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In area agricola non si possono realizzare impianti fotovoltaici non a servizio di aziende agricole.


Baratz, paesaggio

Baratz, paesaggio

L’abbiamo detto, messo nero su bianco e ribadito mille volte: in area agricola si possono realizzare interventi connessi all’attività agricola e non altro.

Infatti, nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369; Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.  

Vi sono varie normative regionali che lo affermano esplicitamente, anche se spesso, curiosamente, non vengono osservate, come quella sarda.

E’ pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) e, dopo l’emanazione delle linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010), le Regioni devono provvedere all’individuazione di “aree idonee” e “aree non idonee” per l’ubicazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 novembre 2012, n. 1439),  tuttavia, secondo l’art. 13 bis della legge regionale Sardegna n. 4/2009 e s.m.i. (introdotto dall’art. 12 della legge regionale Sardegna n. 21/2011), l’art. 3 del D.P.G.R.  3 agosto 1994 , n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l’edificazione nelle zone agricole), nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse, non attività di produzione energetica di tipo industriale – come quella in progetto – slegata da attività agricole in esercizio nel sito.

campo di grano

campo di grano

La Regione autonoma della Sardegna beneficia di competenza primaria in materia urbanistica (art. 3, comma 1°, lettera f, della legge cost. n. 3/1948 e s.m.i.).

Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell’area.

E’ quanto prevede analogamente l’art. 55 della legge regionale Lazio n. 38/1999, che afferma esplicitamente: “la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse”.

La recentissima sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 333 ne ha confermato la legittimità, riconoscendo la correttezza del Comune di Campagnano di Roma nell’aver negato la possibilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola in quanto slegato dalla connessione con un’azienda agricola.  Nessun rapporto di strumentalità e, quindi, nessuna possibilità di realizzazione.

Un buon passo in avanti per una migliore difesa delle aree agricole da fenomeni puramente speculativi.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

 

campo di mais

campo di mais

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 23 febbraio 2015

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 333, del 29 gennaio 2015 
Urbanistica. Legittimità diniego di permesso di costruire un impianto fotovoltaico in area agricola.

Il manufatto del quale si tratta non consiste, infatti, solo nell’impianto fotovoltaico, ma in un’opera edilizia vera e propria, essendo recintato da un muretto in calcestruzzo e dalla relativa palificazione, per un’altezza di due metri e mezzo. La nuova edificazione in zona agricola è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole, secondo quanto dispone l’art. 55 della l.r. n. 38 del 1999. Ne deriva, che la non contestata natura di nuova edificazione appartenente all’impianto de quo, anche in considerazione della recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica sconta la verifica della conformità alle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune e, quindi, la strumentalità dell’opera alla coltivazione del fondo, predicata dalla norma appena citata. E tale strumentalità non è dato riscontrate nell’impianto di cui trattasi, proprio perché nel terreno interessato non esistono manufatti agricoli e, d’altra parte, non viene raggiunta l’unità minima aziendale alla quale è subordinato il rilascio del permesso in zona agricola. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

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 00333/2015 REG.PROV.COLL.

03321/2014 REG.RIC.

03322/2014 REG.RIC.

03323/2014 REG.RIC.

03324/2014 REG.RIC.

 Stemma Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3321 del 2014, proposto da:
Comune di Campagnano di Roma in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Mennella, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 357;

contro

Urru Silvia, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, presso lo stesso elettivamente domicilitata in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2014, proposto da:
Comune di Campagnano di Roma in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Mennella, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 357;

contro

Urru Silvia, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, presso lo stesso elettivamente domicilitata in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2014, proposto da:
Comune di Campagnano di Roma in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Mennella, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 357;

contro

Urru Silvia, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, presso lo stesso elettivamente domicilitata in Roma, via Antonio Bertoloni, 44

sul ricorso numero di registro generale 3324 del 2014, proposto da:
Comune di Campagnano di Roma in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Mennella, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 357;

contro

Urru Silvia, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, presso lo stesso elettivamente domicilitata in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3321 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione II bis n. 10790/2013, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio – demolizione opere

quanto al ricorso n. 3322 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione II bis n. 10791/2013, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio – demolizione opere

quanto al ricorso n. 3323 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione II bis n. 10792/2013, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio – demolizione opere

quanto al ricorso n. 3324 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione II bis n. 540/2014, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio – demolizione opere.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Silvia Urru in tutti i ricorsi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Mennella e Tradardi per delega dell’avvocato Santiapichi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Campagnano di Roma chiede, con quattro distinti ricorsi in appello (dei quali è opportuna la riunione, in quanto connessi oggettivamente e/o soggettivamente), la riforma di altrettante sentenze del Tribunale amministrativo del Lazio, che ha accolto i ricorsi proposti dalla signore Silvia Urru avverso i provvedimenti di diniego di sanatoria e le successive ordinanze di demolizione di opere eseguite senza permesso di costruire sull’immobile sito in via Selva Grossa n. 4, consistenti, rispettivamente, nell’ampliamento al piano terra e nel seminterrato, nell’apertura di una finestra e nelle variazioni di spazi interni, nel cambio di destinazione d’uso al piano terra e nel seminterrato, e avverso il diniego di permesso di costruire un impianto fotovoltaico.

I) Le sentenze impugnate hanno accolto i ricorsi relativi ai dinieghi di sanatoria per la mancata esistenza delle opere alla data del 31 marzo 2003, rilevando il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, non valendo, secondo il Tribunale amministrativo, a suffragare il presupposto di fatto assunto dall’Amministrazione le risultanze dei rilievi fotografici incompatibili con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall’interessata.

I.2) Gli appelli presentati dal Comune sono fondati e devono essere accolti.

Come ricorda l’Amministrazione ricorrente, infatti, la prova dell’esistenza alla data rilevante del 31 marzo 2003 delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e della legge regionale del Lazio n. 12 dell’8 novembre 2004, ricade sull’interessato, in quanto elemento integrante la possibilità di usufruire dell’eccezionale regime del condono edilizio.

Nella fattispecie in esame tale prova non è stata raggiunta dalla proprietaria delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire, in quanto nell’atto in data 17 giugno 2003 di compravendita dell’immobile sito in via Selva Grossa n. 4, il fabbricato veniva dichiarato conforme alle concessioni edilizie che lo riguardano (tra le quali la concessione n. 41 del 1996). Questa circostanza, che smentisce quanto attestato dall’interessata nella dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di sanatoria relativamente alla data di realizzazione degli abusi in data anteriore al marzo del medesimo anno, è stata posta dal Comune a motivazione dei dinieghi impugnati, insieme, per quanto riguarda l’ampliamento al piano seminterrato, al risultato del fotogramma aereo ricavato dalle riprese effettuate il 12 luglio 2003 da una società specializzata, che non ne evidenzia l’esistenza. Pertanto, la mancanza dell’elemento essenziale ad integrare la sanatoria, consistente, appunto, nella prova dell’esistenza delle opere alla data indicata nel comma 25 dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e nell’art. 2 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12, costituisce motivazione sufficiente a sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati, sotto l’aspetto considerato, come ha sostenuto il Comune negli appelli in esame.

II) Anche la sentenza che ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di permesso di costruire un impianto fotovoltaico, recintato da un muretto e sovrastante palificazione per un’altezza complessiva di 2,30 metri sul terreno sito in zona agricola e adiacente a quello, con sovrastante fabbricato, sito in via di Selva Grossa, n.4 (già oggetto dei ricorsi di cui sopra) merita la riforma chiesta con l’ultimo degli appelli in esame.

Il provvedimento impugnato, premesso che la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esso connesse, ai sensi dell’art. 55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, e che le norme per l’edificazione nella zona agricola subordinano il rilascio del permesso di costruire al rispetto del lotto minimo d’intervento, rappresentato dall’unità aziendale minima, di cui all’art. 52, comma 3, delle legge regionale 38/99, la cui estensione, per le culture a uliveto-frutteto rappresentate dalla ricorrente, è quantificata dalla deliberazione consiliare n. 55 del 4 dicembre 2003 in una superficie minima coltivabile di Ha 1.72, con esclusione di tutte le aree non utilizzate ad uso diverso dalla coltivazione, ha negato il permesso sia perché la superficie indicata dalla richiedente, pari a Ha 1.74,60 comprende una parte di terreno concessa in comodato da altro soggetto con espresso divieto al comodatario di servirsene ad uso diverso dall’installazione dell’impianto fotovoltaico, e quindi non raggiunge l’unità minima aziendale come sopra quantificata, sia perché non è stata dimostrata la necessità dell’intervento alla conduzione del fondo.

Inoltre, prosegue il provvedimento impugnato, sul terreno interessato dall’intervento risulta realizzato un fabbricato rurale assentito inizialmente con concessione edilizia n. 41 del 1996, che è stato oggetto di opere abusive per le quali sono state presentate e respinte quattro istanze di condono, e che hanno concretizzato una chiara connotazione esclusivamente residenziale dell’edificazione del lotto di terreno, con conseguentemente compromissione della vocazione agricola e la conseguente esclusione della finalizzazione dell’installazione richiesta alla conduzione del fondo.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, rilevando che l’uso in comodato della parte di terreno non di proprietà della ricorrente vale a raggiungere il lotto minimo necessario; che la strumentalità all’attività agricola dell’impianto è comprovata dalla sua destinazione all’erogazione di energia per l’irrigazione dei campi; che i profili relativi all’abusività del manufatto edilizio presente sull’area, essendo stati accolti i ricorsi proposti avverso i dinieghi di sanatoria, non hanno rilevanza, alla pari delle violazioni alla disciplina edilizia, in forza del regime di favore che il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 riserva alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

II.2) L’appello proposto dal Comune è fondato.

Il manufatto del quale si tratta non consiste, infatti, solo nell’impianto fotovoltaico, ma in un’opera edilizia vera e propria, essendo recintato da un muretto in calcestruzzo e dalla relativa palificazione, per un’altezza di due metri e mezzo. Con la richiesta di documentazione integrativa del 30 marzo 2011 il Comune aveva sottolineato questa circostanza, evidenziando che la nuova edificazione in zona agricola è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole, secondo quanto dispone l’art. 55 della citata legge regionale n. 38 del 1999: del resto, la stessa relazione tecnica allegata alla richiesta del permesso di costruire aveva collegato la necessità della installazione alla coltivazione del fondo. Ne deriva, come osserva il Comune appellante, che la non contestata natura di nuova edificazione appartenente all’impianto de quo, anche in considerazione della recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922) sconta la verifica della conformità alle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune e, quindi, la strumentalità dell’opera alla coltivazione del fondo, predicata dalla norma appena citata. E tale strumentalità non è dato riscontrate nell’impianto di cui trattasi, proprio perché nel terreno interessato non esistono manufatti agricoli e, d’altra parte, non viene raggiunta l’unità minima aziendale alla quale è subordinato il rilascio del permesso in zona agricola, secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato in primo grado. Quanto a quest’ultimo aspetto vale ricordare come la considerazione del terreno ottenuto in comodato dall’interessata non può servire, contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, ad integrare il lotto minimo, in quanto tale terreno è stato vincolato dalla concedente all’installazione dell’impianto e non alla coltivazione agricola, laddove la prescrizione è ovviamente nel senso che la strumentalità della nuova edificazione deve esprimersi su un’area destinata all’uso agricolo, e su quest’uso deve essere commisurata.

III) In conclusione, tutti gli appelli sono fondati e devono essere accolti, con conseguente riforma delle sentenze impugnate e reiezione dei ricorsi con le stesse accolti.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li accoglie, respingendo, in riforma delle sentenza impugnate, i ricorsi di primo grado.

Condanna l’appellata a rifondere al Comune appellante le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 4.000 (quattromila) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

campo di grano

campo di grano

(foto C.B., S.D., archivio GrIG)

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  1. gennaio 23, 2019 alle 1:29 am

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