Cagliari, Cala Mosca, ex stabulario, la concessione demaniale è scaduta.
Cagliari, sotto la Sella del Diavolo, il litorale di Cala Mosca, sito della dismessa batteria costiera C-135 “Corrado Prunas” e dell’ex stabulario comunale, oggi locale turistico e stabilimento balneare La Paillote.
Ma la concessione demaniale è scaduta e vi sono alcuni abusi edilizi.
L’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5 marzo 2026, n. 66 non ha sospeso l’efficacia del diniego di permesso in sanatoria relativo a opere abusive realizzate, in particolare in quanto “il titolo negoziale che consentiva alla ricorrente l’utilizzo del compendio risulta pacificamente scaduto, secondo quanto previsto negli accordi transattivi intercorsi con la Regione Autonoma della Sardegna” e “l’amministrazione regionale, proprietaria del bene, ha formalmente comunicato al Comune la sopravvenuta inesistenza in capo alla ricorrente di qualsivoglia titolo di detenzione o disponibilità giuridicamente qualificata dell’immobile”.
In parole povere, oltre agli abusi edilizi, non sussiste alcun titolo valido per detenere l’immobile pubblico.
Che si aspetta, allora, per ottenerne la riconsegna dal Privato?
Che si aspetta per la demolizione degli abusi edilizi riscontrati e il ripristino ambientale?
In seguito, potranno esser fatti i necessari bandi per la concessione alle migliori condizioni per la tutela degli interessi pubblici.
Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG)
N. 00066/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00155/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2026, proposto da
Corso Dodici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del “provvedimento interdittivo e comunicazione di inefficacia” di cui alla nota prot. 367107 del 24.12.2025 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune di Cagliari;
– della ivi richiamata nota prot. 50191 del 26.11.2025 a firma del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna;
– ove d’occorrenza, della “comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. 241/90” di cui alla nota prot. n. 356094 del 12.12.2025 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune di Cagliari;
– di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari e di Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha domandato l’annullamento del “provvedimento interdittivo e comunicazione di inefficacia” di cui alla nota prot. 367107 del 24.12.2025 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune di Cagliari concernente la pratica autocertificativa in sanatoria C.U. n. 920597/2025, con obbligo di rimozione degli effetti dell’attività edilizia intrapresa;
Ritenuto che, dalla documentazione versata in giudizio, non emerge, allo stato della cognizione cautelare, la sussistenza del prescritto fumus boni iuris;
Rilevato che il titolo negoziale che consentiva alla ricorrente l’utilizzo del compendio risulta pacificamente scaduto, secondo quanto previsto negli accordi transattivi intercorsi con la Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto che l’amministrazione regionale, proprietaria del bene, ha formalmente comunicato al Comune la sopravvenuta inesistenza in capo alla ricorrente di qualsivoglia titolo di detenzione o disponibilità giuridicamente qualificata dell’immobile;
Considerato, quanto al periculum in mora, che il pregiudizio allegato dalla ricorrente appare di natura essenzialmente economica e come tale suscettibile di ristoro per equivalente, mentre la sospensione del provvedimento determinerebbe la protrazione dell’utilizzo del bene pubblico in assenza di titolo, con conseguente compromissione dell’interesse pubblico alla corretta gestione del patrimonio;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) respinge la proposta istanza cautelare.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Plaisant, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Roberto Montixi | Antonio Plaisant | |
IL SEGRETARIO
pubblicata il 5 marzo 2026
(foto S.D., archivio GrIG)





Commenti recenti