La violazione del vincolo paesaggistico è un reato anche quando la Natura ripristina l’ambiente.
Con la sentenza, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6298 è stato affermato dalla Suprema Corte di cassazione un importante principio in materia di reati ambientali: il c.d. reato ambientale (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. è un reato formale, un reato di pericolo astratto e si configura nel momento in cui vengono realizzati interventi in area tutelata con il vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prevista autorizzazione.
Non è necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, la presenza di un danno effettivo al “bene ambiente” tutelato.
Il reato sussiste anche quando la Natura e il decorso del tempo – senza alcun contributo antropico – realizzino il ripristino ambientale.
Infatti, solo con il c.d. ravvedimento operoso (art. 181, comma 1 quinques, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e l’effettivo ripristino ambientale dei luoghi effettuato dal trasgressore prima della realizzazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione o prima della sentenza di condanna penale si estingue il reato ambientale.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
Cass. Sez. III n. 6298 del 8 febbraio 2013 (Ud 15 gen. 2013)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Simeon ed altro
Beni Ambientali. Reato paesaggistico e ripristino dei luoghi senza intervento umano per decorso del tempo.
Il reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42\2004, ha natura di reato di pericolo astratto, per il quale non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente e richiede, per il suo perfezionamento, l’esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato. Detto reato si configura anche nel caso in cui, per il mero decorso del tempo e senza l’intervento dell’uomo gli effetti prodotti dalla condotta illecita siano venuti meno, restituendo ai luoghi l’originario assetto.
qui la sentenza Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6298 (dalla Rivista giuridica telematica Lexambiente)
(foto C.B., S.D., archivio GrIG)
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