Toscana, un pessimo piano faunistico venatorio.


Maremma, bosco

La Regione Toscana il 29 giugno 2026 ha approvato con decisione quasi unanime (contrario soltanto il gruppo consiliare AVS) il proprio piano faunistico-venatorio, adottato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura (luglio 2025) e assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) oltre che alla procedura di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.).

In realtà, è un piano dove di tutela faunistica c’è poco, mentre c’è fin troppa accondiscendenza verso l’attività venatoria, che traspare dalle parole del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani di riconoscimento del ruolo dei 60 mila cacciatori toscani (“La loro presenza è indispensabile per garantire la biodiversità, il contenimento delle emergenze e l’equilibrio ecologico: senza di loro ci troveremmo di fronte a uno squilibrio dai danni gravissimi”).

Il piano toscano, poi, introduce un’assurda distinzione fra aree vocate e aree non vocate alla presenza di fauna selvatica, riguardo cui ospitiamo di seguito una riflessione critica di Daiana Franceschini.

Lepre (Lepus europaeus, foto Stefano Bottazzo)

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) era intervenuta (atto del 5 novembre 2025) nel procedimento con “osservazioni” rivolte al Consiglio regionale, chiedendo una profonda rivisitazione del piano.

Fra le richieste, la previsione del divieto di caccia della Lepre italica (Lepus corsicanus) e della Starna (Perdix perdix), quasi estinte allo stato selvatico sul territorio toscano.

Così sono in grave stato di crisi le popolazioni di Allodola (Alauda arvensis), della Tortora selvatica (Streptopelia turtur), della Pavoncella (Vanellus vanellus), tanto da far adottare a livello nazionale il piano di gestione dell’Allodola e il piano di gestione della Tortora selvatica con specifiche richieste di salvaguardia totale.

Netta contrarietà alla caccia al Lupo (Canis lupus), mascherata da prelievo in casi particolari.

Lupo (Canis lupus)

Fra le varie richieste, l’ampliamento delle aree sottratte all’esercizio venatorio, l’eliminazione delle munizioni inquinanti di piombo e di metodi particolarmente crudeli di caccia come la caccia in tana della Volpe (Vulpes vulpes), la caccia notturna, la caccia di animali inermi immessi subito dopo allevamento, come prassi nelle Aziende Agrituristiche Venatorie.

Il GrIG segnala, tuttavia, un’opportunità: infatti, con l‘imminente pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana della delibera di approvazione del Piano faunistico venatorio, si apre la possibilità  per richiedere l’esclusione dell’attività venatoria dal proprio fondo, senza dover realizzare costose recinzioni perimetrali altrimenti necessarie per legge. 

L’ art. 15, comma 3, della legge 15719/92 e s.m.i. prevede infatti che: “il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.” 

La domanda dovrà essere corredata degli opportuni riferimenti catastali ed anagrafici del proprietario o conduttore del fondo interessato. Sarà inoltre utile anche aggiungere ulteriori motivazioni, oltre che di tipo etico, riguardanti la necessità di tutelare produzioni agricole, attività agrituristiche, pubblica incolumità, animali selvatici presenti nell’area, ecc. , arricchendo quanto possibile la eventuale documentazione a corredo dell’istanza.

E’ importante approfittare di questa finestra temporale di 30 giorni in favore della salvaguardia della fauna selvatica e di un migliore rapporto con gli altri animali.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Capriolo (Capreolus capreolus)

dal sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, 29 luglio 2026

La scheda del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR).

Il Piano faunistico venatorio regionale (Pfvr) è lo strumento di pianificazione con il quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per la loro attuazione. È il primo autenticamente regionale. Per la prima volta si affronta una pianificazione del territorio nella materia, per assicurare un’impostazione omogenea nel rispetto delle strategie, degli obiettivi e delle prerogative dei soggetti istituzionali e del mondo degli stakeholders in campo.

Le commissioni Ambiente e Sviluppo economico e rurale hanno preso in esame un totale di 412 osservazioni, presentate da soggetti pubblici e privati portatori di interessi sia di tipo economico-agricolo che ambientale: 253 presentate alla Giunta da 23 soggetti; 159 presentate al Consiglio. Ne sono state accolte, in toto o parzialmente, 59 (39 tra quelle presentate alla Giunta, 20 tra quelle presentate al Consiglio)

 Il Pfvr è previsto dalla normativa nazionale, legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che all’art. 14 comma 7 prevede che “le Regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale”.

Obiettivo principale del Piano è la conservazione delle specie di fauna selvatica (uccelli e mammiferi) viventi in Toscana e la programmazione di un prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela impostato in modo biologicamente corretto, sulla base di una corretta stima quantitativa per le specie sedentarie e della valutazione dello stato di conservazione per le specie migratrici.

Si attua la pianificazione faunistico venatoria, tenendo conto delle realtà ambientali e del contesto socioeconomico del territorio, per perseguire gli obiettivi di tutela intelligente e conservazione della fauna selvatica; tutela dell’equilibrio ambientale e degli habitat presenti; regolamentazione del prelievo venatorio anche attraverso interventi di riqualificazione attiva e di disciplina dell’attività venatoria.

Il piano include, rafforza e rinnova gli strumenti di intervento, introducendo e scrivendo per la prima volta il principio secondo cui, laddove c’è attività agricola praticata e operativa e produzione sul territorio, tendenzialmente quelle porzioni del territorio regionale devono intendersi come aree non vocate alla presenza di animali non compatibili all’attività agricola.

Il territorio su cui trova applicazione la LR 3/94 è suddiviso in comprensori, aree omogenee che rappresentano la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione. Viene individuata la localizzazione ed estensione degli istituti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia, i criteri per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, quelli per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e di incremento della fauna selvatica.

All’interno di ognuno dei comprensori esistenti in Toscana, il Piano individua le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e le oasi di protezione; le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatori; i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; le aziende faunistico venatorie; le aziende agrituristico venatorie; le aree di addestramento e allenamento cani; le zone in cui sono collocabili appostamenti fissi; le aree vocate e non vocate per ciascuna specie di ungulato; i parchi nazionali e le aree protette; tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l’organizzazione del prelievo venatorio.

In ogni comprensorio la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza di tutti gli istituti e strutture sopra elencate e non soggetta ad altra destinazione è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli Ambiti territoriali di caccia.

Nelle aree non vocate alla caccia (aree agricole o pascolo, ad esempio) sono possibili, su indicazione e decisione delle istituzioni pubbliche e con il ricorso a cacciatori iscritti in appositi albi, interventi di contenimento o abbattimento selettivo di ungulati per preservare le attività agricole o di allevamento.

Ai sensi della normativa regionale, il Pfvr è obbligatoriamente sottoposto a Valutazione di ambientale strategica (Vas) e Valutazione d’incidenza ambientale (Vinca). Ai fini di questa valutazione, il Piano contiene il rapporto ambientale e, per il territorio ricadente in SIR (Siti di interesse regionale), SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (Zone di protezione speciale), anche un apposito Studio di Incidenza, facenti parte integrante e sostanziale del Piano stesso.

Aspetti ambientali interessati dalle azioni del Pfvr. La finalità della Vas è quella di verificare se il Piano è coerente con gli obiettivi di tutela e di sviluppo sostenibile e prevede un’analisi dell’incidenza degli effetti sulla qualità ambientale e il complessivo impatto. Sono stati analizzati i potenziali effetti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente con particolare riferimento a biodiversità, flora, fauna, suolo, acqua, beni materiali, paesaggio e salute umana.

A corredo del Piano faunistico venatorio, una nuova cartografia interattiva, che sarà consultabile sul sito della Regione e l’inserimento di elementi di dinamicità nello strumento del governo dei perimetri delle aree vocate e no, introducendo delle revisioni periodiche e condivise.

Fiume Elsa

Aree vocate e Aree non vocate in Toscana, una proposta di revisione. (Daiana Franceschini)

Obiettivo: rivedere radicalmente la disciplina delle “Aree Non Vocate” per allinearla ai principi costituzionali e agli obblighi europei, promuovendo misure di coesistenza e rigenerazione eco sistemica.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta a bloccare i piani di prelievo e gli interventi di contenimento già approvati nelle aree classificate come ‘Non Vocate’ e a sospendere l’approvazione di nuovi piani analoghi fino al completamento di una Valutazione Ambientale Strategica che consideri gli effetti dell’insieme di tutti i prelievi simultanei su tutte le specie sottoposte a controllo, e a promuovere un Piano triennale di coesistenza e rigenerazione degli habitat che preveda misure di prevenzione, monitoraggio e incentivi agroecologici.

1. Premessa: La natura come bene indisponibile

La gestione faunistica toscana, sistematizzata a partire dalla L.R. 10/2016[1] e proseguita sulla stessa linea per un decennio, passando per la 941/2024[2], fino a delibere recenti come la n. 88/2026[3] e la 564/2026[4], ha trasformato la fauna selvatica da “patrimonio indisponibile dello Stato” (ex Legge 157/1992) a target di eradicazione sistematica. Tale modello, basato sulla divisione arbitraria del territorio in aree “Vocate” e “Non Vocate”, non risponde a criteri di conservazione ecologica, ma esclusivamente alla protezione di interessi agrozootecnici intensivi, in palese conflitto con l’attuale quadro normativo di tutela dell’ambiente.

Il concetto di Area Non Vocata è un artificio gestionale che ignora il ruolo ecologico degli ungulati e della fauna selvatica in generale (dispersione semi, salute del suolo). Con esso si opera un rimodellamento artificiale e antropocentrico del mondo per settori stagni, in cui gran parte delle zone di campagna sono avocate esclusivamente al dominio umano: in esse gli animali e la biodiversità non hanno diritto di cittadinanza. Ritenere che questo modello tuteli efficacemente i profitti agrozootecnici è un errore di impostazione: i danni all’agricoltura dipendono in larghissima parte dall’attuale modello agricolo industriale volto al massimo profitto e responsabile della semplificazione del paesaggio.  Non solo. Lo stesso modello agrizootecnico intensivo, che è tra i principali responsabili delle emissioni di gas climalteranti (circa un terzo delle emissioni totali UE), è  causa di quei cambiamenti climatici davvero impattanti e, in prospettiva, catastrofici sulle rese agricole.

Coerentemente con il Green Deal e i dati ARPAT/IPCC, il settore agricolo deve diventare parte della soluzione tramite la biodiversità, non tramite l’eliminazione della fauna. L’uso sistematico della chimica (pesticidi e fertilizzanti di sintesi), l’estensione delle monocolture e la lavorazione in profondità dei suoli hanno causato una drastica perdita di microrganismi ed entomofauna, portando al collasso degli impollinatori e alla desertificazione biologica dei terreni. Il ripristino di una fauna selvatica equilibrata e di corridoi ecologici funzionali (aree umide, boschi, siepi, prati erbosi) assieme alla diversificazione dei coltivi, è l’unica alternativa sostenibile alla chimica e alla semplificazione dei paesaggi: una maggiore biodiversità garantisce il controllo naturale dei parassiti e il riciclo dei nutrienti, aumentando la resilienza delle colture.

2. Un po’ di storia: l’avocazione antropica delle Aree Non Vocate e l’espansione del predatore apicale (Canis lupus)

La Legge 157/92 fu concepita come una norma quadro per la “Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Elevando la fauna a patrimonio indisponibile dello Stato, stabiliva che il controllo incisivo (l’abbattimento) potesse essere autorizzato solo dopo che l’ISPRA avesse verificato l’inefficacia dei metodi ecologici (come recinzioni, dissuasori o una corretta gestione dei rifiuti). In origine, il controllo doveva essere attuato prioritariamente dalle Guardie Provinciali o dal Corpo Forestale dello Stato, mentre i cacciatori potevano solo “coadiuvare”, operando sotto una strettissima direzione pubblica. L’idea di fondo era semplice e lineare: trattandosi di un intervento statale di gestione pubblica, spettava allo Stato eseguirlo. Questo impianto di garanzie è stato progressivamente smantellato. La Legge di Bilancio 2023  ha esteso gli interventi ai giorni di silenzio venatorio e ai periodi di divieto, e ha ampliato le categorie di soggetti operanti includendo i cacciatori iscritti agli ATC, purché abbiano frequentato appositi corsi di formazione. Parallelamente, la condizione fondamentale, la previa verifica da parte dell’ISPRA dell’inefficacia dei metodi ecologici, si è trasformata in una formalità burocratica, sistematicamente aggirata attraverso l’adozione di piani pluriennali che presuppongono tale inefficacia senza dimostrarla caso per caso[5]. Ciò che nasceva come misura eccezionale e verificata si è così convertito in uno strumento di gestione ordinaria, sottratto alle garanzie procedurali che ne costituivano il fondamento giuridico (dei cui effetti si parlerà nei paragrafi successivi).

Dalla trasformazione dell’eccezionalità in ordinarietà nasce l’idea che, se un animale interferisce con l’interesse antropico, perda le tutele della normale attività venatoria per diventare oggetto di “controllo” (ovvero di rimozione). Sebbene nella Legge nazionale non compaia l’espressione “Area Non Vocata”, questo concetto è stato elaborato e codificato sul piano scientifico dall’ISPRA. Tuttavia nelle linee guida ISPRA l’obiettivo dell’istituto consiste nel raggiungere una “densità ottimale” delle popolazioni compatibile con le attività agricole, ponendo i metodi ecologici indiretti (recinzioni, dissuasori, manipolazione dell’habitat) come priorità strutturale prima di qualsiasi controllo diretto. Le situazioni critiche vi sono definite come “aree problematiche”: una designazione dinamica, destinata per sua natura a essere rivista quando i parametri di densità e danno cambiano.

Il concetto è stato poi recepito e tradotto formalmente in norma amministrativa dalla Legge Regionale Toscana 10/2016 (“Legge obiettivo per la gestione degli ungulati”), approvata il 9 febbraio 2016, che definisce queste zone come “porzioni del territorio caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole danneggiate da ungulati, nelle quali la gestione è di tipo non conservativo”, ovvero finalizzata alla costante rimozione della specie. La L.R. 10/2016 ha operato insomma una trasformazione radicale: ha preso una nozione temporanea e l’ha cristallizzata in una categoria territoriale permanente, le “Aree Non Vocate”, sottraendola a qualsiasi obbligo di revisione e svincolandola dalla preventiva verifica dell’inefficacia dei metodi ecologici. Questo artificio gestionale divide permanentemente il territorio in zone dove gli animali possono stare e zone dove sono considerati “ingombri indesiderati” da eradicare (aree non vocate, circa il 30% del territorio regionale)[6], alimentando un fenomeno che in ecologia viene chiamato “paesaggio funzionale all’estrazione”, dove la natura non è un valore intrinseco, ma una risorsa assoggettata al bisogno dell’agricoltura intensiva e della filiera agrozootecnica.

I passi successivi hano consolidato ed esteso vieppiù l’impostazione di fondo:

  • Con l’avvento della Peste Suina Africana (PSA), il cinghiale è diventato il vettore di un virus che minaccia l’intera filiera zootecnica italiana, un comparto economico da miliardi di euro. L’emergenza sanitaria ha rimosso gli ultimi freni etici e conservazionistici nelle Aree Non Vocate: l’imperativo politico è diventato il depopolamento drastico.[7] L’animale cessa così di essere percepito come fauna selvatica protetta, patrimonio dello Stato ai sensi della L. 157/92, e viene trattato, a tutti gli effetti, come un infestante da eliminare per tutelare l’economia dei territori.
  • Con la Del. 941/2024 la Regione ha aperto uno stato di emergenza permanente su tutto il territorio, applicando questa logica a decine di specie contemporaneamente. La Regione può dire “opero nel perimetro della legge nazionale”, ed è formalmente vero. Ma quel perimetro è costruito su una legge ordinaria (Legge di Bilancio 2023) che ha rimosso le garanzie procedurali che la Corte Costituzionale aveva identificato come condizione della sua legittimità: la legge nazionale su cui la Regione si appoggia è essa stessa a rischio di incostituzionalità e di infrazione europea (cfr i paragrafi seguenti 3 e 4), e la Regione ha il dovere politico di non ignorarlo.
  • La strategia di allargare questo schema di contenimento anche a Cervidi e Bovidi con la delibera n. 564/2026, ricalcando il modello collaudato per i cinghiali, indica la volontà politica di strutturare zone franche dalla fauna selvatica per agevolare al massimo l’agricoltura industriale. Si tratta di un modello che ignora come la resilienza del sistema suolo-pianta-animale dipenda strettamente da quella biodiversità che oggi viene trattata alla stregua di un disturbo.

La programmazione degli interventi contenuta nelle delibere regionali poggia su un modello di gestione faunistica puramente antropocentrico, che ignora deliberatamente il ruolo del Lupo (Canis lupus) come regolatore naturale delle popolazioni di ungulati. Oggi il Lupo è una presenza consolidata sul territorio toscano (ma politicamente e mediaticamente osteggiata), esercitando una pressione predatoria costante e significativa. Escludere questa variabile biologica dai calcoli dei piani di prelievo (PPA) costituisce un colpevole errore metodologico. Si attua così una gestione a impatto addizionale: si pianifica il numero di abbattimenti ignorando la quota di predazione naturale già operata dai grandi carnivori. Questa impostazione rischia di determinare un sovra-prelievo per soddisfare unicamente una domanda venatoria che pretende di gestire il territorio in modo esclusivo.

Va considerato d’altronde che la fauna selvatica in Toscana soffre anzitutto di fame di habitat. Una scarsità che deriva sia dalla semplificazione del paesaggio agricolo sia dal sistema di prelievo boschivo  sottostante: la quota di gestione a ceduo in Toscana supera il 65-70%,  a fronte di una media nazionale del 42% e di una tendenza europea consolidata verso la conversione a fustaia, promossa esplicitamente dalla Strategia UE per le Foreste 2030[8]. Questo squilibrio impoverisce strutturalmente gli habitat boscati, riducendo la disponibilità di risorse trofiche naturali (ghiande, bacche, frutti selvatici) e spingendo la fauna verso le colture agricole. Il Protocollo (Allegato A) alla Del. 564/2026, ad esempio, si affida ad automatismi di prelievo basati su tavole di calcolo matematiche che non tengono conto della dinamica biologica reale e della qualità dell’habitat, focalizzandosi unicamente sul prelievo. Se un bosco si presenta come un ceduo degradato e povero di risorse, l’animale è biologicamente spinto a uscire per alimentarsi nei campi. Abbatterlo perché “esce dal bosco” significa penalizzare la fauna per le conseguenze di una gestione forestale carente, della quale sono responsabili le istituzioni.

Questo modello di deregolamentazione territoriale non è un caso isolato, ma riflette un indirizzo politico complessivo della gestione faunistica italiana: la Commissione Europea ha aperto la procedura d’indagine preliminare EU Pilot n. 2023/10542. L’Europa contesta all’Italia e ai calendari venatori regionali l’eccessiva permissività e la violazione dei limiti temporali di caccia stabiliti dalla Direttiva Uccelli. Pur muovendosi su binari normativi differenti, le due vicende svelano il medesimo fil rouge politico: la tendenza sistematica delle amministrazioni a piegare i criteri scientifici di tutela della biodiversità per assecondare le pressioni del prelievo venatorio e dell’agricoltura industriale.

Oliveto

3. La recente riforma costituzionale del 2022 eleva la tutela degli ecosistemi ad obbligo primario; le Aree Non Vocate che conducono a eradicazioni su larga scala appaiono incompatibili con questo vincolo.

La Regione Toscana può sostenere, con argomento formalmente fondato, di operare nel perimetro tracciato dalla legge nazionale: la L. 157/92, come modificata dalla Legge di Bilancio 2023, autorizza esplicitamente i piani di contenimento su tutto il territorio, incluse le aree protette e i periodi di silenzio venatorio. Tuttavia questo perimetro è tutt’altro che solido, e ignorarne le fragilità costituisce una scelta politica, non una necessità giuridica.

La Corte Costituzionale aveva legittimato il vecchio art. 19 in più sentenze (nn. 217/2018, 44/2019, 116/2021) su una premessa precisa: l’abbattimento era costituzionalmente tollerabile perché concepito come extrema ratio, autorizzabile solo dopo verifica da parte dell’ISPRA dell’inefficacia dei metodi ecologici. La Legge di Bilancio 2023 ha rimosso dal testo proprio quella condizione. La base su cui la Corte aveva fondato la compatibilità costituzionale della norma è stata dunque eliminata dalla stessa legge ordinaria che ha modificato l’art. 19. Nel contempo, però, la riforma costituzionale del 2022 ha introdotto nell’art. 9  la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi quale principio fondamentale della Repubblica, articoli che i tribunali stanno applicando nelle sentenze relative alla valutazione dei Piani regionali di gestione e contenimento[9].

La Regione Toscana non ha la discrezionalità amministrativa per decidere che in un’area “Non Vocata” la biodiversità debba essere annullata. L’eradicazione di specie native (cinghiali, cervidi, bovidi) in porzioni rilevanti di territorio costituisce una lesione del principio costituzionale di conservazione del patrimonio naturale nazionale. L’art. 41 della Costituzione ribadisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente. La prassi di subordinare la sopravvivenza della fauna selvatica alle esigenze produttive delle aziende agrozootecniche (es. prevenzione danni da PSA o colture) costituisce una violazione del limite costituzionale imposto alla libertà d’impresa.

Disposizioni come quelle regionali che autorizzino abbattimenti sistematici senza obbligo di previa verifica della loro necessità ecologica, e che si estendono senza limiti temporali su tutto il territorio, non possono francamente definirsi compatibili con principi fondamentali che impongono la tutela della biodiversità come valore primario dell’ordinamento. Questo cortocircuito configura un conflitto di rango costituzionale che legittima il ricorso alla Corte Costituzionale e che la Regione ha il dovere politico di non ignorare.

4. Incompatibilità con le Norme Europee (Nature Restoration Law)


La copertura formale offerta dalla legge nazionale non risolve i conflitti con il diritto europeo e con gli obblighi internazionali vincolanti per l’Italia, alcuni dei quali sono già sfociati in procedure formali aperte dalla Commissione europea.

Sul piano europeo, il Dipartimento per gli Affari Europei registra due procedure d’infrazione direttamente pertinenti: la n. 2023/2181 per violazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE) riguardo alla cattura o uccisione accidentale di specie protette nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale, e la n. 2023/2187 per non conformità alla Direttiva Uccelli (2009/147/CE) in materia di caccia. A queste si aggiunge la procedura EU Pilot n. 2023/10542, già citata nel paragrafo 2, con cui la Commissione contesta all’Italia l’eccessiva permissività dei calendari venatori regionali.

Questi procedimenti non riguardano astratte incompatibilità teoriche: segnalano che il sistema italiano di gestione faunistica è già sotto esame europeo su più fronti simultaneamente. Il modello delle Aree Non Vocate si espone allo stesso rischio di censura sul fronte della biodiversità terrestre, in particolare per l’assenza di Valutazione di Incidenza (VINCA), obbligatoria ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat per qualsiasi piano che possa incidere significativamente su un sito Natura 2000, nei piani di contenimento attuati ai sensi dell’art. 19-ter. Il Regolamento UE 2024/1991 (Nature Restoration Law), che impone agli Stati membri il ripristino degli ecosistemi degradati e il miglioramento degli indicatori di biodiversità agricola, va nella direzione esattamente opposta rispetto a un sistema che prevede la rimozione sistematica della fauna dalla superficie agricola.  Il concetto di “Area Non Vocata”, anzi, è intrinsecamente opposto all’obiettivo di connettività ecologica e di miglioramento degli indicatori di biodiversità agricola sanciti dal Regolamento.

Sul piano del diritto internazionale, tre strumenti vincolanti per l’Italia sono direttamente rilevanti:

  • La Convenzione di Berna (1979, ratificata con L. 503/1981) sottolinea il valore intrinseco della fauna e l’obbligo degli Stati di promuovere politiche nazionali di conservazione che integrino la tutela della fauna selvatica in tutte le pianificazioni territoriali, opponendosi a logiche di gestione che mirano alla mera eliminazione locale di specie autoctone. L’art. 7 impone che lo sfruttamento delle specie in Appendice III (tra cui rientrano numerosi ungulati soggetti a controllo) sia regolamentato in modo da mantenere le popolazioni a livelli soddisfacenti: un regime di eradicazione permanente su gran parte della superficie agricola è strutturalmente incompatibile con questo obbligo.
  • L’AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, ratificato dall’Italia) richiede il mantenimento delle popolazioni di uccelli migratori e vieta interventi perturbativi nei periodi riproduttivi e di sosta: la rimozione del vincolo del silenzio venatorio introdotta dalla L. 197/2022, che consente ora interventi anche nei giorni e nei periodi tradizionalmente protetti, colpisce esattamente quelle finestre temporali critiche.
  • La CBD (Convenzione sulla Diversità Biologica, Decisione V/6) impone l’Approccio Ecosistemico, che richiede una gestione integrata del territorio incompatibile con la frammentazione in zone dove la biodiversità è ammessa e zone dove è sistematicamente soppressa (Aree Non Vocate).

La Regione Toscana non è l’autrice di queste fragilità sistemiche, ma ne è attuatrice consapevole. Scegliere di applicare al massimo della sua estensione una norma nazionale già sotto scrutinio costituzionale ed europeo, senza attendere né una pronuncia della Corte Costituzionale né la definizione delle procedure d’infrazione in corso, è una scelta politica discrezionale, non un obbligo giuridico, di cui la Regione porta la piena responsabilità.

Arcidosso, vetta del Monte Labbro e Torre Giurisdavidica

5. Effetti incogniti dei prelievi cumulativi

La distinzione tra aree “Vocate” e “Non Vocate” è una costruzione priva di fondamento ecologico: gli ecosistemi sono fluidi e interconnessi, mentre un territorio “non vocato” ignora la connettività ecologica necessaria alla sopravvivenza della fauna (spostamenti, foraggiamento, dispersione). L’eradicazione di ungulati (cinghiali, cervidi, bovidi) destabilizza la catena trofica di cui sono vertice i grandi predatori (lupo), spingendo questi ultimi verso la predazione su bestiame domestico (conflitto uomo-lupo che la politica toscana alimenta anziché mitigare).

Il controllo multiplo e continuo che la Toscana sta attuando su diverse specie (storni, piccioni, volpi, faine, ungulati) genera una pressione selettiva innaturale, riducendo la complessità biologica del paesaggio a una semplificazione artificiale.  Così, mentre l’ISPRA valuta i singoli piani settoriali, manca totalmente una Valutazione Ambientale Strategica (VAS)[10] che consideri l’effetto cumulativo di sistema generato dalla somma di tutti i prelievi simultanei (cinghiali, cervidi, bovidi, storni, volpi…). L’assenza di questa VAS cumulativa è la lacuna procedurale più grave dell’attuale sistema: senza di essa, nessun piano di prelievo può considerarsi scientificamente fondato né giuridicamente inattaccabile. Questa semplificazione forzata sta trasformando la Toscana in una terra bruciata dove la biodiversità è considerata un “errore di sistema”.

 6. Degradazione del Suolo e Semplificazione delle Foreste

L’agricoltura intensiva da un lato, con le sue arature profonde, monocolture (oliveti, vigneti, conifere da rimboschimento ad esempio) e uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi, elimina la microfauna del suolo,cancella nicchie ecologiche e distrugge le risorse spontanee (fiori, semi, insetti) da cui dipendono molte specie selvatiche[11]. Dall’altro, una gestione forestale estensiva orientata al ceduo su vasta scala riduce la struttura e la diversità delle foreste: piante mature, strati arborei differenziati e produzioni naturali (ghiande, bacche, frutti selvatici) scarseggiano. Il risultato è un paesaggio povero di risorse trofiche, che spinge animali selvatici a cercare cibo nelle colture e nei frutteti, aumentando i conflitti funzionali, a cui la politica risponde con incentivi al prelievo venatorio. Non sono gli animali che aumentano, ma i loro habitat che diminuiscono[12].

Questo modello estrattivo è basato su un errore concettuale diffuso: l’idea che meno animali equivalga a più raccolto. Ma la fauna è vettore di servizi essenziali: dispersione dei semi che favorisce la rigenerazione naturale; apporti organici ed escrementi che contribuiscono alla fertilità del suolo; predazione naturale che tiene sotto controllo fitofagi e roditori; attività di dispersione e rimescolamento che mantengono la complessità vegetazionale. Quando si degradano questi processi (con pesticidi, concimi e arature profonde che annullano la microfauna e impoveriscono il suolo) la produzione agricola perde fertilità e diventa sempre più dipendente da input esterni costosi e dannosi. Studi ecologici europei e italiani mostrano inoltre l’associazione tra perdita di habitat seminaturali e declino di specie d’uccelli di campo, come Quaglie, Starne, Fagiani, Allodole, Saltimpali, Averle e Pavoncelle (le operazioni meccaniche primaverili distruggono i nidi a terra, l’uso di pesticidi riduce drasticamente l’entomofauna, la principale fonte proteica di cui si nutrono i pulcini)[13]; analogamente, la letteratura sui servizi ecosistemici documenta come siepi, boschetti, prati e stagni aumentino biodiversità, impollinazione e controllo biologico[14][15].

In Toscana questo problema assume contorni specifici: la diffusione del ceduo e la semplificazione degli spazi forestali, unite a pratiche agricole intensive, riducono la disponibilità in natura di frutti selvatici e semi che storicamente sorreggevano popolazioni di ungulati, corvidi e piccoli mammiferi. La risposta punitiva  (contenimenti, incentivi alla gestione venatoria, soppressioni ed eradicamenti) non ripristina le risorse; al contrario, peggiora la connettività degli habitat, indebolisce i predatori naturali e incrementa la vulnerabilità del sistema agricolo ai parassiti e alle oscillazioni produttive.

7. Proposte di riconversione gestionale: catene rigenerative e approcci virtuosi

Il presupposto della politica attuale che meno animali equivalga a più raccolto ignora un dato di buon senso prima ancora che scientifico: la fauna selvatica non è una variabile esterna al sistema agricolo, ma una componente che da millenni contribuisce a mantenerlo fertile e produttivo. Capire questa relazione è il primo passo per uscire dal circolo dei controlli permanenti.

Gli animali fanno cose utili che non vediamo. Quando un cinghiale o un cervo attraversa un bosco, trasporta semi nel pelo e negli escrementi, depositandoli lontano dalla pianta madre e contribuendo alla rigenerazione spontanea del bosco. Rivoltando il terreno con il muso, lo aera e stimola la germinazione. I suoi escrementi nutrono i microrganismi del suolo, la stessa vita invisibile che rende la terra fertile, trattiene l’acqua, impedisce l’erosione e riduce il bisogno di concimi chimici. Interrompere questo ciclo a monte, eliminando sistematicamente la fauna, significa impoverire progressivamente la base biologica su cui l’agricoltura si regge.

A scala più ampia, gli ungulati come prede sostengono i predatori, lupo in testa, che a loro volta regolano i comportamenti e gli spostamenti degli erbivori. In Toscana il lupo è già presente. Ignorarlo nei calcoli dei piani di prelievo, come avviene sistematicamente, non è solo un errore tecnico: è una scelta che alimenta il conflitto uomo-fauna anziché sfruttare un meccanismo di regolazione naturale che non costa nulla.

La prevenzione diretta funziona e costa meno degli abbattimenti. Le recinzioni elettrificate a bassa intensità, già utilizzate con successo in contesti italiani ed europei, tra cui la sperimentazione nei vigneti dei parchi regionali emiliani, sono il metodo più efficace per proteggere le colture dagli ungulati, inclusi i cinghiali[16]. Dissuasori acustici, repellenti olfattivi e protezioni individuali delle piante completano una gamma di strumenti disponibili, collaudati e in larga parte già finanziabili con fondi PSR (Programmi di Sviluppo Rurale di matrice europea e gestiti dalle regioni). Il problema non è la mancanza di strumenti: è la scelta politica di non renderli obbligatori né adeguatamente incentivati prima di autorizzare i prelievi (che è esattamente ciò che la legge originaria imponeva e che le modifiche del 2023 hanno cancellato).

Diversi Paesi europei hanno scelto una direzione opposta a quella toscana, con risultati documentati. In Portogallo[17], nella Greater Côa Valley, la reintroduzione di grandi erbivori selvatici sta rigenerando paesaggi degradati e richiamando turismo naturalistico. In Spagna, tra Castiglia e Aragona, il progetto Rewilding Europe[18] lavora con le comunità locali per dimostrare che un territorio ricco di fauna selvatica può diventare un’opportunità economica (attraverso turismo, fotografia naturalistica, certificazioni di qualità agroambientale) anziché un problema da abbattere. In Germania e nei Paesi Bassi il rewilding è diventato politica pubblica attiva, con reintroduzioni programmate di grandi erbivori e regolazione dei predatori per ripristinare i processi ecologici perduti[19]. Nel Regno Unito la reintroduzione dei castori ha trasformato intere vallate fluviali: le dighe che costruiscono rallentano il flusso dell’acqua, riducono le alluvioni a valle, creano habitat per i pesci e richiamano uccelli acquatici, tutto senza alcun intervento umano ulteriore[20].

Cosa dovrebbe fare la Regione Toscana? Spostare il baricentro dalla sottrazione alla rigenerazione richiede tre mosse concrete.

La prima è forestale: i boschi toscani sono gestiti in modo troppo intensivo, oltre il 65% è ceduo, tagliato ciclicamente prima che maturi, il che li rende poveri di frutti selvatici, rifugi e risorse, spingendo la fauna verso le colture. Favorire la conversione progressiva verso boschi più maturi e diversificati significa ricostituire in natura il trofismo che oggi manca e che spinge gli animali nei campi.

La seconda è agricola: reintrodurre nel paesaggio agrario siepi, fasce fiorite, piccoli stagni e angoli non sfalciati (pratiche che esistevano prima della meccanizzazione intensiva), significa ricostruire corridoi ecologici, sostenere gli impollinatori e restituire fertilità biologica al suolo. Al contempo ridurre l’intensità dei trattamenti chimici e adottare pratiche che tutelino la microfauna del suolo, ricostituendone la biodiversità (minimo lavoro, colture di copertura per proteggere il suolo, rotazioni con leguminose).

La terza è economica: spostare gli incentivi pubblici oggi orientati ai ripopolamenti artificiali (una quota rilevante delle risorse degli ATC toscani viene impiegata per l’acquisto e la liberazione di animali da allevamento destinati alla stagione venatoria immediata) [21] e agli abbattimenti verso misure strutturali: finanziamento delle recinzioni come condizione preventiva, premi per le aziende che mantengono elementi di naturalità, indennizzi per chi accetta fasce di convivenza tra bosco e campo, ecc.

La stessa Regione Toscana ha già riconosciuto formalmente, fin dal 1997, che la biodiversità è uno strumento irrinunciabile per l’agricoltura[22]. Estendere quella logica alla fauna selvatica non è una rivoluzione: è applicare alla pratica ordinaria un principio che la Regione ha già adottato in teoria.

Ridurre gli animali non è una soluzione: è la gestione di un sintomo che cronicizza la causa[23]. Ripristinare l’habitat e le relazioni ecologiche è l’unica strategia che riduce strutturalmente i conflitti, aumenta la resilienza delle colture e risponde agli obblighi costituzionali ed europei che la Regione è tenuta a rispettare.

Cinghiali (Sus scrofa)

[1]    L.R. 10/2016, Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994:  impone alla Regione e agli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) di mappare il territorio non più in base alla presenza naturale della fauna, ma in base alla “vocazione” (compatibilità) o meno della presenza animale rispetto alle attività umane. Si stabiliscono per legge le Aree Non Vocate: Territori (agricoltura intensiva, zone peri-urbane, corridoi infrastrutturali) dove la presenza della fauna è considerata un elemento perturbatore o ospite abusivo, di cui non serve dimostrare il danno prodotto (come da L. 157/92), ma la sua presenza: se c’è deve essere eliminata. Prima del 2016, la caccia era un’attività stagionale. Con la Remaschi, la gestione faunistica è diventata un’attività di “servizio pubblico” erogata dai privati (i cacciatori) sotto supervisione pubblica, senza limiti temporali.

[2]    Delibera 941/24, Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992:  non è un piano di gestione, è un elenco di decine di specie “indesiderate”, con cui la Regione ha aperto uno stato di “emergenza permanente” su tutto il territorio, con lo scopo di perseguire esplicitamente un progetto di semplificazione paesaggistica, in aperta violazione delle direttive sulla protezione della biodiversità.

[3]             Delibera 88/26, Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2026 – 2028: inseriscele Riserve Naturali e i siti Natura 2000 nel regime di controllo.

[4]    Delibera 564/26, Approvazione Protocollo Triennale con ISPRA per la gestione cervidi e bovidi: ennesima delibera in cui si parla solo di prelievo, concesso con automatismi basati su calcoli matematici, che autorizzano abbattimenti indiscriminati, incluse femmine in periodo riproduttivo e cuccioli, senza alcuna valutazione della qualità dell’habitat.

[5]               La stessa Legge di Bilancio ha introdotto l’art. 19-ter, che ha istituito un Piano straordinario nazionale quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica: le attività previste da tale piano si svolgono senza vincoli di calendario venatorio, si estendono alle aree protette istituite ai sensi della L. 394/91, e possono essere affidate non solo ai cacciatori degli ATC ma anche a ditte specializzate private. È su questo Piano straordinario che la Regione Toscana ha fondato la Del. 941/2024, trasformando uno strumento nato con finalità emergenziali in una cornice permanente di gestione ordinaria che abbraccia decine di specie contemporaneamente, senza che alcuna di esse abbia beneficiato della verifica procedurale che la legge originaria imponeva.

[6]            Il restante 70% si divide tra aree vocate (circa 50%, prevalentemente foreste e zone agro-silvopastorali soggette a caccia stagionale conservativa) e aree completamente escluse dal sistema (circa 20%, parchi nazionali, riserve naturali, siti Natura 2000 con divieto venatorio e aree urbane).

[7]          Ordinanza 1 del 28 gennaio 2026 del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. impone misure di “depopolamento massimo” in nome della biosicurezza nell’intero territorio regionale, a seguito dell’ “emergenza” PSA, autorizzando espressamente la caccia ordinaria al cinghile fino al 28 febbraio 2026 nelle “Zone di riduzione numerica”, sia in forma di girata che di braccata (ben oltre il limite indicato dal calendario venatorio ordinario).  L’estensione territoriale delle misure di depopolamento previste confligge con la presenza di casi di Peste Suina Africana (PSA) limitatamente alle province di Lucca e Massa-Carrara.

[8]    Per il dato toscano (76% ceduo su boschi produttivi): Inventario Forestale della Toscana, elaborazione su dati INFC, in Rivistadiagraria.org, 2009: https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2009/le-risorse-forestali-della-toscana/. Per il dato nazionale (42,3%): INFC2015, in Pianeta PSR: https://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2631. Per l’indirizzo europeo verso la fustaia: Forest Europe, State of Europe’s Forests 2025, marzo 2026: https://foresteurope.org/publications_type/soef-2025/

[9]    https://www.confavi.it/notizie/tar-lazio-sentenza-n-4460-2026/

[10]  Cfr. I piani di controllo faunistico devono essere assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica. | Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

[12]  Loredana Diglio, Fauna italiana in crisi: allarme biodiversità tra clima, inquinamento e consumo di suolo, La Stampa, 22/05/2026: https://www.lastampa.it/lazampa/2026/05/22/news/allarme_biodiversita_clima_inquinamento_consumo_suolo-425362792/

  • [13]          Benton, Vickery & Wilson (2003): questo contributo mostra che la biodiversità agricola dipende in larga misura dall’eterogeneità dell’habitat; quando il paesaggio viene semplificato, con la scomparsa di siepi, bordure e piccoli elementi seminaturali, si riducono sia le risorse alimentari sia i siti di rifugio per gli organismi utili. La conseguenza non è solo ecologica, ma anche produttiva, perché viene meno la rete di servizi che sostiene la stabilità delle colture. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=710793

[15]  Agronotizie, 05/09/2022: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agronomia/2022/09/05/le-siepi-campestri-una-tradizione-da-recuperare/76944

[16]  Prevenzione dei danni da fauna: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M441.html. Si veda anche la sperimentazione in Emilia-Romagna: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fauna-e-caccia/fauna/danni-e-prevenzione

[17]  Rewilding Europe, Greater Côa Valley (Portogallo): https://www.renewablematter.eu/rewilding-significato-vantaggi-restauro-ecologico-attivo

[18]  Rewilding Europe, Castiglia e Aragona (Spagna): https://rivistanatura.com/spagna-selvaggia-il-progetto-di-rewilding-tra-castiglia-e-aragona/

[19]  Rewilding Oder Delta (Germania-Polonia): https://magazine.unibo.it/it/articoli/quando-la-natura-si-riprende-il-suo-spazio

[20]  Reintroduzione dei castori nel Regno Unito e cascate trofiche acquatiche: https://www.lanuovaecologia.it/rewilding-dipinge-natura-piu-ricca-ecosistemi/

[21]  La maggior parte dei fondi degli ATC in Toscana viene impiegata per l’acquisto e la liberazione di Fagiani, Starne, Pernici, Germani e lepri, tra gli altri, nati in cattività e incapaci di istinto anti-predatorio, per alimentare la stagione venatoria immediata. Si vorrebbe in tal modo compensare l’incapacità dell’ambiente agricolo intensivo di far riprodurre gli animali naturalmente. Le risorse destinate ai miglioramenti ambientali (come l’accordo con gli agricoltori per lasciare colture a perdere, il ripristino di siepi o la creazione di zone di rifugio) rimangono marginali. L’immissione continua di animali d’allevamento indebolisce le pochissime popolazioni selvatiche residue e aumenta il rischio di trasmissione di patologie. I ripopolamenti artificiali non potranno mai creare nuove colonie stabili se mancano insetti e coperture vegetali, e ciò dimostra che la spesa per gli allevamenti non produce benefici conservazionistici riscontrabili. Cfr. ATC 14 Pisa Ovest: http://www.atcpisa14ovest.it/welcome/ripopolamento-faunistico/; ATC Siena Nord: https://www.atcsienanord.it/linee-guida-per-lallevamento-di-fagiani-idonei-al-ripopolamento/.

[22]  Regione Toscana — Agrobiodiversità: https://www.regione.toscana.it/la-agrobiodiversit%C3%A0

[23]  Università degli Studi di Parma:  http://biodiversita.biol.unipr.it/index.rvt?show=minacce_alla_biodiversita_italiana.

Toscana, paesaggio agrario

(foto Stefano Dottazzo, E.R., D.M., S.D., archivio GrIG)

  1. agosto 4, 2026 alle 10:23 am

    da Il Fatto Quotidiano, 3 agosto 2026

    Caccia in Toscana, Giani come il governo Meloni: “Doppiette garanti della biodiversità”. E la Regione approva il piano venatorio col no di Avs.

    Critiche di Alleanza Verdi-Sinistra e delle associazioni ambientaliste e animaliste. E a livello nazionale si registra il silenzio di Pd e M5s. (Alberto Marzocchi)

    ——————

    Ambiente“Ddl caccia? Pd e Iv complici della maggioranza”: il duro attacco delle associazioni ambientaliste e animaliste.

  2. agosto 4, 2026 alle 10:25 am

    da Il Fatto Quotidiano, 3 agosto 2026

    Caccia in Toscana, Giani come il governo Meloni: “Doppiette garanti della biodiversità”. E la Regione approva il piano venatorio col no di Avs.

    Critiche di Alleanza Verdi-Sinistra e delle associazioni ambientaliste e animaliste. E a livello nazionale si registra il silenzio di Pd e M5s. (Alberto Marzocchi)

    ——————

    Copertina di “Ddl caccia? Pd e Iv complici della maggioranza”: il duro attacco delle associazioni ambientaliste e animaliste

    Ambiente“Ddl caccia? Pd e Iv complici della maggioranza”: il duro attacco delle associazioni ambientaliste e animaliste.

  3. agosto 5, 2026 alle 6:54 PM

    da Nove da Firenze, 4 agosto 2026

    Il nuovo Piano faunistico della Toscana non piace a nessuno?

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    da Firenze e dintorni, 4 agosto 2026

    Grig: in piano faunistico venatorio Toscana poca tutela e troppa caccia.

    ‘Ma c’è possibilità di richiedere l’esclusione dell’attività venatoria dal proprio fondo’.

    ____________________________

    da Il Cittadino online, 5 agosto 2026

    Grig: “Toscana: un pessimo piano faunistico venatorio”.

  4. agosto 22, 2026 alle 12:14 PM

    prosegue l’oscenità venatoria toscana.

    da Il Fatto Quotidiano, 22 agosto 2026

    Toscana, a morte i cuccioli di capriolo e le femmine incinte: non solo il Piano filovenatorio, ecco tutte le delibere pro-caccia di Giani.

    Quattordici delibere pro-caccia: abbattimenti di cuccioli, mamme gravide e specie in cattivo stato di conservazione. Anche la “rossa” Toscana coltiva gli interessi delle associazioni venatorie. (Antonio Marzocchi)

    La lobby dei cacciatori, in Toscana, gode di ottima salute. Non può che essere così dal momento che le delibere che si occupano di attività venatoria, approvate da inizio anno dalla Giunta guidata da Eugenio Gianisono ben 14. Quattordici documenti che liberalizzano la caccia, aumentano l’uccisione di animali, tra cui cuccioli di caprioli e mamme incinte – spesso lasciando inascoltate le prescrizioni di Ispra – ed espongono la Regione a criticità, tanto di carattere costituzionale quanto di contrasto con le normative europee. Proprio la “rossa” Toscana, supportata da ArciCaccia, i cui iscritti si definiscono “i compagni della natura”. E che proprio di recente, pure con l’assenso di partiti anti-caccia a livello nazionale, ha dato il via libera quasi contestuale sia al Piano faunistico-venatorio sia al Calendario venatorio. Due documenti che aprono alla strage di ungulati e volatili.

    Ma andiamo con ordine. Il Piano votato da Pd, M5s e Casa Riformista (Matteo Renzi), col no di Avs, ha messo nero su bianco la distinzione – già esistente – tra aree vocate e aree non vocate. Nelle prime è lecito sparare agli animali in un’ottica conservazionista; nelle seconde, che vanno a coincidere di fatto con le aree agricole, si punta invece alla “riduzione delle specie” di riferimento. In altre parole, a eradicarle dai territori. La ragione? Per la Toscana è preminente l’interesse delle attività agricole: scelta politica legittima, sia chiaro. Il punto critico però – rilevato dalle associazioni ambientaliste e animaliste – è la zona d’ombra che si crea tra le due aree: se un territorio è soltanto “potenzialmente” agricolo, ecco che rientra nella categoria di area non vocata. E via ai fucili.

    Accanto al Piano, un mese prima è stato approvato il Calendario per la prossima stagione venatoria. Provvedimento che inserisce tra le specie cacciabili sia specie quasi estinte sul territorio toscano, come rilevato dal Gruppo d’Intervento giuridico, come la Lepre italica e la Starna; sia specie in cattivo stato di conservazione, tanto a livello nazionale che europeo, come l’Allodola, la Tortora selvatica e la Pernice rossa. Problemi anche per la Moretta (in quest’ultimo caso per il rischio di abbattimento “accidentale” della rarissima Moretta tabaccata). Alla faccia della tutela della biodiversità, dell’articolo 9 della Costituzione e della Direttiva Uccelli.

    Ma ora veniamo alle delibere. Come si accennava, 14 provvedimenti adottati in sette mesi e per la maggior parte promossi dall’assessorato all’Agricoltura, guidato da Leonardo Marras, del Pd. Ma sostenuti da tutti i colleghi di Giunta. Vediamole, nel dettaglio. La delibera 88/2026 apre la caccia in aree protette in cui l’interesse della salvaguardia delle specie e della biodiversità è sempre stato messo al primo piano: riserve naturali e siti della Rete Natura 2000. Poi la delibera 564/26, forse la più impattante di tutte, che apre agli abbattimenti di cuccioli di capriolo, muflone, cervo e daino. Per quanto riguarda i caprioli, sono incentivate le uccisioni delle mamme in periodi in cui sono incinte, e si fa riferimento esplicito alle “elaborazioni relative al numero di feti per femmina abbattuta correlate all’età del soggetto”. Fortemente contraria l’Ispra, che ha sconsigliato gli abbattimenti – già iniziati – dal 15 di agosto al 30 di settembre. E così la Lav, che ha parlato di “strage di caprioli”: “La Toscana ha dato il via libera all’uccisione dei cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua. Ma non solo: uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo, anche quando il proiettile non lo colpisce”.

    Poi, via via, le altre delibere, come le 677 e 678/2026 che dispongono il prelievo in deroga per il Piccione e la Tortora dal collare fino a circa 35.000 individui complessivi e, come scritto dall’associazione Tutela Fauna Toscana, “autorizzano espressamente l’impiego dei richiami vivi anche durante il periodo di nidificazione e riproduzione della fauna”. O come le 751 e 824/2026, che rispettivamente concedono l’abbattimento in deroga di 20mila individui di Storno (quando Ispra aveva fissato il limite a 10mila) e l’eradicazione dell’Ibis sacro, contro la quale, di nuovo, c’è il parere contrario dell’Ispra. Poiché, si legge, “il prelievo potrebbe generare un disturbo diffuso e una disgregazione dei gruppi, incrementando la tendenza di movimenti a lungo raggio, che paradossalmente potrebbe accelerare la colonizzazione da parte della specie aliena di siti nelle regioni confinanti”. In più, dare il via libera alla strage di ibis sacro significa correre il rischio che impallinati finiscano anche gli ibis eremita, specie che conta poche centinaia di individui in tutta Europa e al centro di un complesso progetto dell’Ue per il recupero.

    La Regione Toscana, coperta da una riforma a livello nazionale (ddl Malan) che punta a stravolgere l’attività venatoria, facendo cadere il principio per cui la fauna selvatica è “patrimonio indisponibile dello Stato”, prosegue con una linea filovenatori, in cui le istanze del mondo agricolo e dei cacciatori vengono considerate preminenti, nei fatti, rispetto alla protezione dell’ambiente. Non a caso Giani, come un esponente di Fratelli d’Italia o della Lega, ha definito le doppiette “garanti della biodiversità”. E non a caso la consigliera regionale del M5s, Irene Galletti, poco prima dell’approvazione del Piano faunistico-venatorio, ha preferito sottolineare che “non ci siamo voltati dall’altra parte, dando risposte a un mondo, quello venatorio, che ha bisogno delle sue regole […] L’approvazione di questo atto non era più rinviabile perché anche il mondo agricolo, che ha le sue necessità, ci ha chiesto di assumerci fino in fondo le nostre responsabilità”. Viva la realpolitik. Quella dei voti.

  1. agosto 5, 2026 alle 4:40 PM

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