Difesa dell’ambiente, solo la buona volontà non basta.
Sentenza importante quella recentemente emessa dal T.A.R. Lombardia in tema di rappresentatività dei soggetti associativi di tutela ambientale ai fini della legittimazione attiva nel campo della giustizia amministrativa.
La sentenza T.A.R. Lombardia, MI, Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 1853 ha rammentato che “il consolidato … orientamento giurisprudenziale” afferma che ”…la legittimazione ad agire in giudizio a favore delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale non può che riconoscersi solo là dove delle stesse sia accertato: 1. Il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; 2. Lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso; 3. La rappresentatività della collettività locale di riferimento, requisito quest’ultimo, che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione… (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909; analogamente, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2095; Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1182)”.
Nel caso specifico, le conseguenze per l’Associazione “Cittadini Zibido San Giacomo”, ritenuta non avere le necessarie caratteristiche, sono state piuttosto pesanti: oltre a non aver fermato la trivellazione per l’estrazione di idrocarburi nel parco naturale agricolo regionale Sud Milano, ha visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso ed è stata condannata a pagare circa 7.500 euro di spese legali alle controparti costituite (Regione Lombardia, Apennine Energy s.p.a.).
E a poco giova l’interesse della Stampa nazionale (“Trivelle, lo strano caso di Zibido: per il Tar l’associazione è “troppo povera” per fare ricorso, non per le spese di giustizia”, Thomas Mackinson, Il Fatto Quotidiano, 21 ottobre 2016), quando non è riconosciuta la rappresentatività del soggetto associativo.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
01853/2016 REG.PROV.COLL.
01157/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2015, proposto da Associazione “Cittadini Zibido San Giacomo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Colasante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Anzani, in Milano, via dell’Unione, 3;
contro
– la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente, in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
– il Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale ope legis domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
– il Consiglio Regionale della Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Zibido San Giacomo, la Città metropolitana di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano, l’ARPA – Agenzia regionale protezione ambiente – Lombardia, L’ASL – Azienda sanitaria locale di Milano 2, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
– Apennine Energy spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Tranchino, Giuseppe La Rosa, e Ginevra Biadico, con domicilio eletto presso lo studio legale Associato Watson Farley & Williams, in Milano, piazza del Carmine, 4;
– Comune di Assago, Comune di Rozzano, Comune di Basiglio, Comune di Binasco, Comune di Noviglio, Comune di Gaggiano, Comune di Trezzano sul Naviglio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto della Direzione Generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 11 marzo 2015, n. 1873, recante “Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs 152/2006, e della L.R. 5/2010 relativa al progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato Moirago 1 Dir nel Comune di Zibido San Giacomo (Milano)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 16 marzo 2015;
– degli atti indicati e specificati nella narrativa del ricorso;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Lombardia e di Apennine Energy spa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– con ricorso spedito per notifica via posta il martedì 12 maggio 2015, notificato ai vari destinatari fra il 13 maggio 2015 ed il 18 maggio 2015 e depositato il 27 maggio 2015, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe premettendo di essere soggetto «…esponenziale delle collettività di riferimento in virtù della propria finalità statutaria di promuovere e proteggere il territorio e l’ambiente nonché dell’impegno civico profuso sin dall’inizio del procedimento de quo per opporsi alle richieste della Società controinteressata…» (ricorso, pag. 7);
– il Ministero intimato si è costituito con comparsa di mera forma;
– la Regione Lombardia si è costituita spiegando difese nel merito e chiedendo il rigetto del ricorso;
– la società controinteressata si è costituita spiegando difese in rito e nel merito; in particolare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente (memoria depositata il 22 giugno 2015, pag. 3);
– nel corso dell’udienza pubblica del 2 marzo 2016, a domanda del Collegio, la difesa di parte ricorrente ha chiesto termine per depositare copia dei libri sociali ed in particolare del libro dei soci, del libro dei verbali assembleari, degli eventuali libri / provvedimenti degli organi associativi, nonché copia integrale dello statuto, a tal fine venendo rinviata la trattazione della causa all’udienza pubblica del 5 ottobre 2016;
– in data 21 luglio 2016 parte ricorrente ha depositato documentazione;
– dalla documentazione versata in atti risulta: a) che l’associazione ricorrente è sorta il 1 settembre 2014 e che le tre persone che hanno costituito l’associazione si sono costituiti in Consiglio direttivo dell’associazione, nominandosi Presidente (Macchiarulo Matteo), Vice Presidente (Azara Giovanni) e Tesoriere / Cassiere (Agostinacchio Enrico), secondo quanto nell’atto costitutivo (depositato sub 4 in data 19 gennaio 2016); b) che solo ai soci fondatori sono attribuibili funzioni gestionali, prevedendo l’art. 4 dello statuto (depositato sub 5 in data 19 gennaio 2016) che «Sono previste due categorie di soci: SOCI FONDATORI, ovvero coloro che hanno costituito l’associazione: valutano le richieste di iscrizione all’associazione come di seguito specificato, promuovono e indirizzano le attività dell’associazione e ne curano i principali aspetti gestionali e amministrativi; SOCI ADERENTI ovvero tutti i soci non fondatori ai quali non sono attributi le funzioni gestionali ed amministrative dell’associazione…»; c) che l’assemblea dei soci si è riunita (a tenore dei verbali depositati in data 21 luglio 2016 sub 13) solo in data 15 settembre 2014 e non ha ancora approvato alcun documento di bilancio, risultando essere stato approvato dal Consiglio direttivo, nella seduta del 22 giugno 2016, il «…progetto di rendiconto economico finanziario…» per il periodo dal 6 ottobre 2014 al 19 maggio 2016, da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci, da convocare «…dopo la sentenza del TAR Lombardia che ci sarà il 5 ottobre 2016…» (così nel verbale n. 5 del 22 giugno 2016); d) la decisione di proporre il presente ricorso è stata presa dal Consiglio direttivo nella riunione del 19 marzo 2015; e) che la maggior parte delle quote associative sono state corrisposte nel periodo fra il 6 ottobre 2014 ed il 4 dicembre 2014 e che dopo tale ultima data risultano corrisposti a tale titolo 80,00 euro in data 16 gennaio 2015, secondo il libro di cassa dell’associazione (depositato sub 15 in data 21 luglio 2016); f) che l’art. 6 dello statuto prevede «…Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna comunicazione né formalità…»;
Ritenuto che:
– ai fini della delibazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della associazione ricorrente occorra innanzitutto richiamare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «…la legittimazione ad agire in giudizio a favore delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale non può che riconoscersi solo là dove delle stesse sia accertato: 1. Il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; 2. Lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso; 3. La rappresentatività della collettività locale di riferimento, requisito quest’ultimo, che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione…» (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909; analogamente, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2095; Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1182);
– facendo applicazione di tale insegnamento alla odierna controversia, ne deriva che:
a) l’associazione ricorrente non appare rappresentativa della comunità locale, attese le norme statutarie che attribuiscono ai soli soci fondatori le funzioni gestionali, in uno con le circostanze che l’assemblea dei soci è stata riunita solo una volta (il 15 settembre 2014), all’inizio della vita dell’associazione, e che la proposizione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio direttivo;
b) sotto altro profilo, l’associazione ricorrente non appare rappresentativa della comunità locale, atteso che, a termini dell’art. 6 dello statuto, l’associazione risulta priva di soci, non risultando il pagamento di quote associative annuali dopo il gennaio del 2015; né a diversa decisione può indurre l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui sarebbe necessaria, ai fini della decadenza, un atto dell’associazione (memoria di replica depositata il 13 settembre 2016, pag. 4), atteso il chiaro disposto del citato art. 6 dello statuto, che prevede, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale «…l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna comunicazione né formalità…»;
c) l’associazione ricorrente ha carattere occasionale, atteso che la sua nascita risulta determinata dal pozzo di trivellazione in relazione al quale è stato emanato il provvedimento impugnato; si legge infatti nel dossier sulla vita dell’associazione depositato in data 19 gennaio 2016 sub6 che «…Le prime riunioni di un gruppo di cittadini che preoccupati dalle voci sul pozzo sono iniziate agli inizii del settembre 2014…», e che l’oggetto delle sue iniziative (come elencate nello stesso dossier) è incentrato su tale pozzo di trivellazione o su altri pozzi analoghi, circostanza che evidenzia il carattere occasionale dell’organismo, piuttosto che il suo stabile e consolidato collegamento col territorio attraverso una continua attività di salvaguardia del bene a fruizione collettiva tutelato da qualsivoglia intervento che possa incidere negativamente sullo stesso (in tema: Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909); né a diversa decisione possono indurre le generiche previsioni statutarie circa le finalità di tutela ambientale dell’associazione, attesa l’univocità delle iniziative dell’associazione (in tema: Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2095);
– il ricorso debba quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente;
– le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo, nei confronti della Regione resistente e della società controinteressata, e possano invece essere compensate nei confronti del Ministero resistente, in ragione della costituzione solo formale di questo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; condanna l’associazione ricorrente al pagamento, nei confronti della Regione resistente e della società controinteressata, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore della Regione Lombardia ed in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore di Apennine energy spa; compensa nel resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Diego Spampinato | Ugo Di Benedetto | |
IL SEGRETARIO
depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2016
(foto Benthos, S.D., archivio GrIG)
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- Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)
- Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
- direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora
- direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica
- V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale (Sardegna)
- normativa nazionale sulla caccia (legge n. 157/1992 e s.m.i.)
- normativa regionale sulla caccia (l.r. Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sulle aree protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
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- normativa nazionale sugli usi civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
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- normativa regionale sugli usi civici (l.r. Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
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- legge quadro nazionale sul randagismo (legge n. 281/1991 e s.m.i.)
- normativa regionale su animali e anagrafe canina (l.r. Sardegna n. 21/1994)
- normativa sul "ritorno" al nucleare (legge n. 99/2009)
- Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)
- Comuni abilitati alle funzioni amministrative in materia di paesaggio (Sardegna)
- direttiva n. 2014/52/UE sulla V.I.A. (codificazione e testo coordinato)
- legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e s.m.i.)
- indirizzi applicativi in materia di V.I.A. per i progetti di centrali eoliche
- Testo unico sull'urbanistica (Sardegna)
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dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 17 settembre 2025
Ambiente in genere. Legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6895 del 4 agosto 2025Ambiente in genere.Legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente
Ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, non è sufficiente allegare, come nel caso della difesa dell’Associazione che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita appositamente per la tutela dell’area medesima, ma l’attitudine idoneativa all’esercizio dell’azione richiede indefettibilmente una verifica caso per caso, rigorosa e concreta, da parte del giudice adito, pena, altrimenti, l’incontrollata proliferazione di azioni popolari, non ammesse dall’ordinamento, se non in via del tutto eccezionale.