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I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro.


bosco e girasoli

Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Progetto Prin Demania. Domini collettivi e usi civici nell’Italia centro-meridionale. Legislazione, giurisprudenza e fonti documentali dall’eversione feudale alla riforma agraria del 1950: materiali storici per l’istruzione dei giudizi commissariali dopo la l. 20 novembre 2017 n. 168, a cui partecipano le Università degli Studi di Padova, “Aldo Moro” di Bari, di Catania, di Camerino, “Magna Graecia” di Catanzaro, si svolge presso l’Aula Magna (Via Crociferi n. 91, Catania) nei giorni 22 – 24 ottobre 2025 il Convegno I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro.

I lavori possono essere seguiti anche online a questo link.

I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro (Catania, 22-24 ottobre 2025)

Il Convegno vuol costituire un momento rilevante di confronto sul tema ancora ben poco conosciuto delle terre collettive, che costituiscono fra il 7-10% del territorio nazionale italiano.

Boschi, pascoli, terreni agricoli, zone umide, litorali di proprietà collettiva, sebbene spesso tuttora oggetto di mire speculative e utilizzi incongrui.

Altopiano di Asiago

I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.

Lupo (Canis lupus, foto Raniero Massoli Novelli)

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

il massiccio del Gennargentu innevato visto dalla Giara

I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).  Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

Quindi, i beni in proprietà collettiva sono soggetti per legge a vincolo di destinazione e a vincolo ambientale: non possono essere oggetto di una concessione amministrativa che ne importi la trasformazione.

Un grande patrimonio ambientale collettivo che dobbiamo conservare e custodire per le generazioni future.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Monte Pollino (foto Antonio Iannibelli)

(foto Raniero Massoli Novelli, Antonio Iannibelli, M.D., S.D., archivio GrIG)

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