Loiri Porto S. Paolo, come si cerca di scardinare la normativa di tutela delle coste sarde.
Le strade della speculazione immobiliare sono davvero infinite e fantasiose.
Una delle più recenti strade è quella degli strumenti straordinari per lo sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia.
Sul litorale di Loiri Porto San Paolo se ne vede un chiaro e spudorato esempio.
Come si ricorda, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva inviato (25 febbraio 2026) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo l’avvenuta adozione con deliberazione del Consiglio comunale di Loiri Porto S. Paolo n. 50 del 25 novembre 2025 della “Proposta variante al PUC di Loiri Porto San Paolo da sottozona H2 a sottozona F4 in località Cala Finanza. Punta La Greca, nell’ambito della conferenza di servizi ex art.14 bis e seguenti della Legge n.241/1990 all’interno dello sportello ZES Unica del mezzogiorno n.600178. Autorità procedente: struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 10 del D.L. 124/2023 – soggetto proponente: Società Tavolara Bay S.r.l. atto d’indirizzo politico amministrativo”.
Erano stati coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia della Gallura, il Comune di Loiri Porto S. Paolo, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, la Struttura di Missione ZES.
Il GrIG ha chiesto l’annullamento in sede di autotutela e in sede di procedura di verifica di coerenza degli atti di pianificazione.
L’area (una cinquantina di ettari sul mare) ricca di macchia mediterraneafra Cala Finanza e Punta La Greca, davanti all’Isola di Tavolara, risulta interessata da un progetto immobiliare promosso dalla Tavolara Bay s.r.l., costituita dalla società brasiliana Jhsf Participações (titolare della catena alberghiera di lusso Fasano) e da altri soci, per il quale è stato chiesto l’accesso alle procedure semplificate di cui alla Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (operativa dall’1 gennaio 2024 grazie al decreto-legge n. 124/2023, convertito nella legge n. 162/2023).
In progetto un hotel a cinque stelle da 50 camere, 30 ville (tipologie da 500 e da 200 metri quadri), ristoranti, servizi commerciali e turistici, un porto turistico, un campo da golf.
Le risposte pervenute svelano un tentativo scandaloso e smaccatamente illegittimo di scardinare la normativa di salvaguardia costiera e la disciplina di pianificazione paesaggistica vigenti.
Infatti, l’area interessata ricade ampiamente nella fascia costiera dei metri 300 dalla battigia marina, tutelata con vincolo di conservazione integrale (legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.) e con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), mentre rientra nel vigente piano paesaggistico regionale – P.P.R. quale bene paesaggistico d’insieme in quanto ricadente nella fascia costiera (artt. 19-20 delle N.T.A.) e zona di conservazione integrale.
La Provincia della Gallura – Settore 2 (Ambiente e Agricoltura, Sicurezza, Istruzione) ha comunicato (nota prot. n. 5130 dell’11 marzo 2026) l’avvenuto rilascio di specifica autorizzazione unica Struttura Missione ZES n. 74 del 9 febbraio 2026 in favore della Tavolara Bay s.r.l.
Per ora, in una prima fase, il progetto presentato e autorizzato prevede:
“a) La ristrutturazione edilizia della villa esistente e del relativo garage di pertinenza, nonché delle due dependance presenti, mediante opere di riqualificazione architettonica che, senza modifiche di sagoma, prevedono alcune modifiche ai prospetti e il cambio di destinazione d’uso di tutti i fabbricati da ‘residenziale /non residenziale’ in ‘turistico/ricettivo’. Gli edifici si trovano nel lato ovest del promontorio di Cala Finanza ad una distanza dalla linea di battigia marina che oscilla tra i 20 e gli 80 metri;
b) La realizzazione di diverse sistemazioni delle aree esterne pertinenziali degli edifici principali, tra cui la creazione di sentieri pedonali interni, la piantumazione di nuove essenze vegetali ad integrazione e potenziamento delle specie già presenti, il rifacimento della pavimentazione della piscina, la posa in opera di diverse pedane e tende di copertura, la realizzazione di volumi (dichiarati tecnici) a servizio del giardino, di pergolati, di tettoie, ecc.
c) La realizzazione, nella parte del terreno a est delle ville, di una struttura ricettiva (definita ‘glamping’) costituita da 7 moduli abitativi amovibili a uso camere e 2 moduli a uso ufficio, comprensiva di percorsi di collegamento tra i vari moduli e tra i moduli e la spiaggia, delle relative opere di urbanizzazione (rete fognaria, idrica ed elettrica, e un’area ‘servizi’ dove terminano le urbanizzazioni previste).” (nota CFVA prot. n. 12160 del 17 febbraio 2026).
I pareri pervenuti in sede di conferenze di servizi (9 ottobre 2025, 26 novembre 2025, 22 gennaio 2026) sono stati pressochè tutti negativi e non superabili (Regione autonoma della Sardegna – Direzione generale Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari; Regione autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa Ambiente; Regione autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio) con, in pratica, il solo parere favorevole sul piano politico del Comune di Loiri Porto S. Paolo.
Oltre al palese contrasto con la normativa di salvaguardia costiera e la disciplina di pianificazione paesaggistica, nessuna sottoposizione della proposta variante alla preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nè, tantomeno, sottoposizione alle necessarie procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti esecutivi.
La Presidenza della Regione autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota prot. n. 3408 del 19 febbraio 2026), il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota CFVA prot. n. 12160 del 17 febbraio 2026), la Direzione generale regionale della Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota prot. n. 8347 del 13 febbraio 2026) per violazione della normativa sulla conferenza di servizi, essendo prevalenti i pareri negativi non superabili per violazione della normativa di tutela ambientale vigente sull’area.
Tuttavia, la Regione dovrà impugnare in sede giurisdizionale l’autorizzazione unica emessa dalla Struttura di Missione ZES, se non interverrà a breve la revoca in sede di autotutela.
Lo farà?
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto J.I., S.D., archivio GrIG)






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