La Corte Costituzionale boccia il mini eolico senza la V.I.A. .
Importante pronuncia della Corte Costituzionale in materia di impianti eolici di potenza inferiore o uguale a 60 kW e procedura di V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale).
Con la sentenza n. 188 del 12 luglio 2013, la Corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, in quanto disposizione “invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione”, ossia la competenza in materia di tutela dell’ambiente.
La normativa regionale dichiarata incostituzionale, infatti, si pone in netto contrasto con quanto previsto dal d. lgs. 152/2006, il quale comprende tra i progetti che devono essere assoggettati alla procedura di V.I.A., “l’intera categoria degli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali”, quindi anche in caso di limiti inferiori previsti a livello regionale.
D’altra parte, si tratta di un’interpretazione perfettamente coerente con la ratio di tutela dell’ambiente del d. lgs. 152/2006 e della normativa in materia di V.I.A., che andrebbe sempre tenuta presente soprattutto da chi intende realizzare dei progetti ambientalmente sostenibili come quelli legati allo sfruttamento di fonti rinnovabili.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
SENTENZA N. 188
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra F.P. e il Comune di Sorso, con ordinanza del 4 ottobre 2012, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso da F.P. contro il Comune di Sorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Il rimettente riferisce che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti amministrativi di diniego definitivo all’istanza di autorizzazione paesaggistica e alla denuncia di inizio attività da essa presentate per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 50 kW. Tali provvedimenti erano stati motivati dall’amministrazione con riferimento alla necessità di assoggettare l’intervento richiesto alla procedura di valutazione di impianto ambientale ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo.
La parte privata, prosegue il giudice a quo, ritiene di aver diritto al rilascio delle autorizzazioni richieste in base al citato disposto dell’art. 5, comma 23, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Ad avviso del rimettente, questa disposizione regionale vìola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
Il giudice a quo afferma anche che la norma sarda censurata si pone in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale. Infatti, l’art. 6, commi 5 e 6, lettera a), e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del d. lgs. n. 152 del 2006 assoggettano alla procedura di valutazione di impatto ambientale l’installazione di qualsiasi impianto eolico, senza che assuma rilievo la circostanza che trattasi impianto mini eolico di potenza pari a 50 kW.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deduce che, ai fini della definizione del giudizio principale, è decisivo stabilire se, nel caso di specie, l’intervento che la parte privata intende realizzare sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Ad avviso del rimettente, la norma regionale è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, stante il contrasto con l’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo, i quali impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici, anche se di potenza inferiore ai limiti previsti dall’art. 5, comma 23, legge reg. Sardegna n. 3 del 2009.
2.– Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, l’art. 8 della legge della Regione autonoma della Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), ha aggiunto alla norma censurata un periodo in base al quale «Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni».
Tale modifica non fa venir meno la necessità di esaminare il merito della questione, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale.
3.– La questione è fondata.
Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.
Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
(foto S.D., archivio GrIG)
Per quanto riguarda gli impianti già in via d’installazione cambierà qualcosa? Come per esempio le venti pale previste tra villanovaforru e sanluri.
spero che si blocchi lo scempio!
Attenzione serve la VIA se siamo in zone tutelate. Altrimenti per assurdo in una zona industriale devo presentare la VIA per una torre da 500 Watt.
L’ha ribloggato su Fabio Argiolas.
La mia domanda è per il dott. Deliperi: ma relativamente ad una azienda agricola, l’impianto di una pala eolica per 60 kw. di produzione è realizzabile o no? Se siamo a più o a 2000 m. dal mare è sempre necessaria la V.I.A. o se ne può fare a meno? E da ultimo, siete favorevoli o no ad impianti di questo tipo per le aziende agricole? La ringrazio sin d’ora per la risposta. Fabio Coronas
la realizzazione di un impianto eolico di qualsiasi dimensione ricadente in aree tutelate con il vincolo paesaggistico (“con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività cultural”) è soggetta ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale.
Noi siamo favorevoli alla produzione energetica da fonte eolica legata alle necessità di un’azienda agricola: non deve trattarsi di speculazione e ci sono le procedure per le relative autorizzazioni, basta seguirle correttamente.
Stefano Deliperi
Il messaggio che sta passando o che si vuole che passi e’: il minieolico va autorizzato sempre con procedura di VIA. E’ importante allora spiegare che la sentenza boccia il fatto di autorizzare in Procedura semplificata(PAS) un minieolico che ricade in area tutelata. Esiste una nota del Ministero del Territorio e del mare che chiarisce che se non siamo in zone tutelate e siamo sotto il Megawatt di potenza non c’è nessuna procedura paesaggistica da portare avanti.
è quello che c’è in sentenza e quello che abbiamo detto 😉
assolutamente si, non era di certo riferito al vostro articolo o ai vostri interventi. Dico solo che non bisogna creare allarmismi su una sentenza che dice una cosa corretta e legittima. A tale proposito volevo ricordare anche la nota della RegioneSardegna di giugno 2013 che conferma che fino a 60 kW, compreso, in aree non soggette a vincoli paesaggistici non serve nessuna autorizzazione paesaggistica.
Grazie e buon lavoro.
Gianluca.
Vorrei far notare, a proposito degli “Indirizzi applicativi sulla procedura di valutazione di impatto ambientale in materia di centrali eoliche” emanati dalla Regione, perchè, pur nell’imminenza di una Sentenza della Corte Costituzionale (che poi si è puntualmente verificata), non è stata fatta almeno una Delibera di Giunta oppure votata in Consiglio Regionale una Legge che mettesse realmente al bando ciò che può concretamente aggravare i disastri ambientali già provocati dalle centrali eoliche in tutta la Sardegna. Ma quale allarmismo, occorre applicare la Sentenza, altro che storie! E così, prima della Sentenza quel che poteva succedere e’ purtroppo successo, e pur con gli “indirizzi” adottati dalla Regione, nel Medio Campidano come facile leggere nell’articolo pubblicato il 30 giugno scorso dall’Unione Sarda, penso sia emersa ancora una volta la totale sottovalutazione della questione eolica in Sardegna.
Troppi interessi economici continuano ad esserci dietro questa energia “verde”: di “verde” lascia solo le tasche dello Stato e quindi le nostre, arricchendo inutilmente invece (perchè siamo in regime di surplus energetico, vedasi anche Unione Sarda del 19 luglio scorso) di ferro, cemento, e infrastrutture industriali, non solo il paesaggio ma ora anche l’agricoltura (“verde” si, d’incentivi…).
Iniziamo a spegnere le centrali termoelettriche e lavoriamo di più sull’accumulo per una generazione diffusa dell’energia in accordo con l’ambiente. Il minieolico, ha piu’ regole stringenti dei pozzi esplorativi che vogliono fare ad Arborea (quello e’ uno scempio con costi sociali ambientali e per la salute). Ma sa le difficoltà burocratiche che deve passare un agricoltore prima di installare una torre minieolica da 10 kW, proprio perche fino all’altro giorno la normativa era un autentico casino. Finiamola di generalizzare, l’eolico non e’ minieolico il quale può essere un integrazione al reddito per le aziende agricole in difficoltà o forse preferisce il metano della Saras per le nostre aziende agricole? La sentenza va applicata perché e’ corretta e su questo non ci piove ma va applicata in modo corretto non pensando di distorcere il vero significato.
Certo non si generalizza quando si parla di scempi generati dalle centrali eoliche, ed il minieolico è il minieolico stop e basta. Il problema è proprio quello che evoca, per cui non deve verificarsi che ci siano “forti con i deboli e deboli con i forti” e analogamnente finiamola di generalizzare con assunti quali “meglio del metano e carbon fossile” perche’ grande e’ pure “il business” del vento che non spegne di certo le centrali tradizionali. Occorre fare le cose bene come d’altra parte chiede la Sentenza!
Mi permetto di farle osservare che in poche parole ha riassunto un concetto terribilmente sbagliato ovvero ereditare la centralita’ energetica delle fonti convenzionali con le rinnovabili. Mi spiego, lei non deve sostituire le centrali convenzionali con il Vento ma lo deve fare diversificando le fonti rinnovabili e distribuendole compatibilmente con l’ambiente sul territorio. La politica poi deve fare la sua parte, creando le condizioni perche le tecnologie si sviluppino in Sardegna e siano i Sardi i veri protagonisti della democratizzazione dell’energia, creare un bussiness sulle rinnovabili gestito dai Sardi, coinvolgendo i centri di ricerca Sardi non mi sembra un idea tanto malvagia. Ad ogni modo non voglio occupare ulteriore spazio in questo blog, ringrazio e vi saluto tutti per la pazienza. Gianluca.
Si ma avete guardato i registri sull’eolico? Gli incentivi vanno solo ai grossi gruppi. Parchi eolici sui registri d’Asta e una ventina di pale da 0.8 MW sul registro non in asta. Tutti gli altri ZERO . COMPLIMENTI.
da L’Unione Sarda, 11 ottobre 2013
Villanovatulo. Riscontrate anche difformità nella distanza tra i generatori. Minieolico,sigilli dei ranger.
Impianto senza valutazione di impatto ambientale. (Andrea Piras) (http://www.regione.sardegna.it/rassegnastampa/1_82_20131011085717.pdf)
VILLANOVATULO. I sigilli della Forestale sull’impianto eolico in costruzione a Villanovatulo, al confine con il territorio comunale di Isili. I ranger hanno bloccato due aerogeneratori alti una trentina di metri e quattro cabine in muratura funzionali alla centrale per la produzione di energia ed edificate a breve distanza. Una delle pale si trova a 112 metri da un’azienda agricola. L’inchiesta è ancora all’inizio ed è coordinata dal pubblico ministero Gaetano Porcu. A firmare il sequestro è stato il giudice per le indagini preliminari Giovanni Massidda. La decisione di fermare il cantiere (un provvedimento su cui gli inquirenti mantengono un silenzio assoluto) sarebbe stata presa in seguito a una serie di difformità nella costruzione dell’opera accertate durante i diversi sopralluoghi e rilevate dal confronto tra i documenti del progetto e le autorizzazioni rilasciate dal Comune. Tra le pale eoliche lontane tra loro novantacinque metri, non sarebbero state rispettate la distanze. A far scattare il blitz e la decisione di apporre i sigilli, le mancate autorizzazioni da parte del Savi, il Servizio valutazione degli impatti regionale competente ad esprimersi sulla compatibilità ambientale dell’intervento.
I SOPRALLUOGHI. Secondo gli accertamenti degli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale (oltre agli agenti della stazione di Isili sono intervenuti anche gli investigatori dell’Ispettorato ripartimentale di Cagliari), e come risulta agli atti esaminati negli uffici del Comune, gli impianti sono di proprietà di tre diverse ditte: l’ogliastrina “Su Entu nou” di Villagrande Strisaili, “I Murteddas” e “Is Serras” di Villanovatulo. La costruzione dei due aerogeneratori è stata invece eseguita dall’impresa di nazionalità iberica “Ades”, Applicaciones de energias alternativas.
GLI SVILUPPI. L’indagine di Villanovatulo è alle prime fasi e il piccolo impianto per la produzione dell’energia alimentato dai venti che soffiano in zona è finito sotto la lente della Forestale e della Procura della Repubblica di Cagliari. Si inquadra nel business dei “certificati verdi” del Gestore servizi elettrici ed è rivolta principalmente al cosiddetto minieolico, le centrali che dovrebbero sorgere nelle immediate vicinanze di aziende per garantire alle stesse il fabbisogno di energia.
LA MAGISTRATURA. La preoccupazione, anche da parte di diversi amministratori municipali sardi e in particolare del Sarcidano (dove, come nel caso di Isili, i carabinieri e la Procura hanno già messo gli occhi sugli impianti fotovoltaici), è che molti di questi impianti possano nascere più per favorire il business di chi li realizza rispetto al soddisfacimento del fabbisogno energetico reale delle aziende che operano sul territorio.
da L’Unione Sarda, 5 dicembre 2013
Macomer. Gli impianti installati in zone dove sorgono diversi nuraghi. Pale eoliche,stop ai lavori.
La Soprintendenza:impatto sull’area archeologica. (Francesco Oggianu): http://www.regione.sardegna.it/rassegnastampa/1_82_20131205095102.pdf
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da La Nuova Sardegna, 5 dicembre 2013
La Soprintendenza boccia il minieolico. I pali con eliche ridotte a ridosso di antichi monumenti. Praticamente inesistenti le procedure di autorizzazione. (Tito Giuseppe Tola)
MACOMER. Stavano spuntando come i funghi con un impatto visivo poco gradevole. Sono i pali alti trenta metri che sostengono gli aerogeneratori del minieolico. La Soprintendenza ai beni archeologici di Sassari e Nuoro ne ha stoppato due, quelli realizzati installati da una ditta di Milano a Pilinzones e S’Iscaledda, due località del territorio di Macomer a nord-ovest della città. Se le richieste di chiarimenti sulla realizzazione delle linee di collegamento alla rete elettrica non saranno convincenti, non è da escludere che possano essere smantellati. A quel punto si prevede un effetto domino sugli altri pali dotati di aerogeneratori e pale eoliche installati più o meno nella stessa zona, la quale comunque non è gravata da vincoli archeologici, ma dista in linea d’aria alcune centinaia di metri da monumenti importanti come il nuraghe Ruggiu, la necropoli di Filigosa e altri siti che si concentrano nel raggio di un chilometro. Una direttiva dell’assessorato regionale all’Ambiente emanata la scorsa primavera consente l’istallazione di pali che non superino i trenta metri dotati di eliche di dimensioni ridotte (queste hanno un diametro di 22 metri). Ciascuno eroga una potenza di 60 Kw, quando basta per alimentare una decina di utenze domestiche o poco più. Si tratta del cosiddetto minieolico la cui installazione non comporta la complessa procedura per la valutazione d’impatto ambientale, ma basta l’autorizzazione dello sportello Suap del comune, un atto amministrativo abbastanza semplice. Si chiama minieolico perché i pali e le eliche sono più piccoli di quelli delle grandi centrali eoliche come quella di Bonorva, sorta ai limiti del Sic di Campeda, e quella che si voleva costruire a Tossilo, ma l’impatto visivo è comunque sgradevole. Basta percorre la ss. 131 in direzione di Sassari e dopo un paio di chilometri dall’innesto alla Macomer-Nuoro, lo sguardo finisce sui pali e gli aerogeneratori installati a Funtana ’e Giaga e Pedra Longa. L’effetto sul paesaggio non è dei migliori. Lo skyline, il profilo del panorama delineato dai punti più elevati, non è più quello di una volta e non è piacevole. A metà strada si staglia, ben visibile, Nuraghe Ruggiu. Altri monumenti sono situati nei dintorni. È questa presenza che ha indotto la Soprintendenza di Sassari a fermare la proliferazione dei pali in quanto questo tipo di impianti costituisce «un pesante impatto visivo che incide pesantemente sul paesaggio archeologico». L’ufficio tecnico ha ordinato di sospendere i lavori di installazione per 45 giorni.
da La Nuova Sardegna, 10 dicembre 2013
Gli agricoltori difendono la scelta del minieolico. Macomer, il blocco non è arrivato dalla Soprintendenza ma dal Comune. «Sono solo piccoli impianti per integrare il reddito delle aziende in crisi». (Tito Giuseppe Tola)
MACOMER. Gli imprenditori agricoli del Marghine che hanno presentato un progetto per l’installazione di un impianto eolico nelle loro aziende non sono disposti a passare per coloro che deturpano l’ambiente il paesaggio. Spiegano che la decisione di sospendere l’autorizzazione ad avviare i lavori non è della Soprintendenza, ma del Comune di Macomer, che comunque dopo 15 giorni dovrà dare via libera, e dicono che la Soprintendenza ai beni archeologici non ha dato un parere negativo, precisando che nell’area interessata «non sussistono vincoli archeologici e in superficie non sono visibili resti di strutture di interesse archeologico», tuttavia i pali «costituiscono per le dimensioni in altezza (37 metri) e per il diametro della pala (22,20 metri) un notevole impatto visivo che incide pesantemente sul paesaggio archeologico». Salvatore Mastio, dirigente della Coldiretti e titolare di una delle aziende agricole di Macomer che hanno chiesto l’autorizzazione per installare uno impianto, spiega che il minieolico è previsto dalla legge n. 15 sulla pastorizia del 2010 per integrare il reddito delle aziende, un aiuto al settore per non morire. «È passata anche a livello europeo – dice – il latte che non remunera il lavoro degli allevatori e questo è un modo per aiutare chi ancora sta in campagna. Se non hanno altre entrate le aziende muoiono. Non sono parchi eolici (quelli sì veramente brutti e impattanti). Il minieolico è ormai ovunque. Macomer era uno dei pochi comuni rimasti senza pale. L’unica cosa che abbiamo è il vento. Se non cogliamo l’occasione, nel 2014 finirà tutto. Con i parchi eolici enormi, come quello di Campeda, hanno lasciato fare. Noi chiediamo di mettere un palo e succede il finimondo». Tre pale della ditta Franchini sono state già montate. La Gea Energy ha presentato richieste per cinque aerogeneratori, progettati dall’ingegner Francesco Angioi di Mamoiada. «È un investimento che le aziende fanno per diversificare l’attività – dice –, un impianto costa da 250 a 300 mila euro. L’ammortamento del costo avviene in dieci anni. È anche un modo per elettrificare le aziende. Un grande impianto è meno facile da bloccare perché dietro ci sono aziende grosse. Col minieolico si bloccano invece gli allevatori». Salvatore Mastio spiega che per avere l’autorizzazione a installare i pali hanno dovuto chiedere 16 pareri ad altrettanti enti diversi e produrre documenti per un anno. «Nei terreni interessati non ci sono nè nuraghi nè siti archeologici – conclude –, per le aziende sono l’ultima forma di reddito per poter andare avanti».
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ottima idea!
MAMOIADA. «Rinnovabili, ok ma negli ovili». Il sindaco Deiana contrario al proliferare di pannelli e torri. (Nino Muggianu)
MAMOIADA. Va bene l’utilizzo delle energie alternative come l’eolico, nelle campagne, ma un no secco alle speculazioni con le distese di pannelli e torri eoliche tra i vigneti e il verde. Il comune di Mamoiada ha modificato e aggiunto un articolo alle norme di attuazione sui suoli agricoli. «Siamo perfettamente d’accordo per le energia rinnovabili però devono essere impiantati impianti per il solo fabbisogno delle aziende. Basta con le speculazioni, le faccio altrove a noi non interessa un discorso del genere». Così il sindaco Graziano Deiana. «Si tratta di una norma semplicissima – aggiunge – che fissa i nuovi paletti sull’installazione degli impianti per le energie alternative nel nostro territorio. Ben vengano le energie rinnovabili, il fotovoltaico, però solo ed esclusivamente per il fabbisogno delle aziende. Però serve un limite, se così lo vogliamo definire. Per quanto riguarda i contributi, saranno gli utenti a cercare le vie di finanziamento più adeguate, ci sono contributi che guardano alle leggi sia nazionali che regionali. Fosse per me – continua il sindaco Deiana, i contributi di questo tipo, ed esclusivamente per l’agricoltura, li considererei una priorità. Non si tratta solo di un problema legato alla tutela dell’ambiente ma anche e soprattutto al rafforzamento imprenditoriale delle aziende agricole, che si trovano a dover pagare costi energetici non più sostenibili. La difesa dell’ambiente e la ricerca di nuovi sistemi di produzione di energia “pulita” mi trova concorde, ma l’importante è che le ricadute per il sistema siano diffuse».
Ma qualcuno sa come si fa una V.I.A. ??? Non si farebbe prima a dire non lo vogliamo far fare per che chi lo fa ci guadagna?? E ci guadagna chi ci mette i soldi!!!!! E ci Guadagna chi affitta il terreno per l’installazione, ci guadagna l’ambiente e ci guadagnamo tutti quando di energia c’è ne troppa perche Come dice qualche scenziato “la Sardegna non ha bisogno di energia ne ha in abbondanza” mi spiegate perche io ancora oggi la pago e a ben 32 cent. Ma si potebbe anche per un secondo pensare che alcune persone stanno avendo la possibilita di lavorare grazie all’eolico?. Basta poi pensare che ci legge e chi scrive su questo sito lo fa grazie alle reti di trasmissione dati che se qualcuno nn lo sapesse emettono inquinamento elettromagnetico e per che lo permettiamo??. Forse ho capito è meglio far lavorare di piu la saras la centrale a carboone di Porto Torres, le turbogas, ecc..eccc.. cosi gli allevatori sardi avranno da ringraziare questo splendido gruppo
concetti vari e confusi, prova a spiegarli 😉
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 maggio 2017
Sviluppo sostenibile.Minieolico e paesaggio.
TAR Molise Sez. I n. 143 del 19 aprile 2017
Sviluppo sostenibile.Minieolico e paesaggio
Riguardo al “minieolico” il legislatore pare aver compiuto un bilanciamento di interessi tra le esigenze della produzione e quelle paesaggistiche, privilegiando le prime, allorché la portata limitata dell’impianto e l’assenza di vincoli paesaggistici diretti giustifichi l’eliminazione di specifici poteri di intervento dell’Autorità paesaggistica e la possibilità di realizzare l’opera sulla base dei soli adempimenti previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 387/2003: http://www.lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/86-giurisprudenza-amministrativa-tar86/12997-sviluppo-sostenibile-minieolico-e-paesaggio.html
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 10 settembre 2018
TAR Campania (SA) Sez. I n. 1149 del 23 luglio 2018
Sviluppo sostenibile.Impianti minieolici e titolo abilitativo
Anche in riferimento alle d.i.a. prescritte dalla normativa in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, deve rimanere fermo il principio per cui le fattispecie di semplificazione astrattamente previste dal legislatore (statale o regionale) possono ritenersi “formate ed esistenti” soltanto quando esse risultino idonee, da sole, a soddisfare le esigenze informative indispensabili per l’esercizio del potere inibitorio – repressivo: http://www.lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/86-giurisprudenza-amministrativa-tar86/13879-sviluppo-sostenibile-impianti-minieolici-e-titolo-abilitativo.html