geologico: “a cospetto di valutazioni tecniche di tal segno … univoche e incontrastate, dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, è evidente che è confermata l’incompatibilità dell’intervento sotto il profilo idrogeologico-forestale, e quindi la legittimità del provvedimento impugnato”, cioè la nota Direttore del Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste n. 20284 del 13 marzo 2008 con cui non si autorizzava l’intervento edilizio.

Il corretto esercizio dei poteri in materia di tutela idrogeologica può quindi contribuire – e non poco – alla salvaguardia dei paesaggi costieri e interni, nonché alla difesa del suolo.

Dott. Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

macchia meditarranea (ginestre, olivastri, cisto)

macchia meditarranea (ginestre, olivastri, cisto)

 

02830/2015 REG.PROV.COLL.

03772/2010 REG.RIC.

Stemma Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2010, proposto da:
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas dell’Ufficio legale regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lucullo n. 24, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione, per mandato a margine dell’appello;

contro

Costa Rey S.r.l., e per essa ora Fallimento Costa Rey S.r.l. con socio unico, con sede in Udine, in persona dei curatori fallimentari, rappresentata e difesa, in sostituzione del precedente difensore avv. Giuseppe Morbidelli, rinunciante al mandato, a sua volta costituitosi in sostituzione degli originari difensori avv.ti Massimo Carlin e Luigi Manzi, e per autorizzazione del Giudice Delegato in data 3 maggio 2012, dall’avv. Roberto Paviotti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Canina n. 6, per mandato a margine dell’atto di costituzione depositato il 28 gennaio 2014;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sezione II, n. 126 del 5 febbraio 2010, notificata il 18 febbraio 2010, resa tra le parti, con cui, in accoglimento parziale del ricorso in primo grado n.r. 405/2008, e segnatamente del quinto motivo -essendo stati respinti i residui motivi nonché dichiarati inammissibili i motivi aggiunti con sentenza parziale e istruttoria n. 681 del 13 maggio 2009- è stata annullata la determinazione del Direttore del Servizio di Vigilanza del Corpo Forestale regionale di rigetto dell’autorizzazione all’esecuzione di intervento relativo alla realizzazione di complesso turistico per case-appartamenti su terreno boscato in località Costa Rey del Comune di Muravera, con condanna della Regione Sardegna al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, in € 100.000,00, oltre che alle spese di c.t.u. e alle spese del giudizio di primo grado, parzialmente compensate e liquidate per il residuo in € 3.000.00.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Costa Rey S.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Fallimento della Società Costa Rey S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti in Roma, Via L. Canina N. 6;

Vista la relazione di verificazione, e i relativi allegati, depositata in esecuzione della sentenza parziale e istruttoria n. 2566 del 20 maggio 2014, e in esito alle proroghe del termine per l’incombente istruttorio di cui alle ordinanze collegiali n. 2566 del 14 ottobre 2014 e n. 5129 del 25 novembre 2014;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udita l’avv. Alessandra Camba per l’appellante Regione Autonoma della Sardegna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) La società Costa Rey S.r.l., conseguito il rilascio di autorizzazione paesaggistica e di concessione edilizia n. 1115/2006 per la realizzazione di complesso turistico per case-appartamenti su terreno boscato in località “Costa Rey” del Comune di Muravera, richiese sopralluogo e in esito al procedimento così instauratosi, con provvedimento del Direttore del Servizio di Vigilanza del Corpo Forestale, è stata negata l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento.

Con il ricorso in primo grado n.r. 405/2008 la società ha impugnato il provvedimento, deducendo sette motivi, e con motivi aggiunti ha altresì impugnato la presupposta relazione del Direttore del Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste n. 20284 del 13 marzo 2008, successivamente conosciuta.

Con sentenza parziale e istruttoria n. 681 del 13 maggio 2009, il T.A.R. Sardegna, rigettati gli altri motivi e dichiarati inammissibili i motivi aggiunti, in relazione all’esame del quinto motivo, concernente il difetto d’istruttoria, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, in esito alla quale, con sentenza n. 126 del 5 febbraio 2010 ha annullato il provvedimento impugnato, condannando la Regione Sardegna al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, in € 100.000,00, oltre che alle spese di c.t.u. e alle spese del giudizio di primo grado, parzialmente compensate e liquidate per il residuo in € 3.000.00.

2.) Con appello notificato il 19 aprile 2010 e depositato il 29 aprile 2010, la Regione Sardegna ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

1) Difetto di giurisdizione amministrativa in funzione dell’allegata giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, perché il provvedimento negativo impugnato è motivato con riferimento alla paventata alterazione dell’assetto idrogeologico del Rio Prumaneddu.

2) Violazione dei principi costituzionali del giusto processo, del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.; artt. 194 e 201 c.p.c.). Eccesso di potere per sviamento, errore e difetto dei presupposti, riproponendosi l’eccezione, disattesa dal primo giudice, in ordine all’inutilizzabilità della relazione di c.t.u., per aver eseguito il consulente tecnico d’ufficio operazioni senza la presenza e/o il previo avviso al consulente tecnico di parte.

3) Violazione di legge. Eccesso di potere, Carenza di motivazione. Carenza d’istruttoria, censurandosi il rilievo svolto dal primo giudice in ordine alla ritualità delle operazioni del c.t.u. con riferimento al mero svolgimento di sopralluoghi successivi al primo cui aveva partecipato il consulente tecnico di parte.

4) Violazione di legge, Eccesso di potere per sviamento, errore e difetto dei presupposti. Carenza di motivazione. Carenza di istruttoria, censurandosi in modo puntuale i rilievi e le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, condivisi dal primo giudice.

5) Violazione di legge, Eccesso di potere per sviamento, errore e difetto dei presupposti. Carenza di motivazione. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, sempre in relazione alla confutazione dei rilievi e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, condivisi dal primo giudice.

6) Violazione di legge, Eccesso di potere per sviamento, errore e difetto dei presupposti. Carenza di motivazione. Carenza di istruttoria. Illogicità. Contraddittorietà, in relazione alla liquidazione in via equitativa di danni, operata ex officio, e quindi ultra petita, e senza indicazione dei criteri seguiti.

Con atto notificato il 31 maggio 2010 e depositato l’8 giugno 2010, la società appellata Costa Rey S.r.l., dedotta l’infondatezza dell’appello, ha a sua volta proposto appello incidentale sia avverso la sentenza parziale n.r. 681/2009 -in relazione alla riserva espressa con atto notificato e depositato dinanzi al primo giudice il 28 maggio 2009- sia avverso la sentenza n. 126/2010, deducendo, rispettivamente, in sintesi:

– quanto alla sentenza parziale n.r. 681/2009:

– l’insussistenza di vincolo idrogeologico, censurandosi i rilievi relativi alla pretesa permanenza di vincolo transitorio ex art. 182 del r.d.l. n. 3267/1923, come introdotto dalla legge n. 23/1926, con riproposizione del primo (difetto di attribuzione in ordine all’esercizio del potere), secondo (violazione del r.d.l. n. 3267/1923) e quarto motivo (eccesso di potere per contraddittorietà e falsità del presupposto) del ricorso, e riproponendo tali motivi;

– la piena ammissibilità dei motivi aggiunti dichiarati inammissibili perché seppure formulati in relazione alla conseguita conoscenza di atto istruttorio presupposto essi sarebbero pur sempre rivolti nei confronti del provvedimento finale;

– quanto alla sentenza definitiva n.r. 126/2010:

– l’ammissibilità della memoria difensiva depositata il 30 novembre 2009, ritenuta tardiva dal primo giudice, dovendosi ritenere prorogati al primo giorno non festivo anche i termini “a ritroso”;

– la conseguente ammissibilità delle domande risarcitorie nei termini precisati nella predetta memoria difensiva (€ 47.400,00 pari al 3% dell’importo delle opere da realizzare, quale indennizzo dovuto all’appaltatore; € 100.000,00 per aggiornamento relativo all’aumento del costo dell’appalto delle opere da realizzare, computato in percentuale variabile dal 5 all’8% dell’importo complessivo da contratto di € 1.580.000,00; € 400.212,97 per valore differenziale tra proposta d’acquisto da parte di altra società e valore del suolo a bilancio; € 140.000,00 a titolo equitativo come danno riveniente dalla svalutazione del valore di mercato).

Ai suddetti appelli incidentali ha replicato l’appellante principale Regione Sardegna, con memorie difensive depositate il 3 giugno 2010 e 5 febbraio 2014.

A seguito di declaratoria di fallimento della società appellata e appellante incidentale, con atto depositato in data 15 marzo 2011 si sono costituiti i curatori fallimentari a mezzo di nuovo difensore e, a seguito di rinuncia al mandato di quest’ultimo, e con successivo atto depositato il 28 gennaio 2014, si è costituito nuovo difensore, che, con memoria difensiva e di replica, depositate rispettivamente il 7 febbraio e 18 febbraio 2014 ha insistito per il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento degli appelli incidentali.

Con sentenza parziale e istruttoria n. 2566 del 20 maggio 2014, rigettata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione amministrativa in favore della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come riproposta con il primo motivo dell’appello principale, nonché il primo motivo dell’appello incidentale, è stata disposta verificazione, intesa -previo esame della relazione di consulenza tecnica d’ufficio e dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, eseguite tutte le opportune indagini, ivi compresi eventuali sopralluoghi, e acquisita tutta la documentazione ritenuta utile- a chiarire la compatibilità dell’intervento edilizio con l’assetto idrogeologico e forestale dell’area, affidata, in collaborazione e ciascuno per la parte di propria competenza tecnico-scientifica, al Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università Roma Tre, o altro docente titolare di cattedra di scienze geologiche da questi designato, e al Direttore del Dipartimento di Scienze Forestali e Ambientali dell’Università della Tuscia, o altro docente titolare di cattedra di scienze forestali da questi designato.

Con ordinanze n. 2566 del 14 ottobre 2014 e n. 5129 del 25 novembre 2014 è stata concessa proroga del termine fissato per il deposito della relazione di verificazione.

All’esito dell’esecuzione dell’incombente istruttorio, all’udienza pubblica del 17 marzo 2015 gli appelli, principale e incidentali, sono stati discussi e riservati per la decisione.

3.) Il Collegio si è già dato carico, con la sentenza parziale e istruttoria n. 2566 del 20 maggio 2014, di esaminare e respingere sia l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione amministrativa, in favore della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come proposta con il primo motivo dell’appello principale, sia il primo motivo dell’appello incidentale, rivolto avverso la sentenza parziale gravata n.r. 681/2009, con riferimento alla dedotta e ribadita insussistenza del vincolo idrogeologico, e quindi i motivi di ricorso in primo grado a esso correlati.

E’ possibile invece prescindere dalle censure relative alla ritualità della consulenza tecnica d’ufficio, espletata in primo grado, come proposte con il secondo e terzo motivo dell’appello principale, non meno che dall’ulteriore censura dell’appello incidentale rivolta nei confronti della sentenza parziale n.r. 681/2009, relativa alla ribadita ammissibilità dei motivi aggiunti, in funzione dell’assorbente fondatezza del quarto e quinto motivo dell’appello principale, confermata dalla verificazione tecnica geologico-forestale disposta con la sentenza parziale istruttoria n. 2566 del 20 maggio 2014.

All’esito della laboriosa attività d’indagine, condotta anche attraverso sopralluoghi e ulteriori rilevazioni tecniche, i due verificatori hanno infatti asseverato l’incompatibilità dell’intervento edilizio sotto i due distinti ma correlati profili.

In particolare, il prof. Paolo De Angelis dell’Università della Tuscia, quanto all’aspetto prettamente forestale, ha osservato nella relazione versata in atti che:

” 1) le superfici oggetto della trasformazione sono tali da non consentire il mantenimento delle condizioni ecologiche necessarie al permanere dell’attuale comunità forestale a macchia mediterranea;

2) anche da un punto di vista meramente classificatorio, la riduzione di superficie occupata dalla macchia così come la sua frammentazione, determinerebbero un cambio d’uso del suolo non più classificabile come foresta;

3) gli interventi di riqualificazione ambientale indicati nel progetto, seppur apprezzabili in un ambito di trasformazione urbanistica, non possono intendersi risolutivi della trasformazione che verrebbe messa in atto con l’intervento edilizio, contribuendo essi stessi alla perdita di naturalità dell’area;

4) l’attuale struttura della vegetazione, costituente un habitat per specie vegetali e animali verrebbe trasformata in modo sensibile con perdita dei micro-habitat specifici attualmente presenti; in tale contesto anche la presenza di una recinzione stabilisce già un impedimento alla circolazione della fauna di medie dimensioni”.

A sua volta, il prof. Federico Rossetti dell’Università degli Studi Roma Tre, quanto al profilo geologico, con articolate osservazioni conclusive, ha valutato l’incompatibilità dell’intervento edilizio con l’assetto idrogeologico dell’area, con riguardo “…all’instabilità dei versanti e ai connessi fenomeni di dissesto…(quali)…

i) la struttura del suolo e la diffusa degradazione delle proprietà meccaniche del basamento granitoide alterato;

ii) la pendenza topografica dei versanti ed, in particolar modo, la pendenza topografica del versante orientale (per larga parte > 50°);

iii) la circolazione idrica superficiale e sotterranea e la potenziale distribuzione delle pressioni interstiziali nello spazio e nel tempo”;

segnalando che solo la previsione di “opere di mitigazione del rischio da instabilità dei versanti” renderebbero possibile l’intervento, e però che eventuali interventi tecnici in tal senso “…sarebbero, del resto, in contrasto con le prescrizioni imposte dall’autorizzazione paesaggistica di cui al doc. (3) par. 2, che prevede, tra gli altri adempimenti, la preservazione delle emergenze rocciose e del profilo naturale del terreno sito di progetto”.

A cospetto di valutazioni tecniche di tal segno -che superano quelle della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado e posta a fondamento della sentenza definitiva n. 126 del 5 febbraio 2010-, univoche e incontrastate, dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, è evidente che è confermata l’incompatibilità dell’intervento sotto il profilo idrogeologico-forestale, e quindi la legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, che per conseguenza, in riforma della sentenza suddetta, deve essere rigettato, con la conseguente improcedibilità per carenza di interesse delle ulteriori censure dell’appello incidentale, relative alla ritenuta tardività della memoria difensiva depositata il 30 novembre 2009 e alla riproposta domanda risarcitoria nei termini in essa rappresentati.

Secondo il principio di soccombenza, debbono porsi a carico dell’appellata:

– le spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, pari a € 4.800,00 per compensi e € 250,00 per spese;

– i compensi della verificazione, nella misura di € 6.000,00 per ciascuno dei due verificatori, e quindi di complessivi € 12.000,00, oltre accessori di legge (IVA, contributi professionali, se dovuti), come già liquidati nella sentenza parziale istruttoria n. 2566 del 20 maggio 2014;

– le spese documentate dai verificatori, per trasferte, soggiorni, collaborazioni tecniche, secondo le distinte e i documenti versati in atti, pari a € 3.720,30 per il prof. De Angelis e € 7.618,36 per il prof. Rossetti.

Sussistono invece giusti motivi, in relazione alla complessità, anche tecnica, delle questioni oggetto della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando con sentenza definitiva sull’appello principale n.r. 3722/2010 e sull’appello incidentale a esso correlato:

1) accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sezione II, n. 126 del 5 febbraio 2010, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

2) dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione l’appello incidentale;

3) pone a carico dell’appellata Costa Rey S.r.l., e per essa ora Fallimento Costa Rey S.r.l., in persona dei curatori fallimentari, le spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, nonché i compensi e le spese della verificazione tecnica d’ufficio espletata in grado d’appello, nella misura indicata in motivazione;

4) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado del giudizio.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sardegna, versanti boscosi

Sardegna, versanti boscosi

(foto S.D., archivio GrIG))

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