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Abusi edilizi: ordine di demolizione, sequestri, imprescrittibilità.


Due pronunce molto interessanti da parte della Corte di cassazione in tema di abusivismo edilizio e di relativi provvedimenti sanzionatori.

Con la sentenza Cass.pen., Sez. III, 12 ottobre 2026, n. 35870, la Suprema Corte ha voluto sottolineare la natura amministrativa reale a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva statuito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., conservando efficacia nei confronti di eredi o comunque aventi causa del trasgressore.

Anche il bilanciamento degli interessi del ripristino ambientale e della corretta gestione del territorio con il diritto al rispetto della vita privata e all’abitazione (art. 8 CEDU) deve imporre una valutazione nel concreto fra gravità dell’abuso, consapevolezza dell’illiceità, soluzioni abitative alternative.

Il quadro giurisprudenziale in materia è arricchito dalla sentenza Cass.pen., Sez. III, 12 ottobre 2026, n. 35876, con cui è stato puntualizzato che la presenza di un sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) su un’opera abusiva non costituisce assoluto impedimento per portare a termine l’esecuzione da parte del trasgressore della demolizione irrogata in via amministrativa e non sospende il termine entro cui dev’essere portata a termine (art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.,).

Il trasgressore dovrebbe chiedere il dissequestro dell’opera per procedere alla demolizione.

Il decorso infruttuoso del termine provoca l’automatica acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di riferimento al patrimonio del Comune territorialmente interessato, per cui risulta inefficace qualsiasi eventuale tardiva presentazione di istanza di sanatoria edilizia o paesaggistica.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Pula, Agumu, abusi edilizi dentro le serre Palomba, cartello di sequestro (aprile 2017)

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 26 ottobre 2026

Cass. Sez. III n. 35870 del 12 ottobre 2026 (CC 7 ott 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Iorio
Urbanistica. Ordine di demolizione: natura giuridica, imprescrittibilità e test di proporzionalità ex art. 8 CEDU

L’ordine di demolizione dell’immobile abusivo, disposto dal giudice penale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa reale a contenuto ripristinatorio e conserva la propria efficacia anche nei confronti degli eredi o aventi causa del condannato. Non avendo natura di pena, la misura non è soggetta alla prescrizione di cui all’art. 173 cod. pen. e non è eludibile in forza del mero decorso del tempo tra il passaggio in giudicato della condanna e l’attivazione della fase esecutiva, dovendosi la prolungata inesecuzione ascrivere all’inerzia del destinatario. Il bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio ex art. 8 CEDU non comporta la revoca dell’ordine, ma impone un test di proporzionalità che consideri l’abitualità dell’uso residenziale, la gravità dell’abuso, la consapevolezza dell’illiceità e le reali possibilità di reperire una sistemazione alternativa, gravando sull’interessato un preciso onere di allegazione concreta di tali elementi

RITENUTO IN FATTO

  Con ordinanza emessa in data 8 giugno 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Iorio Angela, nella qualità di coniuge superstite ed erede di Riccardi Raffaele, diretta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica in esecuzione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza n. 324/1995 del 16 novembre 1995 del Pretore di Napoli, irrevocabile dal 20 febbraio 1996. Il giudice dell’esecuzione osservava, in sintesi, che: l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa reale a contenuto ripristinatorio e conserva efficacia anche nei confronti dell’erede o del soggetto che vanti un diritto reale o personale di godimento sul bene, potendo essere revocato solo in presenza di atti amministrativi assolutamente incompatibili; la mera pendenza di un giudizio davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania, confermativa del diniego di condono da parte del Comune di Ercolano, non era idonea a giustificare la revoca o la sospensione dell’ordine, non essendo stati allegati elementi concreti da cui desumere la ragionevole previsione, in un breve lasso di tempo, del rilascio di un provvedimento favorevole incompatibile con la demolizione; l’opera abusiva non risultava condonabile, presentando, secondo la valutazione recepita dal Comune e condivisa dal TAR, una volumetria complessiva pari a circa 2000 mc, non potendo rilevare l’artificioso frazionamento in più domande di sanatoria riferite a singole unità immobiliari, in violazione dei limiti posti dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994; non ricorrevano i presupposti del silenzio-assenso, sia per la mancanza della prova del pagamento integrale di quanto richiesto, essendo state depositate solo le attestazioni di pagamento relative ai diritti di segreteria, sia perché, trattandosi di immobile insistente su area vincolata, difettava comunque il necessario provvedimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; irrilevante risultava il richiamo all’art. 8 CEDU ed al principio di proporzionalità fatto dall’istante, non essendo state allegate circostanze concrete idonee a dimostrare né l’impossibilità di reperire altra sistemazione abitativa, né l’esistenza di condizioni tali da imporre un differimento dell’esecuzione, a fronte della gravità dell’abuso, della sua consistenza volumetrica, della realizzazione in area vincolata e del lungo lasso di tempo già decorso dall’ingiunzione del 2007 senza che l’interessata si fosse attivata in modo documentato per reperire un alloggio alternativo o eliminare autonomamente l’abuso.
    Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Iorio Angela, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 8 CEDU, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio. La ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe svolto in maniera incongrua il giudizio di proporzionalità tra il diritto all’abitazione e l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico, trascurando: il rilievo decisivo del tempo trascorso, essendo l’ordine di demolizione eseguito a distanza di oltre trent’anni dalla sentenza di condanna; l’inerzia dell’autorità giudiziaria e amministrativa, che non potrebbe ricadere integralmente sull’erede del condannato; il fatto che l’interessata avrebbe presentato tempestivamente domanda di sanatoria e corrisposto i conguagli richiesti nel corso del tempo; le sue condizioni personali, consistenti nell’età avanzata, nell’invalidità totale e nel modesto reddito pensionistico; la pretesa assenza di una concreta verifica giudiziale circa la effettiva disponibilità di soluzioni abitative alternative. A sostegno della censura il ricorso richiama le pronunce della Corte EDU nei casi Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria e Simonova c. Bulgaria, nonché il principio secondo cui l’esecuzione dell’ordine demolitorio dovrebbe essere oggetto di una verifica concreta di proporzionalità, anche con riguardo al profilo temporale. Sotto quest’ultimo profilo viene richiamata la sentenza della Corte EDU Burdov c. Russia per prospettare che il periodo di tempo decorso dall’irrevocabilità della sentenza faceva sì che la demolizione violasse l’art. 6 della CEDU. Viene, infine, lamentato che il giudice di esecuzione aveva proceduto al giudizio di proporzionalità in termini astratti senza accertare se l’abuso fosse stato determinato da motivi di necessità, le concrete soluzioni abitative alternative cui accedere e il reddito percepito da Iorio.

2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 724 del 1994 ed ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1996. Sostiene la difesa che il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel ritenere che le distinte domande di condono presentate con riferimento alle singole porzioni del fabbricato integrassero un artificioso frazionamento finalizzato ad eludere il limite volumetrico previsto dalla legge, laddove invece la vicenda riguarderebbe quattro autonome unità immobiliari, ciascuna funzionalmente e catastalmente distinta, riferibile ad altrettanti soggetti titolari di un autonomo centro di interesse. Secondo la prospettazione difensiva: la Corte costituzionale (sentenza n. 302 del 1996) aveva ammesso, in presenza di più soggetti titolari di autonome porzioni, la possibilità di presentare più istanze di sanatoria anche all’interno di una costruzione unitaria; il limite volumetrico andava dunque verificato con riguardo a ciascuna singola unità abitativa, tutte con consistenza inferiore a 750 mc; il Tribunale aveva recepito acriticamente la motivazione del Comune di Ercolano e del TAR, trascurando il principio secondo cui l’unicità materiale del fabbricato non esclude, di per sé, la pluralità di domande quando sussistano distinti centri di interesse.
2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della apparenza della motivazione in ordine alla valutazione della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica. La ricorrente evidenzia che il consulente tecnico incaricato dalla Procura era stato espressamente chiamato anche a verificare la legittimità delle eventuali istanze di condono ed il rispetto del limite di cubatura previsto dalla legge n. 724 del 1994, ed aveva concluso nel senso della sussistenza dei presupposti per il rilascio del condono, affermando che ciascuna domanda non superava i 750 mc e che l’intero fabbricato non eccedeva i 3000 mc. Si lamenta, pertanto, che il giudice dell’esecuzione: abbia svalutato tale elaborato definendolo “mero parere professionale”; ne abbia recepito soltanto alcuni dati tecnici, trascurandone le conclusioni favorevoli; abbia omesso di spiegare per quali ragioni le valutazioni tecniche del consulente non dovessero essere condivise; si sia limitato a riprodurre le valutazioni dell’amministrazione comunale, senza confrontarsi realmente con le risultanze della consulenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  Il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti sono in parte generici, in parte non consentiti in quanto volti a una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dal Tribunale, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato, e, nel resto, manifestamente infondati.
    Prima di soffermarsi sui motivi del ricorso sono, però, necessarie alcune precisazioni in ordine all’ordine di demolizione che il giudice penale deve adottare a seguito di condanna per opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01. In particolare, al comma 9, si dispone che ” per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”. Dunque, occorre osservare e precisare che il giudice penale, contestualmente alla condanna, deve adottare l’ordine di demolizione, senza poter esplicare alcuna valutazione e contemperamento tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e altri interessi, avendo il Legislatore già elaborato ogni giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico attraverso la previsione dell’ordine di demolizione dell’intervento abusivo, quale strumento di ripristino dell’interesse pubblico tutelato, e violato, in presenza di un avvenuto accertamento di responsabilità penale ex art. 44 DPR 380/01.

2.1 Da tale premessa conseguono eloquenti principi di legittimità:

  la natura amministrativa, di misura ripristinatoria del bene leso (v. già Sez. Un., 20.11.1996, Luongo), rivolta al ripristino dell’assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell’interesse pubblico compromesso dall’abuso, priva di finalità punitive e con carattere reale ed effetti sul soggetto che si trovi in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, impedisce ogni possibilità di configurare la demolizione quale pena così da non essere neppure oggetto di prescrizione (ex plurimis in ordine a tali ultimi profili, Sez. 3, n. 3979 del 21/002018, dep. 2019, Rv. 275850 – 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 – 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 – 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 – 01);
    l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, di carattere reale e a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 – 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 – 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 – 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 – 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 2441512 – 01); -non è previsto alcun potere del giudice di procedere alla valutazione dell’ordine di demolizione in ordine a una sua personale valutazione della conformità, sopravvenuta, dell’opera abusiva agli strumenti urbanistici vigenti. E’ sufficiente qui ricordare quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2021 che ha precisato «il giudice penale non ha competenza “istituzionale” per compiere l’accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici».
    Tali premesse consentono già di disattendere gli argomenti incentrati sulla “non eccezionale rilevanza del manufatto” e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Correttamente, infatti, il giudice dell’esecuzione ha disatteso gli argomenti difensivi rilevando che: l’ordine di demolizione era eseguibile anche nei confronti della condannata; non è intervenuto alcun provvedimento amministrativo assolutamente incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione né era prevedibile che un tale provvedimento potesse essere adottato in tempi ristretti; il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza è rilevante nei limiti in cui consente di argomentare che il destinatario dell’ordine di demolizione abbia avuto la possibilità di ricercare una sistemazione alternativa.

3.1 In particolare, in relazione alla prospettata violazione dell’art. 6 della CEDU, non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente secondo cui la demolizione ordinata dopo trent’anni dalla sentenza di condanna rappresenta una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, risultando l’art. 6 CEDU applicabile anche alla fase esecutiva (a sostegno si richiama la sentenza Burdov c. Russia del 7/5/2002). La questione coinvolge principi ormai consolidati in sede di legittimità, primo fra tutti la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza del giudice penale cui consegue l’inapplicabilità alla misura della causa estintiva prevista, per la sanzioni penali, dall’art. 173 cod. pen. ( xplurimis Sez. 3, n. 35835 del 3/11/2020, Santoro; Sez. 3, n. 11638 del 16/12/2020 (dep. 2021), Ciucci; Sez. 3, n.671 del 19/11/2020, Monti). L’incidenza della pronuncia della Corte EDU Hamer c. Belgio del 27 novembre 2007 su tale conclusione è stata già valutata da questa Corte ed esclusa in base a molteplici considerazioni: Sez. 3, n. 35835 del 3/11/2020, Santoro, ha messo in rilievo che la sentenza della Corte EDU, “ai fini dell’affermazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ha preso in considerazione il tempo trascorso tra la data della constatazione dell’illecito edilizio da parte dell’autorità di polizia e la decisione finale della Corte di cassazione, pari a quasi nove anni, e non anche l’ulteriore periodo maturato tra questa decisione e la demolizione del manufatto. E, ancora, ha precisato che l’unico danno risarcibile era quello collegato alla irragionevole durata del procedimento e lo ha liquidato in € 5.000,00, escludendo espressamente che da questo ritardo fosse derivato un danno ingiusto da perdita del bene, il cui valore era stato stimato in circa € 62.635,00, o alle spese di riparazione e ristrutturazione sostenute, pari a € 43.865,46, o ad un maggior danno morale, come richiesto dal ricorrente”; Sez. 3, n. 11638 del 16/12/2020, Ciucci, e Sez. 3, n. 671 del 19/11/2021, Monti, hanno: ribadito che l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa, per cui non è sottoposto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod.pen.; richiamato i precedenti che avevano dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. 309/90 avanzata in relazione agli artt. 3 e 117 Cost.; ritenuto la pronuncia della Corte EDU in esame “non pertinente” alla vicenda sub iudice, in cui era stata lamentato che la demolizione era stata ingiunta dopo molti anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, rilevando che la decisione dei giudici di Strasburgo era stata assunta “tenendo anche conto del fatto che il procedimento penale conclusosi con l’ordine di demolizione era stato avviato, nel 1994, a distanza di 27 anni dalla data della scoperta dell’abuso (risalente al 1967) e che si era peraltro concluso, con riconosciuta violazione della ragionevole durata del processo, soltanto nove anni dopo, nel 2003”; Sez. 3, n. 47300 del 30/11/2021, Baiocco, oltre a valorizzare le conseguenze prodotte sull’esecuzione dell’ordine di demolizione dalla domanda di condono edilizio inoltrata dal condannato, ha confutato l’argomento difensivo prospettante l’illegittimità dell’ordine di demolizione per effetto “dello sproporzionato arco temporale intercorso tra la sua messa in esecuzione e la scoperta dell’illecito”, mettendo in evidenza che l’obbligo di provvedere alla demolizione incombeva, in prima battuta, sui condannati, per cui era “quanto meno singolare che malgrado il vantaggio di cui hanno indebitamente fruito, siano i destinatari dell’ingiunzione demolitoria emessa dal Pubblico Ministero, consapevolmente rimasti inerti, a dolersi del tempo trascorso senza che l’ordine demolitorio sia stato eseguito”; Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito, riprende e approfondisce l’argomentazione appena esposta rilevando che “il condannato non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine”. Tali pronunce rivelano l’errore di fondo cui è incorsa la ricorrente che ha ritenuto che la violazione della ragionevole durata del processo fosse da parametrare all’arco temporale intercorso fra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la notifica dell’ingiunzione a demolire. Sennonché, nel caso dell’ingiunzione contestata, si versa in una fase processuale successiva a quella di cognizione e del tutto “eventuale, posto che, con il passaggio in giudicato della sentenza contenente l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 comma 9 d.P.R. 380/2001, il destinatario, qualora nel possesso del bene, è immediatamente tenuto a darvi esecuzione” (Sez. 3, n. 671 del 19/11/2021, Monti). Per cui, essendo stato il procedimento di esecuzione determinato dalla prolungata inerzia della condannata, è da escludere che la stessa possa dolersi del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Va anche segnalato che la sentenza della Corte EDU relativa all’esecuzione di decisioni giurisdizionali richiamata dalla ricorrente è relativa a ritardi nell’attuazione di un provvedimento favorevole al privato, essendo relativa all’erogazione di una prestazione previdenziale riconosciuta dagli organi giurisdizionali senza che alle decisioni fosse stata data esecuzione, mentre, nel caso di specie, la sentenza rimasta inattuata è di condanna e i ritardi nella fase esecutiva si sono risolti, come sottolineato dal Tribunale, in un obiettivo vantaggio per la ricorrente che ha continuato a usufruire dell’immobile abusivo. La conclusione cui si perviene, infine, trova avallo in una recente sentenza della Corte EDU (Sez. I, 12 settembre 2024, n. 35780/18 – Longo c. Italia) relativa a fattispecie del tutto simile a quella in esame, relativa a un magazzino agricolo di mq. 200, in ordine alla quale era stata presentata una domanda di condono edilizio, la cui demolizione era stata ordinata dal giudice penale con sentenza divenuta irrevocabile nell’anno 1997 cui aveva fatto seguito nel 2015 la notifica dell’ordine di demolizione. La Corte ha, infatti, ritenuto che l’ordine di demolizione, benché emesso dal giudice penale, aveva una funzione ripristinatoria e, conseguentemente, non si era in presenza di una “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e l’ordine di demolizione non poteva essere soggetto al termine di prescrizione. Ha anche escluso, disattendendo le deduzioni difensive, che ricorresse una violazione dell’art. 6 CEDU.
4.Venendo, poi, agli ulteriori argomenti difensivi, va osservato che gli indirizzi di legittimità, con riferimento all’invocato principio di proporzionalità e al rapporto dell’ordine di demolizione rispetto al diritto all’abitazione, da una parte non prospettano che la tutela dell’interesse del privato a conservare la disponibilità dell’immobile abusivo possa comportare una revoca definitiva dell’ordine (incompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato) bensì, al più, una sospensione, in sede esecutiva, e dall’altra non definiscono diritti, tantomeno alla abitazione, di assoluta prevalenza rispetto alla demolizione. In proposito (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell’11/09/2019, Rv. 277994 – 01) questa Corte ha precisato che il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Va precisato, anche, che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo neppure contrasta con il diritto al rispetto della vita privada e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 Conv. EDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv. 273368 – 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini, 267024; Sez. 3, n. 3704 del 09/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez 3, n. 1668 del 29/09/2022, n.m.). In tale quadro, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità̀, come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 – 01). Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice in fase esecutiva, al fine di valutare se sia giustificata l’immediata esecuzione del provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art. 8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l’accertamento del reato e l’attivazione della procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950); assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente la demolizione per limitarne l’impatto nella sfera del privato ( Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono). Il principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un “ordine urbanistico” tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ‘ex post’, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell’ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva per quanto sinora osservato) il ripristino di un ordine violato. In altri termini (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell’11/09/2019, Rv. 277994 – 01 cit.) il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.

  Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza rilevando che: l’abuso concerne una ampia cubatura realizzata in zona vincolata; non vi era prova di una impossibilità oggettiva di trasferimento in altro immobile; le condizioni sanitarie documentate non risultavano incompatibili con il trasferimento; non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare l’effettiva impossibilità economica di reperire altra sistemazione, essendo assente documentazione ISEE o fiscale significativa; l’interessata, destinataria dell’ingiunzione almeno dal 2007, non aveva dimostrato di essersi attivata concretamente per il reperimento di un alloggio alternativo o per la rimozione spontanea dell’abuso. 5.1 A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura delle medesime circostanze fattuali, insistendo sull’età della ricorrente, sulle sue condizioni di salute, sul tempo trascorso e sulla natura abitativa dell’immobile, per altro addossando al PM l’onere di dimostrare l’assenza di fattori ostativi, senza però confrontarsi criticamente con i passaggi decisivi dell’ordinanza. 5.2 Il motivo, pertanto, non denuncia un effettivo errore di diritto, ma mira a sostituire alla valutazione del giudice dell’esecuzione una diversa ponderazione degli interessi in gioco, operazione preclusa in cassazione.
    Non supera lo scrutinio di ammissibilità neppure il secondo motivo. 6.1 Nonostante la denuncia del vizio di violazione di legge, il motivo chiama questa Corte a pronunciarsi su istanze di condono che non risultano essere state allegate al ricorso e che già l’autorità amministrativa e il TAR hanno ritenuto non accoglibili. Va, allora, ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato ( Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F.; Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). Deve, quindi, essere ribadito che risultano inammissibili, per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione o l’individuazione precisa della loro collocazione nell’incarto processuale, ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice “a quo” ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32093 del 4/4/2023, Raco; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539;). 6.2 Va, ancora, rilevato, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudizio di non condonabilità contestato risulta del tutto in linea le conclusioni cui sono pervenuti i giudici amministrativi nel procedimento avviato dalla ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di condono adottato dal Comune di Ercolano. La sentenza del TAR già più volte richiamata è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 5014 del 23/6/2026, che ribadisce che il manufatto deve considerarsi sostanzialmente unitario, non rilevando il successivo frazionamento immobiliare, per cui la complessiva volumetria sviluppata, eccedendo il limite previsto dall’art. 39, comma 1, della L. n. 724 del 1994, è di ostacolo all’accoglimento delle domande di condono inoltrate dai comproprietari. 6.3 A ciò si aggiunga che l’ordinanza ha fondato il rigetto anche su un’ulteriore autonoma ratio decidendi, ignorata dal ricorso, costituita dal fatto che la difesa non aveva provato il pagamento dell’oblazione.
    Estraneo al perimetro del sindacato di legittimità risulta anche il quarto motivo. Il giudice dell’esecuzione non ha omesso di esaminare l’elaborato del consulente della Procura della Repubblica, ma ha chiarito che le conclusioni del consulente favorevoli alla sanabilità del manufatto non erano vincolanti e, fornendo adeguata motivazione, ha spiegato perché non potevano prevalere sul complesso dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già formatisi, consistiti nel diniego di condono da parte del Comune di Ercolano e nella successiva conferma da parte dei giudici amministrativi. 7.1 A fonte di tale argomentazione, la difesa non evidenzia un reale difetto di motivazione, ma lamenta che il giudice non abbia aderito alle conclusioni del consulente, così postulando un giudizio che è estraneo al giudizio di legittimità.
    Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 7/10/2026

Roma, Corte di cassazione

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 27 ottobre 2026

Cass. Sez. III n. 35876 del 12 ottobre 2026 (CC 7 ottobre 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Pisu
Urbanistica. Sequestro penale, ordine di demolizione, decorso del termine ed effettiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale

L’esistenza di un sequestro preventivo su un manufatto abusivo non costituisce un impedimento assoluto all’esecuzione dell’ordine amministrativo di demolizione e non sospende il decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001. Incombe sul responsabile dell’abuso l’onere di richiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile al solo fine di eseguire la demolizione. L’inutile decorso del termine determina l’automatica acquisizione gratuita dell’opera e dell’area pertinente ipso iure al patrimonio comunale, indipendentemente dalla notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza. Ne consegue che la presentazione tardiva di un’istanza di sanatoria edilizia o paesaggistica dopo lo spirare del termine è inefficace ad arrestare l’effetto ablativo già perfezionatosi, legittimando in sede penale la restituzione dell’immobile dissequestrato direttamente all’ente locale proprietario

RITENUTO IN FATTO

  Con sentenza n. 187/2023 il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarò la penale responsabilità di Pisu Antonio, per i reati edilizi e paesaggistici contestatigli, disponendo, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione delle opere abusive, nonché la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. La sentenza, riformata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 13 febbraio 2024 in relazione al trattamento sanzionatorio, divenne irrevocabile in data 11 novembre 2024.
    Con ordinanza del 10 giugno 2026, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di Pisu Antonio e Pisu Francesco avverso il provvedimento emesso de plano il 26 marzo 2026, con il quale era stato disposto il dissequestro delle opere abusive oggetto dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna con restituzione del bene al Comune di Castellabate, ritenuto proprietario per intervenuta acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.

2.1 Dalla ricostruzione esposta nel ricorso e nell’ordinanza impugnata si rileva che:
2.1.1 a seguito della prima ingiunzione della Procura generale notificata il 5 febbraio 2025, Pisu Antonio e Pisu Francesco avevano promosso incidente di esecuzione, deducendo di avere presentato, in data 31 marzo 2025, istanza di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001;
l’istanza, con ordinanza dell’8 gennaio 2026, era stata rigettata dalla Corte di appello sul rilievo che la richiesta di sanatoria ex art. 36-bis non aveva avuto esito positivo e che non era plausibilmente prossima l’adozione di un provvedimento favorevole sulla successiva istanza ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001;
con nuova ingiunzione a demolire notificata il 14 gennaio 2026, era stato intimato di procedere alla demolizione entro sessanta giorni;
in data 12 marzo 2026, Antonio e Francesco Pisu avevano chiesto il dissequestro del manufatto, rappresentando che il bene era stato sottoposto a sequestro preventivo sin dal 26 novembre 2018;
il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole ma con restituzione al Comune, assumendo già verificata l’acquisizione del bene al patrimonio comunale;
la Corte di appello, aderendo al parere espresso dal PG, che aveva dedotto che il bene era stato acquisto al patrimonio comunale, essendosi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 31 comma 3 d.P.R. 380/01, aveva disposto, con decreto del 26 marzo 2026, il dissequestro e la restituzione al Comune di Castellabate;
2.1.2 avverso tale decreto era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettata con il provvedimento oggi impugnato. L’ordinanza della Corte di appello ha fondato il rigetto dell’opposizione sui seguenti rilievi:
l’ordinanza comunale di demolizione n. 2075 del 4 dicembre 2018, notificata in pari data, assegnava il termine di novanta giorni per la demolizione, con acquisizione gratuita dell’immobile in caso di inottemperanza;
l’istanza di permesso in sanatoria era stata presentata solo in data 11 settembre 2019, dunque successivamente alla scadenza del termine del 4 marzo 2019, e in relazione a essa, come attestato dall’ente territoriale, si era perfezionato il silenzio diniego;
la sentenza del TAR del 22 settembre 2023, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso amministrativo avverso l’ordinanza comunale, era parimenti successiva allo spirare del suddetto termine;
non risultava alcuna sospensione cautelare dell’ordinanza comunale, né poteva ritenersi utilmente sospeso il termine per effetto di un’istanza di sanatoria presentata quando il termine stesso era già decorso;
l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si era dunque già prodotta ipso iure per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;
il sequestro penale del bene non impediva tale effetto, potendo il destinatario attivarsi per chiedere il dissequestro al fine di ottemperare all’ordine.

  Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori, Pisu Antonio e Pisu Francesco, articolando quattro motivi.

3.1 Con il primo motivo, deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il manufatto abusivo fosse già sottoposto a sequestro preventivo alla data del 26 novembre 2018, anteriore all’ordinanza comunale di demolizione del 4 dicembre 2018.
Secondo i ricorrenti, l’ordine di demolizione, emesso quando il bene era già vincolato da sequestro, avrebbe avuto ad oggetto un facere “impossibile”, sicché l’ordinanza amministrativa dovrebbe ritenersi illegittima o, quantomeno, la sua esecutività dovrebbe considerarsi sospesa fino al dissequestro in favore dei destinatari.
Il ricorso richiama, a sostegno, un orientamento giurisprudenziale amministrativo ritenuto alternativo a quello valorizzato dalla Corte di appello, deducendo che in costanza di sequestro non decorerebbe il termine per l’ottemperanza e, quindi, non potrebbe prodursi l’effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale.
Da tale premessa i ricorrenti fanno discendere che, non essendosi verificata alcuna acquisizione, il dissequestro avrebbe dovuto essere disposto in loro favore.
3.2 Con il secondo motivo, deducono violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 2067/2023 del 22 settembre 2023, sostenendo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente disatteso l’efficacia vincolante di tale pronuncia.
I ricorrenti assumono che la sentenza amministrativa, non appellata e dunque passata in giudicato, avrebbe affermato che il termine fissato nell’ordinanza di demolizione era da ritenersi sospeso per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.
Da tale premessa fanno discendere che il procedimento acquisitivo non poteva ritenersi perfezionato e che l’ordinanza impugnata violava il giudicato amministrativo.
3.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata alla pubblica amministrazione, assumendo che la Corte di appello avrebbe indebitamente sostituito la propria valutazione a quella spettante al Comune di Castellabate nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo regolato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, che avrebbe dovuto concretizzarsi in un provvedimento amministrativo, soggetto al sindacato del giudice amministrativo.
3.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, censurando l’affermazione della Corte di appello secondo cui sull’istanza di accertamento di conformità si sarebbe formato un implicito rigetto o un “silenzio-diniego”.
Espongono che il bene ricadrebbe in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che, pertanto, la definizione dell’istanza di sanatoria postulava il previo conseguimento della compatibilità paesaggistica.
Secondo i ricorsi:
il relativo procedimento sarebbe soggetto al regime del cosiddetto silenzio-rifiuto;
tale regime non comporterebbe né assenso né rigetto tacito;
esso abiliterebbe soltanto il privato ad agire per ottenere una pronuncia espressa dell’amministrazione, che resterebbe comunque tenuta a provvedere.
Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto maturato un silenzio-rigetto sull’istanza amministrativa e, su tale base, consumato il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  I ricorsi sono inammissibili risultando le censure proposte manifestamente infondate.
    Il provvedimento impugnato ha quale presupposto l’avvenuta maturazione, già alla data del 4 marzo 2019, dell’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordinanza comunale di demolizione notificata il 4 dicembre 2018.
    La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che:
    il termine di novanta giorni assegnato dall’ordinanza comunale era spirato il 4 marzo 2019;
    l’istanza di sanatoria era stata presentata soltanto in data 11 settembre 2019;
    la sentenza del TAR era intervenuta il 22 settembre 2023;
    non risultava disposta alcuna sospensione cautelare dell’ordinanza comunale.
    Tale sequenza temporale, valorizzata nel provvedimento impugnato, sorregge la conclusione secondo cui, al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria e, a maggior ragione, alla data della successiva pronuncia amministrativa, l’effetto acquisitivo si era già verificato.
    Il percorso argomentativo della Corte territoriale resiste ai motivi del ricorso.
    Il primo motivo, volto a rappresentare il sequestro penale come vincolo impeditivo dell’esecuzione dell’ordinanza e, quindi, causa di illegittimità dell’ordinanza a demolire o, quanto meno dell’esecutività del provvedimento, confligge con la costanza giurisprudenza di questa Corte, espressa in maniera esaustiva da Sez. 3, n. 29828 del 16/3/2023, Dellagaren che, in proposito, così si esprime: «Né il decreto di sequestro osta all’esecuzione dell’ordine posto che può essere sempre richiesta l’autorizzazione all’accesso ai luoghi al solo fine di dare corso all’ingiunzione (nemmeno la giurisprudenza amministrativa dubita della possibilità del destinatario dell’ordine di demolire l’immobile sottoposto a sequestro preventivo: Cons. Stato, Sez. 2, n. 866 del 03/02/2020, n. 866; Cons. Stato, Sez. 6, n. 283 del 28/01/2016, secondo cui l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina nemmeno la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentano di dare esecuzione all’ingiunzione)».
    In termini:
    Sez. 3 n. 22849 del 18/5/2021, Failla, secondo cui «il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti ostativi all’esecuzione dell’ingiunzione … [costituendo] onere del responsabile dell’edificazione abusiva chiedere motivatamente all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., al fine di ottemperare all’ingiunzione a demolire (ex multis, Sez. 3, n. 13653 del 21/03/2017, Zambrano n.m., Sez. 3, n. 42637 del 06/09/2013, Braccini, Rv. 258308-01 e Sez. 3, n. 45704 del 26/10/2011, Franceschelli, Rv. seco251320-01)»;
    Sez. 3, n. 48187 del 20/9/2017, Benvenga secondo cui: «La persistenza del sequestro preventivo, stante il disposto dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., e contrariamente a quanto eccepito, non costituisce impedimento assoluto a eseguire l’ingiunzione amministrativa e pertanto non comporta la paralisi della procedura ablativa (Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, Notarstefano, Rv. 268737; Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Braccini, Rv. 258308; Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 2008, Mancini, Rv. 238804)».
    Pur dovendosi dare atto che la posizione della giurisprudenza amministrativa è più variegata rispetto a quanto esposto nel provvedimento impugnato, contrapponendosi all’indirizzo richiamato dalla Corte d’appello quello che assume che il sequestro penale non rende illegittima l’ordinanza di demolizione amministrativa ma incide sul decorso del termine per ottemperare (Cons. di Stato, n. 5529 del 6/6/2023; Cons. di Stato n. 10137 del 19/12/2025) e un terzo orientamento, secondo cui l’ordine di demolizione adottato in costanza di sequestro è da considerarsi nullo per mancanza di un elemento essenziale dell’atto, in quanto l’oggetto sarebbe impossibile (Cons. Stato, 17 maggio 2017, n. 2337), ritiene il Collegio di non doversi discostare dal consolidato orientamento di questa Corte, specie in considerazione del fatto che l’inerzia dei ricorrenti si è protratta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, così rendendo inconferente l’argomento principale sviluppato nella pronuncia amministrativa da ultimo citata che ha rilevato che l’imposizione dell’obbligo di presentare un’istanza di dissequestro al destinatario dell’ordine di demolizione pregiudicherebbe il suo diritto di difesa nel processo penale.
    Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.
    La Corte di appello ha preso in esame la sentenza del TAR del 22 settembre 2023 e ha spiegato perché essa non fosse idonea a incidere sulla fattispecie acquisitiva già perfezionatasi nel 2019, risultando tanto la pronuncia amministrativa quanto l’istanza di sanatoria successive alla scadenza del termine assegnato per demolire.
    A tale argomento il ricorso oppone che la pronuncia, avendo affermato che la domanda di sanatoria aveva determinato “la sospensione dell’ordine di demolizione in presenza dell’intervenuto richiesto controllo di conformità”, aveva quale presupposto proprio la mancata consumazione del termine imposto per l’ottemperanza.
    Sennonché il tema del rapporto fra perfezionamento della fattispecie acquisita e istanza di sanatoria così come l’incidenza del provvedimento di sequestro sul decorso del termine per ottemperare sono questioni rimaste estranee alla sentenza la quale ha sì rilevato che la demolizione era sospesa “ex lege” per effetto dell’istanza di sanatoria ma ha, subito dopo, rimarcato l’incompatibilità logica fra una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria).

3.1 Va, quindi, ricordato che questa Corte ha ripetutamente precisato, proprio in materia edilizia, che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che incidano sulle valutazioni connesse all’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma questa preclusione vale solo per i profili di illegittimità “dedotti ed effettivamente decisi” in sede amministrativa.
Giova, al riguardo, riportate quanto precisato da Sez. 3, n. 11316 del 22/12/2021, dep. 2022, Giurgola: «La Corte, a questo proposito, ha affermato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018,Cusani, Rv. 272890 – 01; Sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015, dep. 2016, Morra, Rv.266083 – 01; Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, Scotto Di Clemente, Rv. 260612- 01)
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha osservato che il carattere autonomo della giurisdizione penale rispetto a quella amministrativa e l’assoluta rilevanza ed inderogabilità del potere del giudice ordinario di “disapplicazione” dell’atto amministrativo illegittimo o di verificare l’integrazione di elementi normativi della fattispecie radicano l’effetto preclusivo esclusivamente con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo passato in giudicato, nella misura in cui detto provvedimento abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità dell’atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale, dovendo altrimenti ritenersi che la preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo si estende esclusivamente alle questioni che siano state dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle deducibili e non esaminate.
Principio del tutto identico risulta espresso da Sez. 3, n. 37948 del 25/9/2024, Ventriglia che ha ribadito che «Il rapporto con il giudicato amministrativo, lascia comprendere che non ogni tipo di decisione del giudice amministrativo può incidere sull’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, con sentenza di condanna irrevocabile. Ma solo quelle che abbiano esaminato il profilo di abusività di un intervento».
L’applicazione di tale principio alla vicenda in esame milita contro la richiesta di annullamento, non avendo, come già sottolineato, il TAR affrontato la questione del perfezionamento della fattispecie acquisitiva e l’incidenza sul termine di ottemperanza del sequestro penale.

  Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo del ricorso.
    La Corte territoriale non ha usurpato una competenza dell’ente territoriale ma ha preso atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva ai fini dell’individuazione dell’avente diritto alla restituzione dell’immobile.
    Giova ricordare che per l’orientamento ormai consolidato di legittimità « l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza» (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Vicinanza, Rv. 284661 – 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676 – 01).
    La doglianza, dunque, è manifestamente infondata.
    Quanto già esposto consente di disattendere anche l’ultimo motivo del ricorso, che contesta la formazione dell’implicito rigetto dell’istanza di controllo di conformità, essendo comunque l’istanza stata inoltrata dopo l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
    Tuttavia, risultando il motivo afferente alla sanabilità del manufatto, va ribadito che in tema di reati edilizi, il proprietario o il responsabile dell’opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire è legittimato a presentare domanda di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, oltre il quale il bene è acquisito al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 14130 del 20/03/2025, Ambrosio, Rv. 287776 – 01) e che l’impossibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma, sancita dall’art. 146 d.lgs. 42/2004 – al di fuori delle ipotesi, non applicabili all’immobile per cui è processo, contemplate dall’art. 167 commi 4 e 5 relative agli abusi minori e dall’art. 36 bis comma 4 T.U. Edilizia – preclude la possibilità di una sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 TU edilizia (Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 – 01; Cons. Stato 22 novembre 2023 n. 9983).
    A ciò si aggiunga che non risultano applicabili all’abuso in esame le previsioni degli artt. 36 bis e 37 d.P.R. 380/01.
    L’opera oggetto dell’ordine di demolizione consiste, infatti, in un manufatto di circa 25 mc, realizzato in adiacenza di un precedente manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
    Trattasi, pertanto, di intervento edilizio rientrante pacificamente tra quelli subordinati al permesso di costruire e sanabile, come tale, solo ex art. 36 d.P.R. 380 del 2001, mediante un permesso in sanatoria, risultando l’art. 36 bis, introdotte dal d.l. n. 69 del 2024, convertito nella legge n. 105 del 2004, relativo alle parziali difformità e alle variazioni essenziali, tranne particolari ipotesi, dal permesso di costruire e all’assenza o alle difformità dalla SCIA. Tali considerazioni, con ancor maggior evidenza, escludono che il manufatto possa essere regolarizzato attraverso l’art. 37, che, per gli interventi già eseguiti, consente la sanatoria delle sole ipotesi contemplate dall’art. 22 commi 1 e 2.
    Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/10/2026

Roma, Corte di cassazione

(foto S.D., archivio GrIG)

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