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La destinazione ad area agricola tutela il territorio.


campo di grano

Importante pronuncia del T.A.R. Lombardia in tema di classificazione di aree agricole per garantire una migliore vivibilità del territorio e del contesto comunale.

La sentenza T.A.R. Lombardia, MI, Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 434 ha riconosciuto legittima l’attività pianificatoria del Comune di Desio che aveva provveduto all’individuazione di aree classificate “E – agricole” nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), aree in precedenza edificabili (“C – residenziale, completamento urbanistico”).

Il Giudice amministrativo lombardo ha ricordato che “per costante giurisprudenza, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità. Si tratta, infatti, di scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281)”.

Non può, di conseguenza, esser invocato il principio dell’affidamento per pretendere il mantenimento delle precedenti classificazioni edificabili, perchè “non può invece ammettersi – in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali sopra riportati – l’insorgere di un affidamento al mantenimento delle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale in un momento antecedente all’accordo con il Comune finalizzato a darvi effettiva attuazione” in quanto “la posizione del soggetto che semplicemente aspiri a dare corso a una lottizzazione convenzionata non può essere equiparata a quella di chi sia pervenuto a regolare i propri rapporti con il Comune mediante una convenzione che ponga diritti e obblighi in capo alle parti”, non essendo “neppure ravvisabile la fattispecie del c.d. lotto intercluso”.

paesaggio agricolo

La motivazione, in casi simili, dev’essere desunta dai principi generali del piano: “il PGT di Desio del 2014 risulta essere ispirato chiaramente all’obiettivo di contenere il consumo del suolo e di indirizzare le politiche urbanistiche verso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale finalità costituisce la direttrice che informa l’intero impianto del nuovo strumento urbanistico, come reso evidente dalla relazione illustrativa, la quale si apre – significativamente – con un paragrafo 1.1 intitolato ‘Desio non può più espandere l’urbanizzato’ … In un tale contesto, è da ritenere che la scelta del Comune di rendere inedificabili le aree delle ricorrenti non sia manifestamente arbitraria o irragionevole, ma si ponga in linea con gli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso perseguire”.

Nella pianificazione urbanistica trova quindi spazio anche l’esigenza di salvaguardia ambientale: “’all’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi’” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656), proprio perchè “l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656).          Conseguentemente, “l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710; in termini analoghi, tra le tante: Id. 5 settembre 2016, n. 3806; Id., 25 maggio 2016, n. 2221; Id., 21 dicembre 2012, n. 6656; Id., 28 novembre 2012, n. 6040; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 giugno 2014, n. 1465)”.

Un autorevole sostegno giurisprudenziale, pertanto, per una migliore pianificazione, tesa allla tutela ambientale e della qualità della vita.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

campagna veneta

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 3 aprile 2017

TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 434 del 21 febbraio 2017

Urbanistica. Destinazione a verde agricolo.

La destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano.

 

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00434/2017 REG. PROV. COLL.

00537/2008 REG. RIC.

02306/2009 REG. RIC.

03110/2012 REG. RIC.

01171/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2008, proposto da:
Dickson Due s.r.l. (già Dickson s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore; Rampazzo Ing. Luigi & C. Costruzioni Edili – RAL.CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; dott. Luigi Paolo Rampazzo; Immobiliare Brianverde s.a.s. di Sellitti Luigi e C., in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Sala e Claudio Sala, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano, Via Hoepli, 3;

contro

CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, non costituito in giudizio;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero per i beni e le attività culturali, A.N.A.S. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti, con domicilio in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Comune di Desio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Galleria San Babila, 4/A;

nei confronti di

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella De Giorgi, Domenico Masucci e Luisa Maria Vivacqua, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, Via Filippo Corridoni, 39;
Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simona Pagnotta in Milano, Via Vincenzo Monti, 41;

sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2009, proposto da:
Dickson Due s.r.l. (già Dickson s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore; Rampazzo Ing. Luigi & C. Costruzioni Edili – RAL.CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; dott. Luigi Paolo Rampazzo; Immobiliare Brianverde s.a.s. di Sellitti Luigi e C., in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Sala e Claudio Sala, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano, Via Hoepli, 3;

contro

Comune di Desio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Galleria San Babila, 4/A;
Provincia di Milano non costituito in giudizio;

nei confronti di

Provincia di Milano, non costituita in giudizio;
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella De Giorgi, Domenico Masucci e Luisa Maria Vivacqua, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, Via Filippo Corridoni, 39;

sul ricorso numero di registro generale 3110 del 2012, proposto da:
Dickson Due s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Immobiliare Brianverde s.a.s. di Sellitti Luigi e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Sala e Claudio Sala, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano, Via Hoepli, 3;

contro

Comune di Desio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Colombo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A. M. Poggi, in Milano, Via Beccaria, 5;

nei confronti di

Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2015, proposto da:
Dickson Due s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Immobiliare Brianverde s.a.s. di Sellitti Luigi e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Sala, Claudio Sala e Silvia Rolando, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano, Via Hoepli, 3;

contro

Comune di Desio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Colombo, con domicilio eletto presso ATAP Coop a r.l., in Milano, Piazza Cinque Giornate, 10;
Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 537 del 2008:

– in parte qua della Deliberazione CIPE n. 77 in data 29 marzo 2006, recante approvazione del progetto preliminare della “Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo”, pubblicata sulla G.U. n. 273 del 23 novembre 2006, unitamente agli Allegati, allo stato non conosciuti;

– della delibera di Giunta Regionale n. 7/17643 del 21 maggio 2004 nonché della delibera di Giunta Regionale n. VII/20902 del 16 febbraio 2005, entrambe richiamate nella Deliberazione CIPE n. 77/2006, allo stato non conosciute;

– di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/ o comunque connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 49489 in data 21 dicembre 2007, a firma del Direttore del Settore tecnico – Servizio edilizia privata ed urbanistica del Comune di Desio;

e con condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi;

quanto al ricorso n. 2306 del 2009:

per l’annullamento

in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale di Desio n. 29 del 20 aprile 2009, avente ad oggetto “Esame controdeduzioni alle osservazioni presentate dal P.G.T. (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole). Approvazione definitiva”;

nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti e, in particolare: in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 18 ottobre 2008, avente ad oggetto “Adozione ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, degli atti costituenti il P.G.T.: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole”;

quanto al ricorso n. 3110 del 2012:

per l’annullamento

in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale di Desio n. 35 del 3 luglio 2012, avente ad oggetto “Esame controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante degli atti di PGT – Approvazione definitiva”;

nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti e, in particolare, per quanto occorrer possa:

– in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 8 novembre 2011, avente ad oggetto “Variante degli atti di PGT – Adozione”;

– in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 6 dicembre 2011, avente ad oggetto “Presa d’atto delle correzioni ed integrazioni del testo della variante al PGT adottata con deliberazione C.C. n. 38/2011”;

– in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 198 del 21 agosto 2012, avente ad oggetto “Varianti al PGT approvate dal Consigio Comunale con deliberazione n. 35 del 3 luglio 2012 e n. 36 del 4 luglio 2012 – Presa d’atto del testo del PGT come modificato a seguito dell’approvazione definitiva”;

– delle note del Settore edilizia privata ed urbanistica, prot. n. 26978 del 20 settembre 2012, aventi ad oggetto “controdeduzioni alla variante degli atti di PGT adottata con deliberazione C.C. n. 38 dell’8 novembre 2011 e successivamente approvata con deliberazione C.C. n. 35 del 3 luglio 2012”, ricevute da Dickson Due s.r.l. e Immobiliare Brianverde s.a.s. in data 4 ottobre 2012;

– della determinazione della Giunta provinciale di Monza e Brianza n. 1399/2012 del 30 maggio 2012, recante approvazione dei contenuti della Relazione istruttoria allegata, a mezzo della quale è stata espressa valutazione di compatibilità con il P.T.C.P. vigente, provvedimento non conosciuto, richiamato nella delibera di Consiglio comunale n. 35 del 2012;

e per la condanna del Comune di Desio al risarcimento dei danni subiti e subendi;

quanto al ricorso n. 1171 del 2015:

per l’annullamento, in parte qua

– della delibera del Consiglio comunale di Desio n. 47 del 24 settembre 2014, con la quale è stato approvato il nuovo PGT;

– di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 6 febbraio 2014, con la quale è stato adottato in nuovo PGT, unitamente agli allegati; la determinazione dirigenziale n. 1970 del 4 agosto 2014, con la quale la Provincia di Monza e Brianza ha espresso parere di compatibilità, unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale n. 82 del 30 luglio 2014, relativa alle proposte comunali di modifica o integrazioni degli atti di piano provinciale, atti non conosciuti, richiamati nella delibera di approvazione del nuovo PGT;

e per la condanna del Comune di Desio al risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Lombardia, del Comune di Desio, di A.N.A.S. s.p.a., di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con ricorso iscritto al numero di R.G. 537 del 2008, Dickson s.r.l. (ora Dickson Due s.r.l.), Rampazzo Ing. Luigi & C. Costruzioni Edili – RAL.CO s.r.l., Immobiliare Brianverde s.a.s. di Sellitti Luigi e C., nonché il dott. Luigi Paolo Rampazzo hanno impugnato la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 77 del 29 marzo 2006, recante l’approvazione del progetto preliminare della “Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”. Hanno inoltre impugnato alcuni atti presupposti, nonché il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Desio il 21 dicembre 2007.

1.1 Le società ricorrenti hanno allegato nel ricorso di essere proprietarie di un complesso di aree ricadenti, in base al Piano Regolatore Generale (PRG), in zona C residenziale, la cui trasformazione edificatoria era subordinata all’approvazione di un apposito piano attuativo, denominato C15.

Secondo quanto pure allegato nel ricorso, l’ambito oggetto della prevista trasformazione è interamente di proprietà delle società ricorrenti, salvo una porzione di proprietà comunale. Le società hanno perciò presentato al Comune, in data 30 maggio 2005, un’istanza con la quale chiedevano all’Ente di partecipare alla lottizzazione, oppure di negoziare la cessione dell’area in favore delle richiedenti, al fine di consentire di dare corso alla formazione del piano attuativo. A tale richiesta è seguita la nota comunale del 9 agosto 2005, con la quale è stato reso noto che l’area era, in realtà, di proprietà del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (CIMEP), ma che era in corso l’acquisizione della stessa da parte del Comune.

Successivamente, divenuto proprietario dell’area, il Comune ha emesso la deliberazione n. 76 del 27 ottobre 2006, con la quale ha deliberato la vendita ai pubblici incanti del terreno incluso nel perimetro del futuro piano di lottizzazione C15.

L’asta, fissata per il 19 dicembre 2006, è stata però annullata; circostanza, questa, che i ricorrenti dichiarano di aver appreso il 18 dicembre 2006, ossia il giorno precedente a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere la procedura.

I ricorrenti affermano, poi, di essere venuti a conoscenza soltanto il 24 dicembre 2007, a seguito del rilascio di apposito certificato di destinazione urbanistica, della circostanza che il 29 marzo 2006 era stato approvato dal CIPE il progetto preliminare dell’autostrada Pedemontana Lombarda, comportante la realizzazione di uno svincolo nell’area destinata alla lottizzazione C15.

1.2 Da ciò la proposizione del ricorso, con il quale sono stati allegati i seguenti motivi:

  1. I) violazione delle garanzie procedimentali, in quanto la procedura di approvazione del progetto preliminare dell’infrastruttura viaria si sarebbe svolta senza previa comunicazione di avvio del procedimento, così impedendo ai ricorrenti di proporre soluzioni alternative, idonee al contemperamento dei contrapposti interessi;
  2. II) carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché perplessità e illogicità manifeste della deliberazione del CIPE, derivanti proprio dalla mancata acquisizione e ponderazione dell’interesse delle società ricorrenti, che avevano maturato un affidamento in relazione al comportamento tenuto dal Comune;

III) contraddittorietà, perplessità e illogicità dell’operato del Comune, poiché l’Ente avrebbe taciuto la situazione fino al rilascio del certificato di destinazione urbanistica in favore delle società ricorrenti e, inoltre, non si sarebbe attivato per reperire alternative idonee a soddisfare la finalità di consentire la realizzazione della lottizzazione C15; l’agire del Comune avrebbe determinato, inoltre, un aggravio economico per la realizzazione dell’arteria stradale, stante la necessità di indennizzare i proprietari espropriati corrispondendo il valore venale degli immobili.

Con lo stesso ricorso è stata chiesta anche la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.

1.3 Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri specificati in epigrafe, A.N.A.S. s.p.a., la Regione Lombardia, il Comune di Desio, Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.

  1. Con un secondo ricorso, iscritto al numero di R.G. 2306 del 2009, i medesimi ricorrenti hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale di Desio n. 29 del 20 aprile 2009, recante l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), in una con la precedente delibera di adozione, n. 85 del 18 ottobre 2008.

2.1 Nel proporre questa seconda impugnazione, i ricorrenti hanno affermato che, una volta venuti a conoscenza dell’approvazione del progetto preliminare dell’autostrada Pedemontana Lombarda, essi hanno predisposto una soluzione progettuale volta a contemperare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’arteria viaria con gli interessi privati di utilizzazione dell’area per l’edificazione. Tale soluzione è stata sottoposta in data 16 maggio 2008 a Concessioni Autostradali Lombarde – CAL s.p.a., che il successivo 23 maggio ha rilasciato un’attestazione di compatibilità tecnica per la realizzazione delle opere del piano attuativo C15 ricadenti in fascia di salvaguardia.

Ottenuta tale attestazione, i ricorrenti hanno presentato al Comune, in data 15 luglio 2008, un’istanza diretta a ottenere la conferma, nel PGT in corso di formazione, della destinazione dell’ambito C15 già prevista dal PRG, allo scopo di poter dare attuazione alla relativa trasformazione.

Il PGT adottato il 18 ottobre 2008 è stato, tuttavia, ritenuto dai ricorrenti non rispondente alle loro esigenze, in quanto prevedeva la classificazione delle aree di loro proprietà come “Aree di Completamento soggette a permesso di costruire convenzionato – indirizzo funzionale residenziale”, con assegnazione di un indice di edificabilità territoriale di 0,3 mq/mq, inferiore all’indice di utilizzazione fondiaria di 0,93 mq/mq previsto dal precedente strumento urbanistico.

I ricorrenti hanno quindi presentato un’osservazione, con la quale hanno chiesto la conferma della capacità edificatoria già prevista dal PRG e, in subordine, di sospendere ogni determinazione sul punto fino all’approvazione del progetto definitivo del sistema viabilistico pedemontano da parte del CIPE.

In sede di approvazione del piano, l’osservazione è stata parzialmente accolta, confermando la capacità edificatoria già attribuita all’area in sede di adozione, ma stabilendo che la disciplina urbanistica così fissata si intendesse soggetta a riesame a seguito dell’approvazione del progetto definitivo della viabilità della Pedemontana Lombarda.

2.2 Il ricorso diretto contro previsioni del PGT è affidato a un unico motivo, con il quale i ricorrenti hanno allegato che il Comune non avrebbe minimamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere solo parzialmente l’osservazione formulata al piano adottato. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe avuto invece l’onere di esplicitare le ragioni di pubblico interesse alla base delle sue scelte, a fronte di una situazione in cui l’accordo finalizzato a dare corso alla lottizzazione dell’area non si era concretizzato, a suo tempo, solo per poco, e comunque per ragioni estranee alla volontà dei proprietari. Inoltre, la previsione pianificatoria recante un rinvio al futuro del riesame della disciplina avrebbe contenuto generico, e tale da non assicurare alcuna tutela alle ragioni degli interessati.

2.3 Si sono costituiti in giudizio il Comune di Desio e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

  1. Con un terzo ricorso, iscritto al numero di R.G. 3110 del 2012, le sole Dickson Due s.r.l. e Immobiliare Brianverde s.a.s. hanno impugnato – unitamente agli atti presupposti – la deliberazione del Consiglio comunale di Desio n. 35 del 3 luglio 2012, recante l’approvazione di una variante parziale al PGT.

3.1 In particolare, le ricorrenti hanno allegato che la variante avrebbe reso sostanzialmente inedificabile il complesso immobiliare di loro proprietà, includendolo in parte tra le aree destinate all’agricoltura e di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico, e in parte tra le aree destinate a sede dell’autostrada Pedemontana e relativa fascia di rispetto.

3.2 Contro le nuove scelte pianificatorie assunte dall’Amministrazione comunale le ricorrenti hanno allegato quanto segue:

  1. I) la scelta di classificare le aree come destinate all’agricoltura, affermandone la valenza paesaggistica, sarebbe del tutto irragionevole, trattandosi di un ambito compreso tra zone urbanizzate e delimitato a nord dall’autostrada; si tratterebbe, inoltre, di una determinazione ingiustificatamente lesiva dell’affidamento delle ricorrenti, le quali non avrebbero potuto dare attuazione, a suo tempo, alle previsioni del PRG, mediante la predisposizione del piano attuativo, solo a causa del comportamento ostativo del Comune, proprietario di una parte dell’area;
  2. II) il Comune avrebbe controdedotto in modo incompleto, generico e apodittico alle osservazioni, presentate dalle ricorrenti a seguito dell’adozione della variante, con le quali si chiedeva il mantenimento dell’indice di utilizzazione fondiaria previsto dal PRG (0,93 mq/mq) e il ripristino della possibilità di edificazione prevista dal PGT, eliminata a seguito della riclassificazione dei terreni come aree destinate all’agricoltura;

III) contraddittorietà, perplessità e illogicità dell’operato del Comune, il quale si era mostrato favorevole all’attuazione dell’ambito edificatorio previsto dal PRG, fino all’emergere della questione relativa alla localizzazione dell’autostrada Pedemontana, ma poi, una volta venuto meno ogni ostacolo all’edificazione, per effetto dell’attestazione di compatibilità tecnica rilasciata da CAL s.p.a., avrebbe precluso inopinatamente la possibilità di dare corso alla trasformazione dell’area; la scelta del Comune sarebbe contraddittoria anche rispetto al comportamento dell’Amministrazione in una controversia tributaria insorta con Dickinson Due s.r.l., in relazione alla determinazione della base imponibile su cui calcolare l’ICI per l’anno 2005: controversia che si è conclusa con una conciliazione, con la quale le parti si sono date atto dell’edificabilità dell’area e dell’impossibilità di trasformarla, a causa del mancato stralcio o vendita dell’area comunale; analoghe conclusioni il Comune avrebbe raggiunto per l’imposta relativa all’anno 2006.

Le ricorrenti hanno inoltre proposto domanda di risarcimento del danno.

3.3 Si è costituito in giudizio il Comune di Desio.

  1. Con un quarto ricorso, iscritto al numero di R.G. 1171 del 2015, Dickson Due s.r.l. e Immobiliare Brianverde s.a.s. hanno impugnato – unitamente agli atti presupposti – la deliberazione del Consiglio comunale di Desio n. 47 del 24 settembre 2014, recante l’approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio.

4.1 Le nuove previsioni pianificatorie hanno, in particolare, incluso le aree delle ricorrenti tra gli spazi aperti agricoli a compensazione ecologica-ambientale.

4.2 Al riguardo, le ricorrenti hanno allegato che:

  1. I) la scelta compiuta dal Comune avrebbe sostanzialmente riproposto l’azzonamento ad area agricola, e sarebbe, come tale, impropria e contraddittoria, oltre che lesiva dell’affidamento delle ricorrenti;
  2. II) l’osservazione presentata dalle ricorrenti, che chiedevano il ripristino delle potenzialità edificatorie attribuite all’area dal previgente PRG, sarebbe stata respinta con controdeduzioni incomplete, generiche, apodittiche ed errate; in ogni caso, l’inclusione del compendio immobiliare, ad opera del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e della Brianza, nell’ambito della rete verde di ricomposizione paesaggistica (articolo 31 delle NTA del PTCP) e del Corridoio trasversale della rete verde (articolo 32 delle NTA del PTCP) non sarebbe ostativa all’edificazione, contrariamente a quanto affermato dal Comune;

III) contraddittorietà, perplessità e illogicità dell’operato del Comune, per le ragioni già illustrate nel terzo motivo del ricorso R.G. n. 3110 del 2012.

Le ricorrenti hanno inoltre proposto domanda di risarcimento del danno.

4.3 Si è costituito in giudizio il Comune di Desio.

  1. All’udienza pubblica del 30 novembre 2016 le cause R.G. n. 537 del 2008, n. 2306 del 2009 n. 3110 del 2012 e n. 1171 del 2015 sono state chiamate e sono quindi passate in decisione.

DIRITTO

  1. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario disporre, ai sensi dell’articolo 70 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi R.G. n. 537 del 2008, n. 2306 del 2009, n. 3110 del 2012 e n. 1171 del 2015, stanti le evidenti ragioni di connessione.
  2. Ciò posto, vanno anzitutto esaminate le domande impugnatorie proposte con i diversi ricorsi.
  3. In tale prospettiva, il Collegio deve rilevare che le domande di annullamento proposte con il ricorso R.G. 537 del 2008 sono in parte irricevibili e in parte inammissibili.

3.1 Quanto al primo profilo, è infatti fondata l’eccezione – sollevata dall’Avvocatura dello Stato e dalle difese della Regione Lombardia, di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e di CAL s.p.a.– di tardività dell’impugnazione della delibera del CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 e, conseguentemente, anche delle delibere regionali in essa richiamate.

La Sezione ha, infatti, già avuto modo di affermare che il termine per proporre ricorso contro una delibera di approvazione del progetto di una infrastruttura strategica, quale quella di cui si tratta, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e poi della Parte I, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora abrogato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disposta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento CIPE 9 luglio 1998, n. 63. Inoltre, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche è prevista dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (oggi abrogato, ma applicabile alla presente fattispecie ratione temporis). Si tratta, quindi, di una pubblicazione “prevista da disposizioni di legge o di regolamento”, ai sensi dall’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (vigente al tempo della proposizione del ricorso, e oggi sostituito dall’articolo 41, comma 2 cod. proc. amm.), e come tale idonea a far decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2963; Id., Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 394; Id., Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2047; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 23 febbraio 2016, n. 373, relativa all’impugnazione della stessa delibera CIPE censurata nel presente giudizio; v. anche: Id., Sez. III, 30 luglio 2013, n. 2018; Id., Sez. II, 25 maggio 2010, n. 1669; TAR Lombardia, Brescia, 14 agosto 2008, n. 859).

Nel caso oggetto del presente giudizio, la delibera impugnata è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2006, mentre il ricorso è stato presentato alla notifica il 21 febbraio 2008, e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

L’impugnazione è, quindi, irrimediabilmente tardiva, e va perciò dichiarata irricevibile.

3.2 E’, invece, inammissibile – come correttamente eccepito dalla difesa comunale – l’impugnazione del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 49489, rilasciato dal Comune di Desio in data 21 dicembre 2007.

Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il certificato di destinazione urbanistica ha portata meramente ricognitiva di situazioni di fatto e di diritto altrove definite e, come tale, è sfornito di ogni efficacia provvedimentale e, quindi, privo di concreta lesività, il che ne rende inammissibile l’autonoma impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 505; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 24 marzo 2016, n. 586; TAR Lazio, Latina, 22 maggio 2013, n. 482; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2012, n. 2241; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 21).

  1. Le domande di annullamento proposte con i ricorsi n. 2306 del 2009 e n. 3110 del 2012 sono invece ormai prive d’interesse per i ricorrenti.

Con tali ricorsi sono stati impugnati – rispettivamente – il PGT approvato dal Comune di Desio con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20 aprile 2009 e la variante parziale apportata al medesimo piano con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 3 luglio 2012, unitamente agli atti presupposti alle predette deliberazioni.

Le previsioni pianificatorie censurate sono state, però, ormai sostituite dalla variante generale al PGT, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2014. E, per costante giurisprudenza, nel caso in cui venga impugnata la prescrizione contenuta in un piano urbanistico, qualora nelle more del giudizio tale strumento sia interamente sostituito da un altro piano, non vi è più interesse a discutere sul precedente strumento, anche laddove il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata (cfr., ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 731; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 dicembre 2015, n. 2640; Id., 29 ottobre 2015, n. 2276).

Da ciò l’improcedibilità di tali domande.

  1. Va quindi presa in esame l’impugnazione proposta con il ricorso R.G. n. 1171 del 2015, diretta contro la richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2014, di approvazione della variante generale costituente il c.d. nuovo PGT di Desio.

5.1 Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che la scelta di includere le aree delle ricorrenti negli “Spazi aperti ed agricoli – aa3 – Spazi aperti agricoli a compensazione ecologica – ambientale” contrasterebbe con la vocazione edificatoria del compendio immobiliare e sarebbe contraddittoria e lesiva dell’affidamento maturato dalle stesse società.

Le censure non possono essere accolte.

5.1.1 Per costante giurisprudenza, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità. Si tratta, infatti, di scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281).

In questa prospettiva, le scelte urbanistiche non necessitano, di regola, di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano (Ad. plen., n. 24 del 1999), salvo che ricorra una delle evenienze che, in conformità ai consolidati indirizzi della giurisprudenza (più volte richiamati anche da questa Sezione; v., tra le ultime: TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 settembre 2016, n. 1680; Id., 23 marzo 2015, n. 783; Id., 30 settembre 2014, n. 2404; Id., 22 luglio 2014, n. 1972), determinano un onere motivatorio più incisivo. Tali evenienze sono state ravvisate: a) nella lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi del titolo edilizio o di silenzio rifiuto su domanda di rilascio del permesso di costruire, ecc.; b) nel caso in cui l’autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6401; Id., 4 marzo 2003, n. 1197); c) nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico effettui un sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (cd. aree standard), quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati dall’art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 e dall’art. 9, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (cfr. Ad. plen. n. 24 del 1999; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 4).

Non costituisce, invece, posizione di affidamento tutelabile in sede giurisdizionale quella del soggetto che veda semplicemente assegnata alla sua area una disciplina peggiorativa rispetto a quella dettata dai previgenti atti di pianificazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3571; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30 settembre 2014, n. 2404; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 1143).

5.1.2 Nel caso oggetto del presente giudizio, le ricorrenti affermano di essere titolari di un particolare affidamento, derivante dalla circostanza di non essere pervenute alla stipulazione della convenzione di lottizzazione con il Comune – sulla base del PRG vigente fino all’entrata in vigore del PGT del 2009 – soltanto per ragioni ad esse non imputabili.

Occorre tuttavia rilevare che la posizione del soggetto che semplicemente aspiri a dare corso a una lottizzazione convenzionata non può essere equiparata a quella di chi sia pervenuto a regolare i propri rapporti con il Comune mediante una convenzione che ponga diritti e obblighi in capo alle parti. Le ragioni per le quali le trattative tra le parti non abbiano condotto alla stipulazione della convenzione possono infatti assumere rilevanza eventualmente, sussistendone i presupposti, al fine di fondare un titolo di responsabilità precontrattuale. Non può invece ammettersi – in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali sopra riportati – l’insorgere di un affidamento al mantenimento delle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale in un momento antecedente all’accordo con il Comune finalizzato a darvi effettiva attuazione.

D’altro canto, non può non rilevarsi che, nel caso oggetto del presente giudizio, la stipulazione della convenzione non era imminente al momento della modifica delle previsioni di piano, non essendo stato ancora elaborato neppure il progetto di piano attuativo. Pertanto – a prescindere dalla valutazione delle ragioni di tale situazione di fatto – è da escludere in ogni caso che i ricorrenti potessero vantare un affidamento qualificato alla conservazione delle previsioni di trasformazione del suolo contenute nel previgente strumento urbanistico generale.

5.1.3 Deve, poi, rimarcarsi che nel caso di specie non è neppure ravvisabile la fattispecie del c.d. lotto intercluso.

Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, le aree interessate non costituiscono – come affermato dalle ricorrenti – un fazzoletto di terra delimitato in parte dall’autostrada Pedemontana Lombarda e in parte da zone edificate. Si tratta invece di un compendio di superficie superiore a 5.000 mq, non intercluso all’interno del tessuto urbano consolidato, ma posto ai margini di questo.

5.1.4 In coerenza con i principi sopra esposti, va quindi esclusa la sussistenza di situazioni che imponevano al Comune un onere di motivazione rafforzata delle scelte inerenti alla destinazione delle aree delle ricorrenti.

5.1.5 Ciò posto, deve ancora evidenziarsi, in punto di fatto, che tali aree ricadono nell’ambito della rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP e, inoltre, sono interessate dal passaggio del Corridoio trasversale della rete verde, disciplinato dall’articolo 32 delle NTA del PTCP; corridoio consistente in una fascia di rispetto di rilevante ampiezza lungo il tracciato dell’autostrada, con finalità di compensazione ambientale.

Occorre poi aggiungere che il PGT di Desio del 2014 risulta essere ispirato chiaramente all’obiettivo di contenere il consumo del suolo e di indirizzare le politiche urbanistiche verso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale finalità costituisce la direttrice che informa l’intero impianto del nuovo strumento urbanistico, come reso evidente dalla relazione illustrativa, la quale si apre – significativamente – con un paragrafo 1.1 intitolato “Desio non può più espandere l’urbanizzato” (v. doc. 1 del Comune, p. 14).

5.1.6 In un tale contesto, è da ritenere che la scelta del Comune di rendere inedificabili le aree delle ricorrenti non sia manifestamente arbitraria o irragionevole, ma si ponga in linea con gli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso perseguire.

E, in questa prospettiva, non sono condivisibili le affermazioni delle ricorrenti, secondo le quali l’illegittimità delle previsioni dello strumento urbanistico deriverebbe dall’assenza di vocazione agricola e di profili di pregio ecologico e paesistico delle aree. La giurisprudenza ha infatti ormai chiarito che la nozione di naturale vocazione edificatoria può essere appropriatamente impiegata soltanto nel contesto delle vicende espropriative, mentre non si attaglia al diverso ambito della disciplina d’uso dei suoli, poiché – postulando la preesistenza di una edificabilità di fatto – contraddice la sottoposizione di ogni attività edilizia alle scelte pianificatorie dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656).

D’altro canto, è parimenti acclarato che “all’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi” (così ancora Cons. Stato n. 6656 del 2012, cit.). E ciò in quanto “l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo”, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710; in termini analoghi, tra le tante: Id. 5 settembre 2016, n. 3806; Id., 25 maggio 2016, n. 2221; Id., 21 dicembre 2012, n. 6656; Id., 28 novembre 2012, n. 6040; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 giugno 2014, n. 1465).

In tale prospettiva, deve pure ricordarsi che, per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (cfr, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 830; Id., 16 novembre 2011, n. 6049; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30 settembre 2016, n. 1766; Id., 11 dicembre 2013, n. 2808; Id., 20 giugno 2012, n. 1720).

Nel caso di specie, l’interesse dell’area dal punto di vista ecologico e paesaggistico è stato, del resto, espressamente riconosciuto da Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, non impugnato dalle ricorrenti. A questo proposito, è poi utile aggiungere che la mera circostanza che le aree siano prossime a centri abitati e a un’importante arteria stradale di per sé non vale a escluderne la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale. E, a ben vedere, proprio tale valutazione risulta essere sottesa alle previsioni del PGT relative alle aree delle ricorrenti, che sono state incluse, non a caso, tra quelle “di compensazione ecologica – ambientale”.

5.1.7 In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, le censure articolate con il primo motivo di impugnazione vanno quindi respinte.

5.2 Parimenti infondate sono le doglianze proposte con il secondo motivo, ove le ricorrenti lamentano l’eccessiva genericità delle controdeduzioni comunali alla loro osservazione e sostengono, inoltre, che – contrariamente a quanto affermato dal Comune – l’inclusione dell’area nella rete verde di ricomposizione paesaggistica e nel corridoio ambientale non la renderebbe per ciò solo inedificabile.

5.2.1 Al riguardo, occorre ricordare che per costante giurisprudenza le osservazioni successive all’adozione costituiscono meri apporti collaborativi dei cittadini, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l’Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3294).

Nel caso di specie, l’osservazione tendente a ottenere il ripristino delle potenzialità edificatorie attribuite all’area delle ricorrenti dal PRG è stata respinta evidenziando che l’area è all’esterno del tessuto urbano consolidato e ricade nella rete verde di ricomposizione paesaggistica e nel corridoio trasversale della rete verde. Da ciò la conclusione che – trattandosi di ambito non edificabile già nel PGT vigente alla data di entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico – non fosse consentito prevedere alcuna forma di consumo di suolo (doc. 26 delle ricorrenti).

Si tratta di una motivazione per nulla generica o apodittica, né – tanto meno – errata. L’Amministrazione ha infatti rigettato la richiesta di modifica della disciplina del compendio rinviando alle prescrizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che hanno imposto un regime di particolare tutela in relazione alle aree delle ricorrenti. E se è vero che gli articoli 31 e 32 del PTCP non escludono in modo assoluto l’edificazione, ma la consentono in alcuni limitati casi, è pure vero che tali fattispecie non risultano essersi verificate nel caso in esame. Il Comune ha infatti evidenziato – come detto – che il compendio era già inedificabile in base alle previsioni previgenti al nuovo PGT, per cui la possibilità di reintrodurre una destinazione edificatoria non è stata salvaguardata dalla disciplina della rete verde contenuta nel PTCP. Quanto alla porzione inclusa nel Corridoio trasversale della rete verde, è la stessa parte ricorrente a evidenziare che la trasformazione edificatoria potrebbe essere consentita nei soli casi e modi previsti dall’articolo 32 del PTCP, che in ogni caso richiede un apposito accordo tra Comune e Provincia. Tale accordo nella specie non è intercorso, né il Comune poteva ritenersi onerato a perseguirlo.

5.2.2 Non risulta, infine, comprovato il lamentato difetto di istruttoria in relazione al recepimento delle previsioni del PTCP alla scala comunale. L’affermazione è infatti posta dalle ricorrenti in relazione alle allegate caratteristiche oggettive delle aree. Su tali caratteristiche, e sulla valutazione che è consentito operarne nel quadro delle scelte urbanistiche, valgono – tuttavia – le considerazioni sopra esposte, alle quali si rinvia.

5.3 E’, infine, da respingere anche il terzo motivo, con il quale le ricorrenti affermano la ritenuta contraddittorietà del comportamento del Comune, che avrebbe impedito di fatto la trasformazione edificatoria dell’area, e che avrebbe anche riconosciuto, ai fini dell’imponibile ICI per gli anni 2005 e 2006, la natura di area edificabile, ma non trasformabile di fatto, per la mancata cessione della porzione di proprietà dello stesso Comune nell’ambito da attuare (in base al PRG) mediante piano di lottizzazione.

Le vicende attinenti alla mancata attuazione delle trasformazioni edificatorie previste nel PRG – che non costituisce neppure lo strumento immediatamente precedente all’attuale strumento urbanistico, essendo stato superato già dal PGT del 2009, e poi dalla variante parziale del 2012 – possono rilevare, eventualmente, ai fini della valutazione dell’operato del Comune, ma non possono dare luogo all’illegittimità delle previsioni del PGT del 2015, che sono sorrette, come detto, di per sé stesse, da adeguata motivazione e non risultano manifestamente illogiche o arbitrarie.

5.4 In definitiva, l’impugnazione del PGT del 2015, proposta con il ricorso R.G. n. 1171 del 2015, va respinta.

  1. Occorre a questo punto prendere in esame le domande risarcitorie proposte con i ricorsi R.G. n. 537 del 2008, n. 3110 del 2012 e n. 1171 del 2015.

Tali domande sono dirette a ottenere il ristoro del danno consistente nell’impossibilità di dare corso alla lottizzazione delle aree sin dal 2005.

6.1 Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, secondo principi giurisprudenziali consolidati, e che il Collegio condivide, “nel giudizio risarcitorio che si svolge davanti al giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e 63, co. 1 e 64, co. 1, c.p.a. (secondo cui l’onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno la piena disponibilità), non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo (o omesso) esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della domanda” (Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823). Incombe, quindi, sulla parte danneggiata l’onere di provare la presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale: condotta, evento, nesso di causalità, antigiuridicità, colpevolezza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2014, n. 6450).

  1. Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, deve anzitutto rilevarsi che il rigetto nel merito dell’impugnazione del PGT del 2015 fa venir meno ogni profilo di antigiuridicità del pregiudizio che le ricorrenti possono aver subito a far data dall’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico.
  2. Per ciò che attiene al periodo precedente – in relazione al quale le censure proposte con i diversi ricorsi sono in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte improcedibili, secondo quanto sopra detto – il Collegio esclude che vi sia un interesse delle parti ricorrenti allo scrutinio nel merito delle doglianze allegate, poiché le domande risarcitorie sono, in ogni caso, infondate. E ciò per mancanza di prova sia del nesso di causalità tra i provvedimenti impugnati e il pregiudizio allegato, sia della colpa dell’amministrazione.
  3. Va, anzitutto, considerato il profilo attinente al nesso di causalità.

9.1 Al riguardo, deve osservarsi che la deliberazione del CIPE di approvazione del progetto preliminare dell’autostrada, impugnata con il primo ricorso, non ha impedito, di per sé, la realizzazione della lottizzazione prevista dal PRG. Tale circostanza è stata affermata già nella relazione del tecnico delle ricorrenti, datata 12 febbraio 2008, depositata con il primo ricorso (v. doc. 9 nel ricorso R.G. n. 537 del 2008), ed è stata definitivamente comprovata a seguito del rilascio, da parte di CAL s.p.a., dell’attestazione di compatibilità tecnica della lottizzazione rispetto alla realizzazione dell’arteria stradale.

Ne deriva che non sussiste alcun rapporto di causalità tra tale provvedimento e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. E’ quindi da escludersi in radice – per ammissione delle stesse ricorrenti – qualunque responsabilità delle Amministrazioni, diverse dal Comune di Desio, destinatarie della domanda risarcitoria proposta con il ricorso R.G. 537 del 2008, ed evocate in giudizio proprio in relazione alla richiamata delibera del CIPE.

9.2 E’, parimenti, da escludere qualunque efficienza causale nella determinazione del pregiudizio allegato anche del certificato di destinazione urbanistica, impugnato con lo stesso ricorso R.G. n. 537 del 2008. Come detto, si tratta di un atto di portata meramente ricognitiva, e di per sé non lesivo, per cui non può in esso rinvenirsi la fonte dell’impossibilità di realizzare l’intervento edificatorio.

9.3 Vanno, quindi, prese in esame – sempre dal punto di vista della prova del nesso di causalità – le previsioni del PGT del 2009 (che ha stabilito l’edificabilità residenziale nelle aree delle ricorrenti, ma con un indice inferiore rispetto al PRG, previo permesso di costruire convenzionato, e dunque senza necessità di piano attuativo) e quelle della variante parziale del 2012 (che ha reso le aree sostanzialmente inedificabili).

9.3.1 Al riguardo, il Collegio deve constatare che tali nuove determinazioni urbanistiche sono sopravvenute dopo un rilevante lasso di tempo dalla data in cui – nel dicembre del 2006 – il Comune ha annullato l’asta bandita per la vendita della porzione di sua proprietà ricadente nel perimetro dell’ambito C15, con ciò precludendo la possibilità di elaborare il piano attuativo. Le previsioni del 2009 e del 2012, pertanto, non costituiscono la causa da cui è dipesa l’impossibilità di dare corso alla lottizzazione, poiché la ragione prima che ha determinato tale impossibilità è da individuare proprio nella mancata alienazione della porzione di terreno di proprietà del Comune (o nella mancata partecipazione dello stesso Ente alla lottizzazione). E invero, anche laddove – accogliendo le osservazioni delle ricorrenti – l’Amministrazione avesse confermato o reintrodotto la disciplina urbanistica contenuta nel PRG, la lottizzazione non avrebbe potuto comunque essere realizzata, senza la cessione della porzione comunale.

9.3.2 Peraltro, le parti ricorrenti non hanno mai impugnato la determinazione comunale di annullamento dell’asta per la vendita del terreno. Né hanno agito in sede giurisdizionale nei confronti del Comune a tutela del loro interesse a ottenere il perfezionarsi delle condizioni necessarie per poter dare corso alla lottizzazione. Risulta, anzi, che esse abbiano atteso a lungo, pure dopo l’annullamento dell’asta, persino per richiedere il certificato di destinazione urbanistica, dal quale affermano di aver poi appreso dell’approvazione del progetto preliminare dell’autostrada.

9.4 In un tale contesto, deve perciò escludersi che il danno lamentato dalle parti ricorrenti sia stato causalmente determinato dai provvedimenti impugnati, essendo invece riconducibile ad atti che non sono stati censurati nel presente giudizio e, in parte, all’inattività degli stessi soggetti interessati.

  1. Sotto altro profilo, e pure laddove si volesse ritenere che le domande risarcitorie siano dirette a censurare il comportamento comunale in un’ottica complessiva, anche in relazione a profili inerenti al mancato esercizio di attività amministrativa ritenuta doverosa dalle parti ricorrenti, va poi rilevata comunque la mancanza di prova della colpa del Comune.

Secondo i ricorrenti, l’elemento soggettivo dell’illecito sarebbe da riscontrare nell’allegata ostinazione con la quale l’Amministrazione si sarebbe ingiustificatamente opposta alla realizzazione della lottizzazione.

Al riguardo, deve però rilevarsi che, all’epoca della promozione dei primi due contenziosi, il Comune si trovava ad operare in una situazione in cui non era ancora compiutamente definito l’assetto della viabilità dell’autostrada: ciò poteva giustificare l’assunzione di una condotta prudenzialmente attendista nell’assumere scelte definitive inerenti all’assetto del proprio territorio, e comunque vale ad escludere la colpa dell’Amministrazione nell’essersi così determinata.

Quanto, poi, alla scelta, successivamente assunta con la variante del 2012, di assegnare alle aree destinazioni che precludevano l’edificazione, tale determinazione risulta orientata – come quella alla base del PGT del 2015 – al perseguimento di finalità di contenimento del consumo del suolo, in un contesto ordinamentale che sempre più indirizza gli enti locali verso tale obiettivo. Anche in questo caso, non trova perciò riscontro l’affermata opposizione immotivata all’iniziativa economica delle ricorrenti.

  1. In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande risarcitorie devono essere respinte.
  2. La complessità delle questioni affrontate sorregge, peraltro, la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando:

– dichiara le domande di annullamento proposte con il ricorso R.G. 537 del 2008 in parte irricevibili e per la restante parte inammissibili, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; respinge la domanda risarcitoria;

– dichiara improcedibile il ricorso R.G. 2306 del 2009;

– dichiara improcedibili le domande di annullamento proposte con il ricorso R.G. 3110 del 2012; respinge la domanda risarcitoria;

– respinge il ricorso R.G. 1171 del 2015 in tutte le domande proposte, inclusa quella risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro Mario Mosconi
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata in Segreteria il 21 febbraio 2017

 

Toscana, paesaggio agrario

(foto E.R., M.F., S.D., archivio GrIG)

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