Anche la Regione Campania chiede il recupero delle terre collettive di Rocca d’Evandro.
E’ ben noto ormai, il Commissario per gli Usi Civici di Napoli, con sentenza n. 6/2025 del 16 ottobre 2025 (causa n. 3/2021 e n. 2/2024), ha deciso che il demanio civico di Rocca d’Evandro (circa 584 ettari) dev’essere reintegrato in favore della collettività locale titolare dei diritti di uso civico, considerando inefficaci le presunte sdemanializzazioni operate su impulso comunale.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), ricorrente in difesa delle terre collettive, ha inviato (13 aprile 2026) una specifica istanza per conoscere lo stato di attuazione delle disposizioni della sentenza commissariale da parte del Comune di Rocca d’Evandro e della Regione Campania.
Il GrIG ha anche coinvolto il Ministero della Cultura, il Prefetto di Caserta, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta, i Carabinieri Forestale, informando per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, la Procura regionale della Corte dei conti e il Commissario per gli Usi Civici per la Campania e il Molise.
E la Regione Campania ha risposto.
La Regione Campania ha comunicato (nota prot. n. 450521 del 15 maggio 2026).di aver “prodotto formale istanza al Comune di Rocca d’Evandro affinché fornisse dettagliate informazioni circa l’avvenuta ottemperanza alla sentenza ed, in mancanza, di attivarsi immediatamente per darvi integrale esecuzione”.
Attualmente la Regione è “in attesa di riscontro da parte del Comune di Rocca d’Evandro ed all’esito, qualora vi sia una persistente inerzia da parte del Comune, saranno valutate tutte le opportune attività da porre in essere di competenza della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania”.
Infatti, il Comune di Rocca d’Evandro, per effetto della sentenza commissariale, è tenuto a effettuare le operazioni di recupero dei terreni a uso civico in precedenza alienati illegittimamente, oltre al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentato e difeso dall’Avv. Rosalia Pacifico, del Foro di Cagliari, e dall’Avv. Luca Pasquarella, del Foro di Napoli, nonchè del Consulente tecnico d’ufficio.
La Regione Campania è tenuta a eseguire le “azioni sistematorie” e le “iniziative volte alla reintegra del compendio demaniale civico, oggetto di illegittimi mutamenti di destinazione d’uso”, in assenza di attività comunale.
E’ stata anche interessata anche la Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione degli aspetti di potenziale danno erariale.
Sono le disposizioni della sentenza commissariale che ha deciso la causa relative alle occupazioni illecite di parte del demanio civico di Rocca d’Evandro a causa delle reiterate attività comunali di cessioni mai precedute da legittime sdemanializzazioni.
La previsione urbanistica comunale di una zona industriale (zona P.I.P.) su terreni a uso civico non seguita da corretta procedura di sdemanializzazione fa sì che quei terreni non abbiano mai perso le caratteristiche di terre collettive.
Così si è consluso il procedimento aperto il 9 maggio 2024 presso il Commissariato per gli Usi Civici napoletano che ha verificato non solo l’illegittimità dei lavori di taglio di alberi e vegetazione varia anche con l’ausilio di mezzi meccanici nel bosco del Feudo Vandra, in Comune di Rocca d’Evandro (CE), e della medesima occupazione privata di terreni che appartengono tuttora al demanio civico su segnalazione (22 gennaio 2024) dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), seguita da un rapido intervento dei Carabinieri Forestale con gli accertamenti del caso. Successivamente questi ultimi avevano verificato (nota prot. n. 46/12/2024 del 4 marzo 2024) “l’esecuzione di un cambio di destinazione da bosco ceduo a terreno nudo, mediante l’eliminazione con mezzo meccanico della vegetazione arborea, per una superficie di mq 330 circa …in assenza di atti abilitativi” compiuta da una Società che vantava la disponibilità dell’area.
Conseguentemente, il Comune di Rocca d’Evandro – Area Tecnica e Vigilanza aveva emanato l’ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2024 con cui aveva sospeso il cantiere di taglio boschivo.
A distanza di sei mesi dalla sentenzacommissariale, tuttavia, non si ha notizia di alcuna concretaattività per il recupero al demanio civico dei terreni illegittimamente alienate e occupati.
I diritti di uso civico dei terreni irreversibilmente trasformati possono essere trasferiti su altri terreni di valore ambientale messi a disposizione da Comune e Regione.
A differenza di quanto affermato dal Comune, è ormai chiaro che l’area rientri nel demanio civico di Rocca d’Evandro, è inusucapibile e non commerciabile, i relativi diritti di uso civico sono imprescrittibili e non può subire cambi di destinazione (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale Campania n. 11/1981 e s.m.i.).
Le terre collettive del Feudo Vandra costituiscono un importante area naturale boscata fra Campania e Lazio.
La classificazione di “zona industriale” del sito da parte dello strumento urbanistico comunale è in palese contrasto con la natura boschiva del luogo, rientrante nello storico demanio civico del Feudo Vandra (accertato con decreti Commissario Usi Civici Campania e Molise del 2 settembre 1946 e del 6 maggio 1963, con assegnazione dei terreni a categoria A (boschi e pascoli) e a categoria B (coltivazioni) ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.
I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.
Boschi, pascoli, terreni agricoli, zone umide, litorali di proprietà collettiva, sebbene spesso tuttora oggetto di mire speculative e utilizzi incongrui.
Attualmente si stima che costituiscano il 7-10% del territorio nazionale italiano: qui il I Rapporto sulle Terre Collettive in Italia (marzo 2026).
I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.). Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).
Bisogna mettersi in testa una volta per tutte che i terreni a uso civico sono a destinazione ambientale e per l’uso sostenibile della collettività locale, i terreni a uso civico non sono un bancomat da utilizzare a piacimento e ora il Commissario per gli Usi Civici ha ristabilito la legalità e i diritti dei cittadini di Rocca d’Evandro sul loro demanio civico..
E le sentenze si rispettano e si attuano.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto da mailing list ambientalista, L.M., S.D., archivio GrIG)







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