Un pesante collare per due cani da guardia.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha provveduto (6 marzo 2014) a richiedere le opportune verifiche al Corpo forestale e di vigilanza ambientale riguardo la segnalata presenza di due cani da guardia di un vicino gregge con al collo un collare metallico con agganciato un “peso” di ignota natura, apparentemente di gravosa sopportazione, lungo la strada provinciale n. 19, in direzione di Badde Salighes, vicono al bivio con la S.S. n. 131.
Non si comprende che senso abbia la presenza di questo strano e pesante ciondolo, ma si ricorda che l’art. 544 ter cod. pen. punisce maltrattamenti, crudeltà, sevizie nei confronti degli altri animali, eventualmente aggravati dall’evento della morte[1]. E fatti simili meritano gli opportuni accertamenti.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(foto per conto GrIG)
[1] Art. 544 ter cod. pen.
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
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- Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
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- direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica
- V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale (Sardegna)
- normativa nazionale sulla caccia (legge n. 157/1992 e s.m.i.)
- normativa regionale sulla caccia (l.r. Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sulle aree protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
- legge quadro regionale sulle aree protette (l.r. Sardegna n. 31/1989)
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- normativa nazionale sull'elettrosmog (legge n. 36/2001 e s.m.i.)
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- normativa nazionale sugli usi civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
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- normativa regionale sugli usi civici (l.r. Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
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Complimenti per il vostro lavoro. Volevo precisare che l’art. 544-ter è stato modificato dalla legge 189 del 20 luglio 2004; reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Invece l’ Art. 544-bis ( Uccisione di animali) : con la reclusione da quattro mesi a due anni.
da http://www.altalex.com/index.php?idnot=36771 (Dei delitti contro il sentimento per gli animali – Codice penale , Libro II, Titolo IX bis, agg. al 03.06.2013)
Art. 544-bis.
Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter.
Maltrattamento di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Scusate ma bisogna vedere le modifiche al codice penale Art. 1 della Legge 189 del 2004 dove sono aumentate le pene e le multe. Su internet spesso non c’è l’aggiornamento. Di recente ho studiato questa legge per diventare Guardia zoofila. Grazie tante
Grazie Amici del GRIG. Purtroppo in Sardegna alcuni pastori usano ancora metodi di tortura medioevale sui propri cani, oppure metodi di addestramento assolutamente indegni di un Paese civile. Ben vengano segnalazioni e meglio ancora PUNIZIONI.
Aggiungerei anche, oltre a multa e reclusione, lo stesso trattamento riservato all’animale.
Sono un cacciatore, e frequento da anni ambienti agropastorali, non ho mai visto quèsta pratica, e non ne capisco il senso! Grig siete sicuri che al cane non sia rimasto appeso quel ciondolo passando sotto le reticelle metalliche?? A volte può capitare che qualche “intelligentone” cerchi di bloccare il transito degli animali selvatici e non bloccando i passaggi obbligati sotto le reticelle dei confini dei campi, gravandole con dei pesi..quali: pezzi di tubi di irrigazione, cianfrusaglie strane, pezzi di brande di letto..etc etc…..se il cane aveva un collare in ferro niente di strano che gli sia rimasto impigliato nelle maglie del collare.
nemmeno io ho mai visto cose simili, qui i Cani con il collare con il “ciondolo” sono due.
Stefano Deliperi
Probabilmente l’allevatore in questione riceveva unicamente finanziamenti per il benessere animale degli ovini…
Questa pratica ora illegale veniva usata in passato per impedire ai cani giovani o aggressivi di rincorrere le pecore, bisogna dire che anticamente si usava una semplice tavoletta rettangolare di legno leggera che sbatacchiava sugli arti anteriori in modo da spaventare ed impedire al cane la corsa. L’uso era limitato ad alcune settimane e solo per cani giovani e “difficili” da gestire con il gregge. Non si usavano certo pezzi di rotaia o addirittura pietre come oggi..Questo non solo è maltrattamento ma stupidità bella è buona da punire assolutamente!
i migliori auguri per la tua attività di Guardia zoofila.
LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189!vig=)
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n.178 del 31-7-2004 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 1/8/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e’ inserito il
seguente:
“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudelta’ o
senza necessita’, cagiona la morte di un animale e’ punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per
crudelta’ o senza necessita’, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e’ punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e’ aumentata della meta’ se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che
il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali e’ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se’ od altri ovvero se
ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). –
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l’integrita’ fisica e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’:
1) se le predette attivita’ sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attivita’ sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il
tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e’ punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e’
sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
E’ altresi’ disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell’attivita’ di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta e’ pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attivita’. In caso di recidiva e’ disposta l’interdizione
dall’esercizio delle attivita’ medesime”.
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
“e’ punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato”.
3. L’articolo 727 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita’ e’
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Ecco le indicazioni integrali delle modifiche al Art. 544-bis e 544-ter del Codice penale. Legge 20 luglio 2004, n.189 come modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47; Legge 4 giugno 2010, n.96, articolo 49: Legge 4 novembre 2010, n. 201. Citazione dal libro di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro “Tutela Giuridica degli animali, aspetti sostanziali e procedurali. La normativa a difesa degli animali decodificata in termini pratici, anche in relazione alle connesse procedure penali, amministrative e civili. Diritto all’ambiente, edizioni, 2013. Queste modifiche spesso non sono riportate su internet anche sui siti importanti come quello del NIRDA. Spero, umilmente di aver dato un chiarimento. Grazie tante per il vostro magnifico lavoro in difesa dell’ambiente e degli animali. Mi piace molto il vostro sito internet e mi sarà molto utile per il lavoro come guardia zoofila nella provincia di Ancona. Mi piacerebbe avere notizie sulla situazione di questi due cani maltrattati, grazie ancora e tanti auguri di buon lavoro. Rosalba
Visto che c’è una guardia zoofila vorrei approfittare…….della gentilezza.Si possono tenere dei cani liberi in campagna?Come difendersi dal continuo passaggio e relativi problemi dei cani con padrone nel proprio terreno?Oltre ad essere ammalati di le smaniosi e altre malattie,i cani defecano e portano ossa che poi abbandonano a casa nostra.Al continuo abbaiare ci siamo abituati ma alle feci in ogni luogo nò.Icani liberi sono 8 ,ci siamo rivolti ai carabinieri ma dicono che non si può fare nulla.Anticipatamente ringrazio
Ciao, per quanto riguarda il problema dei cani liberi vaganti che hanno il padrone c’è l’Art. 672 codice penale (depenalizzato): OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui possedutti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.Poi, ci sono dei Regolamenti dei comuni sulla tutela degli animali e di polizia rurale che vietano la possibilità di cani sciolti. I padroni dovrebbero avere il recinto per i cani, con le cucce per ripararsi dalla intemperie, con acqua pulita e cibo adeguato ai loro bisogno. Poi, è obbligo dei proprietari curarli quando sono ammalati. La leismaniosi si può tenere sotto controllo ma se i cani non sono curati possono morire e in questo caso, i proprietari sono responsabili della morte del animali per omissione di cure, per condotta negligente. Anche le leggi e i Regolamenti Regionali prevedono sanzioni per chi non presta cure agli animali con patologie. Per quanto riguarda i carabinieri, ai sensi del Art. 55 del codice di procedura penale, tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti in tema di reati contro gli animali e dunque, non possono rifiutarsi di prestare la propria opera. Puoi chiamare il NIRDA del Corpo Forestale, i vigili urbani oppure le guardie zoofile volontarie di una associazione ambientalista che farà gli accertamenti una volta fatta la segnalazione, meglio con allegato di fotografie. Spero di essere stata di aiuto, grazie tante.
Ciao Rosalba ti ringrazio,sei stata molto gentile, mi studierò le leggi e spero di risolvere
Usanza comune purtroppo nel mondo pastorale ovino, come quella di abbattere gli alberi che si frappongono tra l’ovile e il gregge al pascolo, aumentando così (secondo il loro pensare…) la superficie di pascolo disponibile. Mi piacerebbe conoscere la superficie boschiva che questi eliminano ogni anno…
Da noi in gallurese quell’attrezzo orribile legato al collo del povero cane in foto, si chiama: “albata” . Da li la frase “l’ha missu l’albata allu coddhu”.
Ha scritto sopra , Pietro Pirredda….Da noi in gallurese quell’attrezzo orribile legato al collo del povero cane in foto, si chiama: “albata” . Da li la frase “l’ha missu l’albata allu coddhu”…..
Scusatemi ma io non avevo nè mai sentito nè mai visto prima questa “tortura” Per curiosità, ma a cosa dovrebbe servire questo peso al collo del cane?
da La Nuova Sardegna, 19 marzo 2014
Prende a calci un cane e colpisce una donna che difende l’animale.
Sassari: indagini della polizia municipale per risalire all’uomo che ha aggredito il cucciolo: http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2014/03/19/news/prende-a-calci-un-cane-e-colpisce-una-donna-che-difende-l-animale-1.8882200
Doppiamente bastardo, chi colpisce un cucciolo e addirittura una donna. Speriamo venga identificato e punito come merita.
ancora?! Bravi i Carabinieri!
da L’Unione Sarda, 15 aprile 2021
MALTRATTAMENTI. Budoni, lega un cucciolo con un peso da un chilo al collo: denunciato il proprietario.
L’animale è in buone condizioni: https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/gallura/2021/04/15/budoni-cucciolo-legato-con-un-peso-da-un-chilo-al-collo-denunciat-136-1138013.html