Un amministratore taglia-alberi da non votare.
Ci arrivano spesso richieste come quelle di P.S., un cittadino cagliaritano che vuole opporsi al taglio immotivato, deciso dall’amministratore di un condominio e da alcuni condòmini, di “due alberi abeti di vent’anni”, “due alberi sanissimi, che non hanno mai arrecato danni a persone cose o animali
o fogne, sono bellissimi e hanno l’eta’ dei miei figli”.
P.S. ci ha detto di essersi rivolto precedentemente al Comune di Cagliari, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, a Legambiente, ai Verdi, senza esito.
Ecco che cosa si può fare, a nostro parere.
Il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del consenso di tutti i condòmini, visto che si tratta della “distruzione” di un bene comune, un’innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 cod. civ.).
Gli alberi e le piante, infatti, sono da considerarsi “beni comuni” dei condòmini, in quanto l’elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249). Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini soltanto nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta).
Molto interessante è la recente massima giurisprudenziale: “…L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478).
In casi come questo è opportuno inviare una raccomandata a.r. all’amministratore del condominio manifestando formalmente il proprio dissenso verso la proposta di abbattimento di alberi e/o piante.
Eppure – contro ogni logica e ogni buon senso – può non bastare.
E’ proprio il caso segnalato da P.S. L’amministratore del condominio, con una lettera del 19 aprile u.s., ha informato i condòmini della risposta pervenuta da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – S.T.I.R. di Cagliari (nota n. 30741 del 14 aprile 2011) che, a suo dire, avrebbe dato il via libera al taglio degli alberi visto il richiamo all’ “abbattimento di alberatura privata su aree urbane … regolata da norme facenti capo al Codice Civile”. Cioè proprio quelle norme che richiedono l’unanime consenso dei condòmini. Se ne può prescindere solo nel caso in cui l’albero costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta). Ma qui c’è proprio una perizia del 30 marzo 2011 redatta dal dott. agr. Marco Gaspa che attesta lo stato di piena salute degli alberi.
In questi casi è opportuno, quindi, inviare una raccomandata a.r. all’amministratore del condominio manifestando formalmente il proprio dissenso verso la proposta di abbattimento di alberi e/o piante e la diffida formale dal procedere all’abbattimento a rischio di una richiesta di risarcimento dei danni.
Nel caso specifico, poi, si può anche evitare di votare l’amministratore del condominio taglia-alberi candidato al Consiglio comunale di Cagliari.
Cagliari non ha bisogno di amministratori sega-alberi. Ha già dato…
Gruppo d’Intervento Giuridico
(“santino” elettorale elaborazione GrIG, foto S.D., archivio GrIG)
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