Lo spostamento di impianti produttivi di campi elettromagnetici è legittimo, se inserito in un piano di localizzazione.
Importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in merito alla localizzazione degli impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche, in particolare i ripetitori per telefonìa mobile.
La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. III, 24 settembre 2013, n. 39415, ha riconosciuto legittima la previsione dello spostamento dell’ubicazione di una stazione radio base per telefonìa mobile in base a uno strumento di pianificazione urbanistica comunale (art. 8, comma 3°, della legge n. 36/2001) per un migliore inserimento urbanistico-territoriale di tali impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche.
Un autorevole intervento positivo, soprattutto per molte amministrazioni locali che non intendono abdicare al loro ruolo di pianificazione territoriale per una più efficace tutela del territorio e della salute dei propri cittadini.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
pubblicato sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 10 ottobre 2013
Cass. Sez. III n. 39415 del 24 settembre 2013 (Cc. 21 mar 2013)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. Vodafone Omnitel
Elettrosmog. Delocalizzazione di impianto ripetitore per telefonia cellulare.
Deve considerarsi legittima la previsione di spostamento di un impianto per telefonia cellulare inserita nel piano di localizzazione delle stazioni radio base di un comune, integrando essa una prescrizione non generalizzata attinente all’urbanistica ed alla pianificazione del territorio che ha natura consentita dalla legge quadro n. 36/2001. L’autorizzazione di cui all’art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 è necessaria, perché espressamente prevista anche per “la modifica delle caratteristiche di emissione” e l’intervento eseguito nella fattispecie, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell’esistente ma (essendo anche assimilato in via normativa ad un incremento dell’urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico. Il silenzio-assenso di cui al comma 9 dell’art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 non può ritenersi formato in mancanza di conformità dell’opera realizzata alle prescrizioni contenute nell’anzidetto piano di localizzazione.
qui il testo integrale della sentenza Corte cass., Sez. III, 24 settembre 2013, n. 39415.
(foto per conto GrIG, J.I., archivio GrIG)
Buona notizia! Io ho un albergo accanto a casa mia con un ripetitore di telefonia mobile sul tetto, si può richiederne lo spostamento? Cosa si deve fare e qual’ è la prassi? Grazie!
un tipo particolare di inquinamento atmosferico fa riferimento all’elettrosmog (in particolare antenne dei telefonini). Può causare una diminuzione
degli scambi tra il nucleo e la membrana cellulare, riducendo poco a poco la differenza di potenziale elettrico della cellula, causando così un malfunzionamento che può generare disfunzioni e malattie. Spesso infatti un luogo, reso insalubre dalla presenza di antenne per la telefonia mobile, di impianto elettrico e di cellulari ha effetti biologici negativi sulla vita della persona, ne perturbano l’energia e l’equilibrio individuale, provocando intolleranze e danni alla salute psicofisica e indebolendola nella sua totalità o funzioni di essa, anche solo in determinati periodi.
Tra gli influssi nocivi più comunemente si notano malesseri di pertinenza neuropsicologica come sonno inquieto con frequenti risvegli e incubi, sonno non soddisfacente con sensazione di stanchezza o bassa energia mattutina, risveglio difficile e lungo, insonnia perniciosa, mancanza di concentrazione, stanchezza cronica, ricorrente mal di testa e di schiena, disturbi della colonna vertebrale, depressione atipica, inquietudine non spiegabile, sterilità, tachicardia ed ipertensione essenziale, manifestazioni patologiche, senza accertate cause organiche, da sistema immunitario debilitato, emicranie resistenti alle terapie ufficiali frequentemente associate a irritabilità, brividi ed invecchiamento della pelle. Ciò avviene, con amplia variabilità individuale,in base alla sensibilità personale (più esposti sono i bambini e le donne), al livello di soglia di vulnerabilità allo stress e alla somma dei campi elettromagnetici negativi presenti nell’ambiente circostante.
liberamente tratto da P. Zucconi, Il manuale pratico del benessere, edizioni Ipertesto con patrocinio club UNESCO
da La Nuova Sardegna, 6 maggio 2014
Troppe antenne nel centro abitato, “Il Comune controlli le emissioni”.
Assemini, appello del comitato “ViviAssemini” contro il proliferare dei ripetitori per la telefonia mobile: http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2014/05/06/news/troppe-antenne-nel-centro-abitato-il-comune-controlli-le-emissioni-1.9171233