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Il piano paesaggistico non deve essere assoggettato a valutazione ambientale strategica.


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Riceviamo dallo Studio legale Giuliano di Siracusa e pubblichiamo molto volentieri.      Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza n. 811 del 27 settembre 2012, ha affermato che il piano paesaggistico non deve essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), in quanto non dispone norme dirette di gestione territoriale (come i piani urbanistici): “un piano privo di tale contenuto non è assoggettato a VAS, perché non determina alcun impatto sull’ambiente (anzi lo protegge)”.

L’argomento è certo valido sul piano giuridico, quando però sia un autentico piano paesaggistico e non un piano buono solo per difendere gli interessi immobiliari e quelli sottesi alla trasformazione del territorio, come già avvenuto per i piani territoriali paesistici sardi approvati nel 1993 e annullati proprio per i loro contenuti illegittimi anti-paesaggio.

Recentemente, con ordinanza 5 settembre 2012, n. 468/12, riguardo l’adozione del piano paesaggistico della Provincia di Siracusa, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha sancito che “l’adozione del piano paesistico non deve essere preceduta dalla valutazione di incidenza ambientale”, in quanto i fini del piano sono prevalenti rispetto a ogni altro interesse di natura sociale, economica, culturale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

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Sentenza del CGA sul Piano paesaggistico di Ragusa: il piano non va sottoposto a VAS

Il C.G.A., con sentenza emessa oggi, 27 settembre, ha accolto gli appelli di Legambiente, di Italia Nostra, rappresentate e difese in giudizio dallo Studio legale Giuliano, e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, contro la sentenza del TAR Catania n. 2146 del 2011 in materia di Piano Paesaggistico di Ragusa.

La decisione di merito del CGA è ora definitiva. Nelle motivazioni della sentenza si legge che i piani paesaggistici non devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto non sono strumenti urbanistici, cioè non dettano norme dirette di gestione territoriale. “Un piano privo di tal contenuto – precisa il massimo organo di giurisdizione amministrativa – non è assoggettato a VAS, perché non determina alcun impatto sull’ ambiente (anzi, lo protegge)”. Il CGA sostiene inoltre che “Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale”.

La sentenza del CGA, in tema di VAS e di procedura pianificatoria, riprende e promuove le deduzioni che il gruppo di avvocati dello Studio legale Giuliano ha rappresentato con successo anche negli atti oppositivi ai ricorsi promossi dal Comune e dalla Provincia di Siracusa, da altre amministrazioni pubbliche della provincia aretusea, da imprese e da privati.

 

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. ottobre 17, 2017 alle 2:54 PM

    prosegue la linea giurisprudenziale siciliana.

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 12 ottobre 2017
    Beni Ambientali.Piano paesaggistico e assoggettabilità a VAS.
    TAR Sicilia (PA) Sez. I n.2179 del 18 settembre 2017
    Beni Ambientali.Piano paesaggistico e assoggettabilità a VAS.

    Valorizzando le finalità del Piano paesaggistico (privo di determinazioni prettamente urbanistiche, a differenza del Piano urbanistico-territoriale) ed il tenore letterale delle disposizioni dettate in merito dal d.lgs. 152/2006, ne va esclusa la sottoponibilità a V.A.S., giacché i Piani Paesaggistici comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio) ad arrecare potenziali alterazioni dell’ambiente complessivamente considerato: http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/13247-beni-ambientali-piano-paesaggistico-e-assoggettabilit%C3%A0-a-vas.html

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