La responsabilità in tema di superamento dei limiti nello scarico di reflui deve essere esclusa quando esiste un soggetto delegato competente.
anche sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente (“Acque. Scarico, responsabilità e delega”), 8 gennaio 2014
Interessante pronuncia del Tribunale civile di Reggio Emilia in materia di superamento dei limiti di immissione di scarichi reflui nelle reti pubbliche.
Il Tribunale civile di Reggio Emilia, con la sentenza, sez. II, 28 novembre 2013, ha accolto il ricorso n. 8382/2008 del Condominio Corte Gonzaga e di Cristina Denti contro il Comune di Reggio Emilia per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Reggio Emilia n. 20864 del 30 settembre 2008 con la quale veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 101, comma 2°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. a causa del cattivo funzionamento del proprio “impianto biologico a fanghi di attivi di trattamento di reflui”, verificato dall’A.R.P.A. Emilia-Romagna (verbale n. 45/2007).
Il Condominio Corte Gonzaga faceva invano presente fin dalla contestazione l’aver incaricato una Ditta specializzata e adeguatamente dotata di professionalità e mezzi per il mantenimento in efficienza dell’impianto di depurazione condominiale.
Il Giudice civile reggiano ha accolto le tesi difensive.
Infatti, è innanzitutto presente il carattere dell’imprevedibilità: “la ditta incaricata ha rilevato che la concentrazione abnorme sarebbe determinata da un accumulo di sostanza organica nell’impianto a seguito di un intasamento del pozzetto di ingresso la cui liberazione ha determinato un afflusso eccessivo di fluidi e una conseguente ed inevitabile maggiore difficoltà del depuratore di smaltimento; da un punto di vista tecnico, non sarebbe stato possibile l’inserimento di batteri prima che fosse stata ripristinato un corretto rapporto tra ossigeno e materiale, dal momento che essi avrebbero potuto attivarsi solo in ambiente aerobico”.
Inoltre, “non sono emersi elementi che possano escludere la validità della delega affidata alla Depurtecnica dal momento che essa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in sede penale, risulta attribuita ad un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e con reali poteri di intervento”. Soprattutto con riferimento alla materia delle sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza prevalente è orientata, infatti, a ritenere che “una valida ed efficace delega di funzioni, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato,” dia vita a “un indiscutibile trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglianza antinfortunistica” (Cass. pen., Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 25535), con conseguente esclusione di responsabilità del soggetto delegante (vds. anche Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38799).
Nel caso di specie, il Giudice civile reggiano ha, quindi, ritenuto di dover seguire in via analogica i principi giurisprudenziali penalistici per decidere “che la sanzione debba essere annullata per assenza del necessario elemento psicologico”, prescritto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 e s.m.i. per la sussistenza di responsabilità comportante l’applicazione di sanzione amministrativa.
dott. Stefano Deliperi
qui la sentenza Tribunale civile Reggio Emilia, 28 novembre 2013
(foto da mailing list ambientaliste)
La Ditta fa appello al fattore di “imprevedibilità”. Scherziamo, vero? La Ditta non ha considerato l’eventuale presenza di acido propionico, butirrico e di quant’altro si formi in situazioni di anaerobiosi?
Non toccherei quel corso d’acqua neppure con un bastone lungo dieci metri…
La responsabilità è solo del gestore dell’impianto ovvero della Ditta.
E’ facile che impianti di depurazione fognaria a fanghi attivi vadano fuori servizio a causa di scarichi anomali in affluente; quando ciò accade, ed è previsto dal TUA e s.m., il gestore deve darne comunicazione all’organismo di controllo al fine di sottrarsi ad eventuali sanzioni e quantificare il periodo temporale in divenire del fuori servizio.
Se ARPA E.R. ha effettuato un campionamento in contradditorio è ovvio che non era stata data comunicazione di FS e quindi si era cercato di nascondere l’evento.
Marco Maria Cocco
e qui la responsabilità di chi è?
da L’Unione Sarda, 16 aprile 2014
NUORO. Inquinamento in periferia dopo l’alluvione di novembre.
Liquami nel Cedrino dal rio Sa tanca ’e s’ena. (Fabio Ledda): https://www.regione.sardegna.it/rassegnastampa/1_231_20140416093855.pdf