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Ricorso contro il calendario venatorio regionale 2019-2020 dell’Emilia-Romagna.


Beccaccino (Gallinago gallinago – foto Raniero Massoli Novelli)

Le associazioni ambientaliste Earth, Lega per l’Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Animal Liberation, OIPA Italia onlus e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, grazie al prezioso operato dell’avv. Massimo Rizzato (Foro di Vicenza) hanno effettuato ricorso davanti al T.A.R. Emilia – Romagna avverso il calendario venatorio regionale 2019-2020.

Il calendario venatorio regionale, infatti, non prevede il numero massimo di capi abbattibili per ogni specie di fauna selvatica cacciabile (c.d. carniere).

L’art. 6 della deliberazione Giunta regionale Emilia-Romagna n. 542 dell’8 aprile 2019 (calendario venatorio regionale 2019-2020) prevede le disposizioni relative ai carnieri , specificando al punto 6.2 che “ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell’allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale”.

Capriolo (Capreolus capreolus)

Tuttavia, all’allegato C del calendario venatorio solo per alcune delle specie cacciabili è anche indicato il relativo carniere stagionale.

In particolare, non è indicato per due specie di avifauna selvatica particolarmente a rischio: il Mestolone (Spatula clypeata) e il Beccaccino (Gallinago gallinago).

Le Linee guida I.S.P.R.A. per la stesura dei calendari venatori indicano chiaramente la presenza nidificante nel territorio regionale delle due specie di avifauna selvatica, piuttosto rare in Italia.

La recentissima sentenza T.A.R. Marche, Sez. I, 17 aprile 2019, n. 271 ha considerato l’assenza di carniere stagionale “un’omissione particolarmente grave per quanto concerne la conservazione di alcuni uccelli acquatici, quali mestolone e beccaccino, che sono specie considerate in declino e che svernano anche nelle zone costiere delle Marche. In tal senso, ai fini della tutela e della conservazione della specie, non è sufficiente la sola indicazione del carniere giornaliero”.

Mestoloni, coppia (Anas clypeata, foto Raniero Massoli Novelli)

Ancor più chiaramente il Consiglio di Stato, seppure in sede cautelare, sul calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 con ordinanza Sez. III, 30 novembre 2018, n. 5771: il Giudice amministrativo di appello ha ritenuto “ che la individuazione del limite di prelievo stagionale non possa essere assorbita da quella del limite di prelievo giornaliero … ma debba essere autonomamente valutata ed esplicitata nel calendario venatorio, in quanto strumento complementare di tutela della fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva”.

Nel caso di specie, trattandosi di specie faunistiche – il Beccaccino (Gallinago gallinago) e il Mestolone (Spatula clypeata) – “a livello europeo considerate in declino” in base a quanto riportato dalla Guida I.S.P.R.A. per la stesura dei calendari venatori (2010), devono avere rilievo il principio di precauzione previsto dagli artt. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, versione consolidata) e 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e il connesso obbligo di valutazione espressa degli interessi pubblici aventi rilevanza ambientale.

E’ stato chiesto, quindi, al T.A.R. Emilia-Romagna l’annullamento parziale del calendario venatorio regionale 2019-2020 in relazione alla caccia al Mestolone e al Beccaccino.

Earth, Lega per l’Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Animal Liberation, OIPA Italia onlus, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Cardellini (Carduelis carduelis)

(foto Raniero Massoli Novelli. S.D., archivio GrIG)

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