Le opere precarie devono avere un utilizzo effettivamente limitato nel tempo ed essere poi rimosse.
Ancora un importante pronunciamento della Corte di cassazione in materia di posizionamento di strutture precarie.
Secondo Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione.
Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità.
E’ ormai giurisprudenza costante.
In precedenza, anche Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850 aveva, infatti, statuito che è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.).
Secondo la giurisprudenza prevalente, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).
Recentemente il Tribunale del riesame di Sassari ha seguito diverso avviso.
Viene di conseguenza l’obbligo di rimozione delle strutture precarie una volta scaduta l’autorizzazione stagionale (vds. Corte di cassazione penale, sez. III, 20 giugno 2012, n. 24554).
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 18 marzo 2013
Cass. Sez. III n. 10235 del 5 marzo 2013 (Ud 24 gen. 2013)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Vitale
Urbanistica. Individuazione della natura precaria di un manufatto.
La natura “precaria” di un manufatto ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.ll D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 2, lett. b), – dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73 – prevede che possono essere installate, senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell’inizio dei lavori all’Amministrazione comunale (anche per via telematica), le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Non implica precarietà dell’opera, però, il carattere stagionale di essa, potendo essere la stessa destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione.
qui la sentenza Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235 .
(foto da mailing list sociale, S.D., archivio GrIG)



lungo mare palmasera e porto di calagonone, deturpato da strutture permanenti usate per ristoranti e biglietti vari…
dono delle nostre giunte di sinistra & destra… poi i sardi si alterano quando vengono acusati di essere i primi devastatori della loro “amata” terra!
frankorvat
spero che questa valga anche per Carloforte?
Secondo la Cassazione, vale per tutte le opere precarie, comprese quelle di Carloforte.
Le leggi,le leggi…..si applicano solo quando si vuole punire,se nò a carloforte sarebbe tabula rasa eh eh eh eh eh eh🏰🏤🏡🏠🏰🏦🏥🏨🏪⛲