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I piani dei parchi tardano ad arrivare.


Baunei, Baccu Goloritzè

Una riflessione molto interessante sui gravi ritardi nell’approvazione dei piani dei parchi nazionali (ma il discorso può essere agevolmente esteso ai parchi regionali), fondamentali strumenti di gestione delle aree protette.

Gruppo d’Intervento Giuridico

 

da Notizie Radicali, 23 novembre 2011

Parliamo di legge quadro sulle aree protette…e non solo quando torna utile.  Marco Eramo

Nella Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale sono stati impugnati alcuni articoli della Legge Regionale del Lazio sul cosiddetto Piano Casa, è stato evidenziato che includendo nell’ambito di applicazione della norma gli edifici siti all’interno delle zone più urbanizzate e meno integre (le B) delle aree naturali protette si viola l’articolo 6 della legge n. 394 del 1991 (la legge quadro statale). Questo articolo contiene le norme di salvaguardia alle quali sono soggette quelle aree dal momento in cui le stesse vengono incluse all’interno di un Parco fino all’approvazione dello strumento di pianificazione dell’intera area, di cui la stessa legge, come pure le leggi regionali vigenti in materia, impongono l’approvazione entro termini prestabiliti. La ratio dell’articolo 6 è quella di limitare le forme di uso di aree meritevoli di essere conservate assoggettandole a un regime giuridico speciale che sospende quello ordinario, definito dalla disciplina urbanistica e dalla normativa edilizia previgente, per il tempo necessario ad approvare il Piano e il Regolamento, attraverso i quali definire una disciplina complessiva e coerente e dunque una risposta contestuale e possibilmente concorrente alle esigenze di salvaguardia e di valorizzazione di queste aree.

Invece queste norme di salvaguardia, stante le difficoltà di applicare il meccanismo previsto dal legislatore e dunque di approvare gli strumenti di pianificazione previsti, finiscono per durare a lungo divenendo, per le nostre aree protette di interesse nazionale o regionale, una vera e propria costituzione materiale, per sua natura intangibile.

gemme, acqua, bosco

Anche per questo motivo, è normale – e in qualche misura comprensibile – che il Ministro e i suoi tecnici abbiano fatto riferimento alla presunta violazione di questo articolo della legge quadro. Lo è un po’ meno ignorare che il regime inibitorio più rigido, che esclude qualunque trasformazione, vale ope legis soltanto per le aree fuori dai centro edificati, mentre il provvedimento legislativo della regione Lazio viene esteso, in modo particolare, alle cosiddette zone B o quelle di promozione economica-sociale e dunque anche e soprattutto ai centri e agli insediamenti urbani compresi all’interno di parchi e riserve. Altrettanto singolare è la scelta di trascurare del tutto il fatto che gli interventi sugli immobili all’interno di un’area protetta, in forza della legge ragionale oggetto di censura da parte del Consiglio dei Ministri, necessiterebbe comunque delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso previsti dalle norme statali e regionali (vedere articolo 6 della legge regionale modificata) e dunque anche del nulla osta rilasciato dall’ente di gestione dell’area protetta.

Analogamente nell’impugnativa del Consiglio dei Ministri è stato richiamato l’articolo 11 della legge quadro che definisce in generale i contenuti e le finalità del Regolamento del Parco, ipotizzando un contrasto astratto – solo potenziale – tra l’intervento realizzabile in forza del provvedimento regionale e lo stesso regolamento, del quale la legge dice che allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell’area protetta, deve disciplinare, tra le altre cose, la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti. Anche rispetto a questa censura, è grave il fatto che l’impugnativa del Consiglio dei Ministri abbia ignorato che l’intervento su un bene all’interno di un’area protetta, in base all’articolo 6 rinovellato della legge regionale n.21/2009, necessiterebbe, come detto in precedenza, anche del nulla osta rilasciato dall’ente di gestione dell’area protetta.

Se la verifica di compatibilità/incompatibilità dell’intervento da parte dell’ente di gestione del parco non bastasse o fosse considerato – come appare leggendo il testo dell’impugnativa – ininfluente tanto da rendere preferibile un divieto, valido ope legis, di eseguire qualunque tipo di intervento (anche su immobili legittimamente esistenti), viene da chiedersi quale sia il ruolo sarebbe il ruolo e a cosa servono gli stessi enti di gestione. E poi viene da chiedersi se questo meccanismo inibitorio – che va al di là del testo stesso dell’articolo 6 della legge quadro che prevede una moratoria assoluta rispetto alle aree esterne ai centri abitati (e non su tutta l’area protetta) – è destinato a valere fino all’approvazione dei Piani e del regolamento del Parco, su quali garanzie può contare il proprietario di un immobile se questi strumenti, come capita non di rado, non vengano approvati nei termini stabiliti dal legislatore?

Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Ma quel che è ancor più censurabile da un punto di vista politico è, però, il fatto che l’onorevole Prestigiacomo e gli ambientalisti abbiano fatto ricorso alla legge 394 del 1991 per l’occasione, venendo in questo modo a supporto dell’ex Ministro Galan nello scontro politico con la presidente Polverini e il centrodestra laziale e romano. Il mio è un giudizio preconcetto e infondato? Forse no, se si va sul sito del Ministero dell’Ambiente e si nota che il quadro riepilogativo sugli strumenti di gestione dei parchi nazionali risulta aggiornato al febbraio del 2010, e che dalla lettura di quello stesso documento emerge che i parchi nazionali con il Piano del Parco, approvato e vigenti a tutti gli effetti, sono solo 6, nonostante la stessa legge quadro non imponga solo termini perentori per l’approvazione di questo strumento, ma preveda anche il potere/dovere del Ministero di esercitare un’azione sostitutiva.

E che dire delle opposizioni ambientaliste alla regione Lazio e delle loro amnesie, se nella stessa regione, per diverso tempo amministrata anche dai verdi ora all’opposizione, può succedere a titolo esemplificativo che il Piano di Assetto di una Riserva Naturale, come quella della Valle dei Casali, adottato e trasmesso dall’ente di gestione alla Regione nel febbraio del 2003, non sia stato ancora approvato dal consiglio regionale e dunque, con buona pace dei più, non sia vigente?

Anche per questa ragione, a circa un mese dal ventesimo anniversario dell’approvazione della legge quadro sulle aree protette, che ricorre il 6 dicembre prossimo, i parlamentari radicali hanno presentato un’interrogazione per chiedere all’allora Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo se intendesse aggiornare, in vista di questo anniversario, e prima che abbiano inizio le prevedibili celebrazioni, il quadro riepilogativo dello stato di avanzamento delle procedure approvative dei piani del Parco, pubblicato sul sito del Ministero, che risulta aggiornato al febbraio del 2010, e se intendesse continuare a non utilizzare i poteri sostitutivi previsti dalla legge in tutti i casi – la maggioranza stando alle informazioni del quadro riepilogativo in questione – in cui le disposizioni contenute dalla legge quadro, in materia di pianificazione delle aree protette di interesse nazionale risultano disattese o comunque applicate con gravi ritardi e difficoltà, da parte degli enti di gestione e delle regioni che hanno il compito di predisporre e approvare il Piano del Parco.

Lupo italiano o appenninico (Canis lupus italicus)

Il Governo e il Ministero dell’Ambiente sono cambiati, ma questi interrogativi restano. Anche su questo argomento, un’alternativa di metodo, come quella che è legittimo attendersi dal Governo Monti, potrà giovare per un esame dell’assetto normativo vigente, anche e soprattutto a partire dai suoi effetti ed esiti – e non a prescindere da quest’ultimi come è sempre accaduto e accade – e per la strutturazione di un confronto pubblico all’interno del quale siano messe al bando sia le posizioni indulgenti verso pratiche rapaci e irresponsabili rispetto ai beni e alle aree protette, sia le retoriche antispeculative dominanti all’interno di buona parte delle culture politiche ambientaliste.

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. Avatar di paolo
    paolo
    novembre 24, 2011 alle 8:09 PM

    ma il parco del Gennargentu esiste (eufemismo) ancora ?

    • novembre 24, 2011 alle 9:48 PM

      è nel limbo.
      Infatti, l’art. 1, coma 573°, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che «La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli».
      In buona sostanza, l’applicazione delle misure di salvaguardia stabilite dal provvedimento istitutivo del parco (D.P.R. 30 marzo 1998) avverrà previa intesa Stato – Regione autonoma della Sardegna e i Comuni che vorranno potranno aderire ed entrare nel parco.
      Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 (supplemento ordinario n. 115) è stato pubblicato il D.M. Ambiente 27 aprile 2010 contenente il nuovo elenco ufficiale delle aree naturali protette e include ancora il parco nazionale del Gennargentu – Golfo di Orosei, come nel precedente elenco (aggiornamento n. 5 del 2003). Momento conclusivo della procedura di revisione culminata nella conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e tre precedenti riunioni (2 ottobre 2008, 28 gennaio 2009, 17 novembre 2009).

  2. Avatar di paolo
    paolo
    novembre 24, 2011 alle 10:22 PM

    ho capito, non esiste……

  3. Avatar di carlo
    carlo
    dicembre 22, 2011 alle 4:22 PM

    Salve a tutti,
    innanzitutto mi congratulo con lo scrittore dell’articolo per la semplicità ed il serio realismo con cui ha affrontato il tema, troppe volte ho letto articoli (contro il piano casa o in generale contro ogni atto di legge in materia di paesaggio e affini) che alludevano a leggi, norme, vincoli, parchi ecc ecc esistenti senza MAI prendere in considerazione la reale situazione legislativa ed il conseguente IDIOTA IMMOBILISMO che tali norme, non complete o non completate, hanno causato.
    Detto ciò, per chiarirvi meglio la mia posizione e la mia attenzione alla materia mi presento: sono un “giovane” (almeno in Italia) Ingegnere Edile-Architetto di 26 anni, politicamente neutro (che è un eufemismo per non dire schifato) appartenente ad una famiglia di costruttori romani attivi soprattutto nel campo dell’edilizia residenziale (siamo alla 4° generazione) che nella sua storia ha dato più attenzione alla qualità che non alla remunerazione degli interventi edilizi (molti dei quali sono stati riconosciuti e premiati a livello internazionale). Tutto questo per dire che da quando ho iniziato a lavorare (3 anni fa – non appena laureato) ho sempre avuto il sogno e l’ambizione, portando avanti l’azienda di famiglia, di riuscire anch’io a lasciare un segno positivo e tangibile nella mia città (Roma) attraverso degli interventi di riqualificazione urbana che, a costo di essere molto meno remunerativi, fossero un esempio riconoscibile e generalmente apprezzato di intervento edilizio (al contrario della indelebile pessima fama di “palazzinari” che in ogni caso viene addossata a chiunque operi nel settore dell’edilizia a Roma).
    Per puro caso e per fortuna (pensavo all’inizio) il mio sogno di “paladino dell’edilizia” stava per trasformarsi in realtà quando mi fu offerta l’ opportunità di intervenire su una grande area (c.a. 3 ha) fortemente degradata, con numerosi capannoni abbandonati e fatiscenti, in una posizione eccezionale sia dal punto di vista geografico che storico per la città. Per sua sfortuna (poi capirete perchè) l’area è ricompresa all’interno del parco regionale dell’appia antica, uno – forse il più importante – tra i parchi che si trovano in quel “limbo” normativo tra la adozione e l’approvazione del piano del parco.
    Il mio desiderio era quello di trovare un accordo con l’ente parco per la demolizione e la bonifica dell’area (eventualmente con la ricostruzione di una serie di servizi su richiesta e ad uso dell’ente parco). Ovviamente, non essendo io un ente istituzionale, per finanziare tutto ciò avrei avuto bisogno di ricollocare le medesime cubature demolite in un altra area (per la precisione un area su cui è già in corso di realizzazione una grossa urbanizzazione e sulla quale non insiste alcun tipo di vincolo ambientale/paesaggistico).

    Tutto ciò avrebbe creato, totalmente gratuitamente per la collettività, la riqualificazione e la possibilità di fruizione di un nuovo spazio pubblico in una posizione eccezzionale attualmente solo fonte di enorme degrado ed inquinamento.

    Bè tutto ciò ad oggi non è possibile (ameno di non procedere con infiniti iter burocratici come un accordo di programma che a Roma impiega in media 7 anni per arrivare alla firma della convenzione) perchè all’Art. 16 della legge istitutiva del parco è scritto:

    1. Entro i confini del comprensorio del parco e’ vietato:
    a) fino all’approvazione del piano d’assetto, di cui all’articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria (…)

    Tutto giusto se non fosse che la LEGGE ISTITUTIVA E’ DEL 1988 E AD OGGI DOPO QUASI UN QUARTO DI SECOLO IL PIANO ANCORA NON E’ APPROVATO.

    ORA VORREI CHIEDERE AGLI “AMICI” ECOLOGISTI, ALL’EX MINISTRO (ENTRAMBI) E A TUTTI QUANTI SI BATTONO PER CONSERVARE L’ATTUALE IMMOBILISMO:

    SECONDO VOI PER IL BENE DEI CITTADINI (CHE TEORICAMENTE VI ELEGGONO PER RAPPRESENTARLI) NON SAREBBE MEGLIO CHE QUELLE AREE COME TANTE FOSSERO RIQUALIFICATE GRATIS PIUTTOSTO CHE RIMANERE ELEMENTO DI ENORME DEGRADO???

    Cordiali saluti
    C.M.

    • dicembre 23, 2011 alle 5:37 PM

      Buonasera Carlo M., noi siamo per la certezza del diritto e, conseguentemente, per la certezza delle disposizioni di tutela ambientale.
      Se fai un “giro” nel nostro blog, troverai numerose prese di posizione e “battaglie” in tal senso.
      In Sardegna, ad esempio, ritroviamo esempi positivi (il piano paesaggistico regionale venne adottato nel maggio 2006 e approvato definitivamente nel settembre 2006) e negativi (i piani dei parchi regionali non sono stati nemmeno mai adottati).
      Se vuoi, puoi mandarci un tuo intervento in proposito all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com. Lo pubblichiamo senz’altro.

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