Il vincolo culturale a Tramariglio (Alghero) è legittimo.
Il T.A.R. Sardegna, con sentenza Sez. II, 8 febbraio 2023, n. 70, ha riconosciuto la legittimità del vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) posto sul complesso della colonia penale dismessa di Tramariglio, sulla costa di Porto Conte, ad Alghero (SS), posto con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 73 del 29 ottobre 2015 (qui la scheda di tutela).
Gli edifici della colonia penale, realizzati a partire dalla fine degli anni ’30 del secolo scorso, costituiscono un esempio integrato nella pianificazione della bonifica rurale della Nurra, ispirato dallo stile razionalista, ben inserite in un contesto ambientale-paesaggistico di elevato rilievo.
Respinti i ricorsi degli acquirenti di numerosi beni, dismessi nel 1961, poi transitati all’ente regionale agricolo ERSAT, infine alienati a privati.
Affermano gli organi del Ministero della Cultura: “il compendio della Colonia Penale Agricola di Tramariglio rappresenta una importante testimonianza della storia delle bonifiche rurali in Sardegna avviate dalle politiche post-unitarie di fine ottocento ed attuate nei piani di sviluppo rurale in epoca fascista” e che “l’insediamento di Tramariglio, che si inquadra nella più ampia cornice della pianificazione territoriale connessa con la bonifica e colonizzazione rurale della Nurra, si lega alla esperienza urbana fondativa di Fertilia e costituisce un raro esempio di colonia penale-rurale frutto di un progetto organico espresso nei modi dell’architettura razionalista-purista degli anni ’30, sapientemente inserito nel suggestivo scenario naturale di Porto Conte e realizzato con il sistema ‘misto’ dell’epoca che coniuga le tecniche murarie della tradizione con quelle moderne dei solai in cemento armato”.
Qualsiasi intervento sugli immobili dovrà, quindi, mantenerne le caratteristiche storico-culturali.
Tramariglio è nell’area costiera di Porto Conte rientra nell’omonimo parco naturale, è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e con vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993), rientra, inoltre, nella zona di protezione speciale –ZPS ITB013044 e nel sito di importanza comunitaria – SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio” (codice ITB010042), ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE sulla tutela degli habitat e n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica.
Un ulteriore strumento di tutela e salvaguardia di un’area di eccezionale valore ambientale e naturalistico, rientrante nel parco naturale.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
N. 00070/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Antonio Scano, ved. Tavera Pinna Leonarda Maria Teresa, Arturo Zanibellato, Pietro Pistidda, Margherita Cocco, Elio Fidia Pulli, ved. Francesco Meloni Diana Luisella, Anna Capra ved. Fara, Salvatore Dui, ved. Maggese Di Piazza Carmen Beatrice, ved. Lai Martini Maria Graziella, Maria Giovanna Sini, Elsa Idini ved. Bolla, Maria Clotilde Deliperi, Gerardino Sau, Grazia Maria Nuvoli, ved. Lay Cansella Maria Elisabetta, Giuseppina Cuccuru, Pietrino Sau, ved. Poddighe Torru Vanda, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Piras e Sergio Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n. 84;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna, Soprintendenza Belle Arti Paesaggio Provincie di Sassari Olbia Tempio e Nuoro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante n. 23;
Regione Autonoma della Sardegna e Laore – Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 73 del 29.10.2015, con il quale il complesso immobiliare denominato “Compendio ex colonia penale di Tramariglio“, sito in Alghero, Località Porto Conte, è stato dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e ss.mm.ii. e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste dal predetto decreto legislativo;
– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, e in particolare, “per quanto occorrer possa”:
– delle note, “non meglio conosciute ma menzionate nel preambolo del decreto principalmente impugnato”, con le quali l’Agenzia regionale per l’agricoltura Laore, in qualità di ente proprietario, ha chiesto la verifica dell’interesse culturale del summenzionato complesso immobiliare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004;
– della proposta formulata dalla Soprintendenza BEAP per le Province di Sassari, Nuoro e Olbia Tempio con note prot. n. 14934 del 6.11.2014, n. 584E del 13.4.2015 e n. 3134 del 26.6.2015, “anch’esse allo stato non conosciute”;
– della delibera adottata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 30.7.2015, avente ad oggetto la sussistenza di un interesse culturale del compendio Ex Colonia Penale di Tramariglio, sita nel Comune di Alghero, in località Porto Conte;
– della relazione storico-critica e illustrativa del bene, a firma congiunta del Soprintendente BEAP per le Province di Sassari e Nuoro;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.3.2018,
per l’annullamento:
– del decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 73 del 29 ottobre 2015, con il quale il complesso immobiliare denominato “Compendio ex colonia penale di Tramariglio”, sito in Alghero, Località Porto Conte, è stato dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste dal predetto decreto legislativo;
– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, e in particolare, “per quanto occorrer possa”:
– delle note, “non meglio conosciute ma menzionate nel preambolo del decreto principalmente impugnato”, con le quali l’Agenzia regionale per l’agricoltura Laore, in qualità di ente proprietario, ha chiesto la verifica dell’interesse culturale del summenzionato complesso immobiliare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004;
– della proposta formulata dalla Soprintendenza BEAP per le Province di Sassari, Nuoro e Olbia Tempio con note prot. n. 14934 del 6 novembre 2014, n. 584E del 13 aprile 2015 e n. 3134 del 26 giugno 2015, “anch’esse allo stato non conosciute”;
– della delibera adottata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 30 luglio 2015, avente ad oggetto la sussistenza di un interesse culturale del compendio Ex Colonia Penale di Tramariglio, sita nel Comune di Alghero, in località Porto Conte;
– della relazione storico-critica e illustrativa del bene, a firma congiunta del Soprintendente BEAP per le Province di Sassari e Nuoro, Arch. Francesca Casule, e del relatore Arch. Gianluca Zini;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.11.2018,
per l’annullamento:
– del decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 73 del 29 ottobre 2015, con il quale il complesso immobiliare denominato “Compendio ex colonia penale di Tramariglio”, sito in Alghero, Località Porto Conte, è stato dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste dal predetto decreto legislativo;
– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, e in particolare, “per quanto occorrer possa”:
– delle note, “non meglio conosciute ma menzionate nel preambolo del decreto principalmente impugnato”, con le quali l’Agenzia regionale per l’agricoltura Laore, in qualità di ente proprietario, ha chiesto la verifica dell’interesse culturale del summenzionato complesso immobiliare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004;
– della proposta formulata dalla Soprintendenza BEAP per le Province di Sassari, Nuoro e Olbia Tempio con note prot. n. 14934 del 6 novembre 2014, n. 584E del 13 aprile 2015 e n. 3134 del 26 giugno 2015, “anch’esse allo stato non conosciute”;
– della delibera adottata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 30 luglio 2015, avente ad oggetto la sussistenza di un interesse culturale del compendio Ex Colonia Penale di Tramariglio, sita nel Comune di Alghero, in località Porto Conte;
– della relazione storico-critica e illustrativa del bene, a firma congiunta del Soprintendente BEAP per le Province di Sassari e Nuoro, Arch. Francesca Casule, e del relatore Arch. Gianluca Zini.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Commissione regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Sassari Olbia Tempio e Nuoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 73 del 29 ottobre 2015, con il quale il complesso immobiliare denominato “Compendio ex colonia penale di Tramariglio”, sito in Alghero, località Porto Conte, è stato dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste dal predetto decreto legislativo.
1.1. Deducono in fatto i ricorrenti che:
– dalla seconda metà degli anni sessanta, in forza di distinti contratti di locazione stipulati con l’ETFAS (oggi Agenzia LAORE) detengono varie unità immobiliari ricomprese nell’insediamento denominato “Ex Colonia Penale di Tramariglio”, nel Comune di Alghero, in località Porto Conte;
– l’insediamento in questione è costituito da una pluralità di edifici realizzati in epoche differenti, a partire dal 1941, alcuni dei quali costituivano il nucleo della colonia penale e ad oggi sono gli unici immobili che hanno mantenuto inalterate le linee architettoniche e compositive originarie e sono stati interessati da importanti interventi di restauro effettuati dal Parco Naturale di Porto Conte, assegnatario del bene; i restanti edifici, invece, vennero realizzati successivamente in funzione della riconversione (mai attuata) della Colonia penale, dismessa nel 1961, in agglomerato agricolo;
– le unità immobiliari detenute dai ricorrenti ricadono in quest’ultima categoria di immobili;
– in particolare, i ricorrenti sono conduttori delle aree identificate in catasto come di seguito:
A) ex Ospedale (F. 45, mapp. 587): signori Giuseppina Cuccuru, Antonello Scano, Leonarda Pinna (vedova Tavera), Pietrino Sau e Geraldino Sau;
B) ex Officina (F. 45, mapp. 598): signore Anna Capra (vedova Fara), Maria Zelia Consella (vedova Lay), Vanda Torru (vedova Poddighe) ed Elsa Bolla (vedova ldini);
C) ex Lavanderia (F. 45, mapp. 598): signori Piero Pistidda, Margherita Cocco, Maria Elisabetta Deliperi (erede di Arrigo Deliperi) e Maria Graziella Martini (vedova Lai);
D) ex Palazzina Funzionari (F. 45, mapp. 464): signore Luisella Diana (vedova Meloni) e Giovanna Maria Sini;
E) ex Villino Bifamiliare (F. 45, mapp. 616): signori Salvatore Dui e Grazia Maria Nuvoli (erede di Paolo Nuvoli);
F) ex Macello e Stalle (F. 45, mapp. 598): signori Elio Fidia Pulli e Carmen Beatrice Di Piazza (vedova Maggese);
G) ex Forno del Pane (F. 45, ma pp. 610): signor Arturo Zanibellato, che detiene in locazione anche l’edificio adibito a bar ristorante che ricade nel mapp. 609;
– gli immobili sopra identificati, al momento della loro concessione in locazione ai ricorrenti o ai loro danti causa, erano dei ruderi abbandonati, semidistrutti e in condizioni di assoluto degrado, pertanto, previa autorizzazione dell’ente proprietario, le unità immobiliari sono state radicalmente trasformate ad opera di interventi di recupero, per poterle destinare ad uso abitativo;
– tali unità immobiliari, vista la loro destinazione ad uso abitativo, sono state inserite nell’elenco dei beni immobili non funzionali all’esercizio dell’attività dell’Agenzia Laore, sulla base del piano di dismissione del patrimonio immobiliare approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n. 45/19 del 12 novembre 2012;
– nell’aprile 2014 l’Agenzia Laore, all’epoca proprietaria di tali beni, poi trasferiti alla Regione nel luglio 2015, aveva chiesto alla Soprintendenza la verifica della sussistenza di un interesse culturale rilevante sugli stessi beni immobili sotto il profilo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
– nella seduta del 30 luglio 2015 la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna ha deliberato che il complesso immobiliare denominato “Compendio ex Colonia Penale di Tramariglio”, sito nel Comune di Alghero, località Porto Conte, presenta interesse culturale storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 per i motivi contenuti nella relazione predisposta dalla Soprintendenza BEAP delle Province di Sassari, Nuoro e Olbia Tempo;
– il vincolo, perfezionato con decreto n. 73 in data 29 ottobre 2015, per alcuni mappali (Foglio 45, mapp. 631, 656, 599, 613, 609, 605 e 614) non ha riguardato gli immobili, in quanto realizzati da meno di 70 anni, bensì solo le relative aree di sedime e pertinenziali.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e in particolare dell’art. 10, commi l e 3, lett. d); eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti e motivazione carente e perplessa.
Lamentano i ricorrenti che la misura di tutela non troverebbe alcuna giustificazione negli attuali connotati architettonici della gran parte degli edifici facenti parte dell’insediamento, né tantomeno risulterebbe correlata da congrua motivazione.
Il vincolo avrebbe dovuto essere apposto sugli edifici rappresentativi dell’ex colonia penale, che hanno infatti mantenuto inalterati i tratti compositivi dell’architettura razionalista e che ne costituivano il fulcro, come la Diramazione Centrale, la Chiesa e la Villa del Direttore.
Diversamente, per nessuno degli altri edifici la relazione evidenzierebbe elementi di pregio o comunque meritevoli di valorizzazione e conservazione che possano giustificare un vincolo storico artistico e che siano tali da farli assurgere al rango di testimonianza particolarmente importante dell’epoca in cui sono stati realizzati e della storia delle bonifiche rurali.
Aggiungono i ricorrenti che il vincolo da essi contestato, in quanto esteso all’intero compendio, risulterebbe basato su una inadeguata percezione e valutazione dei beni che lo compongono, parte dei quali avrebbe perso ogni carattere distintivo idoneo a ricondurre gli edifici allo stile compositivo dell’architettura razionalista o comunque tale da costituire testimonianza della storia delle bonifiche rurali.
Inoltre, l’apposizione del vincolo storico-artistico su un complesso immobiliare, salvo le predette eccezioni, sarebbe totalmente disorganica rispetto ai caratteri degli edifici che lo compongono e sarebbe stata favorita da una grave lacuna normativa, derivante dalla mancata emanazione degli indirizzi generali di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, sulla base dei quali i competenti organi del Ministero avrebbero dovuto verificare la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico dei beni ultra settantennali di autori non viventi di proprietà pubblica.
L’applicazione di tali criteri, secondo i ricorrenti avrebbe dovuto arginare l’amplissima discrezionalità di cui dispongono gli organi preposti alla verifica della sussistenza dell’interesse culturale dei beni, onde evitare che tale interesse venga ravvisato in mancanza di caratteristiche, dati ed elementi oggettivamente riscontrabili.
La motivazione del provvedimento gravato, quindi, sarebbe carente e perplessa in quanto non illustrerebbe in modo analitico i pregi architettonici, la valenza storica e l’unicità dei beni posti a base del vincolo.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, in combinato disposto con gli articoli 45, 46 e 47 del Codice dei beni culturali; eccesso di potere per illogicità manifesta e inosservanza del principio di proporzionalità e adeguatezza.
I ricorrenti lamentano che il vincolo in questione, oltre a riguardare beni privi di interesse culturale, è stato esteso alle aree di sedime e di pertinenza degli edifici ricadenti nell’insediamento realizzati da meno di 70 anni (non rappresentativi, peraltro, del razionalismo architettonico purista).
Il provvedimento impugnato, in quest’ottica, si atteggerebbe come vincolo indiretto, risultando funzionale, anche se non dichiaratamente, alla tutela e salvaguardia dei beni immobili ritenuti di interesse culturale, ma sarebbe illogico, perché non si comprenderebbe quale funzione di salvaguardia possa avere il vincolo riguardante l’area di sedime di fabbricati non sottoposti a tutela.
Inoltre, tale tutela non assolverebbe alcuna funzione sul piano pratico, giacché le aree e gli edifici di cui si discute ricadono tutti nella fascia dei 300 metri dalla battigia nella quale, in forza del vigente PPR, non può essere realizzato alcun nuovo intervento edificatorio.
III) Inosservanza del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli articoli 7 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione al disposto degli artt. 15 e 46 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Deducono i ricorrenti che:
– il provvedimento di vincolo incide anche sugli interessi qualificati e differenziati dei detentori, sicché questi ultimi devono essere posti nelle condizioni di partecipare al procedimento e di interloquire nelle valutazioni che la PA deve compiere al fine di approvare o meno il vincolo;
– gli interessati, quindi, in quanto detentori, avrebbero dovuto essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, mentre nella fattispecie non è stato comunicato alcunché;
– tale omissione non rivestirebbe carattere meramente formale, perché se gli interessati e i soggetti incisi dal provvedimento avessero ricevuto la comunicazione avrebbero potuto illustrare la situazione di fatto dei beni e delle aree, nonché le ragioni per le quali gli edifici da essi detenuti non avrebbero dovuto essere sottoposti ad alcun vincolo, avendo da tempo perduto i connotati originari.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; insussistenza o errata valutazione dei presupposti.
I ricorrenti deducono che il contestato decreto di vincolo e la relazione ad esso allegata non indicano chi sia il progettista dell’Ex Colonia Penale né se lo stesso sia deceduto.
L’insediamento, inoltre, sarebbe stato realizzato in anni diversi, senza che il decreto di vincolo, né la relativa relazione precisino, per ciascun edificio che fa parte dell’insediamento, la data di ultimazione e il relativo progettista.
L’Amministrazione avrebbe dunque violato la disposizione di cui all’art. 12 del Codice dei beni culturali, secondo cui sono sottoposti a regime di tutela, nelle more della verifica del loro interesse culturale, i beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e/o ad altri Enti pubblici territoriali e non, di autore non vivente, realizzati da più di settant’anni.
1.3. Si sono costituiti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna e la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Provincie di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e per mancanza di un interesse concreto e attuale, oltre a chiederne comunque la reiezione nel merito.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno mosso ulteriori doglianze, con particolare riferimento agli atti del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo conosciuti a seguito della produzione documentale dell’Amministrazione, articolando i seguenti motivi.
V) Inosservanza del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990, anche in relazione al disposto degli artt. 14, 15 e 46 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
I ricorrenti deducono che:
– l’Agenzia Laore, nel richiedere l’avvio del procedimento preordinato alla verifica dell’interesse culturale di alcuni immobili (all’epoca di sua proprietà), ha omesso di comunicare alla Direzione per i Beni Culturali che una parte significativa dei suddetti immobili era detenuta da terzi che avevano realizzato importanti interventi di ristrutturazione e trasformazione, tali da cancellarne i tratti originari sia sotto il profilo della consistenza strutturale che sul piano della destinazione d’uso; ciò ha comportato la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, da parte della competente Soprintendenza e della Direzione regionale, agli interessati (tra i quali vanno annoverati i possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004);
– l’istruttoria non dà atto del compimento di alcuna verifica sulle singole unità immobiliari in relazione alle modifiche che hanno interessato sia i prospetti che l’articolazione degli interni, con conseguente perdita di quegli elementi di riconoscibilità architettonica che soli avrebbero potuto giustificare l’apposizione di un vincolo storico-artistico ovvero la declaratoria dell’interesse particolarmente importante del compendio, in funzione della conservazione dei suoi tratti rappresentativi e unitari che consentono di qualificarlo quale testimonianza di particolari vicende storico-politiche.
VI) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti; inosservanza del giusto procedimento”.
I ricorrenti lamentano che:
– in esito alla richiesta dell’Agenzia Laore la Direzione Regionale per i Beni Culturali, con nota dell’11.4.2014, ha invitato le competenti Soprintendenze a compiere le valutazioni del caso nei tempi previsti dal decreto dirigenziale interministeriale del 28 febbraio 2005 e nel termine di 60 giorni (onde poter completare il procedimento entro 120 giorni); la successiva nota della Soprintendenza del 6 novembre 2014, seppure qualificata come “proposta” nel gravato decreto di vincolo, si sostanzierebbe in realtà nella mera trasmissione della planimetria catastale del compendio;
– quando erano già scaduti i termini per la conclusione del procedimento l’Agenzia Laore, con nota del 24 marzo 2015, ha chiesto di estendere la verifica ai mappali del foglio 45 così individuati: 680P (viabilità), 644 e 681A (aree boschive), 655 (area comune), nonché alle aree di sedime degli immobili realizzati da meno di 70 anni (mappali 656 e 631);
– successivamente la Soprintendenza, con nota del 13 aprile 2015, ha trasmesso alla Direzione regionale per i beni culturali la relazione storico-critica e illustrativa del bene, comprendente tutte le unità immobiliari e le aree indicate da Laore; tale documento, peraltro, non avrebbe tenuto conto delle trasformazioni intervenute nel tempo;
– la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, dunque, nella seduta del 12 maggio 2015, ha ritenuto sussistente l’interesse culturale del complesso immobiliare (chiedendo che fossero escluse dal decreto di tutela i fabbricati realizzati da meno di 70 anni) basandosi su un’istruttoria carente.
VII) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione.
I ricorrenti lamentano che la valutazione sulla sussistenza dell’interesse culturale del compendio e dei singoli beni immobili sarebbe stata effettuata sulla carta, senza alcun accertamento concreto in ordine ai plurimi interventi realizzati dai detentori degli edifici, che hanno trasformato i connotati dei beni cancellando anche gli ipotetici caratteri di omogeneità architettonica ravvisabili solo in relazione al nucleo originario dell’insediamento.
1.5. Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti – preso atto del contenuto della nota prot. 11930 del 7 aprile 2014, con la quale l’Agenzia Laore ha chiesto, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, la verifica dell’interesse culturale di 12 beni immobili, di proprietà dello stesso ente anche se in procinto di essere trasferiti alla Regione sarda, facenti parte della ex Colonia penale di Tramariglio – deducono che:
– le unità immobiliari da essi detenute ricadono negli edifici descritti nelle schede allegate alla nota de qua e contraddistinte con i numeri 2 (ex ospedale), 4 (ex officine, che comprendono anche l’ex macello e la ex lavanderia), 5 (villino bifamiliare), 8 (palazzina ex funzionari), 9 (forno).
– tali schede attesterebbero che i beni immobili di cui trattasi hanno da tempo perduto non solo la destinazione originaria, essendo per lo più adibiti ad uso residenziale, ma anche i primitivi caratteri architettonici, in quanto dopo essere rimasti in stato di totale abbandono per diverso tempo, sono stati oggetto di importanti interventi di trasformazione e di recupero che ne hanno modificato i connotati.
I ricorrenti, quindi, propongono il seguente ulteriore motivo.
VIII) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Secondo i ricorrenti talune delle unità immobiliari in questione, e in parte quelle descritte nelle schede, non risulterebbero realizzate da oltre 70 anni.
Inoltre, tali unità immobiliari non farebbero parte di un insediamento unitario, considerato che l’edificio denominato “Diramazione centrale”, unico ad aver mantenuto i tratti originari, risulta separato dal resto degli edifici dalla strada che da Fertilia porta a Capo Caccia.
Soggiungono i ricorrenti che gli immobili da essi detenuti si caratterizzerebbero per l’assenza di soluzioni architettoniche di particolare rilevanza, la perdita della loro funzione originaria, la disomogeneità dello stato di conservazione, soprattutto negli interni, e la presenza di superfetazioni e modifiche rispetto al progetto originario dell’ing. Miraglia.
Ciò si evincerebbe dalla documentazione fotografica allegata a ciascuna scheda, da cui emergerebbe come le trasformazioni apportate ai beni immobili vincolati hanno determinato la perdita dei loro connotati originari.
Sotto altro profilo, aggiungono i ricorrenti, le predette schede confermerebbero che, diversamente da quanto affermato nella relazione storico-critica e illustrativa dei beni, la Colonia penale, dopo la sua chiusura e la consegna all’ETFAS (avvenuta nel 1961), non fu mai trasformata in villaggio agricolo, con la conseguenza che tale bene non può costituire testimonianza della storia delle bonifiche rurali in Sardegna.
1.6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.
1.7. Alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2022 (ruolo smaltimento), tenutasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti (primi e secondi) sono infondati nel merito.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Vanno esaminate congiuntamente, in quanto intimamente connesse, le doglianze mosse con il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso introduttivo, il primo (in parte) e il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti e il motivo dedotto con i secondi motivi aggiunti, con cui i ricorrenti lamentano, sotto vari profili, la carente ed errata valutazione dei presupposti per la dichiarazione di interesse culturale, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
2.1.1. Occorre premettere che la disciplina rinvenibile negli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, ai fini della verifica circa la sussistenza di un interesse culturale assegna all’Amministrazione un potere tecnico-discrezionale che può essere oggetto di sindacato del giudice solo qualora la valutazione risulti illogica o viziata da travisamento, oppure priva di adeguata motivazione.
Più in particolare, la dichiarazione di interesse culturale di un bene, e la relativa verifica che si svolge a monte della stessa, consegue all’esercizio di discrezionalità tecnica, che si caratterizza per l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche, dinanzi alla quale il sindacato del giudice deve essere limitato alla logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerata anche sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, restando però fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche.
Il giudice amministrativo, quindi, può censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, perché il suo sindacato, pur non meramente estrinseco, non può comunque essere sostitutivo di quello dell’Amministrazione con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile; e ciò riguarda anche il giudizio in materia storico-artistica, come quello di cui è causa, che, pur ancorato a criteri tecnici, presenta margini notevoli di opinabilità per la stessa natura delle discipline applicate.
Viene in rilievo, dunque, una valutazione che costituisce espressione di una prerogativa esclusiva dell’Amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale, come detto, solo in presenza di profili di incongruità e illogicità di evidenza tale da far emergere la inattendibilità della valutazione tecnica discrezionale compiuta.
La declaratoria di particolare interesse storico e artistico scaturisce, infatti, dall’applicazione di canoni e criteri aventi un grado notevole di opinabilità, poiché basati sulla valutazione del contenuto artistico e della rilevanza storica dei beni, con l’effetto dell’ampiezza della discrezionalità esercitata e della conseguente limitazione del riscontro di legittimità al solo difetto di motivazione, alla illogicità manifesta e all’errore di fatto (cfr. T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. II, 21/4/2022, n. 581).
In altri termini, giova ribadirlo, il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14, del d.lgs. n. 42/2004, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità; con la conseguenza che l’accertamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. – è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto (C.d.S., Sez. VI, 3/3/2022, n. 1510; T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sez. II, 6/11/2021, n. 758; id., n. 676 del 25.7.2019; C.d.S., Sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5986; id., 14.10.2015, n. 4747, n. 1000/2015, n. 3360/2014, n. 2019/2014, n. 1557/2014 e n. 2607/2011).
D’altra parte, la giurisprudenza ha anche chiarito che la tutela storico-artistica di un bene culturale non protegge l’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà, la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può essere intesa a valorizzare l’intenso legame tra i beni immobili e la storia del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2019 n. 5390; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 22 giugno 2017 n. 7310).
2.1.2. Ciò premesso, nella vicenda in esame la nozione di “bene culturale” è in grado di ricomprendere anche i cespiti che – pur non portatori di uno specifico valore artistico – costituiscono una testimonianza della vita e della storia (anche di una parte soltanto) appartenente alla Colonia penale di Tramariglio, legata alla trasformazione agraria del territorio della Nurra, per la valenza architettonica dell’insediamento, per il rapporto col contesto paesaggistico e per l’unitarietà stilistica e costruttiva degli edifici che la compongono, rivestendo notevole interesse culturale e meritando, quindi, la sottoposizione alla disciplina di tutela storico-architettonica al fine di evitare che interventi incongrui ne compromettano il valore culturale.
2.1.3. In particolare, nella fattispecie, il valore storico e architettonico discende dall’accertamento positivo dell’interesse culturale del compendio, che si fonda su studi e ricerche condotte dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come risulta dalla documentazione versata in giudizio.
Al riguardo, la Relazione storico-critica e illustrativa del bene, allegata al decreto di apposizione del vincolo (doc. 1 di parte ricorrente), risulta esaustiva e completa.
Essa evidenzia che “il compendio della Colonia Penale Agricola di Tramariglio rappresenta una importante testimonianza della storia delle bonifiche rurali in Sardegna avviate dalle politiche post-unitarie di fine ottocento ed attuate nei piani di sviluppo rurale in epoca fascista” e che “l’insediamento di Tramariglio, che si inquadra nella più ampia cornice della pianificazione territoriale connessa con la bonifica e colonizzazione rurale della Nurra, si lega alla esperienza urbana fondativa di Fertilia e costituisce un raro esempio di colonia penale-rurale frutto di un progetto organico espresso nei modi dell’architettura razionalista-purista degli anni ’30, sapientemente inserito nel suggestivo scenario naturale di Porto Conte e realizzato con il sistema “misto” dell’epoca che coniuga le tecniche murarie della tradizione con quelle moderne dei solai in cemento armato”.
La Relazione dimostra peraltro, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, che la valutazione operata dall’Amministrazione non si ferma ad una considerazione unitaria del compendio, in quanto vengono analizzati nello specifico i singoli beni immobili soggetti a dichiarazione di interesse storico-culturale (“Diramazione Centrale”, “Chiesa”, “Villa del Direttore”, “Villino bifamiliare”, “Palazzina per funzionari”, “Ex Ospedale”, “Forno del pane”, “Ex macello”, “Ex Foresteria”), di cui vengono descritte partitamente le caratteristiche, per poi giungere alla conclusione secondo cui “la Colonia Penale di Tramariglio, per la sua storia legata alla trasformazione agraria del territorio della Nurra, per la valenza architettonica dell’insediamento, per il rapporto col contesto paesaggistico e per l’unitarietà stilistica e costruttiva degli edifici che la compongono, riveste notevole interesse culturale e merita la sottoposizione alla disciplina di tutela storico-architettonica al fine di evitare che interventi incongrui ne compromettano i valori culturali”.
In ragione di quanto appena esposto, la valutazione tecnico-discrezionale effettuata dall’Amministrazione risulta supportata da congrua motivazione e non può ritenersi illogica né viziata da travisamento o difetto d’istruttoria.
Il Collegio, peraltro, non ritiene necessario, ai fini del decidere, alcun ulteriore incombente istruttorio – diversamente da quanto preteso da parte ricorrente -, risultando la causa matura per la decisione alla luce della documentazione già versata in giudizio.
Le censure, pertanto, vanno respinte.
2.2. Una volta appurata la correttezza nella sostanza della valutazione operata dall’Amministrazione, non possono trovare accoglimento le restanti doglianze (terzo motivo del ricorso introduttivo, primo – in parte – e secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti), atteso che:
– il decreto che reca la dichiarazione d’interesse culturale, pur a fronte di una notifica mancante o erronea, non è inefficace, non avendo esso carattere recettizio alla stregua della giurisprudenza consolidata, secondo la quale la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel destinatario di essa la conoscenza degli obblighi su di lui incombenti (T.A.R. Marche – Ancona, Sez. I, 18/5/2020, n. 313); il provvedimento di imposizione del vincolo deve, dunque, ritenersi perfezionato già all’epoca della sua adozione, con la conseguenza che il tempo trascorso fino alla notifica non ne ha provocato la caducazione, né obbliga l’Amministrazione ad un riesame, con un supplemento di istruttoria, essendo la notifica indirizzata solo a rendere pienamente opponibile ai successori l’efficacia di un vincolo già costituito a suo tempo sulla base delle valutazioni in precedenza effettuate (T.A.R., Napoli, Sez. VII, 7/12/2020, n. 5904);
– la mancata comunicazione di avvio del procedimento agli interessati – in disparte la considerazione che nel caso in esame, di fatto, l’individuazione dei soggetti interessati aventi titolo sui beni attinti dall’apposizione del vincolo era oggettivamente controvertibile – non ha alcun rilievo, in quanto non sono emersi in giudizio elementi significativi da cui poter desumere che la decisione finale avrebbe potuto avere un contenuto differente da quello in concreto adottato;
– l’integrazione effettuata a cura dell’Agenzia Laore delle aree da valutare ai fini della dichiarazione di interesse culturale dei beni si pone in linea con le previsioni normative in materia, in quanto: i) l’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004, che disciplina il procedimento in esame, prevede che “Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato”; ii) l’art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo dispone che “I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione”.
Le censure, pertanto, vanno respinte.
2.3. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti (primi e secondi) vanno respinti siccome infondati.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, tenuto conto della complessità e peculiarità della vicenda; nulla deve disporsi, peraltro, nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Oscar Marongiu | Tito Aru | |
IL SEGRETARIO
pubblicata l’8 febbraio 2023
(foto S.D., archivio GrIG)
da L’Unione Sarda, 11 febbraio 2023
TAR SARDEGNA. Alghero: è legittimo il vincolo culturale sull’ex colonia penale di Tramariglio.
La struttura dismessa si trova all’interno del Parco naturale regionale di Porto Conte. (Mariangela Pala): https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/alghero-e-legittimo-il-vincolo-culturale-sullex-colonia-penale-di-tramariglio-c0z8g2pf
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da Alguer.it, 10 febbraio 2023
Il vincolo culturale a Tramariglio è legittimo.
«Un ulteriore strumento di tutela e salvaguardia di un’area di eccezionale valore ambientale e naturalistico, rientrante nel parco naturale» sottolineano dal Gruppo d´Intervento Giuridico: https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=172625
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da Alghero Live, 10 febbraio 2023
l vincolo culturale nell’ex colonia penale a Tramariglio (Alghero) è legittimo: https://algherolive.it/2023/02/10/l-vincolo-culturale-nellex-colonia-penale-a-tramariglio-alghero-e-legittimo/
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da Gazzetta Sarda, 10 febbraio 2023
GrIG: Il vincolo culturale a Tramariglio (Alghero) è legittimo: https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/256817/grig-il-vincolo-culturale-a-tramariglio-alghero-e-legittimo
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da Sassari News, 10 febbraio 2023
Il vincolo culturale a Tramariglio è legittimo.
«Un ulteriore strumento di tutela e salvaguardia di un’area di eccezionale valore ambientale e naturalistico, rientrante nel parco naturale» sottolineano dal Gruppo d´Intervento Giuridico: https://www.sassarinews.it/notizie/n.php?id=172625
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da Porto Torres 24, 10 febbraio 2023
Il vincolo culturale a Tramariglio è legittimo.
«Un ulteriore strumento di tutela e salvaguardia di un’area di eccezionale valore ambientale e naturalistico, rientrante nel parco naturale» sottolineano dal Gruppo d´Intervento Giuridico: https://www.portotorres24.it/notizie/n.php?id=172625