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Il reato paesaggistico è compiuto a prescindere dal grado dei vincoli ambientali.


Maremma, bosco

Maremma, bosco

Interessante pronuncia della Suprema Corte di cassazione penale in tema di reato paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Per la configurabilità del reato paesaggistico non ha alcun riguardo la distinzione fra aree tutelate con vincolo paesaggistico comportante inedificabilità assoluta e aree tutelate con vincolo paesaggistico concernente inedificabilità relativa: l’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., infatti, sanziona indistintamente i comportamenti illeciti tenuti in danno delle aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

La realizzazione di interventi abusivi – in quanto non autorizzati – comporta in ogni caso la realizzazione dell’ipotesi di reato.    Concetto giuridicamente pacifico, ma utile da ribadire.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

 

Tuili - Gesturi, Giara, Pauli Maiori, bosco, sullo sfondo il Gennargentu innevato

Tuili – Gesturi, Giara, Pauli Maiori, bosco, sullo sfondo il Gennargentu innevato

 

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 24 settembre 2014

Cass. Sez. III n. 36853 del 4 settembre 2014 (Ud 11 giu. 2014)

Pres. Fiale Est. Scarcella Ric. Mallia

Beni ambientali. Vincoli di inedificabilità assoluta o relativa.

Ai fini della configurabilità del reato paesaggistico non rileva la distinzione tra zone soggette a vincolo di inedificabilità assoluta o relativa, atteso che l’art. 181 d.lgs. 42\2004 sanziona i comportamenti su beni individuati dallo stesso decreto, ovvero sia i beni tutelati per legge ex art. 142, sia i beni soggetti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico ex art. 136.

 

qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 4 settembre 2014, n. 36853

 

(foto E.R., S.D., archivio GrIG)

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