Via alberi e arbusti dalle sponde del Fiume Gorzone, perché?

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (13 marzo 2022) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di opportuni provvedimenti riguardo l’avvenuto recente taglio della vegetazione riparia – comprendente anche alberi ad alto fusto – lungo il corso del Fiume Gorzone, nel tratto in territorio comunale di Anguillara Veneta (PD).
Nessuna informazione preventiva alla cittadinanza, un taglio raso che ha eliminato qualsiasi habitat naturale in pieno periodo della nidificazione per le specie dell’avifauna selvatica.
Le fasce spondali del Fiume Gorzone sono tutelate con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e la vegetazione svolge un’importante funzione di difesa idrogeologica.
In ogni caso, non è questo il momento per procedere al taglio o potatura degli alberi: infatti, è in corso il periodo riproduttivo per le specie dell’avifauna selvatica.
L’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.
Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Sono stati coinvolti il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, la Direzione operativa dell’Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Area metropolitana di Venezia e Belluno, Padova, Treviso, il Comune di S. Urbano, il Comando regionale dei Carabinieri Forestali, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Il GrIG sta conducendo in tutta Italia una vera e propria campagna per la correttezza della gestione del patrimonio forestale e del verde pubblico urbano.
E c’è davvero molto da fare…
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
(foto per conto GrIG, archivio GrIG)
da Padova Oggi, 14 marzo 2022
CRONACA ANGUILLARA VENETA. Gli ambientalisti: «Via alberi e arbusti dalle sponde del Gorzone, perché?»
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) si è anche rivolto alla Procura di Padova riguardo l’avvenuto recente taglio della vegetazione comprendente anche alberi ad alto fusto, lungo il corso del fiume: https://www.padovaoggi.it/cronaca/ambientalisti-via-alberi-arbusti-sponde-fiume-gorzone-perche-padova-14-marzo-2022.html
Il DPR 31/2017 di fatto rende il vincolo paesaggistico sulle sponde dei fiumi una barzelletta: il punto A27 indica che la Soprintendenza non deve neanche essere informata per “interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo”
..vedremo le risposte…
la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia ha comunicato (nota prot. n. 9700 del 24 marzo 2022) che si tratta di lavori svolti per conto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto- Unità Organizzativa Genio Civile di Padova secondo cui “gli interventi in oggetto rientrano tra quelli individuati nell’allegato A del DPR 13.02.2017, n. 31, punto A 25, ovvero tra quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs 42/2004, essendo gli stessi: ‘interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso dell’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo’.”
Resta il fatto che è una follia l’eliminazione integrale della vegetazione riparia e che i lavori si svolgono in pieno periodo riproduttivo dell’avifauna selvatica, attività vietata per legge ove arrechi disturbo alla nidificazione.
se non si può fare perchè vietato , non si deve fare, cosa c’entra che si può fare perchè è un intervento di manutenzione? Questo confondere le cose , porta a questi scempi, si tratta di malafede, ignoranza, superficialità e solo interesse per far “lavorare”ad ogni costo senza guardare a niente, qualcosa deve cambiare non si può continuare solo a distruggere senza preservare