La vendetta bestiale non è uno stato di necessità.
Pronuncia di rilevante interesse emessa recentemente dalla Corte di cassazione riguardo il rapporto sussistente fra uccisione di animali e stato di necessità.
La Suprema Corte, con la sentenza Corte cass., Sez. III, 5 agosto 2026, n. 29766, ha sottolineato che “in tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile”.
Vendicarsi nei confronti del vicino di pascolo uccidendogli due Cani a causa del ferimento di una propria Pecora ricade pienamente nell’ipotesi penalmente rilevante di cui all’art. 544 bis cod. pen. (uccisione o maltrattamento di animali).
Sarà anche una fattispecie da Codice Barbaricino, ma è anche da Codice Penale.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente,
Cass. Sez. III n. 29766 del 5 agosto 2026 (UP 24 giugno 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Setzu
Caccia e animali. Uccisione di animali e stato di necessità.
In tema di uccisione o maltrattamento di animali (art. 544-bis cod. pen.), la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile. Ne consegue che non è configurabile lo stato di necessità qualora l’uccisione degli animali avvenga per ritorsione o vendetta per l’aggressione da questi precedentemente compiuta ai danni del bestiame dell’agente, stante l’inattualità del pericolo e l’esperibilità di soluzioni meno lesive, di mero contenimento degli animali.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16 settembre 2025 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza in data 22 aprile 2024 del Tribunale di Nuoro che aveva condannato Massimo Setzu alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110, 81 cpv e 544-bis cod. pen., per aver cagionato la morte di due cani meticci di proprietà del suo vicino di terreno, impiccandoli entrambi con due corde a una staccionata.
L’imputato ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, di cui i primi quattro relativi alla ricostruzione della dinamica dei fatti e alle motivazioni del contenimento dei cani che avevano aggredito le pecore del suo gregge e il quinto relativo al bilanciamento delle circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato. I primi quattro motivi, con cui il ricorrente ha contestato l’accertamento di responsabilità, sono fattuali e rivalutativi e, come tali inammissibili. L’uccisione dei cani si è maturata in un contesto di elevata conflittualità tra i conduttori di terreni limitrofi, allorché il proprietario del gregge, per vendicare il ferimento di una delle sue pecore, ha provveduto, in concorso con altro soggetto, non ricorrente per cassazione in questa sede, ad ammazzare i cani del vicino, impiccandoli alla staccionata. I Giudici di merito hanno ritenuto pienamente credibile la persona offesa, la quale ha dichiarato che il vicino gli aveva contestato il ferimento della pecora e si era attribuito l’uccisione del primo cane, ma poi aveva trovato morto anche l’altro cane, ucciso con le medesime modalità. La sentenza della Corte territoriale è particolarmente dettagliata nella descrizione del fatto, delle condizioni di rinvenimento degli animali, delle considerazioni del veterinario e degli operanti. I primi quattro motivi sono dunque reiterativi delle stesse doglianze svolte con i motivi di appello e disattese dalla sentenza impugnata con corretta motivazione giuridica. La Corte di appello ha, invero, osservato che la non necessità dell’uccisione dei cani, che qualifica il fatto ai sensi dell’art. 544-bis cod. pen., discende dall’inattualità del pericolo dei cani della persona offesa e dall’esperibilità di soluzioni meno lesive, di mero contenimento degli animali. Ritiene, dunque, il Collegio che i Giudici abbiano ben governato il principio per il quale in tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile, principio questo ribadito di recente da Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, Rv. 278660 – 02 in relazione ad una fattispecie assimilabile a quella in esame, in quanto l’imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto.
Quanto al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze, la non reiterazione della recidiva, in ragione della natura contravvenzionale di uno dei precedenti irrevocabili, relativo all’art. 4 legge n. 110 del 1975, non ha rilievo, perché sia l’imputazione che l’accertamento hanno avuto per oggetto la recidiva semplice, inoltre non manifestamente illogica è la decisione nella parte in cui la Corte di appello ha valorizzato il precedente per furto, sia pure risalente, per giustificare la proclività a delinquere, mentre l’entità della pena irrogata, sostituita dalla pena pecuniaria (mesi cinque di reclusione convertiti in euro 3.000 di multa) appare inferiore al medio edittale e quindi non richiede una motivazione ulteriore al riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le più recenti Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso, il 24 giugno 2026
(foto da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG



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