L’accertamento di conformità non può esser chiesto in caso di lottizzazione abusiva.
Pronuncia di particolare interesse da parte della Corte di cassazione in materia di condizioni per l’accertamento di conformità in ambito urbanistico-edilizio.
La Suprema Corte, con la sentenza Cass. Sez. III n. 27220 del 20 luglio 2026, ha sottolineato l’impossibiltà di conseguire il permesso in sanatoria in seguito alla procedura di accertamento di conformità (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) in presenza di ipotesi di reato inerente la lottizzazione abusiva (art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
Infatti, “dette opere sono senz’altro non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, e in particolare ai parametri di pianificazione rilevanti per l’area di interesse, sicché le stesse non sono sanabili, così come la lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 1902, del 29/10/2025, dep. 2026; Sez. 3 – , n. 44517 del 17/07/2019 Rv. 277261 – 01; Sez. 3, n. 28784 del 16/5/2018, Rv. 273307)”. Non può sussistere, quindi, il requisito della c.d. doppia conformità, necessario per l’ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria.
La Suprema Corte ha “affermato il seguente principio di diritto: «in caso di lottizzazione abusiva, va distinto l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01, che non può sanare il manufatto realizzato in assenza di titolo abilitativo, per mancanza del requisito della cd. doppia conformità, dal provvedimento di condono edilizio che legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica»”.
La lottizzazione abusiva in se non è condonabile (es. per tutti Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2025, n. 5160).
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 1 settembre 2026
Cass. Sez. III n. 27220 del 20 luglio 2026 (CC 11 giugno 2026)
Pres. Ramacci Rel. Verderosa Ric. Bitterle
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e inapplicabilità dell’accertamento di conformità
In tema di reati edilizi, la sussistenza di una lottizzazione abusiva è ostativa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria mediante l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, stante l’impossibilità strutturale di soddisfare il requisito della “doppia conformità”. Tale preclusione deriva dal fatto che le opere eseguite in un contesto lottizzatorio abusivo sono intrinsecamente non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione. Va pertanto distinto l’accertamento di conformità, che richiede la conformità bilaterale (all’epoca del fatto e della domanda), dal provvedimento di condono edilizio: quest’ultimo, laddove ammissibile, può legittimare esclusivamente l’opera edilizia oggetto del titolo, ma non comporta alcuna valutazione di conformità dell’intera lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica, né rende lecita l’attività lottizzatoria nel suo complesso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Potenza, con ordinanza del 19.2.2026, ha respinto ex art. 322-bis cod. proc. pen., l’appello proposto nell’interesse di BitterleArmigeon Susanne, indagata per i reati di lottizzazione abusiva, falso ed altro, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro del fabbricato in corso di realizzazione nel Comune di Santa Marina — frazione di Policastro Bussentino (SA).
Avverso il predetto provvedimento BitterleArmigeon Susanne, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando nove motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione del principio del cd. “giudicato cautelare” in materia di sequestro preventivo. Si premette che, secondo il Tribunale del riesame, l’appello non sarebbe meritevole di accoglimento, in quanto, il provvedimento genetico applicativo del vincolo è stato confermato sia dal Tribunale distrettuale che dalla Corte di Cassazione. Al riguardo si osserva che, il giudicato cautelare ha ad oggetto la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione ma, nel caso di specie, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 35/2025 costituisce un elemento di novità assoluta, che incide profondamente sul reato di lottizzazione abusiva, eliminando sia il fumus commissi delicti che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 44 lett. c) DPR n. 380/01 per insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di lottizzazione abusiva materiale. Secondo la difesa, il permesso di costruire in sanatoria n. 35/2025 ha definitivamente e legittimamente sanato le irregolarità che giustificavano l’applicazione del vincolo reale. Si evidenzia che l’unica opera insistente sul grandissimo appezzamento di proprietà dell’imputata è la casa sottoposta a sequestro, mentre il terreno è rimasto nella disponibilità della Bittterle e ha mantenuto inalterata la sua vocazione agricola. Secondo la difesa, non è stata realizzata alcuna lottizzazione abusiva materiale.
2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione nonché vizio di travisamento degli atti di indagine per insussistenza della lottizzazione abusiva mista. Si evidenzia che è assente la motivazione in ordine alla qualificazione dell’intervento edilizio come ipotesi di lottizzazione mista (pag. 19 del provvedimento impugnato). Si sottolinea che il fabbricato in sequestro è stato realizzato su un appezzamento di terreno di circa 7000 mq e nessun frazionamento è stato effettuato né è stata realizzata alcuna opera che avrebbe di fatto trasformato l’appezzamento di terreno (viabilità, rete fognaria, idrica, rete di pubblica illuminazione) oppure delimitato il terreno in più lotti.
2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva materiale nonché travisamento delle prove. La difesa osserva che il Tribunale confonde il lotto di proprietà della Bitterle con l’area in cui il lotto insiste, quando afferma che vi sono edifici sparsi tra il verde che fanno propendere per la lottizzazione, poiché si tratta di edifici realizzati su fondi di proprietà di altri soggetti, come emerge dalle foto allegate all’istanza di dissequestro. Si sottolinea che il Tribunale del riesame erra quando afferma che il terreno è di 700 mq anziché di 7000 mq.
2.5 Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 24 NTA, dell’art. 891 cod. civ. e dell’art. 11, comma 1, DPR n. 380/01 in ordine al possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio del titolo abilitativo in zona agricola. Si osserva che, secondo il Tribunale, la Bitterle non avrebbe dimostrato di possedere i requisiti soggettivi per il mutamento della destinazione d’uso del fabbricato in sequestro, mentre, allorquando il richiedente sia il proprietario del fondo, non è necessario che lo stesso abbia la qualifica ulteriore di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 380/01. Si sostiene che la legge richieda la qualifica di “imprenditore agricolo” solo per affittuari e mezzadri, cioè per soggetti che hanno una disponibilità del fondo precaria, non per il proprietario o per i soggetti che, come l’ usufruttuario, hanno una relazione qualificata con l’immobile, come nel caso in esame.
2.6 Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 36 DPR 380/01 con riferimento al principio della doppia conformità. Si osserva che l’intervenuto annullamento dei precedenti titoli edilizi non esclude la sanabilità ex art. 36 DPR n. 380/01 delle opere realizzate. Si osserva che erroneamente il Tribunale distrettuale ha ritenuto insussistente il requisito della cd “doppia conformità” dal momento che le aperture esterne (finestre, balconi) non sono incompatibili con una destinazione agricola del manufatto.
2.7 Con il settimo motivo, si deduce l’inesistenza della motivazione in ordine all’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle normative urbanistiche vigenti in caso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01. Secondo la difesa, erroneamente si afferma che il permesso di costruire in sanatoria non produce effetti sugli altri reati contestati all’imputata.
2.8 Con l’ottavo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 comma 1 e 3 cod. proc. pen. nonché inosservanza dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 1, in relazione agli artt. 480 cod. pen. 44, comma 1, lett. a), DPR n. 380/01. Si osserva che il Tribunale distrettuale ha ritenuto che il permesso di costruire in sanatoria n. 7/2025 non idoneo a spiegare effetto sugli altri reati contestatati alla Bitterle come committente, ma la giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato attiene al tema della protezione delle bellezze naturali, mentre l’immobile oggetto del presente procedimento non ricade in zona paesaggisticamente vincolata. Si sottolinea che il reato di falso non attiene alla sanatoria n. 35/2025, bensì ai titoli precedenti e la mancata esposizione della tabella recante i dati relativi all’attività di costruzione è una contravvenzione che può essere estinta mediante l’istituto dell’oblazione.
2.9 Con il nono motivo, si deduce violazione di legge in relazione al periculum in mora. La difesa evidenzia che è stato ritenuto sussistente il periculum in mora sull’erroneo presupposto che il permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato rilasciato in assenza del requisito della cd “doppia conformità”. La difesa sottolinea che l’immobile, che verrà destinato ad uso agricolo e non abitativo è stato sanato ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della realizzazione (2023) e all’epoca della richiesta del rilascio del titolo (2025) e, pertanto, non sussiste alcun aggravio urbanistico.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il fatto nuovo costituito dal permesso di costruire in sanatoria è stato valutato dal Tribunale del riesame e ritenuto inidoneo ad incidere sulla lottizzazione abusiva, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Procuratore Generale ha evidenziato che il Tribunale ha argomentato in modo certamente non apparente sulla destinazione residenziale della costruzione, con conseguente applicabilità del richiamato art. 24 delle NTA, che ammette il rilascio del titolo, in zona agricola, solo nei confronti di soggetti aventi le qualifiche ivi indicate, tra i quali non rientra la ricorrente; che il tema del periculum in mora è stato già trattato nel precedente incidente cautelare, senza che siano ravvisabili elementi di novità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
L’esigenza di certezza della decisione ha condotto ad elaborare il concetto di “giudicato cautelare”, trasferendo in ambito cautelare alcune delle caratteristiche proprie del giudicato che si forma sulle sentenze. Dunque, al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, si ritiene che, una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presentarli, si formi una sorta di giudicato (cd. giudicato cautelare). L’operazione risponde a chiare esigenze di economia processuale: si vuole evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell’impugnazione e respinte.
La preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione. In altre parole la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione (Sez.2, n. 8074 del 26/1/2024; Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228; Sez.2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 261724).
Nel caso in esame, l’immobile oggetto del presente procedimento era stato sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 14.3.2024, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro ritenuto sussistente il fumus del reato di lottizzazione abusiva nonché dei reati di falso e degli altri reati contravvenzionali oggetto di contestazione. Il decreto di sequestro era stato confermato dal Tribunale del riesame il 26.4.2024 e dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 45248 del 6.11.2024, sia sotto il profilo del fumus dei reati contestati che del periculum in mora.
La difesa sostiene che l’elemento di novità è costituito dal permesso di costruire in sanatoria n. 35/2025.
Il Tribunale del riesame correttamente ha ritenuto l’irrilevanza del detto permesso di costruire in sanatoria, in conformità ai principi giurisprudenziali elaborati in materia.
Si è infatti affermato che la sanatoria, attualmente disciplinata dall’art. 36 d.P.R. 380/01 e, in precedenza, dalla previgente disciplina urbanistica ex art. 13 L. 47/85, non è ammissibile in presenza di una lottizzazione abusiva con riguardo alle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, dal momento che dette opere sono senz’altro non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, e in particolare ai parametri di pianificazione rilevanti per l’area di interesse, sicché le stesse non sono sanabili, così come la lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 1902, del 29/10/2025, dep. 2026; Sez. 3 – , n. 44517 del 17/07/2019 Rv. 277261 – 01; Sez. 3, n. 28784 del 16/5/2018, Rv. 273307).
Va però distinta l’ipotesi dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 da quella del “condono edilizio”, che può eventualmente legittimare, ricorrendone i presupposti, soltanto le opere che costituiscono oggetto della lottizzazione, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica, con la conseguenza che il rilascio di più titoli abilitativi nell’area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita tale attività (Sez. 3, n. 9982 del 21/11/2007, dep.2008, Rv. 238983; Sez. 3, n. 28532 del 23/6/2009, Rv. 244441).
La Corte di cassazione ha infatti precisato che il rilascio del permesso in sanatoria (cd. condono edilizio) per le opere edilizie realizzate sui singoli lotti non è incompatibile con la confisca del terreno lottizzato, poiché il titolo abilitante sopravvenuto legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica, con la conseguenza che anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell’area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita un’attività che tale non è: il permesso non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell’uso del territorio (Sez. 3, n. 43591 del 18/02/2015, Di, Rv. 265153 – 01; Sez. 3, n. 32168 del 11/09/2025; Sez. 3, n. 29432 del 15/5/2025).
La giurisprudenza sopra richiamata è riferita esclusivamente al condono edilizio delle singole opere (la lottizzazione in sé non è condonabile), non essendo in alcun modo ipotizzabile, con riferimento ad immobili insistenti su area abusivamente lottizzata la possibilità della sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, perché essa richiede la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria, mentre, nel caso di lottizzazione abusiva, le opere non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro costruzione.
In conclusione, la sussistenza di una lottizzazione abusiva è ostativa ad un positivo accertamento di duplice conformità, in quanto i manufatti realizzati senza permesso di costruire sicuramente non possono considerarsi conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: «in caso di lottizzazione abusiva, va distinto l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01, che non può sanare il manufatto realizzato in assenza di titolo abilitativo, per mancanza del requisito della cd. doppia conformità, dal provvedimento di condono edilizio che legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica».
Manifestamente infondati sono il secondo motivo e il terzo motivo in cui si contesta la sussistenza della lottizzazione abusiva.
Si è già detto che in relazione al fumus della lottizzazione si è formato il giudicato cautelare. Né tantomeno può essere dedotto il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova.
In nessun caso è censurabile l’errore di fatto o il travisamento della prova che costituiscono tipici vizi della motivazione non deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, Marro, Rv. 287326 – 01; Sez. 3, n. 50161 del 28/09/2018, M., Rv. 274071 — 01).
Questa Suprema Corte, infatti, ha precisato che in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, oltre che il vizio di violazione di legge, ma non anche l’affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 21476 del 13/4/2023; Sez. 3 – , n. 14977 del 25/02/2022 Rv. 283035 – 01; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Rv. 270543 – 01).
In assenza di elementi di novità, il Tribunale non era tenuto ad esaminare nuovamente il fumus della lottizzazione abusiva.
Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Anche in questo caso la difesa deduce un travisamento della prova e sollecita accertamenti in fatto non consentiti in questa sede. La circostanza evidenziata dalla difesa e, cioè, che gli altri edifici sparsi tra il verde, che il Tribunale ritiene che facciano propendere per una lottizzazione, sono invero realizzati su fondi diversi da quelli di proprietà della Bitterle, sollecita un accertamento non consentito in questa sede.
E’ evidente, poi, che si tratta di un errore materiale l’indicazione nel provvedimento impugnato della superficie del lotto in 700 mq anziché 7000 mq.
Manifestamente infondato è il quinto motivo.
Il fabbricato da adibire ad abitazioni civili per una complessiva volumetria di 572,42 mc è stato realizzato in zona E (zona agricola ai sensi dell’art. 2 D.M. 1444/1968), sottozona E2 (area seminativa e a frutteto).
Il punto 1.8 del Titolo II, della L.R. Campania 20 marzo 1982, n. 14 dispone che “nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell’art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153”.
Sul punto, osserva la Corte come la giurisprudenza amministrativa abbia opportunamente avvertito, senza contrasti, che dalla richiamata disposizione emerge che il rilascio del permesso di costruire per fabbricati rurali in zone agricole è subordinato ad un duplice requisito: il primo di natura soggettiva, costituito dallo status di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente, imprenditore agricolo; il secondo di natura oggettiva, rappresentato dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo, precisando che la ratio della previsione è ovviamente nel senso di evitare che qualsiasi individuo, benché sprovvisto della qualità di coltivatore, possa legittimamente costruire un immobile ad uso residenziale in zona agricola. Ciò avrebbe l’evidente conseguenza di consentire la trasformazione di una zona agricola, tutelata dall’ordinamento, in un’area sostanzialmente residenziale e si porrebbe quindi in contrasto con la ratio della disciplina vincolistica che è volta allo scopo di attuare un equilibrato componimento tra le contrapposte esigenze e cioè, da un lato, consentire una razionale possibilità di sfruttamento edilizio delle aree agricole per scopi di sviluppo economico e, dall’altro, garantire la loro destinazione esclusiva ad attività agronomiche (Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Rv. 272332 – 01).
La disciplina urbanistica delle terre agricole è tipicamente ed incisivamente vincolistica, in quanto ne vengono limitate in modo rilevante (e talvolta anche drastico) le possibilità edificatorie sotto il profilo sia quantitativo sia funzionale. Infatti, in via di principio le zone agricole sono escluse dal novero delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica, e destinate esclusivamente agli usi agricoli definiti dall’art. 2135 c.c., con divieto, quindi, delle utilizzazioni economiche non coincidenti con lo sfruttamento agrario (realizzazione di abitazioni civili, di parcheggi per autovetture, di impianti industriali o commerciali, e così via). Dunque, nelle aree zonizzate come agricole dal PRG, l’unica possibilità di edificazione riguarda la realizzazione di fabbricati a servizio della coltivazione del fondo (e dunque, ad esempio, mulini, granai, stalle, depositi, magazzini, serre, e simili strutture), oltreché la costruzione della residenza del coltivatore.
Il divieto, nelle zone agricole, di opere destinate alla residenza, che non siano in collegamento funzionale con l’attività agricola svolta, ha trovato un suo riconoscimento di legittimità costituzionale sotto il profilo della tutela dei meri interessi dell’agricoltura (v., ad esempio, Corte cost., 16 maggio 1995, n. 167 , in Giur. Costit., 1995, 1402, ed in Dir. e Giur. Agr., 1996, 162).
Nel caso in esame, la difesa non contesta che l’imputata non abbia la qualifica soggettiva per ottenere il permesso di costruire in zona agricola, ma si limita solo ad affermare che la Bitterle, in quanto usufruttuaria del terreno, era legittimata a chiedere il titolo abilitativo, circostanza irrilevante nel caso in esame.
Vale la pena ricordare poi che, nel caso di costruzione in zona agricola, la destinazione del manufatto alle opere dell’agricoltura ed il possesso dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo in capo a chi lo realizza – tanto al momento della richiesta e del rilascio del permesso di costruire, quanto al tempo della eventuale voltura del titolo abilitativo in favore di terzi – sono elementi rilevanti nella valutazione della rispondenza dell’opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico e, di conseguenza, anche per l’eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria (Sez. 3, n. 17723 del 08/3/2019).
Manifestamente infondato è il sesto motivo.
Il Tribunale del riesame ha chiarito, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, che il permesso di costruire n. 35/2025, è stato rilasciato in assenza della cd. “doppia conformità”, in quanto il manufatto non era conforme agli strumenti urbanistici al momento della sua realizzazione. La difesa contesta le conclusioni del Tribunale sulla destinazione residenziale del manufatto, sollecitando un accertamento in fatto, non consentito in questa sede.
Manifestamente infondati sono il settimo motivo e l’ottavo motivo del ricorso relativi all’effetto estintivo del permesso di costruire in sanatoria.
Correttamente il Tribunale del riesame ha affermato che il permesso di costruire in sanatoria non estingue gli altri reati contestati all’imputata ai capi 5 (art. 64 e 71 EPR 380/01), 6 (art. 65 e 72 DPR 380/01) e 7 (93 e 95 DPR 380/01).
Il permesso di costruire in sanatoria comporta, infatti, l’estinzione solo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv. 275966; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792). Ecco perché, coerentemente, è stato anche precisato che il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2932 del 14/1/2026; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 – 01; Sez. 3, n. 29179 del 05/07/2023; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024). Infatti, diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell’art. 98 d.P.R. 380/2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine. Dunque, la legge consente soltanto di ovviare all’inevitabile demolizione attraverso la regolarizzazione, sempre che sia possibile, all’esito di un giudizio penale e non prevede alcuna possibilità di estinzione del reato né, tanto meno, di sanatoria, non essendo disciplinata alcuna procedura che consenta di richiedere ed ottenere un’autorizzazione postuma.
Manifestamente infondato è il nono motivo.
Il Tribunale del riesame si sofferma approfonditamente sulla sussistenza del periculum in mora, sottolineando come il mantenimento del sequestro sia necessario al fine di impedire che sia completato l’immobile abusivamente realizzato e al fine di evitare un aggravio del carico urbanistico.
Sulla questione relativa al periculum in mora si è peraltro già formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa, se non l’avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui se ne è già affermata l’irrilevanza oltre che l’illegittimità, per l’assenza del requisito della cd. “double conformità”…
In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 11/06/2026
(foto J.I., S.D., archivio GrIG)




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