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Firmiamo e facciamo firmare la richiesta di referendum popolare sulla legge relativa all’autonomia differenziata!


E’ stata approvata la legge_26 giugno_2024,_n_86, attuativa dell’autonomia differenziata.

E’ stato depositato lo scorso 5 luglio 2024 dal Comitato promotore il quesito referendario sul quale vengono raccolte le firme dei cittadini:

Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’?

Come noto, l’articolo 116, comma 3°, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma).

L’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono:

  • tutte le materie che l’art. 117, comma 3°, attribuisce alla competenza legislativa concorrente;
  • un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117, comma 2° alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
  • organizzazione della giustizia di pace
  • norme generali sull’istruzione
  • tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Girasole (Helianthus annuus)

L’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

Nella realtà concreta, le scelte legislative effettuate porterebbero a una vera e propria spaccatura dell’Italia.

Qui un sintetico dossier sull’autoriomia differenziata (Autonomia regionale differenziata, perchè NO), curato dall’associazione Carteinregola.

Ora è possibile firmare online a sostegno del referendum per abrogare l’autonomia differenziata:
1. clicca sul link https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020 e accedi con lo SPID, la CIE o la CNS
2. scorri l’elenco delle iniziative e clicca su “Contro l’autonomia differenziata. Una firma per l’Italia unita, libera, giusta” (il numero dell’iniziativa è 500020)
3. clicca su sostieni iniziativa, poi su continua e nuovamente su sostieni iniziativa.

Grazie per aver contribuito a fermare la legge Spacca-Italia!

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. Avatar di giulio
    giulio
    luglio 30, 2024 alle 11:49 am

    Fatto, bello cosi, gia che c’ero ho firmato anche per abolire la caccia

  2. agosto 1, 2024 alle 4:01 PM

    superate le 500 mila firme di Italiani.

    A.N.S.A., 1 agosto 2024

    Comitato contro l’autonomia, 500.000 firme solo l’inizio.

    ‘La mobilitazione proseguirà fino all’ultima data utile’: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2024/08/01/comitato-contro-lautonomia-500.000-firme-solo-linizio-_dd22b50a-02d0-4bd4-95f3-330c83b768cb.html

  3. settembre 26, 2024 alle 10:08 PM

    riceviamo e pubblichiamo volentieri.

    Comunicato stampa 26 settembre 2024 – 1.291.488 di firme (L.86/24)

    Oggi sono state consegnate in Cassazione 1.291.488 firme contro la legge Calderoli (86/24), di cui ben il 57,1% sono cartacee, mentre quelle online sono il 42,9%: è la risposta a quanti, come il ministro Calderoli, hanno cercato di delegittimare le firme online dopo il boom dei primi giorni.  Sarà che i divani sono comodi per firmare – come il ministro sarcasticamente affermò – ma anche da un divano servono volontà e convinzione. Per le strade e per le piazze, oltre alla ferrea volontà e alla convinzione, servono anche impegno, parola, ascolto, attenzione, partecipazione fisica alla vita democratica, militanza contro l’ingiustizia e per la pace, la dignità, i diritti: quelli che i soggetti che fanno parte del Comitato Promotore del referendum (presieduto dal prof. G.M. Flick) hanno messo in campo dal 20 luglio al 16 settembre (data di inizio e di conclusione della raccolta nei banchetti) dell’estate più calda di sempre.

    Che il referendum per abrogare la legge sull’autonomia differenziata sia necessario è dimostrato dalla protervia con cui il ministro Calderoli vuole andare avanti sia nella definizione dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazione), tramite la Commissione CLEP (presieduta dal prof. Cassese), sia nell’accelerazione delle procedure per giungere alle Intese sulle materie non-LEP. Si vuol realizzare un progetto che – se le indiscrezioni che trapelano dai secretatissimi lavori della Commissione Cassese fossero vere – stravolge l’art. 3 della Costituzione, perché individua nello ius domicilii il parametro di attribuzione di diritti. Inoltre, se le notizie di agenzia fossero corrette, il ministro Calderoli, in audizione alla Camera presso la Commissione sul federalismo fiscale, avrebbe sostenuto che non sarà la Commissione Cassese a definire i LEP ma la “Cabina di regia”. Lungi dal tranquillizzarci, questa notizia ci allarma ancor di più, perché la sua stessa legge 86 dispone che si proceda con decreti legislativi all’approvazione dei LEP, dunque su proposta del Presidente del Consiglio con passaggio obbligato per il parere presso le Commissioni parlamentari, e non della Cabina di regia, richiamata dalla legge solo nelle more della sua iniziativa. La legge Calderoli è un gran pasticcio di procedure, ma chiara è la sua volontà di esautorare completamente i già pochi poteri del Parlamento su questa materia.  

    I Comitati contro ogni Autonomia differenziata, attivi fino dal 2018 sul tema, divenuto cruciale nel dibattito politico,  anche grazie alla loro costante azione di denuncia, hanno partecipato con convinzione ed impegno alla raccolta, contribuendo in maniera significativa al conseguimento del risultato: un’estate di intensissimo lavoro di controinformazione, raccolta e certificazione delle firme di cittadini e cittadine indignati e preoccupati per le ricadute del progetto separatista di Calderoli sull’unità della Repubblica italiana, sulla sua tenuta economica e sulla qualità della vita di tutti e tutte, a ogni latitudine. In questo contesto, e nell’assenza di qualsiasi ascolto delle parole che, ad esempio, la CEI sta continuando instancabile a pronunciare contro la “secessione dei ricchi”, il CLEP, presieduto da Sabino Cassese, e con esso il ministro Calderoli, lavorano indefessamente per garantire alle regioni di poter ratificare le intese con il Governo, sulla base della proposta per la quantificazione dei livelli “essenziali” di prestazione, calcolati da 12 “esperti”, tutti favorevoli all’autonomia, sulla base di inaccettabili, arbitrari e discriminatori criteri (clima, dati socio- demografici, costo della vita etc.).

    Come sempre, i documenti del CLEP sono rimasti segreti e l’avvio delle trattative con le Regioni avvolte in una nebbia. Le firme, invece, sono state prese per le strade e nelle piazze, alla luce del sole, come Democrazia prescrive. Sappiano comunque – ministro e Governo – che noi saremo vigili e pronti a questa nuova fase di mobilitazione, perché si giunga al referendum in modo che siano i/le cittadini/e a decidere quale Paese vogliamo.

    Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, lunità della Repubblica e luguaglianza dei diritti 

    Esecutivo nazionale NO AD

    dei Comitati contro qualunque autonomia differenziata,per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti.Web:  perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog

    email: noaogniad@gmail.com

    Fb:     ControOgniAutonomiaDifferenziata

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    Canale Youtube

  4. novembre 14, 2024 alle 6:32 PM

    la Corte costituzionale ha deciso.

    dal sito web istituzionale della Corte costituzionale, 14 novembre 2024

    comunicato stampa

    (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20241114180612.pdf)

    LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DI
    COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIA
    DIFFERENZIATA

    In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
    Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina
    l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.

    I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.

    A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
    In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.

    La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e
    Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge:

    • la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP;
    • la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;
    • il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
    • il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
    • la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
    • la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
    • l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.

    La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:

    • l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
    • la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
    • la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie
      (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
    • l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
    • la clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari.

    Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

    La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.

    Roma, 14 novembre 2024

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