La sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino ambientale.
Rilevante pronuncia della Corte di cassazione penale in materia di abusivismo edilizio in area tutelata con vincoli ambientali.
La Suprema Corte, con sentenza Sez. III, 25 novembre 2014, n. 48984, ha riconosciuto legittima la subordinazione della sospensione della pena all’effettuazione del ripristino ambientale, “… atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso (Sez. III n. 38739, 5 ottobre 2004; Sez. III n. 29667, 9 agosto 2002; Sez. III n. 23766, 13 giugno 2001)”.
Si tratta, comunque, di una linea interpretativa nel solco della politica legislativa che privilegia il conseguimento dell’obiettivo del ripristino ambientale, analogamente al c.d. ravvedimento operoso nei reati ambientali, sia per l’ottenimento di attenuanti (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per la bonifica di aree inquinate, vds. Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2010, n. 12446), sia per la medesima estinzione del reato (art. 181, comma 1 quinques, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per la violazione del vincolo paesaggistico/ambientale, vds. Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6298), a patto che l’effettivo ripristino ambientale dei luoghi sia stato effettuato dal trasgressore prima della realizzazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione o prima della sentenza di condanna penale.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 11 dicembre 2014
Cass. Sez. III n. 48984 del 25 novembre 2014 (Ud 21 ott 2014)
Pres. Teresi Est. Ramacci Ric. Maresca
Beni Ambientali. Sospensione condizionale della pena subordinata alla rimessione in pristino
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla rimessione in pristino, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 48984
(foto S.D., archivio GrIG)
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