Giù le mani dal demanio civico di Orgosolo!
La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato un atto di intervento (17 ottobre 2025) nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) relativo alla realizzazione del progetto Olai Combidanovu – Impianto accumulo d’energia mediante pompaggio idroelettrico tra gli invasi di Olai e Cumbidanovu proposto dalla società trentina Dolomiti Hydro Storage s.r.l. in località varie dell’agro dei Comuni di Orgosolo, Ovodda, Mamoiada, Sarule, Olzai, Ollollai (NU).
Il progetto prevede prevede la realizzazione di un nuovo sistema di accumulo d’energia mediante pompaggio idroelettrico tra gli invasi di Olai e di Cumbidanovu, posti a quote differenti, con un dislivello di 550 metri e una distanza di circa 8 chilimetri, tramite la realizzazione di gallerie e opere di presa e restituzione d’acqua, pozzi piezometrici, pozzi forzati, sala macchine con due gruppi reversibili pompa-turbina (potenza 96,6 MW ciascuno), un elettrodotto a 150 kV lungo 27,3 chilometri (1,9 interrati) per la connessione alla rete di trasmissione nazionale presso la Stazione Elettrica di Taloro, nel territorio comunale di Ovodda.
Produzione di energia dall’acqua, la fonte energetica rinnovabile pulita per antonomasia, l’area è tutelata con vincolo paesaggistico/ambientale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), rientra nella Rete Natura 2000 (ZPS ITB023049 – “Monte Ortobene”; SIC ITB022212 – “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzuel – Su Sercone”; EUAP EUAP0944 – “Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu”) e nell’Important Birds and Biodiversity Area (IBA) 181 “Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu”, individuata da BirdLife International per la salvaguardia dell’avifauna selvatica (in https://datazone.birdlife.org/site/search), soprattutto la realizzazione delle condotte fra i due invasi avverrebbe sul demanio civico di Orgosolo, accertato con determinazione Direttore Servizio Affari Legali, Controllo Enti, Usi Civici R.A.S. n. 209 del 23 febbraio 2005.
Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza).
I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
Nel caso di specie, i cittadini residenti nel Comune di Orgosolo sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): la presenza di ampie aree ricadenti nel demanio civico nel sito di progetto dell’impianto energetico eolica rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l’illegittimità della relativa radicale modifica territoriale che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).
E non è certo possibile la realizzazione tacita di espropri o costituzione di servitù (vds. l’art. 4, comma 1 bis, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e Corte Cass., SS.UU. civili, 10 maggio 2023 n. 12570).
Il GrIG ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale degli impianti industriali in progetto e ha informato, per opportuna conoscenza, il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, le Soprintendenze speciale per il PNRR e per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, i Comuni di Orgosolo, Ovodda, Mamoiada, Sarule, Olzai, Ollollai.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto da mailing list ambientalista, J.I., S.D., archivio GrIG)









la procedura di V.I.A. è in ogni caso improcedibile per l’impossibilità di rilascio della concessione di derivazione dell’acqua ai fini del sollevamento per riqualificazione di energia ex art. 6, comma 2, lett. g) del regio decreto n. 1775 del 1933 e s.m.i., il testo unico delle acque pubbliche, in quanto in contrasto con i diritti statutari sul demanio idrico della Regione autonoma della Sardegna (nota Assessorato Difesa Ambiente R.A.S. prot. n. 29939 del 20 ottobre 2025; nota Servizio del Genio civile di Nuoro prot. n. 4473 del 15 ottobre 2025, provvedimento di rigetto n. 782 dell’11 aprile 2025).