Concessioni demaniali “balneari”, la commedia è finita.
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha presentato in questi giorni alla Conferenza Stato – Regioni – Province autonome la bozza di bando tipo per l’assegnazione delle concessioni demaniali balneari.
Entro il 30 giugno 2027 dovranno essere indetti.
Com’era ampiamente prevedibile, la Commissione europea non concede alcun rinvio: dopo una serie di richiami, il 16 novembre 2023 era giunto il parere motivato (art. 258 del TFUE) sulla seconda procedura d’infrazione (n. 2020/4118) per violazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) in relazione alle sistematiche proroghe delle concessioni demaniali “balneari”.
L’Italia sta rischiando – e non poco – una nuova condanna e una pesante sanzione pecuniaria per la felicità di chi beneficia per quattro soldi di beni pubblici ambientali da tempi immemorabili.
Ne beneficia illegittimamente.
Ora basta, si volta pagina.
Finalmente in positivo.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
qui I.S.P.R.A., il Portale delle Coste
A.N.S.A., 30 settembre 2026
Balneari, concessioni da 5 a 20 anni. Ecco la bozza del bando-tipo.
Indennizzi per gli uscenti e limiti alla concentrazione delle licenze.
Le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 fino a 20 anni.
Le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.
Le novità sono prevista nella bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, presentata dal Mit alla Conferenza unificata, in cui sono disciplinati tra l’altro gli indennizzi per il concessionario uscente e previsti limiti alla concentrazione delle licenze. Al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza non saranno ammesse le offerte presentate dai concorrenti che già partecipino ad un numero di lotti pari a quello massimo previsto per ciascuna tipologia concessoria.
Il criterio di aggiudicazione della concessione sarà “unicamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, ad esempio in favore delle Pmi o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale”.
La valutazione dell’offerta economica non potrà essere superiore al dieci per cento del punteggio massimo relativo all’offerta tecnica. La bozza di bando indica requisiti indicativi e non vincolanti per gli enti concedenti. Questi includono per gli stabilimenti balneari almeno un servizio igienico adattato ai portatori di handicap, una doccia con spazio di manovra per carrozzina mare e percorsi pedonali complanari verso tutti i servizi con passerelle di larghezza minima di1,20 m che permettano l’accesso diretto alla battigia. Sono disciplinate, inoltre, le spiagge libere attrezzate: aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alle disposizioni urbanistiche e demaniali. Tra gli aspetti caldi, il bando dovrà contenere le modalità di avvicendamento tra concessionari demaniali, con l’obiettivo di assicurare la continuità funzionale delle attività e favorire il riutilizzo delle attrezzature e delle opere amovibili già esistenti. L’indennizzo pagato dal concessionario subentrante all’uscente sarà pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
da Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2026
Concessioni balneari, ecco il bando tipo con le regole per le gare entro settembre 2027.
Nel testo del Mit indicazioni su indennizzi per i concessionari uscenti, durata delle concessioni (fino a 20 anni), valori del canone. (Riccardo Ferrazza)
Una guida alla compilazione dei bandi di gara per le concessioni balneari, uno dei dossier più controversi nei rapporti con l’Europa che si trascina da anni. Si presenta così il documento redatto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che servirà a Comuni e Regioni per organizzare le gare almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 settembre 2027 (data ribadita anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato). Procedure che andranno avviate entro il 30 giugno, si ricorda nell’ultima bozza del testo che verrà presentato alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l’approvazione definitiva dopo una consultazione che ha coinvolto le associazioni di categoria di settore.
Le «istruzioni»
Linee guida che contengono istruzioni su ogni aspetto della procedura di gara per stabilimenti turistici, esercizi di ristorazione e spiagge libere attrezzate: limiti di aggiudicazione dei lotti, requisiti di partecipazione, indennizzi per i concessionari uscenti, regole per il subentro, durata delle concessioni, valore del canone. Vediamoli nel dettaglio.
La nuova mappa dei lotti
Nella determinazione dei lotti da affidare in concessione, si legge nella bozza del testo, «l’ente concedente non è vincolato all’estensione delle concessioni» esistenti e può riunire «più concessioni esistenti in un unico lotto», fermo restando che il nuovo affidatario sarà tenuto comunque a corrispondere l’indennizzo a tutti i concessionari uscenti delle aree demaniali riunite.
Limiti di partecipazione
Il bando dovrà prevedere che gli operatori economici possano partecipare alla gara in forma singola o associata ma si potrà presentare l’offerta per un numero massimo di lotti per ciascuna tipologia (stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione etc.)
Il valore dell’indennizzo
È uno dei punti più controversi. L’indennizzo del concessionari a carico del concessionario subentrante, è l’indicazione del bando-tipo, deve essere «pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione», nei quali vanno inclusi «gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata». Al subentrante spetta anche il pagamento della cifra necessaria a garantire che l’uscente abbia ottenuto un rendimento congruo sugli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni di attività.
La perizia
Il calcolo sarà affidato a una perizia redatta da «un professionista» o «un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili». Il concessionario uscente può rinunciare alla perizia ma in questo caso «i valori dei beni e dell’indennizzo indicati nel bando saranno pari a zero».
La durata della concessione
Il bando dovrà individuare la durata della concessione, entro il limite minimo di cinque anni e massimo di venti anni.
Il canone «variabile»
Nel bando andranno indicate anche le modalità per la determinazione del canone: si può trattare di una «quantificazione di massima», calcolata sulla superficie e tenuto conto della valenza turistica e delle imposte regionali sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato.
Il canone previsto nel bando sarà «provvisorio, salvo conguaglio da effettuarsi con riguardo agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso».
Il bando dovrà infine indicare che il «canone potrà variare in relazione alle diverse opere previste nel progetto di utilizzazione dell’area demaniale presentato dal soggetto aggiudicatario, oltre che per eventuali successive nuove disposizioni normative in materia».
(foto E.R., S.D., archivio GrIG)







Commenti recenti