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Riforma della Corte dei conti, non disturbate il manovratore.


Roma, Viale Mazzini, sede della Corte dei conti

Il 27 dicembre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente la riforma della Corte dei conti (disegno di legge A.S. n. 1457).

Così l’esito del voto: 93 a favore, 51 contrari, 5 astenuti.

Qui il testo approvato, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Per comprendere meglio ci aiuta il Servizio Studi del Senato (dossier n. 472).

Le disposizioni di cui all’articolo 1 sono principalmente preordinate: a modificare la definizione di “colpa grave”; a estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L’articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ed esercitare una nuova competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

L’articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l’efficienza, nonché prevedere, nell’ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

L’articolo 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l’articolo 5, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina concernente la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati.  La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Infine, l’articolo 6 stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Roma, Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale

Nel corso dell’iter legislativo è intervenuta la sentenza Corte cost. 17 luglio 2024, n. 132, con cui la Corte costituzionale – respingendo le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020  che ha previsto, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose (c.d. “scudo erariale”), tuttora vigente fino al 31 dicembre 2025 (art. 1 del decreto-legge n. 68/2025 convertito nella legge n. 100/2025), che ha ritenuto non irragionevole la disciplina oggetto della questione di costituzionalità, che limita al dolo la responsabilità amministrativa, non solo in quanto si tratta di una disciplina provvisoria (in vigore, al momento della sentenza, fino al 31 dicembre 2024) ma anche perché inserita a tutela di interessi di rilievo costituzionale in un contesto peculiare, determinato dalla crisi economica postpandemia e dall’attuazione del PNRR.

Però, la Corte ha rilevato la necessità di un intervento del legislatore che, alla scadenza della disciplina eccezionale oggetto della pronuncia, realizzi una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di “ristabilire una coerenza” tra la sua disciplina e le trasformazioni dell’amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la “fatica dell’amministrare” senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità.

Roma, Corte dei conti, Caserma Montezemolo, legioni romane in marcia (1936)

In proposito, la Corte ha precisato che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non potrà limitare l’elemento soggettivo della responsabilità al dolo, perché in tale modo il rischio (e il danno cagionato dall’agente) risulterebbe addossato quasi esclusivamente sulla collettività. Il giudice costituzionale indica alcune misure possibili tratte dalle “numerose analisi scientifiche della materia”, a cui il legislatore può attingere, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi dall’elemento psicologico della responsabilità. Le misure richiamate sono:

▪ un’adeguata tipizzazione della colpa grave così da evitare l’incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata ex post al giudice;

▪ l’introduzione di un limite massimo oltre il quale addossare il danno non al dipendente pubblico ma all’amministrazione nel cui interesse egli agisce, eventualmente accompagnata dalla previsione della rateizzazione del debito risarcitorio;

▪ la previsione di fattispecie obbligatorie di esercizio del potere riduttivo del giudice, normativamente tipizzate nei presupposti;

▪ il rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il contestuale abbinamento di una esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni;

▪ l’incentivazione delle polizze assicurative (attualmente non obbligatorie);

▪ l’eccezionale esclusione della responsabilità colposa per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso elevato rischio patrimoniale;

▪ previsioni finalizzate a scongiurare l’eventuale moltiplicazione delle responsabilità per i medesimi fatti materiali, spesso non coordinate tra loro.

In realtà, nel testo approvato c’è ben poco dello spirito delle indicazioni del Giudice delle Leggi.

L’art. 1 introduce una limitazione generalizzata della responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici amministratori, estendendola anche ai casi di colpa grave. Incide sul nucleo essenziale della responsabilità amministrativa, che storicamente si fonda proprio sulla colpa grave. Determina una compressione irragionevole della responsabilità personale, svuotandone la funzione preventiva.

Si pongono dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 (lesione del principio di uguaglianza fra i cittadini), 28 (lesione del principio di responsabilità per i funzionari pubblici) e 97 (lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

Roma, Corte dei conti, Caserma Montezemolo, esercito italiano in marcia (1936)

Inoltre, prevede il decorrere della prescrizione dell’azione erariale con decorrenza dalla commissione del fatto, anche se sia stata occultata dolosamente, con ciò introducendo di fatto un incentivo a comportamenti fraudolenti di occultamento del danno alle casse pubbliche e ponendo seri dubbi di costituzionalità in relazione all’art. 24 Cost. (tutela dei diritti e interessi legittimi).

Ancora. La responsabilità del funzionario e dell’amministratore pubblico è limitata: al 30% del danno accertato, comunque  non oltre il doppio della retribuzione annua, così scaricando gli effetti negativi del danno erariale in gran parte sulla collettività e recidendo il nesso fra danno arrecato e responsabilità personale.  Appaiono emergere fondati dubbi di costituzionalità riguardo gli artt. 28, 53 (lesione dei principi di equità e capacità contributiva) e 97 della Costituzione.

L’art. 2 rischia di introdurre una trasformazione della funzione consultiva della Corte dei conti in una sorta di scudo preventivo di irresponsabilità, in quanto, “in caso di mancata espressione del parere nel termine” di trenta giorni dalla ricezione della richiesta dello stesso, il parere “si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa”. Si tratta di una specie di esenzione automatica da responsabilità per inerzia della Corte dei conti, che, in assenza di adeguati incrementi di organici magistratuali e amministrativi, si tradurrà in espressioni di sistematico silenzio-assenso. Ciò pone dubbi non secondari sulla legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 97 e 100 (lesione dell’autonomia nei controlli da parte della Corte dei conti) della Costituzione. 

Si ricorda che la Corte dei conti è un’Istituzione indipendente, “è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo comma) sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, secondo comma). Da detta doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse della Corte dei conti che, nell’esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell’ordine giudiziario”.

Comprensibili, ma non giustificabili, i fastidi per i controlli della Corte dei conti, soprattutto quando tali fastidi oggettivamente danneggiano gli interessi della collettività dei cittadini.

Per capirci, limitandoci agli aspetti ambientali, interventi incisivi della Corte dei conti come quello sul disastroso ripascimento della spiaggia del Poetto (Cagliari) nel futuro saranno estremamente difficili.

Come si può comprendere, ogni cittadino dovrebbe fare le proprie approfondite considerazioni.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Roma, Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Disegno di legge A.S. n. 1457

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

(approvato definitivamente il 27 dicembre 2025)

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti »;

1.2) al terzo periodo, le parole: « , limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo »;

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

« 1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria »;

3) al comma 1-bis, le parole: « fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando il potere di riduzione e l’obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e »;

4) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso »;

5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:

« 1octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L’amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-decies. L’avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima »;

6) al comma 2, dopo le parole: « fatto dannoso » sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno » e dopo le parole: « occultamento doloso del danno » sono inserite le seguenti: « , realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione »;

7) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario »;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, lettera g), le parole: « di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi » sono sostituite dalle seguenti « di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

1quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter »;

3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 1 ».

Art. 2.

(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull’attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull’attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presìdi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all’ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l’esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell’istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all’ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l’altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l’accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l’esercizio dell’azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell’organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell’articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all’incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un’unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell’invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all’articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell’amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell’esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all’organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l’adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell’attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presìdi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a)c)d)g)i)p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

1. Fatto salvo l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 5.

(Modifica all’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui princìpi, ivi compresi i limiti dettati dall’articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ».

2. Le disposizioni del terzo comma dell’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

(foto da mailing list sociale, S.D., archivio GrIG)

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