In Sardegna la fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina è inedificabile, anche se sono terreni elevati sul mare.
Si conclude dopo quasi vent’anni un contenzioso riguardo l’edificazione (una struttura ricettiva + un centro commerciale) di un’area costiera con macchia mediterranea a Porto Columbu, sulla costa di Sarroch (CA), avviata da esposti delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus nel lontano 1994. La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Cagliari accolse i rilievi ecologisti e annullò (D.M. 13 maggio 1994) l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio regionale tutela del paesaggio di Cagliari.
In seguito a lungo contenzioso e alla perdita di efficacia delle autorizzazioni, alla nuova istanza (2003) il Servizio regionale tutela del paesaggio rispose negativamente (nota n. 5652 del 22 settembre 2005), analogamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Cagliari (decreto dell’11 novembre 2005), interpellata in via sostitutiva ai sensi dell’art. 146, comma 9°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Il T.A.R. Sardegna, con sentenza sez. II, 13 luglio 2007, n. 1624, accoglieva il ricorso della Società immobiliare Columbu Village s.r.l..
Ora il Consiglio di Stato si è pronunciato con una decisione piuttosto rilevante in materia di vincoli di inedificabilità costiera e di discrezionalità amministrativa riguardo le competenze concernenti la tutela del paesaggio.
La sentenza Cons. Stato, sez. II, 5 agosto 2013, n. 4066 ha ritenuto, in primo luogo, “inammissibile” la “sostituzione, da parte del Tribunale amministrativo, di una propria valutazione di merito circa il valore dell’area sulla quale insiste l’intervento in esame (gravata dal vincolo previsto dall’art. 142, comma 1, lettere a) e g) d.lgs. n. 42 del 2004) a quella espressa dalle Amministrazioni, regionale e statale, preposte alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici, che ne hanno ritenuto il pregio elevatissimo”, in quanto le “valutazioni” svolte dalle Amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio “sono censurabili solo sotto l’aspetto estrinseco, attinente alla illogicità e/o irrazionalità della motivazione, che nella specie non è dato riscontrare, ma non sono sindacabili dal giudice quanto al loro contenuto tecnico-discrezionale”.
Quindi, il Giudice amministrativo sardo – secondo il Consiglio di Stato – è andato ben oltre i propri compiti.
Inoltre, “le esigenze di tutela ambientale (in particolare, nella fattispecie in esame, concretizzate nella inedificabilità ‘dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare’: art. 142 d.lgs. n. 42 citato) hanno, nella graduazione degli interessi coinvolti e nella stessa ratio della norma, evidente e assoluta preminenza sulle difformi aspettative dei soggetti privati, anche ove la legge che tale tutela conforma è successiva alla disciplina urbanistica comunale”.
La fascia di tutela costiera dei 300 metri dalla battigia marina – inedificabile anche ai sensi della legge regionale n. 23/1993 (art. 2, comma 1°, lettera a) – dev’essere salvaguardata anche a discapito di qualsiasi eventuale affidamento privato nella disciplina urbanistica comunale.
Pertanto, “l’unica zona verde all’interno del piano di lottizzazione” di Porto Columbu rimarrà inalterata.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
pubblicato sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente (8 ottobre 2013)
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4066, del 5 agosto 2013
Beni Ambientali. Tutela dei territori costieri anche se elevati sul mare.
Le esigenze di tutela ambientale in particolare, nella fattispecie in esame, concretizzate nella inedificabilità dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di cui all’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, hanno nella graduazione degli interessi coinvolti e nella stessa ratio della norma, evidente e assoluta preminenza sulle difformi aspettative dei soggetti privati, anche ove la legge che tale tutela conforma è successiva alla disciplina urbanistica comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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N. 04066/2013REG.PROV.COLL.
N. 09466/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9466 del 2007, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Columbu Village s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvana Congiu, con domicilio eletto presso Nicola Giancaspro in Roma, via Postumia, 1;
nei confronti di
Regione Autonoma Sardegna, Comune di Sarroch, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE II n. 1624/2007, resa tra le parti, concernente autorizzazione paesaggistica per realizzazione di un centro servizi commerciali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gerardis e l’avvocato Giancaspro per delega dell’avvocato Congiu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla società Columbu Village avverso il diniego opposto dalla Regione Sardegna e dalla competente Soprintendenza alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un centro servizi commerciali e struttura alberghiera nel territorio del Comune di Sarroch.
I) L’intervento proposto dalla società ricorrente in primo grado rientra nell’ambito di una lottizzazione convenzionata il 20 settembre 1969, attuata con la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione, sia di edifici con destinazione turistico-residenziale, e ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica della Regione con provvedimento del 26 agosto 1993, annullato dalla Soprintendenza per i beni ambientali di Cagliari con provvedimento del 13 maggio 1994, annullato dal Tribunale amministrativo della Sardegna con la sentenza n. 1468 del 27 ottobre 1997, confermata in appello. Essendo, nelle more, decaduto il nulla osta paesaggistico, l’interessata ha ripresentato domanda di autorizzazione il 19 dicembre 2003, sulla quale la Regione non si è pronunciata nei termini di legge; la società ha quindi invocato l’intervento sostitutivo della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42 del 2004, ma nel frattempo, il 22 settembre 2005 la Regione ha respinto la richiesta di autorizzazione; il 25 ottobre 2005 è poi intervenuto il provvedimento, parimenti negativo, della Soprintendenza di Cagliari.
II) Con la sentenza impugnata il provvedimento regionale è stato annullato dal Tribunale amministrativo della Sardegna, che ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento della Soprintendenza, adottato quando ormai il potere era stato esercitato dalla Regione. Il primo giudice ha rilevato l’incongruenza della valutazione di pregio dell’area rispetto alla effettiva situazione dei luoghi, tale da escludere la necessità di tutela. Secondo la sentenza impugnata, gli strumenti per mantenere inalterato lo stato dei luoghi non possono andare in contrasto con la disciplina dettata dal piano di lottizzazione, per la cui realizzazione la società ricorrente aveva un particolare affidamento non scalfito da sopravvenuti elementi di pregio del sito. Né, in contrario, può essere valorizzata la disposizione di cui all’art. 5 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, relativa alla necessità dello studio di compatibilità paesistico ambientale per i piani urbanistici generali e i piani attuativi del Comuni costieri, che vale solo per i piani adottati dopo l’entrata in vigore della legge. Infine, la mancata presentazione di un nuovo progetto, richiesta dalla Regione con nota del 15 marzo 2005, addotta a ulteriore motivazione del provvedimento impugnato, non vale a sorreggerlo, posto non sono state fornite indicazioni sulle caratteristiche necessarie per ottenere l’autorizzazione.
III) L’appello proposto dal Ministero al quale, ai sensi dell’art. 159, comma 3 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’art. 26 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, va riconosciuta legittimazione e interesse a chiedere la riforma della sentenza, le cui motivazioni altrimenti sarebbero vincolanti nella successiva funzione di controllo, è fondato.
Fondata è, innanzitutto, la censura che si appunta sulla inammissibile sostituzione, da parte del Tribunale amministrativo, di una propria valutazione di merito circa il valore dell’area sulla quale insiste l’intervento in esame (gravata dal vincolo previsto dall’art. 142, comma 1, lettere a) e g) d.lgs. n. 42 del 2004) a quella espressa dalle Amministrazioni, regionale e statale, preposte alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici, che ne hanno ritenuto il pregio elevatissimo. Come rileva l’appellante, tali valutazioni sono censurabili solo sotto l’aspetto estrinseco, attinente alla illogicità e/o irrazionalità della motivazione, che nella specie non è dato riscontrare, ma non sono sindacabili dal giudice quanto al loro contenuto tecnico-discrezionale. Ed è appena il caso di aggiungere che, da una parte, la circostanza che l’area non sarebbe interessata da un bosco, ma dalla macchia mediterranea, valorizzata dal primo giudice, non sposta minimamente le esigenze di tutela, né la congruità e logicità della tutela stessa, e, dall’altra, che la compromissione del sito a causa di interventi pregressi, lungi da escludere la necessità della salvaguardia, ne rafforza anzi l’esigenza.
A tale ultimo proposito, la constatazione che l’area in oggetto è rimasta l’unica zona verde all’interno del piano di lottizzazione sopra ricordato, evidenziata dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo grado, scolora la rilevanza della tutela dell’affidamento della società proponente, alla quale le stesse Amministrazioni regionale e statale avevano proposto la possibilità di presentare un nuovo progetto che fosse compatibile con le esigenze di salvaguardia del sito, affidamento comunque già soddisfatto con la quasi compiuta realizzazione dell’intervento convenzionato.
In ogni caso, contrariamente da quanto ha ritenuto il Tribunale amministrativo, le esigenze di tutela ambientale (in particolare, nella fattispecie in esame, concretizzate nella inedificabilità “dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”: art. 142 d.lgs. n. 42 citato) hanno, nella graduazione degli interessi coinvolti e nella stessa ratio della norma, evidente e assoluta preminenza sulle difformi aspettative dei soggetti privati, anche ove la legge che tale tutela conforma è successiva alla disciplina urbanistica comunale.
IV) In conclusione, l’appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la società appellata a rifondere all’Amministrazione appellante le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 5.000 (cinquemila) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(foto S.D., archivio GrIG)





da Sardegna Oggi, 15 ottobre 2013
Il Consiglio di Stato ha deciso: inedificabili tutti i terreni a 300mt dalla battigia, anche quelli elevati sul mare: http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2013-10-15/23156/Il_Consiglio_di_Stato_ha_deciso_inedificabili_tutti_i_terreni_a_300mt_dalla_battigia_anche_quelli_elevati_sul_mare.html
Maurizio Polese: Al solito il gruppo fornisce informazioni errate e parziali. La inedificabilità è solo per quelle specifiche zone destinate a verde e servizi in lottizzazioni regolarmente convenzionate. Le zone invece residenziali o simili sono ancora edificabili.
“In ogni caso, contrariamente da quanto ha ritenuto il Tribunale amministrativo, le esigenze di tutela ambientale (in particolare, nella fattispecie in esame, concretizzate nella inedificabilità “dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”: art. 142 d.lgs. n. 42 citato) hanno, nella graduazione degli interessi coinvolti e nella stessa ratio della norma, evidente e assoluta preminenza sulle difformi aspettative dei soggetti privati, anche ove la legge che tale tutela conforma è successiva alla disciplina urbanistica comunale.”: mannaggia alla legge e al Consiglio di Stato che forniscono informazioni sbagliate.
“Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/ U” (art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale n. 23/1993).
Non solo. Oltre che nelle zone H, E, F (e C, G non contermini ai centri abitati) degli strumenti urbanistici comunali, il vincolo di inedificabilità si applica anche in caso di piani di lottizzazione “scaduti” (art. 28 della legge n. 1150/1942 e s.m.i.) riguardo i comparti inedificati.
Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito il principio per il quale “le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica e quindi, mutuando il termine di cui all’art. 16 della legge urbanistica, va individuato un tempo decennale di durata massima delle convenzioni, che risponde al preminente interesse pubblico non soltanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l’edificazione dei lotti” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2010, n. 8348; in tal senso vds. anche Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2004, n. 957; 25 luglio 2001, n. 4074; 3 novembre 1998, n. 1412; 16 marzo 1999, n. 286).
Quindi, la perdita di efficacia, come ha precisato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, investe non solo la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione ma anche la edificazione dei lotti.
E ancora, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002: “l’art.28 della predetta legge n.1150/1942, così come modificato dall’art.8 L. 6.8.1967, n.765, avendo dato un particolare rilievo al ruolo dei piani di lottizzazione (che costituiscono ormai strumenti urbanistici specifici preordinati e normalmente alternativi rispetto ai piani particolareggiati), deve essere applicato in via analogica ai piani di lottizzazione medesimi, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l’applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati (art.16, comma 5, L. n.1150/1942) e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (art.17, comma 1, della stessa legge) … (cfr. Cons. St., Sez. IV, 3.11.1998, n. 1412; 25.7.2001, n. 4073)”, come recentemente ribadito da Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969.
Si applicano le norme vigenti in Italia, come ha giustamente ricordato anche questa volta il Consiglio di Stato, non il “codice Polese”, se il suo testo è quello riportato da Paolo.
Chi volesse approfittarne può venire venerdi pomeriggio (ore 18.30) a seguire il seminario sulle normative di tutela del paesaggio e delle coste.
C’è un piccolo obolo da pagare, sono quattrini che ci servono per difendere proprio coste e paesaggio.
Stefano Deliperi
ben detto ragazzi, giro all’interessato 🙂
Se la legge dice che i piani di lottizzazione scaduti non sono più validi,perchè a carloforte si costruisce sulle dune?Perchè…. Perchè…..perchè……💴💵💷💶💶💷💵💴💶💷💵💴perchè non interviene nessuno?
perchè l’abbiamo già detto varie volte: è un lotto intercluso (non un comparto) del piano di lottizzazione “La Caletta”, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 46 del 27 aprile 1964, provvisto delle necessarie opere di urbanizzazione da tempo e, perciò, “fatto salvo” dalla medesima normativa tecnica di attuazione del piano paesaggistico regionale – P.P.R.
Maurizio Polese: Tutte chiacchiere e distintivo. Il concetto della informazione era che nei 300 mt. non si può edificare (mai) e questo non è vero. Ci sono innumerevoli deroghe citate anche da voi. Leggete quello che scrivete. Nelle zone A B C D e G, nelle lottizzazioni convenzionate ed ancora vigenti. È sappiate che la maggior parte comuni aveva modificato la destinazione delle ex zone C non contermini in zone B così da aggirare la legge oppure definire “centro abitato” anche gli agglomerati non contermini.
il geom. Maurizio Polese, il titolare di quel “codice Polese” che vorrebbe fosse osservato al posto delle leggi vigenti in questo povero Paese, rilegga quello che ha scritto (“le zone invece residenziali o simili sono ancora edificabili” è una solenne fesseria) e non faccia dire agli altri quello che non hanno detto.
Legga e provi a capire quello che legge.
Soprattutto si prenda la responsabilità di intervenire direttamente e non per interposta persona. Qui non lo mangia nessuno.
Si legga la sentenza pubblicata, così come il resto della giurisprudenza costante in materia.
Poi studi, con un briciolo di sana voglia di imparare.
Ci sono ottimi manuali di diritto urbanistico in commercio.
Stefano Deliperi
Scusami deliperi,ma fatto salvo in che anno?Come possono ruspare disboscare appiattire dune…….Informami,grazie
nel 2006, quando è entrato in vigore il P.P.R.
Quindi dal 1964 ad 2013,quasi 50nni non sono decaduti i permessi di lottizzazione……..Però che forza le 3 M
no, non è questo il ragionamento corretto: il piano di lottizzazione è del 1964 e ha previsto una serie di opere di urbanizzazione, in seguito completamente realizzate.
Allo scadere dei termini, è stato verificato il completamento delle opere di urbanizzazione previste e il permanere di pochi lotti interclusi.
Il P.P.R., all’entrata in vigore (2006), ha “fotografato” questa situazione sul piano giuridico e ha fatto salva l’edificazione dei residui (mi pare due-tre) lotti interclusi.
Stefano Deliperi
Peccato che certe ville siano state fatte prima del 2006 o nò………grazie
sicuramente la grandissima parte è stata realizzata prima del 2006, il P.P.R. ha solo conservato gli effetti del piano di lottizzazione con le opere terminate per i lotti interclusi.
Stefano Deliperi
Ti ringrazio deliperi ma continuo a non capire………..queste vergogne.
Lotto edificabile, 220 mt. dal mare, convenzionato nel 1970, zona turistica F, costruito. Oggi si può ristrutturare totalmente fino alla ricostruzione delle fondazioni? Demolizione totale con ricostruzione in sagoma come precedente? magari consumando quel 10% del Piano Casa “abbassando il piano di calpestio del Piano Terra senza sopraelevazione?
Grazie.
che legge vigilava nel 1981 a salvaguardia delle coste Sarde??
la legge regionale Sardegna n. 10/1976 e s.m.i.