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I fumi molesti fanno sempre (o quasi) male ai vicini.


fiori e gemme

Importante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di tollerabilità delle immissioni provenienti da attività produttive contigue, violazione sanzionata dall’art. 674 cod. pen.: qualora non sia stato predeterminato dalla legge il limite di tollerabilità delle immissioni, si deve considerare il criterio della stretta tollerabilità e non quello della normale tollerabilità (art. 844 cod. civ.), valutato secondo le condizioni ambientali del sito.      Pertanto, “nel caso in esame, non esistendo disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, è incensurabile il ritenuto superamento della stretta  tollerabilità delle emissioni odorose provocate dall’attività esercitata dall’imputato in luogo abitato alla stregua delle acquisite testimonianze, valutate con adeguata motivazione” (Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2012, n. 16670).

In poche parole, non si possono affumicare i vicini e i limiti di tollerabilità vanno considerati in base al buon senso.

Qui un interessante approfondimento, “Emissioni in atmosfera, molestia alle persone e intervento giudiziario”: http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8059:aria-emissioni-e-molestie-alle-persone&catid=170&Itemid=16

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

Cass. pen., Sez. III, n. 16670 del 4 maggio 2012 (Ud. 28 mar. 2012)

Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Frate.

Aria. Immissione di fumi molesti.

Quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta.

(foto E.R., archivio GrIG)

  1. capitonegatto
    Maggio 23, 2012 alle 9:01 am

    Quello che sconcerta non e’ tanto la sentenza , credo fondata, ma le spese aggiuntive richieste dal carrozzone pomposo della giustizia , francamente abnormi e vessatorie.

  2. icittadiniprimaditutto
    Maggio 23, 2012 alle 12:13 PM

    Reblogged this on i cittadini prima di tutto.

  3. BIO IX
    Maggio 23, 2012 alle 7:41 PM

    Proprio in questo caso, l’applicazione del principio di soccombenza ( http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=1&id=1639 ) sembra ineccepibile.
    Uno scomoda la Cassazione, dopo averle buscate nei primi due gradi di giudizio, per prenderla in testa ancora una volta sulla base di un principio già affermato da anni, e non dovrebbe accollarsi le spese inutili causate alle altre parti e allo Stato?
    Forse la Giustizia funzionerebbe un po meglio se non fosse gravata di procedimenti inutili come questo, almeno non in tutti i gradi di giudizio. Anzi, la Giustizia neanche dovrebbe occuparsi di vicende di questo tipo, che dovrebbero essere risolte (se non addirittura evitate) fin dal principio in altre sedi.
    Mi viene da pensare, ad esempio, al problema delle emissioni (sonore etc.) dei vari localini e ristoranti nelle zone residenziali cittadine: eppure l’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del P.U.C., nel prevedere che “costituiscono destinazioni tipiche per le zone A, B, C tutte quelle attinenti la funzione residenziale, le attività commerciali, le funzioni terziarie e di servizio, le funzioni produttive”, esclude, oltre l’industria di qualsiasi tipo, le “attività moleste ed inquinanti …”

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