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Storia di cacciatori-bracconieri, in Sardegna, a Muravera.


Pernice sarda (Alectoris barbara)

Gianluca Falco e Massimo Paesano sono due cacciatori di Muravera (CA) che un bel giorno, il 30 novembre 2006 per l’esattezza, avevano pensato bene di esercitar l’arte venatoria fra le macchie di Costa Rey.    L’area era (ed è) oasi permanente di protezione faunistica.

Lì venivano sorpresi, denunciati all’Autorità giudiziaria e, in seguito, condannati.  Quattro mesi di arresto e 400 euro di ammenda (artt. 21 e 30, comma 1°, lettera d, della legge n. 157/1992 e s.m.i., 61, comma 1°, lettera d, della legge regionale Sardegna n. 23/1998), in base a sentenza del Tribunale e della Corte d’Appello di Cagliari (7 giugno 2011).  

Sostenevano che “non si erano resi conto di trovarsi in un’area protetta perché la zona non era adeguatamente segnalata e perimetrata”.

I giudici della Suprema Corte di cassazione non gli hanno creduto. Con sentenza della III Sezione, 13 marzo 2012, n. 9576, hanno confermato la condanna ai cacciatori-bracconieri

Infatti, il provvedimento di divieto di caccia era stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna “fin dal 1986”, inoltre “l’area era stata perimetrata anche se,con il passare del tempo, alcuni cartelli erano stati rimossi ed  altri erano stati resi illeggibili dagli spari degli stessi cacciatori.       Per di più un cacciatore abitava nei pressi dell’oasi permanente di protezione faunistica, abitualmente andavano a caccia in zona e “in prossimità del luogo dove avevano parcheggiato l’auto esisteva un vistoso cartello con l’indicazione del divieto”.   Pertanto, “la mancanza di tabellazione o la sua inadeguatezza non determina peraltro automaticamente l’esclusione del reato o la non punibilità del reo ma pone a carico dell’accusa l’onere di dimostrare che, nonostante la mancanza di tabelle, il trasgressore aveva la consapevolezza del divieto”.

Insomma, non basta sparacchiare ai cartelli e renderli illegibili per andar a caccia nelle oasi di protezione faunistica.   Di seguito massima e link alla sentenza Corte di cassazione penale, sez. III, 13 marzo 2012, n. 9576.

Gruppo d’Intrervento Giuridico

 

Cardellino (Carduelis carduelis)

Cass. Sez. III n. 9576 del 13 marzo 2012 (Ud. 25 gen. 2012)

Pres. Mannino, Est. Petti, Ric. Falco

Caccia e animali. Tabellazione oasi regionali.

La tabellazione, ancorché imposta per le oasi regionali dall’articolo 10 comma 9 della legge statale n 157 del 1992, non costituisce un elemento costitutivo del reato in assenza del quale esso per i parchi regionali non sarebbe configurabile, ma serve solo a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione del divieto sul bollettino regionale

Qui la sentenza integrale: https://docs.google.com/gview?url=http://lexambiente.it/acrobat/FALCO1.pdf&embedded=true&pli=1

 

(foto L.A.C., S.D., archivio GrIG)

  1. Avatar di riccardo
    riccardo
    aprile 4, 2012 alle 11:57 am

    beni fatu!! a mio avviso le pene dovrebbero essere più consistenti…..

    • Avatar di max
      max
      giugno 1, 2012 alle 12:46 PM

      Prima di parlare accertati di come sono andate bene le cose. gli innocenti come noi pagano per chi veramente fa certe cose per cattiveria.. per quanto siamo appassionati di caccia abbiamo sempre fatto le cose nel giusto modo rispettando tutto e tutti. Non era segnalato il luogo e noi ci siamo trovati dentro senza saperlo.La nostra onestà per chi ci conosce davvero è fondata non per altro lo dimostriamo tutti i giorni nella nostra vita. La cosa più strana e che certe cose lo hanno saputo prima il mondo di noi. Questo mondo non è per gli onesti. Difendo la onestà e umiltà che mi appartiene, per tutti voi, che avete la parlantina facile sarebbe meglio che qualche parola di troppo venga messa da parte.

      • giugno 1, 2012 alle 3:14 PM

        Sig. Paesano, i fatti sono stati accertati in ben tre gradi di giudizio. E c’è stata una sentenza di condanna definitiva.
        Qui nessuno mette in dubbio la sua “onestà”, si parla della sentenza che mette in evidenza dei principi giuridici molto importanti in materia di caccia.
        Buona serata.
        Stefano Deliperi

  2. Avatar di icittadiniprimaditutto
    icittadiniprimaditutto
    aprile 4, 2012 alle 6:22 PM

    Reblogged this on i cittadini prima di tutto.

  3. Avatar di max
    max
    giugno 11, 2012 alle 2:11 am

    Signor Deliperi sino a oggi continuo a diffendere la mia persona. Se lei non mi conosce non metta la mia onestà tra virgolette… io non giudico lei pechè giustamente non la conosco e non mi permetto, dico solo che mi vergogno di essere italiano.. e come dice il mio più grande maestro di vita (mio padre) che questo mondo non è fatto per i giusti.. come nella politica.. il vero politico è quello che ci rimette sempre e non ci guadagna mai.. Ripeto, ci trovevamo li senza saperlo che fosse un oasi… mi spiace solo tutto questo perchè non lo meritiamo, e mi creda non sono il tipo che dice che la colpa è sempre degli altri ma so assumermi anche le mie resconsabiità quando sbaglio. Ma in questo caso con la nostra buona fede (perchè non riusciamo neanche a rubare una caramella a un bambino), fosse stato meglio a far prevalere un pò di buon senso.

    • giugno 11, 2012 alle 1:30 PM

      Sig. Paesano, il termine onestà è stato scritto fra virgolette (“) perchè nei commenti è l’unico modo per evidenziarlo.
      Le ripeto: Qui nessuno mette in dubbio la sua onestà (senza virgolette, ma in evidenza), si parla della sentenza che sottolinea dei principi giuridici molto importanti in materia di caccia.
      Buona giornata.
      Stefano Deliperi

  4. novembre 20, 2020 alle 10:34 am

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 17 novembre 2020
    Cass. Sez. III n. 30720 del 4 novembre 2020 (CC 18 set 2020)
    Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Villari ed altri
    Caccia e animali.Interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria

    In materia di interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria – ove siano eccettuati gli ambiti territoriali ricompresi all’interno dei Parchi nazionali, in relazione ai quali la perimetrazione è frutto di un provvedimento di legislazione primaria oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per i quali, pertanto, non vi è la necessità di alcuna segnalazione che li distingua quanto alla vigenza del divieto in questione rispetto al restante territorio – gli altri ambiti per i quali vige il divieto di attività venatoria sono soggetti al cosiddetto sistema della tabellazione, per effetto del quale i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale o comunque di altro spazio interdetto alla caccia sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini: https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cassazione-penale148/15307-caccia-e-animali-interdizione-di-determinati-terreni-all%E2%80%99esercizio-dell%E2%80%99attivit%C3%A0-venatoria.html

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