Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Il 22 e il 23 marzo 2026 noi cittadini italiani siamo chiamati a esprimerci sul referendum confermativo inerente la legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Il testo di legge costituzionale è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, per cui l’approvazione definitiva è demandata ai cittadini attraverso un referendum confermativo, privo di quorum. In parole povere, prevale la decisione (approvazione, non approvazione) che prende anche solo un voto in più a prescindere dal numero dei cittadini votanti.
Questo è il quesito referendario (D.P.R. 7 febbraio 2026):
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87,decimo comma, 102, primo comma,104, 105, 106, terzo comma, 107,primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento epubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo”Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzionedella Corte disciplinare”?”
Al di là del confuso e fin troppo aspro e polemico dibattito sulle differenti posizioni, proviamo a fare un po’ di informazione sui quesiti referendari e sulle conseguenze del voto nella vita quotidiana degli Italiani.
Innanzitutto, chiariamoci le idee su una cosa: non si tratta di un referendum sulla giustizia.
Dal voto referendario non dipende certo, a puro titolo di esempio, la fine di singolarità come il processo sui contestati abusi edilizi sull’Isola super-tutelata sulla carta di Tavolara o delle consuete lungaggini dei processi civili (qui le statistiche sulla durata media).
Non s’interviene su reali problemi della giustizia quali la forte carenza di personale amministrativo e di mezzi.
Non s’interviene sull’ormai sempre più diffusa sensazione di insicurezza che provano quotidianamente milioni di cittadini.
In sostanza, la riforma costituzionale riguarda tre punti: introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente (i pubblici ministeri), istituendo due distinti organi di autogoverno (C.S.M.), il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente. Cambia, inoltre, la procedura di nomina dei rispettivi componenti e viene istituito un nuovo organismo, l’Alta Corte, con “giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti”.
Per la verità, la separazione delle carriere di fatto esiste da tempo: infatti, la c.d. Riforma Cartabia (art. 12, primo comma, lett. c, della legge 17 giugno 2022, n. 71 e s.m.i.) ha drasticamente limitato il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, prevedendo la possibilità di un solo passaggio nell’arco dell’intera carriera, entro il termine di sei anni dalla data di prima maturazione della legittimazione al tramutamento ex art. 194 del regio decreto n. 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento Giudiziario). Vi sono solo pochissime deroghe e, di fatto, la statistica ha dimostrato una sostanziale separazione tra il requirente e il giudicante.
Quindi, il gioco vale la candela?
Fra i vari aspetti discutibili c’è senz’altro lo sdoppiamento del C.S.M. con ineludibile ’aumento dei costi e, soprattutto, la creazione di un’Alta Corte con meccanismi di composizione decisamente singolari: i membri di estrazione giudiziaria (requirente e giudicante) sarebbero sorteggiati, mentre quelli di estrazione parlamentare sarebbero sorteggiati fra quelli selezionati dal Parlamento (cioè dalla maggioranza parlamentare), con chiara possibilità di forti condizionamenti politici.
Il sorteggio dei componenti di estrazione giudiziaria sarebbe un’anomalia unica nel panorama degli organi di garanzia in Italia. Ma non solo: certo non vengono sorteggiati fra tutti gli elettori i deputati e i senatori, nemmeno vengono sorteggiati, per esempio, i chirurghi e nemmeno gli idraulici o i piloti di Formula 1.
Dove c’è la necessità di una particolare competenza (e quando ci sono valutazioni da fare la necessità di competenza c’è), la scelta è fondamentale.
Se la motivazione espressa pubblicamente è quella di evitare le degenerazioni del correntismo nella magistratura emerse nel caso Palamara, la soluzione appare davvero peggiorativa.
Informarsi e riflettere per esprimere un voto consapevole è altrettanto fondamentale.
Di seguito una sintetica spiegazione del referendum e due interviste sui motivi per cui si può esser favorevoli o contrari al quesito referendario.
Ricordiamoci soprattutto una cosa fondamentale, il voto è un sacrosanto diritto, andiamo a votare!
Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
A.G.I., 31 gennaio 2026
Il referendum sulla giustizia spiegato in 7 domande e 7 risposte.
Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne. Ma per cosa si vota nello specifico? Eccolo punto per punto. (Sonia Montrella)
Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in 7 semplici punti.
Che tipo di referendum è?
Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all’articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Cosa si vota?
La riforma costituzionale al vaglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, modifica l’ordinamento giurisdizionale italiano per separare le carriere di giudici e dei pm, istituendo due Consigli superiori della magistratura. Il primo è per i giudicanti e l’altro per i requirenti). Nasce inoltre una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari (composta da 15 giudici, tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati). Ma ecco i quesiti:
Giudice o pm?
La modifica sostanziale della riforma della giustizia, spiega il Corriere, interviene sull’articolo 104 della Costituzione: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, recita fin qui. Ora si aggiunge una frase: “Essa è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
Come funziona oggi?
In base alle regole attuali, ricorda Pagella Politica, tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di Pm al massimo una volta, ed entro i primi dieci anni della sua attività. Fino al 2022, anno in cui è stata approvata la riforma della giustizia voluta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, i magistrati potevano cambiare funzione fino a un massimo di quattro volte.
La riforma costituzionale presentata dal governo propone di separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti: in questo modo, ogni magistrato dovrà scegliere all’inizio della propria carriera se assumere il ruolo di giudice o quello di Pm, senza la possibilità di cambiamenti successivi.
Come cambia il Csm?
Per effetto della separazione delle carriere, si sdoppia anche il Consiglio superiore della magistratura. Uno sarà il Csm della magistratura giudicante, l’altro il Csm della magistratura requirente.
La riforma prevede per entrambi che siano “presieduti dal Presidente della Repubblica”, come l’attuale Csm. I membri di diritto saranno, rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Perché le proteste?
A scatenare le proteste di opposizione e dell’Associazione nazionale dei magistrati è il fatto che i componenti degli organi non saranno più eletti ma estratti a sorte: i membri togati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, quelli laici (un terzo) da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune.
Qual è il ruolo dell’Alta corte?
L’ultima novità: l’introduzione di un’Alta corte disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari. Dell’Alta corte faranno parte 15 membri, per lo più togati, mentre il presidente è eletto tra i membri laici.
da Sardinia Post, 19 febbraio 2026
Referendum, perché no. Carlo Augusto Melis Costa: “La politica sarà egemone sulla magistratura”.
Carlo Augusto Melis Costa, avvocato cassazionista: “Un organo composto in modo asimmetrico da membri politici selezionati con logiche di maggioranza e da magistrati estratti a sorte non è un organo bilanciato“. (Maria Carrozza)
In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, il dibattito si concentra sui nuovi equilibri tra politica e magistratura. La separazione delle carriere, l’istituzione di due distinti Csm e la nascita dell’Alta Corte disciplinare rappresentano, secondo i sostenitori, un passo verso maggiore chiarezza e responsabilità. Ma per Carlo Augusto Melis Costa, avvocato cassazionista, la riforma rischia di alterare i contrappesi costituzionali e di rafforzare il controllo della maggioranza di governo sull’ordine giudiziario. In questa intervista spiega perché, a suo giudizio, il nuovo assetto potrebbe incidere sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura.
La riforma inserisce in Costituzione due distinti Csm per ciascuna delle due carriere, giudicante e requirente. L’estrazione a sorte dei componenti dei due Csm, anziché l’elezione, rafforzerà oppure indebolirà l’organo di autogoverno?
È qui che si manifesta la strategia. Perché un organo composto in modo asimmetrico da membri politici selezionati con logiche di maggioranza e da magistrati estratti a sorte non è un organo bilanciato. Da una parte c’è una squadra compatta, organizzata, con un progetto. Dall’altra un gruppo eterogeneo, inesperto, privo di una visione comune. Il risultato è che la componente politica diventa egemone.
La legge di riforma costituzionale introduce il nuovo organo, l’Alta Corte, con giurisdizione disciplinare. Qual è il suo giudizio sulla separazione della funzione di auto governo da quella disciplinare?
Davanti all’Alta Corte scompare la separazione. Inoltre si delega a leggi che verranno emanate l’individuazione degli illeciti, la natura delle sanzioni, e addirittura la composizione stessa dei collegi, dove potrebbero essere anche assenti i magistrati. Le pronunce, caso unico, non saranno ricorribili per Cassazione. La mancanza della garanzia di legittimità provocherà una pressione .
La riforma prevede l’estrazione a sorte di 12 su 15 componenti dell’Alta Corte. Vi è o no
il pericolo che la maggioranza di Governo possa controllarla?
Anche qui si tratta di estrazione asimmetrica. Mentre il sorteggio dei magistrati è generalista, i membri politici verranno estratti a sorte da un elenco preformato. Viene meno la garanzia della presenza del Capo dello Stato. E’ facile immaginare le conseguenze.
La riforma delega ad una legge ordinaria la definizione di procedimento disciplinare,
illeciti disciplinari e relative sanzioni. È giusto far decidere al Parlamento cosa è illecito
disciplinare per un giudice?
E’ una delle chiavi del controllo della magistratura. Sarà la maggioranza, presumibilmente a colpi di voti di fiducia, a decidere. Risulterà che una decisione sgradita alla politica può
diventare “illecito” domani mattina. E che a giudicare il magistrato sarà un organo modellato dalla politica.
Quanto è urgente questa riforma? L’introduzione in Costituzione del principio del giusto
processo e prima ancora la riforma Vassalli del processo penale non bastavano?
La riforma Nordio non assicura il giusto processo e nulla fa per l’efficientamento della giustizia Indebolendo i contrappesi costituzionali, si svuota il controllo di legalità, rendendo più facile l’adozione di norme restrittive dei diritti dei cittadini. Per questo la riforma Nordio non va verso l’efficienza, come ha ammesso il governo, ma verso una democrazia più debole e meno libera.
Di quali altre riforme ha urgenza oggi il nostro sistema giudiziario?
Ha bisogno di risorse e di risorse umane e di riforma del patrocinio a spese dello Stato. La riforma Nordio è fatta per proteggere i politici di governo. La separazione delle carriere è solo uno specchietto per le allodole. Dopo l’eliminazione dell’abuso d’ufficio, dopo la neutralizzazione delle intercettazioni e la museruola alla corte dei Conti questo è il passaggio ulteriore.
Villa, avvocato penalista e presidente della Camera penale di Cagliari: “l’attuale sistema presenta evidenti distorsioni”. (Maria Carrozza)
In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, il confronto si concentra sulle misure destinate a ridisegnare l’assetto della magistratura. Dalla separazione delle carriere alla riorganizzazione del Consiglio superiore della magistratura fino all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, per Franco Villa, avvocato penalista, la riforma rappresenta un passaggio necessario per rafforzare autonomia, imparzialità e terzietà del sistema. In questa intervista spiega perché il nuovo modello potrebbe superare le logiche correntizie e completare il percorso verso un processo realmente equilibrato tra accusa e difesa.
La riforma inserisce in Costituzione due distinti Consigli superiori della Magistratura per ciascuna delle due carriere, giudicante e requirente. L’estrazione a sorte dei componenti, anziché l’elezione, rafforzerà o indebolirà l’organo?
È necessario chiarire che il Csm non è un organo di rappresentanza, ma un organo di alta amministrazione, come dimostra l’art. 105 della Costituzione, che gli attribuisce competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e disciplina. Da questa premessa discende che il sorteggio non ne indebolisce l’autonomia esterna, garantita dall’art. 104 della Costituzione per giudici e pubblici ministeri. Al contrario, riequilibra il funzionamento interno del Consiglio, sottraendolo alle logiche correntizie dell’Associazione Nazionale Magistrati. L’accesso al Csm non avverrebbe più attraverso competizioni elettorali condizionate dalle correnti, ma tramite una selezione neutra. La riforma rafforza quindi il Consiglio, interrompendo dinamiche di potere estranee all’autonomia della magistratura. Non a caso, il 42% dei magistrati votanti iscritti all’Anm si è già espresso a favore del sorteggio.
La riforma introduce l’Alta Corte disciplinare. È giusta la separazione tra autogoverno e
disciplina?
Sì, perché l’attuale sistema presenta evidenti distorsioni: i magistrati eletti nel Csm
giudicano i propri elettori, in un contesto fortemente condizionato dalle correnti.
I dati lo confermano: nel 2025, su 1.587 esposti, solo 76 sono giunti alla Sezione
disciplinare, mentre 1.067 sono stati archiviati de plano. Le condanne sono state appena
35, per lo più lievi, e le sospensioni solo quattro. Anche il caso Palamara dimostra
l’inefficacia del modello attuale. L’esternalizzazione della giurisdizione disciplinare è quindi
necessaria.
L’estrazione a sorte di 12 componenti dell’Alta Corte espone a rischi di controllo
politico?
No. Tre componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica; gli altri dodici sono
estratti a sorte da categorie di altissimo profilo: professori ordinari di materie giuridiche,
avvocati con almeno venti anni di esercizio e magistrati con analoga anzianità ed
esperienza di legittimità. Il sorteggio impedisce logiche correntizie e garantisce l’indipendenza dell’organo.
È corretto che il Parlamento definisca gli illeciti disciplinari dei magistrati?
Sì, ed è già così. L’art. 105 della Costituzione rinvia alla legge ordinaria la definizione di illeciti, sanzioni e procedimento. La riforma non introduce nuove deleghe, ma rende esplicito un meccanismo esistente. È una scelta coerente con il principio di legalità, poiché le sanzioni disciplinari incidono su diritti fondamentali e devono essere tipizzate per legge, evitando discrezionalità e usi politici.
Quali altre riforme sono necessarie?
Servono una reale informatizzazione del processo, con un fascicolo telematico unico
accessibile anche alla difesa, e la separazione delle funzioni di GIP e GUP, per una
maggiore specializzazione. Ma senza la separazione delle carriere, ogni altra riforma rischia di restare inefficace: è una scelta architettonica di fondo, indispensabile per la coerenza del sistema.
Perché questa riforma è urgente? Non bastavano il giusto processo e la riforma
Vassalli?
No. Il giusto processo è rimasto in larga parte inattuato e il modello accusatorio
incompiuto. Solo la separazione delle carriere consente una reale terzietà del giudice,
intesa come effettiva equidistanza tra accusa e difesa. Lo stesso Vassalli la riteneva necessaria. Già la Costituzione del 1948 (VII Disp. Trans.) riconosce l’inadeguatezza dell’ordinamento del 1941, fondato sull’unitarietà delle carriere.
(foto da mailing list sociale, S.D., archivio GrIG)






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