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Convegno: “I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro”.


I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro (Catania, 22-24 ottobre 2025)

Si svolge a Catania presso l’Aula Magna (Via Crociferi n. 91) nei giorni 22 – 24 ottobre 2025 il Convegno I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Progetto Prin Demania. Domini collettivi e usi civici nell’Italia centro-meridionale. Legislazione, giurisprudenza e fonti documentali dall’eversione feudale alla riforma agraria del 1950: materiali storici per l’istruzione dei giudizi commissariali dopo la l. 20 novembre 2017 n. 168, a cui partecipano le Università degli Studi di Padova, “Aldo Moro” di Bari, di Catania, di Camerino, “Magna Graecia” di Catanzaro.

I lavori possono essere seguiti anche online a questo link.

cascata nel bosco

Il Convegno vuol costituire un momento rilevante di confronto sul tema ancora ben poco conosciuto delle terre collettive, che costituiscono il 7-10% del territorio nazionale italiano.

Boschi, pascoli, terreni agricoli, zone umide, litorali di proprietà collettiva, sebbene spesso tuttora oggetto di mire speculative e utilizzi incongrui.

I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.

Montepescali, cartello riserva di proprietà e diritti di uso civico

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

quattro spighe nel campo di grano

I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).  Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

Lupo (Canis lupus)

Quindi, i beni in proprietà collettiva sono soggetti per legge a vincolo di destinazione e a vincolo ambientale: non possono essere oggetto di una concessione amministrativa che ne importi la trasformazione.

Un grande patrimonio ambientale collettivo che dobbiamo conservare e custodire per le generazioni future.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Progetto PRIN Demania, Convegno Usi Civici (Catania, 22 – 24 ottobre 2025)
Trino Vercellese, Bosco delle Sorti

(foto Cristiana Verazza, da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

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